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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 06818/2025

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20249/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in [OSCURATO:PERSONA] Giulianello26. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] GOVERNO, MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] d ei Portoghesi 12, presso l ’A vvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Resistenti – Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 565/2022 depositata il 17/01/2022.

Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13marzo 2025.

Sanzioni amministrative Rilevato che: l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza n. 565/2022 del Tribunale di Roma che , sul rilievo che il primo giudice avesse liquidato le spese processuali in misura inferiore ai minimi tariffari di cui al d.m. 55 del 2014, in accoglimento dell’appello dell’originario opponente , e in parziale riforma della sentenza n. 20811/2020, del Giudice di Pace di Roma - che, a sua volta, in accoglimento dell’opposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , aveva annullato un’ordinanza prefettizia e condannato la P.A. alle spese del grado, liquidandole in euro 150,00, di cui euro 50 ,00 per contributo unificato e spese vive, oltre agli oneri di legge –, ha (ri)determinato le spese di primo grado in euro 134 ,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, ponendole a carico della P.A. appellata, cheha altresì condannato alle spese del giudizio di gravame . [OSCURATO:PERSONA] di Roma e il Ministero dell’interno resistono con “atto di costituzione”.

Consideratoche:

1. il primo motivo di ricorso denuncia “ violazione e falsa applicazione dell’art. 82, 86, 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, 4, e 5 c.p.c.”.

La sentenza impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali di primo grado, sarebbe viziata da motivazione apparente, e sarebbe anche in contrasto con la documentazione che Musilli– il quale, in quanto avvocato, sta in giudizio personalmente - aveva depositato dinanzi al Giudice di pace, che comprendeva la nota spese di euro 586,93, debitamente sottoscritta dal legale;

1.1. il motivo è infondato; il vizio di motivazione apparente ricorre nell’ipotesi in cui la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez.

U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, coi richiami giurisprudenziali).

Nella specie, la sentenza è motivata e spiega, con chiarezza, che le spese di primo grado debbono essere liquidate in euro 134,00, per onorari, in base al minimo tariffario ed esclusa la fase istruttoria, che non si è svolta; Pe completezza, occorre altresì evidenziare che non è stata proposta una specifica censura attinente alla violazione dei minimi tariffari per mancato riconoscimento del compenso per la fase “trattazione/istruttoria”, sicché non vi è ragione per fare applicazione dei principi enunciati, ad esempio, da Cass. n. 977/2025ed altre;

2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e che il giudice d’appello doveva li quidare il compenso giudiziale in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, aggiornati dal d.m. 37 del 2018;

2.1. il motivo è inammissibile per difetto di specificità(art. 366 n. 4 e 6) cpc.

Si lamenta unicamente che il Tribunale non avrebbe liquidato il compenso attenendosi ai parametri normativi, ma tale censura appare generica e lacunosa alla luce del principio secondo cui la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l ’ onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state erroneamente liquidate (v.

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017 , Rv. 647175 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021, Rv. 661816 -02);

3. il terzo motivo denuncia , infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c.

La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente e non avrebbe pronunciato sull’eccezione preliminare dell’appellante che reclamava la trattazione della causa in pubblica udienza , con ciò ledendo il diritto di difesa della stessa parte;

3.1. il motivo è inammissibile per carenza di interesse (art. 100 cpc): invero, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato con successo il proprio diritto di difesa,essendo risultato vittorioso in appello .

D’altra parte, quanto allaprospettata violazione dell’art. 24 Cost., ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità: in accordo con Cass. n. 27634/2024, è indubitabile che il rilievo non è correttamente proposto perché non reca la specifica critica della norma di legge ordinaria della cui costituzionalità la parte dubita.

Non viene sollecitata la Corte di Cassazione, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla Cortecostituzionale.

Le Sezioni unite della Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020, Rv. 659459 - 01) insegnano che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.

Nel caso in esame si chiede solo la cassazione della sentenza impugnata.

La Corte, sempre a sezioni unite (Sentenza n. 11167 del 06/04/2022, Rv. 664412 - 01), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale;

4. il ricorso, pertanto, è rigettato;

5. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la P.A.non ha svolto difese;

