CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 38273/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/12/2020 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; / / / / Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne ha confermato la condanna per il reato di furto pluriaggravato, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento; Ritenuto che il ricorso è inammissibile, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata il 22 dicembre 2020, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè dal 22. marzo 2021, decorre il termine di 90 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - in data 18 marzo 2021, la sentenza era stata dichiarata irrevocabile in seguito a rinunzia alla impugnazione, essendo stata formulata richiesta per ottenere un programma di riabilitazione e terapeutico; - in data 4 maggio 2021 il difensore dell'imputato proponeva ricorso per cassazione, benché non munito di regolare nomina; - la Corte territoriale, nel procedimento di incidente di esecuzione, rigettava la richiesta del difensore dell'imputato, confermando l'irrevocabilità della sentenza; Considerato, peraltro, che il ricorso è inammissibile perché generic:o; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così decis