CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 29424/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 7173/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trapani di condanna per il reato di cui agli artt. 76 D.P.R. 445/2000 e 483 cod.pen.; Rilevato che il primo motivo del ricorso - con cui il ricorrente contesta l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché la Corte di merito ha adeguatamente motivato in ordine alle ragioni, legate ai plurimi precedenti penali dell'imputato, per cui non potevano essere concesse le circostanze attenuanti generiche; tale interpretazione è ispirata alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudice, quando nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche, non deve necessariamente prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma può limitarsi a fare riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244). Considerato, quanto alla doglianza circa la mancata esclusione della recidiva, che, a prescindere dalla circostanza che tale richiesta non era contenuta nell'atto di appello, il motivo di ricorso è comunque del tutto generico, non essendo supportato da alcuna specifica osservazione critica; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 20