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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25810/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9748/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]); -resistente con procura- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Nonché sul ricorso successivo iscritto al n. 10324 /2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], francescogiammaria@ordineavvocatiroma; -controricorrente- avverso la sentenza n. 344/ 2017 della CORTE D'APPELLO ROMA , depositata il08/02/2017, R.G.N. 866/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con la sentenza in epigrafe in d ic ata , la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1°.11.2010, erogata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza in favore dei [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, Cassa)alla quale è stato iscritto dal 1977 al 2004, previo versamento all'INPS dei contributi volontari necessari al raggiungimento del periodo minimo contributivo;

2. [OSCURATO:PERSONA] , in considerazione delle annualità di contribuzione versate anche all'INPS in coincidenza con la contribuzione versata alla Cassa - per av ere svolto attività lavorativa con tutela previdenziale apprestata presso l'Inps sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e attività libero professionale, con tutela previdenziale apprestata presso la Cassa , dal 1 ° .1.1977 al 31.12.2004- inoltrava domanda di pensione in totaliz zazione all'INPS, rigettata dall’Istituto e da questo trasmessa alla Cassa; la Cassa riteneva non maturato il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione,specificando che per la maturazione del detto trattamento occorreva, al 1°/10/2013 , la previ a regolarizzazione delle annualità di competenza della Cassa; l'originario ricorrente chiedeva, quindi, all’INPS (domanda del 1° marzo 2011) di essere riammesso al versamento del la contribuzione volontaria(che aveva spontaneamente interrotto fin dal terzo trimestre del 1978), al quale era stato debitamente autorizzato dall' INPS , con provvedimento del 15.10.1977, al fine di ottenere il trattamento pensionistico; successivamente, l’originario ricorrente provvedevaalla regolarizzazione richiesta dalla Cassa, chiedendo di dar corso alla domanda di pensione in totalizzazione già presentata, e la Cassa comunicava l’annullamento di alcune annualità, per carenza di esercizio professionale;

3. tanto premesso, il prof essionista aveva proposto distinte domande nei confronti della Cassa - di condanna alla restituzione dei contributi versati e di autorizzazione al versamento dei contributi volontari- e nei confronti dell’ INPS, di accertamento del diritto alla pensione di anzianità dal 30.9.2009, previa autorizzazione al versamento dei contributi volontari;

4. il tribunale dichiarava inammissibili le due domande svolte nei confronti della Cassa, perché proposte con separati ricorsi scindendo pretese inerenti allo stesso rapporto previdenziale; quanto alla domanda svolta nei confronti dell'INPS,riteneva la legittimazione passiva dell’ultimo gestore , in riferimento alla domanda di totalizzazione, e dunque della Cassa,e infondata la pretesa di consentire versamenti volontari basati sul provvedimento autorizzatorio del 1977, ritenuto ormai non più efficace;

5. la Corte di merito , decidendo sul gravame del professionista, escludeva l’abuso del processo , valorizzando la concreta sequenza temporale tra la domanda già azionata e la comunicazione di annullamento dei contributiche aveva aperto l’adito a nuova azione giudiziale;riteneva rinunciata la domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari nei confronti della Cassa, residuando solo la domanda di riconoscimento della pensione di anzianità, rimarcando la necessaria autorizzazione, dell' INPS, al versamento dei contributi volontari; riconosceva il diritto al versament o dei contributi volontari presso l'INPS, fino al raggiungimento del periodo minimo contributivo per il diritto alla pensione di anzianità, sulla base dell’autorizzazione del 1977che escludeva la necessaria dimostrazione del predetto requisito, già riconosciuto dall'INPS, e non occorrendo nuova domanda di autorizzazione; riteneva perfezionato, per effetto del versamento dei contributi volontari,il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità,nei confronti della Cassa, dal 1°.11.2010, primo giorno del mese successivo al momento in cui la domanda di pensione, presentata all'INPS, era stata da detto ente previdenziale trasmessa alla Cassa; infine, quanto alla domanda di restituzione dei contributi versati alla Cassa e divenuti indebiti per effetto dell’annullamento dell’iscrizione, il tenore del motivo di gravame, in difetto di specifiche contestazioni ai rilievi della Cassa sul quantum , riteneva incontestato e corretto l ’importo restituito per effetto dell’annullamento dell’iscrizioneper alcuni periodi temporali;

