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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 20075/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] i_Cc CfT avverso la sentenza del 22/3/2021 della Corte di appello di visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della sussistenza delle idoneità della condotta - adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la denuncia e la produzione documentale avevano comportato la necessità di indagini, volte ad accertare la veridicità delle scritture della cui falsità l'imputato aveva accusato i professionisti incaricati di fargli conseguire la iscrizione come ditta individuale;analogo vizio inficia il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena, applicata peraltro nel minimo edittale, diniego giustificato dalla Corte di merito dall'assenza di positivi elementi di valutazione e in assenza di comportamenti suscettibili di essere apprezzati come segno di resipiscenza o il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere es [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] i_Cc CfT avverso la sentenza del 22/3/2021 della Corte di appello di visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; sentite le parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia, sono generici perché riproduttivi di censure - volte alla alternativa valutazione della prova anche ai fini della sussistenza delle idoneità della condotta - adeguatamente esaminate dalla Corte di appello che ha evidenziato come la denuncia e la produzione documentale avevano comportato la necessità di indagini, volte ad accertare la veridicità delle scritture della cui falsità l'imputato aveva accusato i professionisti incaricati di fargli conseguire la iscrizione come ditta individuale;analogo vizio inficia il motivo di ricorso relativo alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e alla eccessività della pena, applicata peraltro nel minimo edittale, diniego giustificato dalla Corte di merito dall'assenza di positivi elementi di valutazione e in assenza di comportamenti suscettibili di essere apprezzati come segno di resipiscenza o il risarcimento del danno nei confronti delle parti civili; Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 Il Consigliere es [OSCURATO:PERSONA] idente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 20075/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris