Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 7 aprile 2022

Cassazione n. 20433/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 3 luglio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della contestazione), in esso assorbito quello di cui al capo 3 della rubrica, e di danneggiamento aggravato (capo 4 della rubrica) e, conseguentemente lo condannava, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena complessiva di anni otto, mesi sei di reclusione, alle pene accessorie di legge, ordinando, altresì, l'espulsione del predetto dallo Stato a pena espiata; assolveva, invece, l'imputato dal reato al medesimo ascritto al capo 2 della rubrica perché il fatto non sussiste.

2. Con pronuncia del 25 novembre 2020, la Corte di appello di Genova, previa esclusione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., assolveva il Manaa dal delitto di danneggiamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed eliminava la pena di mesi sei inflitta per detto delitto; confermava nel resto l'appellata decisione.

3. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione.

3.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen..

Ha, in proposito, evidenziato che l'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva richiesto, con dichiarazione effettuata all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era ristretto, ai sensi dell'art. 123 del codice di rito, di presenziare all'udienza del 25 novembre 2020 mediante collegamento a distanza; e ha sostenuto che la mancata partecipazione del predetto a detta udienza avrebbe determinato una nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e, quindi, della relativa sentenza.

3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni.

3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva.

3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena inflittagli.

4. Sie proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso di natura preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre doglianze merita accoglimento.

E in vero, va osservato che l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori la circoscrizione del giudice procedente.

Va, altresì, rilevato che "nel giudizio d'appello avverso la sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato impedito può essere tratta anche da facta concludentia da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale" (Sez.

Un. n. 50443 del 04/10/2018, Rv. 276667).

2. "La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza" (sez.

Un. n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836 - 01).

3. Tanto premesso, nel caso di specie, la difesa dell'imputato ha allegato al ricorso la richiesta, effettuata il 13 novembre 2020 dal Manaa all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era ristretto, ai sensi dell'art. 123 del codice di rito, di presenziare all'udienza del 25 novembre 2020 mediante collegamento a distanza; poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese dall'imputato ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA], ininfluenti sono le ragioni per le quali non sia stato disposto da parte della Corte territoriale il video collegamento, tempestivamente e ritualmente richiesto, per permettere all'imputato di presenziare all'udienza camerale in parola.

4. Dal mancato video collegamento consegue la nullità del giudizio celebrato nei confronti del Manaa e, quindi, della sentenza che lo ha definito.

Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.

Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],12 Zaza) Q.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con ogni conseguente statuizione; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 luglio 2020, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Genova dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di tentato omicidio di [OSCURATO:PERSONA] (capo 1 della contestazione), in esso assorbito quello di cui al capo 3 della rubrica, e di danneggiamento aggravato (capo 4 della rubrica) e, conseguentemente lo condannava, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alla ritenuta recidiva, operata la riduzione per la scelta del rito, alla pena complessiva di anni otto, mesi sei di reclusione, alle pene accessorie di legge, ordinando, altresì, l'espulsione del predetto dallo Stato a pena espiata; assolveva, invece, l'imputato dal reato al medesimo ascritto al capo 2 della rubrica perché il fatto non sussiste. 2. Con pronuncia del 25 novembre 2020, la Corte di appello di Genova, previa esclusione della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen., assolveva il Manaa dal delitto di danneggiamento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato ed eliminava la pena di mesi sei inflitta per detto delitto; confermava nel resto l'appellata decisione. 3. Avverso quest'ultima sentenza, il difensore di fiducia del condannato, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro distinti motivi di impugnazione. 3.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto "violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 178 lett. c) e 179 cod. proc. pen.. Ha, in proposito, evidenziato che l'imputato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva richiesto, con dichiarazione effettuata all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era ristretto, ai sensi dell'art. 123 del codice di rito, di presenziare all'udienza del 25 novembre 2020 mediante collegamento a distanza; e ha sostenuto che la mancata partecipazione del predetto a detta udienza avrebbe determinato una nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e, quindi, della relativa sentenza. 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del delitto di tentato omicidio in quello di lesioni. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva. 3.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata riduzione della pena inflittagli. 4. Sie proceduto alla trattazione del processo con contraddittorio scritto, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137 del 2020 e successive proroghe in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza gravata con ogni conseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso di natura preliminare e assorbente rispetto a tutte le altre doglianze merita accoglimento. E in vero, va osservato che l'imputato detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, che abbia tempestivamente manifestato, in qualsiasi modo, la volontà di comparire all'udienza, ha diritto di presenziare al giudizio camerale di appello avverso la sentenza pronunciata in giudizio abbreviato, anche se ristretto in luogo posto fuori la circoscrizione del giudice procedente. Va, altresì, rilevato che "nel giudizio d'appello avverso la sentenza pronunciata all'esito del rito abbreviato la richiesta di partecipazione da parte dell'imputato impedito può essere tratta anche da facta concludentia da cui possa desumersi la sua inequivoca manifestazione di volontà di comparire all'udienza camerale" (Sez. Un. n. 50443 del 04/10/2018, Rv. 276667). 2. "La mancata traduzione all'udienza camerale d'appello, perché non disposta o non eseguita, dell'imputato che abbia tempestivamente manifestato in qualsiasi modo la volontà di comparire e che si trovi detenuto o soggetto a misure limitative della libertà personale, determina la nullità assoluta e insanabile del giudizio camerale e della relativa sentenza" (sez. Un. n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836 - 01). 3. Tanto premesso, nel caso di specie, la difesa dell'imputato ha allegato al ricorso la richiesta, effettuata il 13 novembre 2020 dal Manaa all'Ufficio matricola dell'istituto penitenziario ove era ristretto, ai sensi dell'art. 123 del codice di rito, di presenziare all'udienza del 25 novembre 2020 mediante collegamento a distanza; poiché, secondo la giurisprudenza di legittimità, le dichiarazioni rese dall'imputato ai sensi dell'art. 123 cod. proc. pen. hanno efficacia come se fossero ricevute direttamente dall'[OSCURATO:PERSONA], ininfluenti sono le ragioni per le quali non sia stato disposto da parte della Corte territoriale il video collegamento, tempestivamente e ritualmente richiesto, per permettere all'imputato di presenziare all'udienza camerale in parola. 4. Dal mancato video collegamento consegue la nullità del giudizio celebrato nei confronti del Manaa e, quindi, della sentenza che lo ha definito. Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Genova. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova. Così deciso, il 7 aprile 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA],12 Zaza) Q.
Sentenza Cassazione n. 20433/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris