CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che deduce il vizio di motivazione in ordine al mancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché non scandito da necessaria critica argomentativa e meramente riproduttivo di profili di censure già adeguatamente disattesi dal giudice di merito, che, con non illogica motivazione, ha spiegato l'insussistenza di presupposti integranti la richiesta causa di non punibilità in relazione all'elevato numero di ghiri rinvenuti, pari a settantacinque esemplari, e al fatto che gli stessi appartengano a una specie animale selvatica protetta dalla Legge n. 157/92 e dalla [OSCURATO:PERSONA] n. 503: elementi ritenuti, in maniera certamente non manifestamente illogica, ostativi alla qualificazione dell'offesa in temine di "particolare tenuità"; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 maggi