6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20249/2022R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso da se stesso, elettivamente domiciliato presso il proprio studio in [OSCURATO:PERSONA] Giulianello26. -Ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] GOVERNO, MINISTERO DELL’INTERNO, domiciliati ex lege in [OSCURATO:PERSONA] d ei Portoghesi 12, presso l ’A vvocatura Generale d ello Stato (ADS80224030587) che li rappresenta e difende. -Resistenti – Avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 565/2022 depositata il 17/01/2022. Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 13marzo 2025. Sanzioni amministrative Rilevato che: l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, con tre motivi, avverso la sentenza n. 565/2022 del Tribunale di Roma che , sul rilievo che il primo giudice avesse liquidato le spese processuali in misura inferiore ai minimi tariffari di cui al d.m. 55 del 2014, in accoglimento dell’appello dell’originario opponente , e in parziale riforma della sentenza n. 20811/2020, del Giudice di Pace di Roma - che, a sua volta, in accoglimento dell’opposizione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , aveva annullato un’ordinanza prefettizia e condannato la P.A. alle spese del grado, liquidandole in euro 150,00, di cui euro 50 ,00 per contributo unificato e spese vive, oltre agli oneri di legge –, ha (ri)determinato le spese di primo grado in euro 134 ,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, ponendole a carico della P.A. appellata, cheha altresì condannato alle spese del giudizio di gravame . [OSCURATO:PERSONA] di Roma e il Ministero dell’interno resistono con “atto di costituzione”. Consideratoche: 1. il primo motivo di ricorso denuncia “ violazione e falsa applicazione dell’art. 82, 86, 91 e 92 c.p.c. con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3, 4, e 5 c.p.c.”. La sentenza impugnata, nella parte relativa alla liquidazione delle spese processuali di primo grado, sarebbe viziata da motivazione apparente, e sarebbe anche in contrasto con la documentazione che Musilli– il quale, in quanto avvocato, sta in giudizio personalmente - aveva depositato dinanzi al Giudice di pace, che comprendeva la nota spese di euro 586,93, debitamente sottoscritta dal legale; 1.1. il motivo è infondato; il vizio di motivazione apparente ricorre nell’ipotesi in cui la motivazione, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. U, Ordinanza n. 2767 del 30/01/2023, Rv. 666639, coi richiami giurisprudenziali). Nella specie, la sentenza è motivata e spiega, con chiarezza, che le spese di primo grado debbono essere liquidate in euro 134,00, per onorari, in base al minimo tariffario ed esclusa la fase istruttoria, che non si è svolta; Pe completezza, occorre altresì evidenziare che non è stata proposta una specifica censura attinente alla violazione dei minimi tariffari per mancato riconoscimento del compenso per la fase “trattazione/istruttoria”, sicché non vi è ragione per fare applicazione dei principi enunciati, ad esempio, da Cass. n. 977/2025ed altre; 2. il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e che il giudice d’appello doveva li quidare il compenso giudiziale in base ai parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, aggiornati dal d.m. 37 del 2018; 2.1. il motivo è inammissibile per difetto di specificità(art. 366 n. 4 e 6) cpc. Si lamenta unicamente che il Tribunale non avrebbe liquidato il compenso attenendosi ai parametri normativi, ma tale censura appare generica e lacunosa alla luce del principio secondo cui la parte, la quale intenda impugnare per cassazione la liquidazione delle spese, dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, per pretesa violazione dei minimi tariffari, ha l ’ onere di specificare analiticamente le voci e gli importi considerati in ordine ai quali il giudice di merito sarebbe incorso in errore, con la conseguenza che deve ritenersi inammissibile il ricorso che contenga il semplice riferimento a prestazioni che sarebbero state erroneamente liquidate (v. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30716 del 21/12/2017 , Rv. 647175 – 01 ; Sez. 1, Ordinanza n. 18584 del 30/06/2021, Rv. 661816 -02); 3. il terzo motivo denuncia , infine, la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 101 c.p.c. La sentenza sarebbe viziata da motivazione apparente e non avrebbe pronunciato sull’eccezione preliminare dell’appellante che reclamava la trattazione della causa in pubblica udienza , con ciò ledendo il diritto di difesa della stessa parte; 3.1. il motivo è inammissibile per carenza di interesse (art. 100 cpc): invero, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha esercitato con successo il proprio diritto di difesa,essendo risultato vittorioso in appello . D’altra parte, quanto allaprospettata violazione dell’art. 24 Cost., ricorre un ulteriore profilo di inammissibilità: in accordo con Cass. n. 27634/2024, è indubitabile che il rilievo non è correttamente proposto perché non reca la specifica critica della norma di legge ordinaria della cui costituzionalità la parte dubita. Non viene sollecitata la Corte di Cassazione, per il tramite di una articolata censura, a rimettere gli atti alla Cortecostituzionale. Le Sezioni unite della Corte (Sentenza n. 25573 del 12/11/2020, Rv. 659459 - 01) insegnano che la violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell’applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l’eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata. Nel caso in esame si chiede solo la cassazione della sentenza impugnata. La Corte, sempre a sezioni unite (Sentenza n. 11167 del 06/04/2022, Rv. 664412 - 01), ha successivamente chiarito che la violazione o falsa applicazione delle norme costituzionali può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. quando tali norme siano di immediata applicazione (evenienza, quest’ultima, che non ricorre nella specie), non essendovi disposizioni di rango legislativo di cui si possa misurare la conformità ai precetti della Carta fondamentale; 4. il ricorso, pertanto, è rigettato; 5. nulla occorre statuire sulle spese del giudizio di cassazione, nel quale la P.A.non ha svolto difese; 6. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dichiara che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art.