6. la cass azione della sentenza è domanda ta , con separati ricorsi, dalla CassaNazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei [OSCURATO:PERSONA],con cinque motivi, e dall'INPS, con un motivo, avverso i quali resistono, con controricorso, le parti intimate;

7. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato controricorso e ha solo chiesto di partecipare alla discussione orale e depositato memorie;

8. le parti ricorrenti hanno depositato memorie;

9. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA]

10. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi , perché proposti avverso la medesima sentenza, e disattesa la richiesta di trattazione orale, non ravvisandosi profili tali da dover implicare un intervento nomofilattico;

11. con il ricorso della Cassa si censura la sentenza impugnata , c on il primo motivo di ricorso, per violazione della normativa in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione, nonché di principi di rango costituzionale, art t . 3 e 38, Cost., per n on avere la Corte di merito accertato che il professionista non avessediritto ad essere riammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, non sussistendone i presupposti per non aver maturato i l requisito d e i 40 anni di anzianità contributiva utile ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità in totalizzazione;

12. c on il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 42/2006, per non avereaccertato, in ogni caso, che il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione non poteva essere dichiarato nei confronti della Cassa ma solo nei confronti dell'INPS, per essere quest'ultimo, ai sensi della disciplina applicabile, l'unico Ente obbligato al pagamento della relativa prestazione;

13. c on il terzo si ribadisce la violazione della normativa in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione, per non avere accertato la corretta decorrenza della pensione, dal 1°.9.2014 e non già dal 1°.11.2010;

14. c on il quarto , sulla premessa dell’eventuale corretto accertamento del fatto, si duole di falsa applicazione delle norme che individuano la nozione di "abuso del diritto", per avere erroneamente escluso, nella specie, un abuso;

15. c on il quinto si duole di violazione dell'art.91, cod.proc.civ. per l’erronea condanna della Cassa, con insufficiente e contraddittoria motivazione, al pagamento delle spese legali;

16. con l’unico motivo l’INPS si duole di v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1,5,7, del d.P,R. 31.12.1971, n. 1432, nonché dell'art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 47 e degli artt. 1453 e 1457 cod.civ. , per l’erronea affermazione , nello snodo essenziale della sentenza impugnata, dell’assenza di disciplina- legislativa che precluda, al di fuori dei casi tassativamente previsti dal d.P.R cit., al soggetto autorizzato al versamento della contribuzione volontaria la riattivazione del versamento dellapredetta contribuzione, ancorché dopo un pluridecennale inadempimento, come nel la specie, per scelta discrezionale dello stesso soggetto autorizzato;

17. preliminarmente v a dichiarata inammissibile la m emori a illustrativa depositata dal professionista che , per non a vere resistito con controricorso,non è abilitato a depositare alcuna memoria, bensì esclusiva mente a partecipare all’eventuale discussione orale;

18. va ulteriormente premesso che, nella specie, non si è verificata alcuna cessazionedella materia del contendere, in quanto gli Enti previdenziali si sono limitati a dare esecuzionealla sentenza ora impugnata che ha riconosciuto il diritto a pensione del professionista, previo versamento all’Inps dei contributi volontari necessari al raggiungimento del periodo minimo contributivo;

19. i motivi dei ricorsi, esaminati congiuntamente pe r la loro logica connessione, sono da accogliere;

20. l e disposizioni di cui al d .P.R. 31.12.1971, n. 1432, al la L. 18.2.1983, n. 47 ed ald.Lgs.30.4.1997, n. 184, prevedono che, in caso di cessazione dal versamento dei contributi volontari, l’eventuale ripresa dei versamentipossa essere posta in essere solamente ove ricorrano le condizioni che, ai sensi della disciplina applicabile al momento scelto dall’interessato per riprendere i versamenti, possano consentire il versamento stesso;

21. t ra tali condizioni vi sono, ovviamente, i requisiti di “effettiva contribuzione” previstidalle disposizioni che, tempo per tempo, hanno disciplinato l’istituto della prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, D.P.R. n. 1432/1971; art. 5, D.Lgs. n. 184/1997);

22. d i conseguenza, laddove u n soggetto abbia deciso di sospendere autonomamente i versamenti volontari, egli, per poter legittimamente riprendere i versamenti contributivi, deve essere in possesso, nel quinquennio precedente la data di ripresa dei versamenti, dei requisiti di effetti va contribuzione previsti dalla disciplina applicabile in quel momento;

23. tali principi sono stati affermati da questa Corte con la sentenza n.3575 del 2022, in continuità con Cass. n.13913 del 1991, e Cass. n. 11241 del 2019 della quale si riportano, di seguito, i passaggi argomentativi salienti;

24. l a legge attribuisce al lavoratore la facoltà di incrementare la posizione assicurativa con periodi contributivi ulteriori, rispetto a quelli cui si riferisce l'obbligazione contributiva, consentendo la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, con onere economico esclusivamente a carico dell'assistito, una volta cessata l'attività soggetta all'obbligo assicurativo;

25. s i è già affermato che la contribuzione volontaria inerisce non all'assistenza sociale bensì alla previdenza (art. 38 Cost., comma 2), nell'ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento di contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni, non potendo essere rimesso all'interessato di decidere quando, e di conseguenza anche quanto versare;

26. la perentorietà del termine fissato per il versamento - a fronte della quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità d'imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo - è stata ritenuta non in contrasto con i principi costituzionali delle assicurazioni sociali, nell'ambito della previdenza sociale, e del versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni (v., in tal senso, Cass.21 ottobre 1992, n. 11490);

27. l a rilevanza attribuita , dalla legge , alla volontà de l richiedente nella costituzione del rapporto contributivo volontario risulta dal dettato del d.P.R. n. 1432 cit., art. 7, secondo cui "la facoltà di contribuire volontariamente...può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione";

28. p er l'estinzione del rapporto contributivo si rinvia all'art. 10, del medesimo decreto presidenziale che, al comma 1, prevede che "i contributi volontari versati in ritardo...sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato" e al comma 2, stabilisce l'inapplicabilità di tale disposizione "quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore" (v., fra le altre, Cass. 8 febbraio 2005, n. 2437);

29. i l rapporto di contrib uzione volontaria soggiace, dunque, ad un termine convenzionalmente previsto dal legislatore per il computo della contribuzione, tenuto conto che i contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi;

30. i l provvedimento di autorizzazione d e ll'ente previdenziale ha natura ed efficacia meramente ricognitiva ditalchè l'INPS non può opporsi all'esercizio di quello che la giurisprudenza di legittimità ha configurato come un diritto potestativo dell'assicurato (v., in tal senso, Cass. 6 settembre 2007, n. 18706), e tanto esclude, peraltro, la rilevanza dello stesso provvedimento autorizzativo agli effetti temporali dei quali si discutenella vicenda all’esame;

31. i l legislatore, con il d .P.R. n. 1432, art. 7 cit., ha raccordato, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, il decorso degli effetti dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria, disponendo che "i contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione sono corrisposti con il primo", rendendo così del tutto indifferente l'epoca di adozione del provvedimento autorizzatorio dell'INPS e decisiva, invece, la data della domanda;

