CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 13229/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/06/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorsa; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; witty il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Allircha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di Appello di Torino confermava la sentenza emessa in data 26.01.2021 dal locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato perché, al fine di trarne profitto, si impossessava di 1.518 kw di energia elettrica - per un valore di circa euro 700 - sottraendola indebitamente a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., mediante la realizzazione, nell'appartamento di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] del quale era inquilino, di un allaccio diretto alla rete di distribuzione di energia elettrica. 2. Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a due motivi, con i quali deduce: 2.1 con il primo motivo, il vizio di violazione di legge di cui all'art. 606 co. 1 lett. c) cod. proc. pen. per essere la pronuncia impugnata formalmente viziata, in quanto priva della sottoscrizione del Presidente del Collegio giudicante; 2.2 con il secondo motivo, il vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale mancato di motivare adeguatamente, quanto alle ragioni in virtù delle quali riteneva il ricorrente penalmente responsabile del reato oggetto di contestazione, acriticamente allineandosi a quanto già affermato dai giudici di prime cure; in particolare, la sentenza impugnata non ha dato contezza delle concrete ragioni per le quali l'allaccio abusivo alla rete elettrica fosse effettivamente attribuibile al Laterza, non dirimente sul punto che da tale circostanza fattuale egli ottenesse un economico vantaggio, atteso che pacificamente emerge dalle risultanze processuali che l'allacciamento abusivo alimentava non soltanto l'appartamento del Laterza ma altresì - ed anzi, principalmente - i servizi condominiali, non emergendo dagli accertamenti tecnici in quale proporzione il ricorrente effettivamente beneficiasse della indebita sottrazione di energia elettrica; inoltre, la Corte territoriale ha apoditticamente individuato il momento in cui temporalmente assumeva avesse inizio la condotta criminosa ascritta al ricorrente ed inopinatamente censurava il comportamento processuale dell'imputato, mettendo in discussione senza valida e concreta ragione la disposizione di bonifico con la quale il Laterza risarciva integralmente il danno economico cagionato alla parte offesa, indebitamente rigettando la richiesta del difensore finalizzata ad ottenere un rinvio dell'udienza al fine di dare contezza della buona riuscita dell'operazione bancaria. 3.11 Procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modific:azioni dalla L. 176/2020, e dell'art 16 del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza-documento impugnata con restituzione degli atti alla Corte di appello per la rinnovazione dell'atto nullo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbe le ulteriori doglianze. Invero, la sentenza impugnata non reca in calce la firma del presidente del collegio, ma solo quella del consigliere estensore e non risulta evincibile alcuna giustificazione di tale mancata sottoscrizione. Sul punto è sufficiente richiamare i principi affermati dalle Sez.Un., n. 14978 del 20.12.2012 - dep. 29.03.2013, Rv. 254671, secondo cui la mancata sottoscrizione della sentenza d'appello da parte del presidente del collegio, non giustificata espressamente da un suo impedimento legittimo, e sottoscritta dal solo estensore configura una nullità relativa che non incide né sul giudizio, né sulla decisione consacrata nel dispositivo, e che, ove dedotta dalla parte nel ricorso per cassazione, comporta l'annullamento della sentenza-documento e la restituzione degli atti al giudice di appello, nella fase successiva alla deliberazione, affinché si provveda ad una nuova redazione della sentenza-documento che, sottoscritta dal presidente e dall'estensore, deve essere nuovamente depositata, con l'effetto che i termini di impugnazione decorreranno, ai sensi dell'art. 585 cod. proc. pen., dalla notificazione e comunicazione dell'avviso di deposito della stessa sentenza. Ne consegue che sulla base dei suddetti principi, la sentenza documento impugnata deve annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Torino. 2. Il secondo motivo di ricorso è da ritenersi assorbito in virtù dell'accoglimento del primo motivo di ricorso, risultando comunque demandata al giudice di merito in sede dì rinvio la verifica della dell' avvenuta proposizione o meno della querela ai sensi degli artt. 2 lett. i e 85 comma 1 d.lgs. n. 150 del 10.10.2022. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza documento impugnata e dispone trasrnettersi gli atti alla Corte di appell