CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 30950/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ne ha confermato la condanna per il delitto di furto di energia elettrica, aggravato dal mezzo fraudolento (apposizione di magnete) e dal fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di riconducibilità all'imputato e della violenza sulle cose, è inammissibile, in quanto intrinsecamente generico e comunque manifestamente infondato alla luce dei consolidati principi elaborati su detti profili dalla giurisprudenza di legittimità: ; risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafonte, Rv. 281440 - 01); in tema di furto di energia elettrica, l'aggravante della violenza sulle cose - prevista dall'art. 625, primo comma, n. 2), cod. pen. è configurabile anche quando l'allacciamento abusivo alla rete di distribuzione venga materialmente compiuto da persona diversa dall'agente che si limiti a fare uso dell'allaccio altrui, trattandosi di circostanza di natura oggettiva, valutabile a carico dell'agente se conosciuta o ignorata per colpa (Sez. 4 n. 5973 del 05/02/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 278438 - 01); Considerato che il secondo motivo, che contesta il diniego della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., è manifestamente infondata, in quanto la circostanza attenuante del danno di speciale tenuità non può, di regola, essere concessa, poiché l'illecita appropriazione avviene con flusso continuo e la consumazione del reato deve ritenersi protratta per tutto il periodo in cui la casa è abitata (Sez. 5, n. 9963 del 18/11/2022, dep. 2023, Bevilacqua, Rv. 284178 - 01); Ritenuto che il terzo e il quarto motivo, inerenti al riconoscimento della recidiva, al giudizio di bilanciamento e alla entità della pena, sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente valutati, con motivazione immune da cadute logiche, dalla Corte di appello (cfr. paragrafi 3, 4 e 5, pagg. 2 e 3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M