CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 aprile 2024
Cassazione n. 35360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/02/2024 della CORTE d'APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnato provvedimento la Corte d'appello di Campobasso ha riformato parzialmente la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare di Larino del 3 aprile 2023 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di falso e truffa aggravata per il conseguimento di provvidenze pubbliche in ambito agricolo. La Corte d'appello aveva assolto l'imputato in relazione agli importi ricevuti per le annualità 2019 e 2020 ma aveva confermato l'affermazione di responsabilità in relazione all'ulteriore annualità, con conseguente rideterminazione della pena. Secondo la Corte non vi era prova che l'imputato avesse avuto contezza, prima dell'anno 2020, della conclusione, con esito a lui sfavorevole, della controversia civile che aveva portato alla risoluzione del contratto per mezzo del quale egli era in passato diventato proprietario dei terreni di cui aveva allegato la disponibilità ai fini del conseguimento dei sussidi comunitari. Solo nell'anno 2020 gli era stato comunicato ufficialmente (in occasione della notifica dell'atto di precetto) l'esito della vertenza. Solo da quell'epoca egli non poteva quindi più addurre la propria buona fede. I 2. Presentando ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo della propria Difesa, formula due motivi. Con il primo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione (art.606 lett. b ed e, c.p.p.). La motivazione asserisce, ma non spiega, quale sia l'atto da cui sarebbe derivata la conoscenza della 'impossidenza' dei terreni, dato che agli atti non vi è prova dell'avvenuto ricevimento della notifica del precetto, ma solo dell'invio del documento. Con il secondo motivo gli stessi vizi (violazione di legge e vizio di motivazione) sono addotti per contestare l'insufficienza della motivazione con cui è stata negata la applicazione della clausola di esclusione della punibilità prevista dall'art.131 bis c.p.. 3. Con memoria inviata per PEC, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]Aquino ha chiesto che si dichiari l'inammissibilità del ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso merita accoglimento. A fronte della specifica contestazione, formulata in atto di appello (pg.3, in fondo), che in atti risultassero presenti la sentenza 2530/2018 del Tribunale di Roma (resa in sede civile), l'atto di precetto che su tale sentenza si fondava nonché la ricevuta della raccomandata di invio dell'atto giudiziale, datata 1 settembre 2020, ma non "[OSCURATO:PERSONA] L'[OSCURATO:PERSONA] E DELL'[OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA]" (maiuscolo e sottolineato nell'originale), la sentenza della Corte d'appello di Campobasso si è limitata a ribadire (pg.7) che alla data del 1 settembre 2020 "al medesimo [OSCURATO:PERSONA] risulta notificato l'atto di precetto contenente l'intimazione a pagare le spese processuali conseguenti alla sua soccombenza nel giudizio civile che ... aveva vista accolta la domanda dell'ISMEA". A fronte della specifica contestazione dell'atto di appello, la Corte ha risolto la questione sottopostale senza affrontarla con altrettanta specificità, tanto più che la attestazione che si trova in sentenza, sul positivo esaurimento del sub-procedimento di notifica, implica che la notifica all'imputato sia stata effettuata il giorno stesso dell'invio della raccomandata dall'ufficio postale. 5. La sentenza incorre quindi nel vizio di mancanza di motivazione (art.606 lett. e, c.p.p.) poiché la decisione è solo apparente, in quanto asserisce ma non spiega. In tal senso, si è recentemente affermato, in linea con il consolidato orientamento in materia, che in tema di sentenza di appello, incorre in una motivazione apparente il giudice che si limiti a una mera rassegna degli elementi di prova assunti nel corso del processo, senza tenere in adeguato conto le specifiche deduzioni difensive e quindi omettendo di fornire adeguata spiegazione circa l'infondatezza, l'indifferenza o la superfluità degli argomenti addotti (Sez. 2, n. 18404 del 05/04/2024 [OSCURATO:PERSONA]. 286406 - 01). A fronte della dedotta mancanza di prova del ricevimento della raccomandata (segnalata a lettere maiuscole e con sottolineatura), l'affermazione della avvenuta notifica (nella stessa data dell'invio della raccomandata) costituisce asserzione apodittica, illogica (per la inverosimile coincidenza tra data di invio e di ricevimento) e priva di efficacia dimostrativa, espresso in una motivazione che risulta pertanto soltanto fittizia e quindi sostanzialmente inesistente (Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, Vassallo, Rv. 263100). 6. Per le suddette ragioni, il primo motivo di ricorso va accolto, con assorbimento dell'ulteriore ed annullamento della sentenza con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno. Così d