32. i noltre, la possibilità per il richiedente di versare i contributi , a prescindere dall'autorizzazione,denota la volontà del legislatore di porre un riferimento temporale inequivoco per la costituzione del rapporto contributivo volontario, qual è la data della domanda di prosecuzione, riferimento che assume valore pregnante anche per la copertura volontaria di periodi pregressi purchè inerenti al semestre antecedente alla data della domanda (D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 6, comma 1);

33. al la manifestazione della volontà dell'assicurato di incrementare la posizione assicurativa (con la proposizione della relativa domanda), il legislatore, sussistendone le condizioni, ha contrapposto un potere meramente ricognitivo dell'ente previdenziale che, per non essere soggetto ad alcun termine di esercizio, non può che decorrere giuridicamente dal momento della domanda;

34. n el caso di specie, il professionista , quando, “con comunicazione ricevuta dall’INPS il 1 °. 3.2011, ha chiesto la riammissione al versamento dei contributi volontari” ben 35 anni dopo il versamento dell’ultimo contributo volontario, per poter essere effettivamenteammesso alla ripresa dei versamenti volontari, dovrebbe essere in possesso, nelquinquennio antecedente alla domanda, e dunque al 1°.3.2011 (ossia nel periodo dal 1°.3.2006 al 1°.3.2011), di “uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa: a) 36 contributi mensili; b) 156 contributi settimanali; c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40,n. 9, e 76 del r.d.l.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155” (art. 5, D.Lgs. n. 184/1997);

35. requisiti, quelli descritti, della cui allegazione e dimostrazione è onerato il professionista;

36. la sentenza impugnata viola, inoltre, il disposto dell’art. 5, D.Lgs. n. 42/2006 nella parte in cui ha dichiarato nei confronti della Cassa, e non dell’INPS, il diritto al riconoscimento dellapensione di anzianità in totalizzazione con decorrenza dal 1°.11.2010,previo effettivo versamento all’INPS dei contributi volontari necessari al raggiungimento del periodo minimocontributivo di 40 anni;

37. l’art. 5, D.Lgs. n. 42/2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, recita: “l’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota”, ma “il pagamento degli importi liquidati dalle singolegestioni è effettuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni”;

38. la disposizione dianzi citata è stata modificata dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, alla stregua della quale l’accessoalla pensione di anzianità in totalizzazione è possibile solo decorsi 18 mesi dalla data dimaturazione dei requisiti prescritti(art.12, co.2, lett. b) d.l.n.78/2010 conv. in L. n.122/2010 cit.), ossia decorsi 18 mesi dal 1°.3.2013 (epoca di maturazione dei due anni di anzianità contributiva residua) e, più precisamente, il1°.9.2014;

39. invero, per le pensioni in totalizzazione, trovano applicazione le decorrenze previste per “i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, di cui al comma 2, lett.

B), art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che prevedono il differimento della decorrenza di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti;

