Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13162/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

sentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Abenavoli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2189/07/24 depositata il 12/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con la sentenza n. 2189/07/24 del 12/08/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito SdT) e da RobertoSpanò, anche quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] DiRoberto [OSCURATO:PERSONA]” avverso la sentenza n. 553/07/23 della Corte di giustiziatributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CGT1), che avevaNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026a sua volta rigettato il ricorso dei contribuenti nei confronti di un avviso diaccertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta dellescommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504relativamente all’anno d’imposta 2015.1.1.

Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoera stato emesso in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] «aveva esercitato, quale gestoredell'attività commerciale denominata BETN1 e in forza del contratto diistituzione e di stabilimento e di prestazione di servizi stipulato in data01.08.2014 con il bookmaker “Sogno di [OSCURATO:PERSONA]”, società di nazionalitàmaltese, (…), privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia, laraccolta e il trasferimento all'estero di somme di denaro a titolo discommesse».

In particolare, veniva contestata l’esistenza di un’attività diraccolta scommesse esercitata senza autorizzazione ed in violazione dellanormativa, con conseguente evasione dell’imposta unica.1.2.

La CTR respingeva l’appello proposto dai contribuentievidenziando che: a) il sig. [OSCURATO:PERSONA], contrattualmente collegato con ilbookmaker maltese, effettuava operazioni di scommessa non autorizzatesenza collegamento con il totalizzatore nazionale, con conseguenteevasione dell’imposta unica sulle scommesse; b) la raccolta dellescommesse - attraverso la ditta del sig. [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da centro ditrasmissione dati (CTD) - avveniva in Italia, sussistendo pertanto ilpresupposto territoriale; c) il bookmaker estero, organizzatore delservizio, era responsabile del mancato pagamento dell’imposta e dellesanzioni unitamente al CTD, quest’ultimo per il periodo successivo all’annod’imposta 2010.2.

SdT e il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza della CGT2 con ricorsoper cassazione, affidato a dieci motivi.3.

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resistevacon controricorso.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20264.

Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del20/07/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5.

Con istanza del 28/09/2025 i ricorrenti chiedevano la decisione delricorso e, quindi, depositavano memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza formulata dai ricorrenti.1.1.

Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass.

S.U.n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventirilevanza nomofilattica (Cass.

S.U., n. 8093 del 23/04/2020).1.2.

In particolare, la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo.

E, nel caso dispecie, come risulterà dalla successiva motivazione, il tema oggetto delgiudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2.

Ancora in via preliminare, va evidenziato che il ricorso di SdT è didifficile lettura, anche per il carattere e la spaziatura adoperata, oltre adessere redatto in violazione dei limiti dimensionali previsti dall’art 3,comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 (cfr. Cass. n. 802 del 14/01/2026).Peraltro, ciò che in questa sede preme sottolineare è che molti dei motiviproposti non trovano fondamento nel provvedimento impugnato, inquanto proposti a prescindere dall’effettivo contenuto precettivo dellostesso: si tratta, in sostanza, di censure del tutto avulse dalla decisioneassunta dalla CGT2.2.1.

In questo quadro, la circostanza che la sentenza di appello facciariferimento a soggetti non richiamati negli atti di causa o contenga alcuneNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026affermazioni non pertinenti si rivela del tutto irrilevante, in quanto tali“errori” non ne inficiano in alcun modo la ratio decidendi.3.

Con il primo motivo (indicato in ricorso come primo motivopreliminare), si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento perviolazione e/o falsa applicazione del Reg.

CE n. 2020/1784 e dell’art. 24Cost. in merito all’illegittimità degli atti impositivi in questione permancata traduzione in lingua inglese.3.1.

Con il secondo motivo (secondo motivo preliminare), si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «la nullitàdella sentenza e del procedimento - assolvimento dell’obbligazionetributaria a titolo di imposta unica - irragionevolezza - difetto dimotivazione e istruttoria - sussistenza - violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 23 e 53 Cost. - fatti sopravvenuti - sussistenza» per avere laCGT2 confermato la legittimità degli avvisi impugnati sebbene fosseerronea: 1) la determinazione della base imponibile, effettuata utilizzandoil metodo induttivo, non applicabile alle scommesse “virtuali”, anzichéquello analitico e senza prendere in considerazione la prodottadocumentazione contabile e amministrativa denotante l’adempimentodella obbligazione tributaria; 2) l'individuazione dell’aliquota dell’impostaunica da applicare.3.2.

Con il terzo motivo di ricorso (terzo motivo preliminare), sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92, sotto il profilodell’onere della prova nel processo tributario a carico dell’Amministrazionefinanziaria, quale disposizione a carattere procedimentale, applicabile atutti i procedimenti in corso.3.3.

Con il quarto motivo (primo motivo di merito) si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 2, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., «laNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026nullità della sentenza e del procedimento - la verifica subita dalcontribuente e la sentenza del giudizio di secondo grado - erroneità infatto e in diritto - irragionevolezza della sentenza - difetto di motivazionedell’atto impugnato - violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. -violazione del principio del contraddittorio tra P.A. e cittadino - violazionedell’art. 97 Cost. - difetto di motivazione ed istruttoria - violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3, 23, 24, e 53 Cost. - violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 del DPR n. 66/2002 - tenuta e conservazione delladocumentazione contabile - assolvimento dell’obbligazione tributaria atitolo di imposta unica - non debenza delle somme richieste negli attiimpugnati - eccesso di potere per incompetenza dell’amministrazioneresistente».3.3.1.

In particolare, la CGT2 avrebbe confermato la legittimità degliimpugnati avvisi sebbene l’Ufficio abbia determinato la base imponibile,utilizzando il metodo induttivo, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.l. 6luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, senzaprendere in considerazione i reports e la documentazione utile per ladeterminazione dell’imposta dovuta prodotta in giudizio dalla contribuente.3.4.

Con il nono motivo di ricorso (sesto motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione dei principi di imparzialità e buon andamentodell’Amministrazione finanziaria nonché degli artt. 24 Cost. e 12 della l. n.212 del 2000.

Al riguardo, nel caso di specie, il principio in esame nonavrebbe trovato effettiva attuazione, poiché, se è per vero che era statoavviato il contraddittorio prima dell'emanazione dell'avviso diaccertamento, esso non era stato improntato ai principi di imparzialità,efficienza, buon andamento e terzietà in quanto i soggetti ricorrentiavevano da sempre avuto un unico soggetto interlocutore (l'ADM diReggio Calabria).

Ciò valeva ad avviso della ricorrente - anche in punto diNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026legittimazione del suindicato Ufficio a ricevere il rapporto, attesa lacircostanza della identità e corrispondenza del soggetto accertatore edell’Autorità preposta a ricevere il rapporto stesso, in manifesta violazionedell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, laddove, anche a garanzia dei diritti didifesa costituzionalmente garantiti, prevede la terzietà dell'autoritàpreposta alla disamina degli scritti di cui alla menzionata norma.4.

I superiori motivi, da trattare congiuntamente in ragione dellauniformità della decisione assunta, sono inammissibili per quanto si è giàanticipato in via preliminare.4.1.

Invero, dalla sentenza impugnata, che riassume per larga parte ilcontenuto della sentenza di primo grado, non emerge che detti motivi(solo alcuni dei quali risultanti dalla narrativa come prospettati in primogrado) siano stati oggetto della decisione della CGT2, nemmeno sotto ilprofilo dell’implicito rigetto, in ragione di puntuali censure proposte conl’atto di appello.

Il contenuto di tali motivi, inoltre, non è stato trascrittonel ricorso per cassazione, né riassuntivamente richiamato; nemmenorisulta allegato a quest’ultimo l’atto di appello, attraverso il qualericostruire l’oggetto dell’impugnazione della sentenza di primo grado.4.2.

Ne consegue che i motivi dei quali si discute sono inammissibili,perché la sentenza impugnata non affronta le specifiche questioni in essitrattate e perché il ricorso difetta di specificità in ordine alla loro effettivaproposizione in appello.5.

Con il quinto motivo di ricorso (secondo motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dellaConvenzione OCSE in materia di stabile organizzazione delle doppieimposizioni per avere la CGT2 confermato la legittimità degli avvisi inquestione sebbene l’imposta unica sulle scommesse non fosse dovuta néda parte del bookmaker estero per mancanza del presupposto territoriale,stante il divieto della doppia imposizione fiscale e la territorialità dellaNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026giurisdizione tributaria italiana, né da parte del CTD per mancanza delpresupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini dell’applicabilità deltributo.5.1.

Con il sesto motivo di ricorso (terzo motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 504 del 1998, incombinato con gli artt. 25 Cost., 1, 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212,nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, lett. a), della l.n. 220 del 2010, quale disposizione interpretativa (“si interpreta nel sensoche”) dell’art. 3 della l. n. 504 del 1998 e, pertanto, provvista di efficaciaretroattiva (tale cioè da incidere sui periodi di imposta pregressi all’entratain vigore della legge di stabilità).

