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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 novembre 2025

Cassazione n. 06920/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 496 codice penale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come l'imputato abbia declinato false generalità al fine di occultare il fatto di essersi posto alla guida con patente revocata (di mezzo pesante, autocarro, si segnala nella sentenza impugnata, a sottolineare la complessiva gravità/pericolosità della condotta, in aggiunta al fatto che essa era stata tenuta già plurime volte, e ciò dì là dello specifico caso in cui vi era stata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione di una pena detentiva sostitutiva - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Corte territoriale la quale, stante i precedenti penali gravanti sull'imputato, ha ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva circa l'adempimento degli obblighi inerenti la sostituzione, atteso che la sostituzione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod.) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili; laddove nel caso di specie il ricorso si è peraltro limitato, a fronte della complessiva valutazione negativa espressa dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, a formulare rilievi sulla tenuta considerazione dei precedenti penali, senza addurre elementi positivi di valutazione ai fini della chiesta sostituzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curò tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 19 novembre 2025 F DE ;TATA ge Cc (31. 14\1 CP, A 2 O

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di false dichiarazioni sulla propria identità di cui all'art. 496 codice penale; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente denuncia il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto - è inammissibile in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dai giudici di merito, i quali hanno evidenziato come l'imputato abbia declinato false generalità al fine di occultare il fatto di essersi posto alla guida con patente revocata (di mezzo pesante, autocarro, si segnala nella sentenza impugnata, a sottolineare la complessiva gravità/pericolosità della condotta, in aggiunta al fatto che essa era stata tenuta già plurime volte, e ciò dì là dello specifico caso in cui vi era stata l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova); [OSCURATO:PERSONA] che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente lamenta la violazione della legge penale in ordine alla mancata applicazione di una pena detentiva sostitutiva - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo benché sorretto da sufficiente motivazione fornita dalla Corte territoriale la quale, stante i precedenti penali gravanti sull'imputato, ha ritenuto impossibile formulare una prognosi positiva circa l'adempimento degli obblighi inerenti la sostituzione, atteso che la sostituzione della pena detentiva (art. 53 e segg. legge 24 novembre 1981, n. 689 e succ. mod.) è rimessa al potere discrezionale del giudice del merito, il quale deve valutare i presupposti legittimanti quali la idoneità della sostituzione al fine del reinserimento sociale del condannato e della prognosi positiva circa l'adempimento delle prescrizioni applicabili; laddove nel caso di specie il ricorso si è peraltro limitato, a fronte della complessiva valutazione negativa espressa dai giudici di merito nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, a formulare rilievi sulla tenuta considerazione dei precedenti penali, senza addurre elementi positivi di valutazione ai fini della chiesta sostituzione; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curò tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 19 novembre 2025 F DE ;TATA ge Cc (31. 14\1 CP, A 2 O
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