40. tanto chiarito, e assorbita ogni altra censura, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessario un nuovo accertamento in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte di merito , in diversa composizione,perché provveda a nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9748/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]); -resistente con procura- [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- Nonché sul ricorso successivo iscritto al n. 10324 /2017 R.G. proposto da: I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:EMAIL]; -resistente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], francescogiammaria@ordineavvocatiroma; -controricorrente- avverso la sentenza n. 344/ 2017 della CORTE D'APPELLO ROMA , depositata il08/02/2017, R.G.N. 866/2015; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/05/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con la sentenza in epigrafe in d ic ata , la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto il diritto di [OSCURATO:PERSONA] alla pensione di anzianità, a decorrere dal 1°.11.2010, erogata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza in favore dei [OSCURATO:PERSONA] (di seguito, Cassa)alla quale è stato iscritto dal 1977 al 2004, previo versamento all'INPS dei contributi volontari necessari al raggiungimento del periodo minimo contributivo; 2. [OSCURATO:PERSONA] , in considerazione delle annualità di contribuzione versate anche all'INPS in coincidenza con la contribuzione versata alla Cassa - per av ere svolto attività lavorativa con tutela previdenziale apprestata presso l'Inps sino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] e attività libero professionale, con tutela previdenziale apprestata presso la Cassa , dal 1 ° .1.1977 al 31.12.2004- inoltrava domanda di pensione in totaliz zazione all'INPS, rigettata dall’Istituto e da questo trasmessa alla Cassa; la Cassa riteneva non maturato il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione,specificando che per la maturazione del detto trattamento occorreva, al 1°/10/2013 , la previ a regolarizzazione delle annualità di competenza della Cassa; l'originario ricorrente chiedeva, quindi, all’INPS (domanda del 1° marzo 2011) di essere riammesso al versamento del la contribuzione volontaria(che aveva spontaneamente interrotto fin dal terzo trimestre del 1978), al quale era stato debitamente autorizzato dall' INPS , con provvedimento del 15.10.1977, al fine di ottenere il trattamento pensionistico; successivamente, l’originario ricorrente provvedevaalla regolarizzazione richiesta dalla Cassa, chiedendo di dar corso alla domanda di pensione in totalizzazione già presentata, e la Cassa comunicava l’annullamento di alcune annualità, per carenza di esercizio professionale; 3. tanto premesso, il prof essionista aveva proposto distinte domande nei confronti della Cassa - di condanna alla restituzione dei contributi versati e di autorizzazione al versamento dei contributi volontari- e nei confronti dell’ INPS, di accertamento del diritto alla pensione di anzianità dal 30.9.2009, previa autorizzazione al versamento dei contributi volontari; 4. il tribunale dichiarava inammissibili le due domande svolte nei confronti della Cassa, perché proposte con separati ricorsi scindendo pretese inerenti allo stesso rapporto previdenziale; quanto alla domanda svolta nei confronti dell'INPS,riteneva la legittimazione passiva dell’ultimo gestore , in riferimento alla domanda di totalizzazione, e dunque della Cassa,e infondata la pretesa di consentire versamenti volontari basati sul provvedimento autorizzatorio del 1977, ritenuto ormai non più efficace; 5. la Corte di merito , decidendo sul gravame del professionista, escludeva l’abuso del processo , valorizzando la concreta sequenza temporale tra la domanda già azionata e la comunicazione di annullamento dei contributiche aveva aperto l’adito a nuova azione giudiziale;riteneva rinunciata la domanda di autorizzazione al versamento dei contributi volontari nei confronti della Cassa, residuando solo la domanda di riconoscimento della pensione di anzianità, rimarcando la necessaria autorizzazione, dell' INPS, al versamento dei contributi volontari; riconosceva il diritto al versament o dei contributi volontari presso l'INPS, fino al raggiungimento del periodo minimo contributivo per il diritto alla pensione di anzianità, sulla base dell’autorizzazione del 1977che escludeva la necessaria dimostrazione del predetto requisito, già riconosciuto dall'INPS, e non occorrendo nuova domanda di autorizzazione; riteneva perfezionato, per effetto del versamento dei contributi volontari,il requisito contributivo per il diritto alla pensione di anzianità,nei confronti della Cassa, dal 1°.11.2010, primo giorno del mese successivo al momento in cui la domanda di pensione, presentata all'INPS, era stata da detto ente previdenziale trasmessa alla Cassa; infine, quanto alla domanda di restituzione dei contributi versati alla Cassa e divenuti indebiti per effetto dell’annullamento dell’iscrizione, il tenore del motivo di gravame, in difetto di specifiche contestazioni ai rilievi della Cassa sul quantum , riteneva incontestato e corretto l ’importo restituito per effetto dell’annullamento dell’iscrizioneper alcuni periodi temporali; 6. la cass azione della sentenza è domanda ta , con separati ricorsi, dalla CassaNazionale di Previdenza ed Assistenza in favore dei [OSCURATO:PERSONA],con cinque motivi, e dall'INPS, con un motivo, avverso i quali resistono, con controricorso, le parti intimate; 7. [OSCURATO:PERSONA] non ha depositato controricorso e ha solo chiesto di partecipare alla discussione orale e depositato memorie; 8. le parti ricorrenti hanno depositato memorie; 9. il Collegio ha autorizzato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni; [OSCURATO:PERSONA] 10. va preliminarmente disposta la riunione dei separati ricorsi , perché proposti avverso la medesima sentenza, e disattesa la richiesta di trattazione orale, non ravvisandosi profili tali da dover implicare un intervento nomofilattico; 11. con il ricorso della Cassa si censura la sentenza impugnata , c on il primo motivo di ricorso, per violazione della normativa in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione, nonché di principi di rango costituzionale, art t . 3 e 38, Cost., per n on avere la Corte di merito accertato che il professionista non avessediritto ad essere riammesso alla prosecuzione volontaria della contribuzione previdenziale, non sussistendone i presupposti per non aver maturato i l requisito d e i 40 anni di anzianità contributiva utile ai fini dell'accesso alla pensione di anzianità in totalizzazione; 12. c on il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 5, D.Lgs. n. 42/2006, per non avereaccertato, in ogni caso, che il diritto alla pensione di anzianità in totalizzazione non poteva essere dichiarato nei confronti della Cassa ma solo nei confronti dell'INPS, per essere quest'ultimo, ai sensi della disciplina applicabile, l'unico Ente obbligato al pagamento della relativa prestazione; 13. c on il terzo si ribadisce la violazione della normativa in materia di prosecuzione volontaria della contribuzione, per non avere accertato la corretta decorrenza della pensione, dal 1°.9.2014 e non già dal 1°.11.2010; 14. c on il quarto , sulla premessa dell’eventuale corretto accertamento del fatto, si duole di falsa applicazione delle norme che individuano la nozione di "abuso del diritto", per avere erroneamente escluso, nella specie, un abuso; 15. c on il quinto si duole di violazione dell'art.91, cod.proc.civ. per l’erronea condanna della Cassa, con insufficiente e contraddittoria motivazione, al pagamento delle spese legali; 16. con l’unico motivo l’INPS si duole di v iolazione e falsa applicazione degli artt. 1,5,7, del d.P,R. 31.12.1971, n. 1432, nonché dell'art. 3 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 47 e degli artt. 1453 e 1457 cod.civ. , per l’erronea affermazione , nello snodo essenziale della sentenza impugnata, dell’assenza di disciplina- legislativa che precluda, al di fuori dei casi tassativamente previsti dal d.P.R cit., al soggetto autorizzato al versamento della contribuzione volontaria la riattivazione del versamento dellapredetta contribuzione, ancorché dopo un pluridecennale inadempimento, come nel la specie, per scelta discrezionale dello stesso soggetto autorizzato; 17. preliminarmente v a dichiarata inammissibile la m emori a illustrativa depositata dal professionista che , per non a vere resistito con controricorso,non è abilitato a depositare alcuna memoria, bensì esclusiva mente a partecipare all’eventuale discussione orale; 18. va ulteriormente premesso che, nella specie, non si è verificata alcuna cessazionedella materia del contendere, in quanto gli Enti previdenziali si sono limitati a dare esecuzionealla sentenza ora impugnata che ha