Al riguardo, ad avviso della ricorrente, laCGT2 avrebbe confermato la legittimità degli avvisi in questione sebbene ilsoggetto passivo d’imposta non potesse essere individuato in un soggettoestraneo alla gestione delle scommesse (rectius, gestore del rischio),come il CTD, non collegato al totalizzatore nazionale, e la solidarietà-dipendente del bookmaker estero, fosse stata esclusa dal nuovo regimeimpositivo dell'imposta unica sulle scommesse (in forza delle modificheapportate dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 –Legge di Bilancio per il 2016), ovvero dalla tassazione sul “Margine”(giocato – vinto = utile) anziché sulla “Raccolta”, con trasformazioneradicale della natura dell'imposta unica da indiretta a reale-diretta,appunto sull'utile del bookmaker.5.2.

Con il settimo motivo di ricorso (quarto motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 644, della l. n.190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e 1, comma 926, della l. n. 208 del2015 (Legge di stabilità 2016) per avere la CGT2 confermato gli avvisiimpugnati sebbene - in forza dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del2014 (come poi modificato dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015)Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026emanato per “assicurare parità di condizioni competitive” tra impresemunite di concessione e imprese operanti senza concessione - la posizionedel bookmaker (e dei suoi centri affiliati) fosse divenuta legittima inquanto riconosciuta dalla legge italiana, avendo lo Stato italianoautorizzato il bookmaker comunitario (privo di concessione italiana, matitolare di una licenza comunitaria) a svolgere servizi transfrontalieri.

Daqui la mancata configurazione del reato penale o amministrativo conconseguente inoffensività dell'attività del bookmaker (a mezzo dei suoicentri affiliati presenti sul territorio italiano) non solo dal punto di vistadell'ordine pubblico (come dichiarato dalle autorità amministrativepubbliche e confermato dal parere del Consiglio di Stato reso in data 8luglio 2020 numero affare 00748/2020), ma anche sotto il profilotributario (in precedenza il bookmaker sarebbe stato discriminato sia dalfatto che non sussistevano concessioni per il cd.

Gioco virtuale, sia dalbando di gara “Monti” 2012 in quanto illegittimo e discriminatorio).5.3.

I motivi quinto, sesto e settimo - da trattare congiuntamente,riguardando la sussistenza dei presupposti applicativi dell’imposta unicasulle scommesse - vanno disattesi.5.4.

Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto diripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dallasentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra letante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021,9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021,9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021;v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n.6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione delsistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondata anche sui recentiinterventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dellaCGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro,precisato che:Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diconcessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica;- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura disanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti,restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà diprestazione di servizi o lesione di affidamento;- l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad untrattamento sanzionatorio;- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso chesiano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualitàantecedenti al 2011;- non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezzanormativa per le annualità a partire dal 2011;- l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto conl’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.6.

Con l’ottavo motivo di ricorso (quinto motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472 e dell’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 per non avere laCGT2 annullato le sanzioni.6.1.

Il motivo è infondato.6.2.

Secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria«è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza edunivocamente, al termine di un procedimento interpretativometodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specieNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole deldiritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e nonpuò essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimieffetti.

Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva puòessere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fattiindice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioninormative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa dellanorma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato dellaformula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioniamministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassiamministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) lamancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamentigiurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione dilegittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa eorientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10)l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicativedi norma implicita preesistente» (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n.15452 del 13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082del 09/12/2019).6.3.

Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza dellaCorte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1,comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla lucedella disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolgel'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, conconseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante unproprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur seprivo di concessione.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20266.4.

La stessa sentenza ha tuttavia evidenziato che «il tenore letteraledella disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel sensoche, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essacontemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (adesclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titoloconcessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgononel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con ladisposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonomadei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativain esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.).6.5.

In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che laprevisione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava aduna duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno dellaindividuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltal'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva.6.6.

Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazionedell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplinainterpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocatanel caso di specie, trattandosi di un anno d'imposta (il 2015) successivo al2011.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20267.

Con il decimo motivo di ricorso (settimo motivo di merito) si chiedea questa Corte la sospensione del giudizio ex art. 267 del TFUE e larimessione pregiudiziale alla CGUE affinché fornisca una chiarainterpretazione: 1) degli articoli 49, 56, 107 e 109 del TFUE in relazionealla [OSCURATO:PERSONA] ex legge di stabilità n. 190 del 2014 che contienenorme emanate in violazione del principio di parità di trattamento,dell’obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonchédella libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, dellalibertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi laddove, conl'adozione dell'istituto del condono, ha previsto la possibilità per gli evasoridi conseguire una “regolarizzazione fiscale”, ottenendo la riduzione di unterzo dell'imposta, nonché una regolarizzazione amministrativa; 2) degliarticoli 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia digiochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione delprincipio di parità di trattamento, dell’obbligo di trasparenza, del principiodi certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, dellalibertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazionedei servizi (pagg.37-38 del ricorso).7.1.

Peraltro, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizianella sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, non si ravvisa necessitàalcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia,neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedentestatuizione della Corte, esaustiva e completa.

In questi termini, in ordinealla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala, di recente, Cass. n.7673 del 2025; Cass. n. 20772 del 2024; Cass. n. 7481 del 2022.8.

In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannatial pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella lite di euro 52.879,00.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20268.1.

La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, e allasomma di euro 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Abenavoli unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Calabria n. 2189/07/24 depositata il 12/08/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con la sentenza n. 2189/07/24 del 12/08/2024, la Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria (di seguito CGT2) rigettaval’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. (di seguito SdT) e da RobertoSpanò, anche quale titolare della ditta individuale “[OSCURATO:PERSONA] DiRoberto [OSCURATO:PERSONA]” avverso la sentenza n. 553/07/23 della Corte di giustiziatributaria di primo grado di [OSCURATO:PERSONA] (di seguito CGT1), che avevaNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026a sua volta rigettato il ricorso dei contribuenti nei confronti di un avviso diaccertamento concernente l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta dellescommesse sportive di cui all’art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504relativamente all’anno d’imposta 2015.1.1. Come emerge dalla sentenza impugnata, l’avviso di accertamentoera stato emesso in quanto il sig. [OSCURATO:PERSONA] «aveva esercitato, quale gestoredell'attività commerciale denominata BETN1 e in forza del contratto diistituzione e di stabilimento e di prestazione di servizi stipulato in data01.08.2014 con il bookmaker “Sogno di [OSCURATO:PERSONA]”, società di nazionalitàmaltese, (…), privo di concessione e autorizzazione ad operare in Italia, laraccolta e il trasferimento all'estero di somme di denaro a titolo discommesse». In particolare, veniva contestata l’esistenza di un’attività diraccolta scommesse esercitata senza autorizzazione ed in violazione dellanormativa, con conseguente evasione dell’imposta unica.1.2. La CTR respingeva l’appello proposto dai contribuentievidenziando che: a) il sig. [OSCURATO:PERSONA], contrattualmente collegato con ilbookmaker maltese, effettuava operazioni di scommessa non autorizzatesenza collegamento con il totalizzatore nazionale, con conseguenteevasione dell’imposta unica sulle scommesse; b) la raccolta dellescommesse - attraverso la ditta del sig. [OSCURATO:PERSONA], che fungeva da centro ditrasmissione dati (CTD) - avveniva in Italia, sussistendo pertanto ilpresupposto territoriale; c) il bookmaker estero, organizzatore delservizio, era responsabile del mancato pagamento dell’imposta e dellesanzioni unitamente al CTD, quest’ultimo per il periodo successivo all’annod’imposta 2010.2. SdT e il sig. [OSCURATO:PERSONA] impugnavano la sentenza della CGT2 con ricorsoper cassazione, affidato a dieci motivi.3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli (di seguito ADM) resistevacon controricorso.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20264. Con proposta di definizione anticipata (di seguito PDA) del20/07/2025 il consigliere delegato proponeva il rigetto del ricorso.5. Con istanza del 28/09/2025 i ricorrenti chiedevano la decisione delricorso e, quindi, depositavano memoria ex art. 380 bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di trattazione della causain pubblica udienza formulata dai ricorrenti.1.1. Invero, in adesione all’indirizzo già espresso dalle Sezioni Unite diquesta Corte, il collegio giudicante ben può escludere, nell’esercizio di unavalutazione discrezionale, la ricorrenza dei presupposti della trattazione inpubblica udienza, qualora i principi applicabili siano consolidati (Cass. S.U.n. 14437 del 05/06/2018) e non si verta in ipotesi di decisioni aventirilevanza nomofilattica (Cass. S.U., n. 8093 del 23/04/2020).1.2. In particolare, la sede dell’adunanza camerale non èincompatibile, di per sé, anche con la statuizione su questioni nuove,soprattutto se non oggettivamente inedite e già assistite da un consolidatoorientamento, cui la Corte fornisce il proprio contributo. E, nel caso dispecie, come risulterà dalla successiva motivazione, il tema oggetto delgiudizio non è nemmeno nuovo nella giurisprudenza di questa Corte.2. Ancora in via preliminare, va evidenziato che il ricorso di SdT è didifficile lettura, anche per il carattere e la spaziatura adoperata, oltre adessere redatto in violazione dei limiti dimensionali previsti dall’art 3,comma 1, del d.m. n. 110 del 2023 (cfr. Cass. n. 802 del 14/01/2026).Peraltro, ciò che in questa sede preme sottolineare è che molti dei motiviproposti non trovano fondamento nel provvedimento impugnato, inquanto proposti a prescindere dall’effettivo contenuto precettivo dellostesso: si tratta, in sostanza, di censure del tutto avulse dalla decisioneassunta dalla CGT2.2.1. In questo quadro, la circostanza che la sentenza di appello facciariferimento a soggetti non richiamati negli atti di causa o contenga alcuneNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026affermazioni non pertinenti si rivela del tutto irrilevante, in quanto tali“errori” non ne inficiano in alcun modo la ratio decidendi.3. Con il primo motivo (indicato in ricorso come primo motivopreliminare), si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n.4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza e del procedimento perviolazione e/o falsa applicazione del Reg. CE n. 2020/1784 e dell’art. 24Cost. in merito all’illegittimità degli atti impositivi in questione permancata traduzione in lingua inglese.3.1. Con il secondo motivo (secondo motivo preliminare), si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., «la nullitàdella sentenza e del procedimento - assolvimento dell’obbligazionetributaria a titolo di imposta unica - irragionevolezza - difetto dimotivazione e istruttoria - sussistenza - violazione e/o falsa applicazionedegli artt. 23 e 53 Cost. - fatti sopravvenuti - sussistenza» per avere laCGT2 confermato la legittimità degli avvisi impugnati sebbene fosseerronea: 1) la determinazione della base imponibile, effettuata utilizzandoil metodo induttivo, non applicabile alle scommesse “virtuali”, anzichéquello analitico e senza prendere in considerazione la prodottadocumentazione contabile e amministrativa denotante l’adempimentodella obbligazione tributaria; 2) l'individuazione dell’aliquota dell’impostaunica da applicare.3.2. Con il terzo motivo di ricorso (terzo motivo preliminare), sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsaapplicazione dell’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/92, sotto il profilodell’onere della prova nel processo tributario a carico dell’Amministrazionefinanziaria, quale disposizione a carattere procedimentale, applicabile atutti i procedimenti in corso.3.3. Con il quarto motivo (primo motivo di merito) si denuncia, inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 2, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ., «laNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026nullità della sentenza e del procedimento - la verifica subita dalcontribuente e la sentenza del giudizio di secondo grado - erroneità infatto e in diritto - irragionevolezza della sentenza - difetto di motivazionedell’atto impugnato - violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. -violazione del principio del contraddittorio tra P.A. e cittadino - violazionedell’art. 97 Cost. - difetto di motivazione ed istruttoria - violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 3, 23, 24, e 53 Cost. - violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 5 del DPR n. 66/2002 - tenuta e conservazione delladocumentazione contabile - assolvimento dell’obbligazione tributaria atitolo di imposta unica - non debenza delle somme richieste negli attiimpugnati - eccesso di potere per incompetenza dell’amministrazioneresistente».3.3.1. In particolare, la CGT2 avrebbe confermato la legittimità degliimpugnati avvisi sebbene l’Ufficio abbia determinato la base imponibile,utilizzando il metodo induttivo, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del d.l. 6luglio 2011, n. 98, conv. con modif. nella l. 15 luglio 2011, n. 111, senzaprendere in considerazione i reports e la documentazione utile per ladeterminazione dell’imposta dovuta prodotta in giudizio dalla contribuente.3.4. Con il nono motivo di ricorso (sesto motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., lanullità della sentenza e del procedimento per violazione e/o falsaapplicazione dei principi di imparzialità e buon andamentodell’Amministrazione finanziaria nonché degli artt. 24 Cost. e 12 della l. n.212 del 2000. Al riguardo, nel caso di specie, il principio in esame nonavrebbe trovato effettiva attuazione, poiché, se è per vero che era statoavviato il contraddittorio prima dell'emanazione dell'avviso diaccertamento, esso non era stato improntato ai principi di imparzialità,efficienza, buon andamento e terzietà in quanto i soggetti ricorrentiavevano da sempre avuto un unico soggetto interlocutore (l'ADM diReggio Calabria). Ciò valeva ad avviso della ricorrente - anche in punto diNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026legittimazione del suindicato Ufficio a ricevere il rapporto, attesa lacircostanza della identità e corrispondenza del soggetto accertatore edell’Autorità preposta a ricevere il rapporto stesso, in manifesta violazionedell'art. 18 della l. n. 689 del 1981, laddove, anche a garanzia dei diritti didifesa costituzionalmente garantiti, prevede la terzietà dell'autoritàpreposta alla disamina degli scritti di cui alla menzionata norma.4. I superiori motivi, da trattare congiuntamente in ragione dellauniformità della decisione assunta, sono inammissibili per quanto si è giàanticipato in via preliminare.4.1. Invero, dalla sentenza impugnata, che riassume per larga parte ilcontenuto della sentenza di primo grado, non emerge che detti motivi(solo alcuni dei quali risultanti dalla narrativa come prospettati in primogrado) siano stati oggetto della decisione della CGT2, nemmeno sotto ilprofilo dell’implicito rigetto, in ragione di puntuali censure proposte conl’atto di appello. Il contenuto di tali motivi, inoltre, non è stato trascrittonel ricorso per cassazione, né riassuntivamente richiamato; nemmenorisulta allegato a quest’ultimo l’atto di appello, attraverso il qualericostruire l’oggetto dell’impugnazione della sentenza di primo grado.4.2. Ne consegue che i motivi dei quali si discute sono inammissibili,perché la sentenza impugnata non affronta le specifiche questioni in essitrattate e perché il ricorso difetta di specificità in ordine alla loro effettivaproposizione in appello.5. Con il quinto motivo di ricorso (secondo motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, n. 4 e n. 5 cod.proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 dellaConvenzione OCSE in materia di stabile organizzazione delle doppieimposizioni per avere la CGT2 confermato la legittimità degli avvisi inquestione sebbene l’imposta unica sulle scommesse non fosse dovuta néda parte del bookmaker estero per mancanza del presupposto territoriale,stante il divieto della doppia imposizione fiscale e la territorialità dellaNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026giurisdizione tributaria italiana, né da parte del CTD per mancanza delpresupposto soggettivo, oggettivo e territoriale ai fini dell’applicabilità deltributo.5.1. Con il sesto motivo di ricorso (terzo motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 504 del 1998, incombinato con gli artt. 25 Cost., 1, 6 e 7 della l. 27 luglio 2000, n. 212,nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 66, lett. a), della l.n. 220 del 2010, quale disposizione interpretativa (“si interpreta nel sensoche”) dell’art. 3 della l. n. 504 del 1998 e, pertanto, provvista di efficaciaretroattiva (tale cioè da incidere sui periodi di imposta pregressi all’entratain vigore della legge di stabilità). Al riguardo, ad avviso della ricorrente, laCGT2 avrebbe confermato la legittimità degli avvisi in questione sebbene ilsoggetto passivo d’imposta non potesse essere individuato in un soggettoestraneo alla gestione delle scommesse (rectius, gestore del rischio),come il CTD, non collegato al totalizzatore nazionale, e la solidarietà-dipendente del bookmaker estero, fosse stata esclusa dal nuovo regimeimpositivo dell'imposta unica sulle scommesse (in forza delle modificheapportate dall’art. 1, comma 945, della l. 28 dicembre 2015, n. 208 –Legge di Bilancio per il 2016), ovvero dalla tassazione sul “Margine”(giocato – vinto = utile) anziché sulla “Raccolta”, con trasformazioneradicale della natura dell'imposta unica da indiretta a reale-diretta,appunto sull'utile del bookmaker.5.2. Con il settimo motivo di ricorso (quarto motivo di merito) sidenuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc.civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 1, comma 644, della l. n.190 del 2014 (Legge di stabilità 2015) e 1, comma 926, della l. n. 208 del2015 (Legge di stabilità 2016) per avere la CGT2 confermato gli avvisiimpugnati sebbene - in forza dell’art. 1, comma 644, della l. n. 190 del2014 (come poi modificato dalla legge di stabilità 2016 n. 208 del 2015)Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026emanato per “assicurare parità di condizioni competitive” tra impresemunite di concessione e imprese operanti senza concessione - la posizionedel bookmaker (e dei suoi centri affiliati) fosse divenuta legittima inquanto riconosciuta dalla legge italiana, avendo lo Stato italianoautorizzato il bookmaker comunitario (privo di concessione italiana, matitolare di una licenza comunitaria) a svolgere servizi transfrontalieri. Daqui la mancata configurazione del reato penale o amministrativo conconseguente inoffensività dell'attività del bookmaker (a mezzo dei suoicentri affiliati presenti sul territorio italiano) non solo dal punto di vistadell'ordine pubblico (come dichiarato dalle autorità amministrativepubbliche e confermato dal parere del Consiglio di Stato reso in data 8luglio 2020 numero affare 00748/2020), ma anche sotto il profilotributario (in precedenza il bookmaker sarebbe stato discriminato sia dalfatto che non sussistevano concessioni per il cd. Gioco virtuale, sia dalbando di gara “Monti” 2012 in quanto illegittimo e discriminatorio).5.3. I motivi quinto, sesto e settimo - da trattare congiuntamente,riguardando la sussistenza dei presupposti applicativi dell’imposta unicasulle scommesse - vanno disattesi.5.4. Le questioni poste nel presente giudizio sono state oggetto diripetuta e articolata disamina da parte di questa Corte a partire dallasentenza n. 8757 del 30 marzo 2021, seguita da numerose altre (tra letante Cass. 8907-8911/2021, 9079-9081/2021, 9144-9153/2021,9160/2021, 9162/2021, 9168/2021, 9176/2021, 9178/2021, 9182/2021,9184/2021, 9160/2021, 9516/2021, 9528-9537/2021, 9728-9735/2021;v. da ultimo Cass. n. 26384/2022; Cass. n. 813/2023; Cass. n.6761/2023), che, all’esito di una compiuta ed analitica ricostruzione delsistema dell’imposta unica sulle scommesse, fondata anche sui recentiinterventi della Corte costituzionale (sentenza n. 27 del 2018) e dellaCGUE (sentenza 26 febbraio 2020, in causa C-788/18), ha, tra l’altro,precisato che:Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026- sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi d’imposta sia neiconfronti del titolare della ricevitoria che del bookmaker estero privo diconcessione, per il quale il primo operi, tra loro in rapporto di solidarietàparitetica;- sussistono i presupposti territoriali: l'imposta, che non ha natura disanzione, si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesseraccolte nel territorio italiano, a prescindere dal luogo in cui sono stabiliti,restando esclusa ogni restrizione discriminatoria, violazione della libertà diprestazione di servizi o lesione di affidamento;- l’imposta richiesta non è equiparabile, né riconducibile ad untrattamento sanzionatorio;- la decisione della Corte costituzionale n. 27/2018 ha escluso chesiano assoggettate ad imposta solo le ricevitorie per le annualitàantecedenti al 2011;- non sussistono i presupposti per ritenere l’obbiettiva incertezzanormativa per le annualità a partire dal 2011;- l’imposta non ha natura armonizzata e non sussiste contrasto conl’art. 401 direttiva n. 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006(direttiva IVA), né profili di doppia imposizione.6. Con l’ottavo motivo di ricorso (quinto motivo di merito) si denuncia,in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. laviolazione e falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, degli artt. 5, comma 1, e 6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997,n. 472 e dell’art. 10, comma 3, della l. n. 212 del 2000 per non avere laCGT2 annullato le sanzioni.6.1. Il motivo è infondato.6.2. Secondo questa Corte, l'incertezza normativa oggettiva tributaria«è caratterizzata dall'impossibilità d'individuare con sicurezza edunivocamente, al termine di un procedimento interpretativometodicamente corretto, la norma giuridica nel cui ambito il caso di specieNumero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/2026è sussumibile, e va distinta dalla soggettiva ignoranza incolpevole deldiritto (il cui accertamento è demandato esclusivamente al giudice e nonpuò essere operato dall'amministrazione), come emerge dal d.lgs. n. 472del 1997, art. 6, che distingue le due figure, pur ricollegandovi i medesimieffetti. Peraltro, il fenomeno dell'incertezza normativa oggettiva puòessere desunto dal giudice attraverso la rilevazione di una serie di "fattiindice", quali ad esempio: 1) la difficoltà d'individuazione delle disposizioninormative; 2) la difficoltà di confezione della formula dichiarativa dellanorma giuridica; 3) la difficoltà di determinazione del significato dellaformula dichiarativa individuata; 4) la mancanza di informazioniamministrative o la loro contraddittorietà; 5) la mancanza di una prassiamministrativa o l'adozione di prassi amministrative contrastanti; 6) lamancanza di precedenti giurisprudenziali; 7) la formazione di orientamentigiurisprudenziali contrastanti, specie se sia stata sollevata questione dilegittimità costituzionale; 8) il contrasto tra prassi amministrativa eorientamento giurisprudenziale; 9) il contrasto tra opinioni dottrinali; 10)l'adozione di norme di interpretazione autentica o meramente esplicativedi norma implicita preesistente» (Cass. n. 12301 del 17/05/2017; Cass. n.15452 del 13/06/2018; Cass. n. 10313 del 12/04/2019, Cass. n. 32082del 09/12/2019).6.3. Con riferimento al caso di specie, la sopra citata sentenza dellaCorte cost. n. 27 del 2018, nel ricostruire l'ambito applicativo dell'art. 3del d.lgs. n. 504 del 1988, come interpretato autenticamente dall'art. 1,comma 66, l. n. 220 del 2010, ha bensì affermato che, anche alla lucedella disciplina previgente, soggetto passivo dell'imposta è chi svolgel'attività di gestione delle scommesse anche se privo di concessione, conconseguente responsabilità del bookmaker estero che, mediante unproprio intermediario, svolga l'attività di gestione delle scommesse pur seprivo di concessione.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20266.4. La stessa sentenza ha tuttavia evidenziato che «il tenore letteraledella disposizione consentiva anche una diversa interpretazione, nel sensoche, attraverso il richiamo contenuto nell'art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998al rispetto della concessione e della licenza di pubblica sicurezza, essacontemplasse i soli soggetti operanti nel sistema concessorio (adesclusione perciò dei "bookmaker" con sede all'estero, sforniti di titoloconcessorio in Italia, e della rete delle ricevitorie di cui essi si avvalgononel territorio italiano)» (punto 4.1.), dando poi atto del fatto che «con ladisposizione interpretativa dell'art. 1, comma 66, lett. b), della l. n. 220del 2010, il legislatore ha dunque esplicitato una possibile variante disenso della disposizione interpretata» e che la stessa Agenzia autonomadei monopoli di Stato aveva espressamente riconosciuto che la normativain esame si prestava alla considerazione di incertezza applicativa (punto4.1.).6.5. In sostanza, la Corte costituzionale ha riconosciuto che laprevisione contenuta nell'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, si prestava aduna duplice opzione interpretativa in ordine alla sussistenza o meno dellaindividuazione della soggettività passiva del bookmaker estero che,mediante una ricevitoria operante nel territorio nazionale, avesse svoltal'attività di gestione delle scommesse senza concessione e che ladisposizione interpretativa del 2010 è intervenuta al fine di esplicitare ilcontenuto della incerta previsione, orientando la scelta interpretativa nelsenso della sussistenza della soggettività passiva.6.6. Ne consegue che l’obiettiva incertezza normativa in ordine allasoggettività passiva del bookmaker estero e la conseguente applicazionedell’esimente prevista dall'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997sussiste fino al momento della entrata in vigore della disciplinainterpretativa del 2010 e, quindi, non può legittimamente essere evocatanel caso di specie, trattandosi di un anno d'imposta (il 2015) successivo al2011.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20267. Con il decimo motivo di ricorso (settimo motivo di merito) si chiedea questa Corte la sospensione del giudizio ex art. 267 del TFUE e larimessione pregiudiziale alla CGUE affinché fornisca una chiarainterpretazione: 1) degli articoli 49, 56, 107 e 109 del TFUE in relazionealla [OSCURATO:PERSONA] ex legge di stabilità n. 190 del 2014 che contienenorme emanate in violazione del principio di parità di trattamento,dell’obbligo di trasparenza, del principio di certezza del diritto, nonchédella libertà di iniziativa economica, della libertà di concorrenza, dellalibertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi laddove, conl'adozione dell'istituto del condono, ha previsto la possibilità per gli evasoridi conseguire una “regolarizzazione fiscale”, ottenendo la riduzione di unterzo dell'imposta, nonché una regolarizzazione amministrativa; 2) degliarticoli 49 e 56 TFUE in relazione alla disciplina nazionale in materia digiochi e scommesse che contiene norme emanate in violazione delprincipio di parità di trattamento, dell’obbligo di trasparenza, del principiodi certezza del diritto, nonché della libertà di iniziativa economica, dellalibertà di concorrenza, della libertà di stabilimento e di libera prestazionedei servizi (pagg.37-38 del ricorso).7.1. Peraltro, alla stregua di quanto affermato dalla Corte di giustizianella sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, non si ravvisa necessitàalcuna di promuovere un nuovo rinvio dinanzi alla Corte di giustizia,neppure ponendosi una questione di interpretazione della precedentestatuizione della Corte, esaustiva e completa. In questi termini, in ordinealla non necessità del rinvio pregiudiziale, si segnala, di recente, Cass. n.7673 del 2025; Cass. n. 20772 del 2024; Cass. n. 7481 del 2022.8. In conclusione, il ricorso va rigettato e i ricorrenti vanno condannatial pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presentegiudizio, liquidate come in dispositivo avuto conto di un valore dichiaratodella lite di euro 52.879,00.Numero registro generale 5946/2025Numero sezionale 3593/2026Numero di raccolta generale 13162/2026Data pubblicazione 07/05/20268.1. La società contribuente va, altresì, condannata, ai sensi dell’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., richiamati dall’art. 380 bis cod.proc. civ., al pagamento delle ulteriori somme pure liquidate in dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favoredella controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate incomplessivi euro 6.000,00, oltre alle spese di prenotazione a debito, e allasomma di euro 6.000,00 a titolo di responsabilità aggravata; condanna,altresì, la ricorrente al pagamento della somma di euro 3.000,00 in favoredella cassa delle ammende.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti delcontributo unificato previsto per il ricorso a norma dell'art. 1 bis dellostesso art. 13, ove dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]