riconosciuto il diritto a pensione del professionista, previo versamento all’Inps dei contributi volontari necessari al raggiungimento del periodo minimo contributivo; 19. i motivi dei ricorsi, esaminati congiuntamente pe r la loro logica connessione, sono da accogliere; 20. l e disposizioni di cui al d .P.R. 31.12.1971, n. 1432, al la L. 18.2.1983, n. 47 ed ald.Lgs.30.4.1997, n. 184, prevedono che, in caso di cessazione dal versamento dei contributi volontari, l’eventuale ripresa dei versamentipossa essere posta in essere solamente ove ricorrano le condizioni che, ai sensi della disciplina applicabile al momento scelto dall’interessato per riprendere i versamenti, possano consentire il versamento stesso; 21. t ra tali condizioni vi sono, ovviamente, i requisiti di “effettiva contribuzione” previstidalle disposizioni che, tempo per tempo, hanno disciplinato l’istituto della prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, D.P.R. n. 1432/1971; art. 5, D.Lgs. n. 184/1997); 22. d i conseguenza, laddove u n soggetto abbia deciso di sospendere autonomamente i versamenti volontari, egli, per poter legittimamente riprendere i versamenti contributivi, deve essere in possesso, nel quinquennio precedente la data di ripresa dei versamenti, dei requisiti di effetti va contribuzione previsti dalla disciplina applicabile in quel momento; 23. tali principi sono stati affermati da questa Corte con la sentenza n.3575 del 2022, in continuità con Cass. n.13913 del 1991, e Cass. n. 11241 del 2019 della quale si riportano, di seguito, i passaggi argomentativi salienti; 24. l a legge attribuisce al lavoratore la facoltà di incrementare la posizione assicurativa con periodi contributivi ulteriori, rispetto a quelli cui si riferisce l'obbligazione contributiva, consentendo la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria, con onere economico esclusivamente a carico dell'assistito, una volta cessata l'attività soggetta all'obbligo assicurativo; 25. s i è già affermato che la contribuzione volontaria inerisce non all'assistenza sociale bensì alla previdenza (art. 38 Cost., comma 2), nell'ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamento di contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni, non potendo essere rimesso all'interessato di decidere quando, e di conseguenza anche quanto versare; 26. la perentorietà del termine fissato per il versamento - a fronte della quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità d'imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo - è stata ritenuta non in contrasto con i principi costituzionali delle assicurazioni sociali, nell'ambito della previdenza sociale, e del versamento dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni (v., in tal senso, Cass.21 ottobre 1992, n. 11490); 27. l a rilevanza attribuita , dalla legge , alla volontà de l richiedente nella costituzione del rapporto contributivo volontario risulta dal dettato del d.P.R. n. 1432 cit., art. 7, secondo cui "la facoltà di contribuire volontariamente...può essere esercitata a decorrere dal primo sabato successivo alla data di presentazione della domanda di autorizzazione"; 28. p er l'estinzione del rapporto contributivo si rinvia all'art. 10, del medesimo decreto presidenziale che, al comma 1, prevede che "i contributi volontari versati in ritardo...sono indebiti e vengono rimborsati d'ufficio all'assicurato" e al comma 2, stabilisce l'inapplicabilità di tale disposizione "quando il ritardo nel versamento dei contributi è determinato da cause di forza maggiore" (v., fra le altre, Cass. 8 febbraio 2005, n. 2437); 29. i l rapporto di contrib uzione volontaria soggiace, dunque, ad un termine convenzionalmente previsto dal legislatore per il computo della contribuzione, tenuto conto che i contributi volontari sono versati per periodi trimestrali solari, in numero corrispondente a quello dei sabati compresi nei periodi stessi; 30. i l provvedimento di autorizzazione d e ll'ente previdenziale ha natura ed efficacia meramente ricognitiva ditalchè l'INPS non può opporsi all'esercizio di quello che la giurisprudenza di legittimità ha configurato come un diritto potestativo dell'assicurato (v., in tal senso, Cass. 6 settembre 2007, n. 18706), e tanto esclude, peraltro, la rilevanza dello stesso provvedimento autorizzativo agli effetti temporali dei quali si discutenella vicenda all’esame; 31. i l legislatore, con il d .P.R. n. 1432, art. 7 cit., ha raccordato, alla data di presentazione della domanda di autorizzazione, il decorso degli effetti dell'autorizzazione alla contribuzione volontaria, disponendo che "i contributi relativi al periodo compreso fra la data di presentazione della domanda e l'inizio del trimestre in corso alla data di rilascio dell'autorizzazione sono corrisposti con il primo", rendendo così del tutto indifferente l'epoca di adozione del provvedimento autorizzatorio dell'INPS e decisiva, invece, la data della domanda; 32. i noltre, la possibilità per il richiedente di versare i contributi , a prescindere dall'autorizzazione,denota la volontà del legislatore di porre un riferimento temporale inequivoco per la costituzione del rapporto contributivo volontario, qual è la data della domanda di prosecuzione, riferimento che assume valore pregnante anche per la copertura volontaria di periodi pregressi purchè inerenti al semestre antecedente alla data della domanda (D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 6, comma 1); 33. al la manifestazione della volontà dell'assicurato di incrementare la posizione assicurativa (con la proposizione della relativa domanda), il legislatore, sussistendone le condizioni, ha contrapposto un potere meramente ricognitivo dell'ente previdenziale che, per non essere soggetto ad alcun termine di esercizio, non può che decorrere giuridicamente dal momento della domanda; 34. n el caso di specie, il professionista , quando, “con comunicazione ricevuta dall’INPS il 1 °. 3.2011, ha chiesto la riammissione al versamento dei contributi volontari” ben 35 anni dopo il versamento dell’ultimo contributo volontario, per poter essere effettivamenteammesso alla ripresa dei versamenti volontari, dovrebbe essere in possesso, nelquinquennio antecedente alla domanda, e dunque al 1°.3.2011 (ossia nel periodo dal 1°.3.2006 al 1°.3.2011), di “uno dei seguenti requisiti di effettiva contribuzione, anche non continuativa: a) 36 contributi mensili; b) 156 contributi settimanali; c) 279 contributi giornalieri agricoli per gli uomini; d) 186 contributi giornalieri agricoli per le donne e i giovani; e) 65 settimane per i lavoratori addetti esclusivamente alle lavorazioni di cui agli articoli 40,n. 9, e 76 del r.d.l.4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 aprile 1936, n. 1155” (art. 5, D.Lgs. n. 184/1997); 35. requisiti, quelli descritti, della cui allegazione e dimostrazione è onerato il professionista; 36. la sentenza impugnata viola, inoltre, il disposto dell’art. 5, D.Lgs. n. 42/2006 nella parte in cui ha dichiarato nei confronti della Cassa, e non dell’INPS, il diritto al riconoscimento dellapensione di anzianità in totalizzazione con decorrenza dal 1°.11.2010,previo effettivo versamento all’INPS dei contributi volontari necessari al raggiungimento del periodo minimocontributivo di 40 anni; 37. l’art. 5, D.Lgs. n. 42/2006 in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, recita: “l’onere dei trattamenti è a carico delle singole gestioni, ciascuna in relazione alla propria quota”, ma “il pagamento degli importi liquidati dalle singolegestioni è effettuato dall’INPS, che stipula con gli enti interessati apposite convenzioni”; 38. la disposizione dianzi citata è stata modificata dal D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, alla stregua della quale l’accessoalla pensione di anzianità in totalizzazione è possibile solo decorsi 18 mesi dalla data dimaturazione dei requisiti prescritti(art.12, co.2, lett. b) d.l.n.78/2010 conv. in L. n.122/2010 cit.), ossia decorsi 18 mesi dal 1°.3.2013 (epoca di maturazione dei due anni di anzianità contributiva residua) e, più precisamente, il1°.9.2014; 39. invero, per le pensioni in totalizzazione, trovano applicazione le decorrenze previste per “i trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti”, di cui al comma 2, lett. B), art. 12, D.L. n. 78/2010, convertito in L. n. 122/2010, che prevedono il differimento della decorrenza di 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti; 40. tanto chiarito, e assorbita ogni altra censura, la sentenza impugnata che non si è conformata ai predetti principi va cassata e, per essere necessario un nuovo accertamento in fatto, la causa va rinviata alla stessa Corte di merito , in diversa composizione,perché provveda a nuovo esame, alla luce di quanto sin qui detto, e alla regolazione delle spese del giudi
Sentenza Cassazione n. 25810/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris