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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:C:1994:400
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61992J0406 - IT Avis juridique important | 61992J0406 SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "TATRY" [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]". - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (ENGLAND) - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - LITISPENDENZA - CONNESSIONE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-406/92. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05439 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Rapporti con le altre convenzioni ° Convenzioni relative a una materia particolare ° [OSCURATO:PERSONA] contenente norme sulla competenza giurisdizionale ° Esclusione dell' applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ° Limiti ° Applicabilità di tale convenzione alle questioni non disciplinate dalla convenzione speciale ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 57)

2. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Litispendenza ° Domande relative alle stesse parti ° Identità parziale delle parti dei due procedimenti ° Obbligo del giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza ° Obbligo limitato unicamente alle parti che siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 21)

3. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Litispendenza ° Domande aventi il medesimo titolo e il medesimo oggetto ° Nozione ° Azione di danni con domanda di pagamento da parte del convenuto del risarcimento del danno subito e domanda di quest' ultimo volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno ° Inclusione ° Distinzione nel diritto nazionale fra azioni in personam e in rem ° Irrilevanza ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 21)

4. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Connessione ° Nozione ° Interpretazione autonoma ° Rischio di soluzioni confliggenti ° Domande proposte contro il proprietario di una nave da vari gruppi di proprietari di merci onde ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nel corso del trasporto marittimo in comune delle dette merci e fondate su contratti distinti ma identici ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 22)

[OSCURATO:PERSONA]

1. L' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla convenzione relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte contraente di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest' ultima non disciplinati.

Pertanto, quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta nessuna disposizione sulla litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli artt. 21 e 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

2. L' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] deve essere inteso nel senso che presuppone, perché il giudice successivamente adito dichiari la propria incompetenza, che le parti dei due procedimenti siano identiche a prescindere dalla loro posizione nei detti procedimenti.

Qualora le parti del secondo procedimento coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza in un altro Stato contraente, il detto articolo impone al giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti nella causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza.

Ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti.

3. Ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], il "titolo" comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda, e l' "oggetto" consiste nello scopo della domanda.

La domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto, ai sensi del detto articolo, di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno.

Una domanda successiva continua ad avere il medesimo oggetto e il medesimo titolo e ad opporre le stesse parti di una domanda precedente qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far dichiarare la mancanza di responsabilità del detto proprietario relativamente all' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente mediante un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, ed è stata poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di tale altro Stato contraente.

4. La nozione di "connessione" definita nell' art. 22, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA], di cui va data un' interpretazione autonoma, deve essere interpretata in senso ampio e comprendere, senza limitarsi alla nozione di decisioni in contrasto ai sensi dell' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA], tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente.

Pertanto, affinché l' azione proposta in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici sia connessa all' azione di danni proposta in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietario della nave dai proprietari di un' altra parte del carico, trasportata nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, è sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-406/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad essa pendente tra The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" e The owners of the ship "[OSCURATO:PERSONA]", domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 21, 22 e 57 della citata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32) come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° testo emendato ° pag. 77),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. Joliet, F.A.

Schockweiler e P.J.G.

Kapteyn, presidenti di sezione, G.F.

Mancini, C.N.

Kakouris (relatore) e J.L.

Murray, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per the owners of the cargo lately laden on board the ship Tatry, dagli avv.ti Clyde & Co., solicitors, assistiti dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister; ° per the owners of the ship [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John D. Colahan, in sostituzione della signorina [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali degli attori, rappresentati dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], dei convenuti, rappresentati dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], QC, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], e della Commissione, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all' udienza dell' 11 maggio 1994, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 5 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 4 dicembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32, in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]" o la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° testo emendato ° pag. 77; in prosieguo: la "convenzione di adesione"), diverse questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 21, 22 e 57 della [OSCURATO:PERSONA]. 2 Le questioni sono sorte nell' ambito di due controversie i cui antefatti e procedimenti dinanzi ai giudici nazionali sono qui riassunti. 3 Nel settembre del 1988, un carico di olio di soia appartenente a vari proprietari (in prosieguo: i "proprietari delle merci") veniva trasportato sfuso a bordo della nave Tatry, appartenente ad una compagnia marittima polacca, la [OSCURATO:PERSONA] ° l' ordinanza di rinvio si riferisce in proposito ai "proprietari della nave".

Il trasporto veniva effettuato dal Brasile a destinazione di Rotterdam, in parte, e di Amburgo, per il resto.

I proprietari delle merci contestavano ai proprietari della nave la contaminazione delle merci da gasolio o altri idrocarburi avvenuta nel corso del trasporto. 4 I proprietari delle merci venivano distinti in tre gruppi: ° gruppo 1: costituito da proprietari di merci trasportate a Rotterdam in forza di polizze di carico distinte; ° gruppo 2: non un "gruppo" ma in realtà la ditta [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "Phibro"), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un' altra parte delle merci, anch' esse trasportate a Rotterdam in forza di polizze di carico distinte; ° gruppo 3: costituito da quattro proprietari di merci trasportate ad Amburgo in forza di quattro polizze di carico distinte; i proprietari appartenenti a questo gruppo erano la Phibro (per partite diverse da quelle di cui al gruppo 2) nonché la Bunge & Co.

Ltd, anch' essa con sede nel [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] und Fette AG e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, queste ultime due società con sede in Germania. 5 I vari proprietari delle merci e i proprietari della nave promuovevano varie azioni dinanzi ai giudici dei [OSCURATO:PERSONA] e ai giudici del [OSCURATO:PERSONA].

a) Azioni promosse dai proprietari della nave 6 Il 18 novembre 1988, prima dell' avvio di altri procedimenti, i proprietari della nave promuovevano dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam un' azione contro i gruppi 1 e 3, ad eccezione della Phibro, onde ottenere la dichiarazione che i proprietari della nave non erano responsabili o non lo erano integralmente per quanto riguarda la lamentata contaminazione. 7 I proprietari del gruppo 1 venivano convenuti dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam in forza dell' art. 2 della convenzione, mentre quelli del gruppo 3 venivano convenuti in forza dell' art. 6, punto 1, della medesima. 8 Nel 1988 non era stata promossa nessuna azione da parte dei proprietari della nave contro il gruppo 2 (Phibro).

Solo il 18 settembre 1989 i proprietari della nave presentavano nei [OSCURATO:PERSONA] una domanda distinta volta a far dichiarare che essi non erano responsabili della contaminazione del carico consegnato a Rotterdam al gruppo

2. Quest' azione veniva promossa contro i rappresentanti della Phibro a Rotterdam che avevano presentato le polizze di carico per conto di tale società. 9 Il 26 ottobre 1990 i proprietari della nave promuovevano nei [OSCURATO:PERSONA] azioni volte ad ottenere la limitazione della loro responsabilità per quanto riguarda tutto il carico.

Tali azioni venivano promosse in forza della convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi d' alto mare 10 ottobre 1957 [[OSCURATO:PERSONA], suppl. 1-10 (gennaio 1986), pag. 81].

b) Azioni promosse dai proprietari delle merci 10 I gruppi 2 e 3 dei proprietari di merci promuovevano contro i proprietari della nave Tatry le seguenti azioni onde ottenere il risarcimento del danno che ritenevano di aver subito. 11 Dopo un tentativo infruttuoso di sequestro della Tatry in Amburgo, il gruppo 3 promuoveva dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], un' azione in rem (in prosieguo: la "causa 2006") contro la Tatry e la nave [OSCURATO:PERSONA], i cui proprietari sono gli stessi della Tatry.

La citazione veniva notificata il 15 settembre 1989 in Liverpool alla [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva eseguito un sequestro conservativo.

Successivamente, i proprietari della nave dichiaravano il ricevimento della notifica e ottenevano la revoca del sequestro a seguito della costituzione di una garanzia.

Il procedimento proseguiva quindi ai sensi del diritto britannico.

Tuttavia, quest' ultimo non chiarisce se il procedimento continui in tal caso unicamente in personam ovvero tanto in rem quanto in personam. 12 Il gruppo 2 (Phibro) avviava dinanzi allo stesso giudice britannico un' azione in rem (in prosieguo: la "causa 2007") contro la nave [OSCURATO:PERSONA].

La citazione veniva notificata il 15 settembre 1989 in Liverpool alla [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva altresì eseguito un provvedimento di sequestro conservativo.

La causa 2007 seguiva lo stesso iter della causa 2006. 13 Per il sequestro della [OSCURATO:PERSONA], l' [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava competente in forza degli artt. 20-24 del [OSCURATO:PERSONA] del 1981, che danno attuazione alla convenzione internazionale sull' unificazione di talune norme relative al sequestro conservativo delle navi d' alto mare, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 1952 [[OSCURATO:PERSONA], suppl. 12 (maggio 1988), pag.

I-68; in prosieguo: la "convenzione sul sequestro"], cui è parte anche il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. 14 D' altra parte, in via preventiva e per l' ipotesi in cui i giudici britannici declinassero la loro giurisdizione, i gruppi 2 e 3 (ad eccezione della Phibro) promuovevano azioni nei [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il 29 settembre e il 3 ottobre 1989. 15 Il gruppo 1 non promuoveva nessuna azione dinanzi ai giudici britannici.

Tuttavia, il 29 settembre 1989 presentava nei [OSCURATO:PERSONA] una domanda di risarcimento contro i proprietari della nave. 16 Per quanto riguarda la causa 2006, i proprietari della nave chiedevano all' [OSCURATO:PERSONA] di declinare la propria giurisdizione a favore del giudice olandese in applicazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla litispendenza, e in subordine dell' art. 22, relativo alla connessione.

Quanto alla causa 2007, ammettendo che l' [OSCURATO:PERSONA] era stata adita per prima, essi non invocavano l' art. 21 della convenzione ma chiedevano nondimeno la dichiarazione di incompetenza dell' [OSCURATO:PERSONA] in forza dell' art. 22. 17 [OSCURATO:PERSONA] decideva in prima istanza di non essere tenuta a dichiarare la propria incompetenza o a sospendere il procedimento in forza dell' art. 21 della convenzione, attesa l' inapplicabilità di tale disposizione per i seguenti motivi:

a) nella causa 2006, per il motivo che tale procedimento e la domanda presentata in precedenza nei [OSCURATO:PERSONA] non avevano lo stesso oggetto né lo stesso titolo in quanto il procedimento britannico verteva sul risarcimento dei proprietari delle merci, mentre il procedimento olandese non riguardava la tutela né l' attuazione di un diritto bensì era volto a far dichiarare che i proprietari delle merci non avevano il diritto di esigere il risarcimento del danno da parte dei proprietari della Tatry;

b) nella causa 2007, per il motivo che il gruppo 2 non era coinvolto nel procedimento avviato nei [OSCURATO:PERSONA]. 18 [OSCURATO:PERSONA] ammetteva che la causa 2006 e la causa 2007 nonché l' azione promossa nei [OSCURATO:PERSONA] erano connesse.

Tuttavia riteneva di non dover dichiarare la propria incompetenza né di sospendere il procedimento nelle due cause dinanzi ad essa pendenti. 19 I proprietari della nave impugnavano tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], non condividendo la pronuncia in primo grado e ritenendo che la soluzione della controversia dipenda in particolare dall' interpretazione degli artt. 21, 22 e 57 della [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se, ai fini dell' applicazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata), qualora in uno Stato membro contraente sia stata promossa una causa avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo di una causa precedentemente promossa in un altro Stato contraente, il giudice dello Stato contraente successivamente adito debba dichiararsi incompetente

a) solo se sussista una completa identità di parti tra i due gruppi di cause; ovvero

b) solo se tutte le parti della causa promossa dinanzi al giudice dello Stato contraente successivamente adito siano anche parti della causa promossa dinanzi al giudice dello Stato contraente adito per primo; ovvero

c) se almeno uno degli attori e uno dei convenuti della causa promossa dinanzi al giudice dello Stato contraente successivamente adito siano anche parti della causa promossa dinanzi ai giudici dello Stato contraente adito per primo; ovvero

d) se le parti dei due gruppi di cause siano sostanzialmente le medesime. 2) Se, in relazione al trasporto via mare di merce in circostanze in cui la merce venga sbarcata in uno stato assertivamente danneggiato, una domanda proposta dai proprietari della merce in uno Stato contraente relativamente all' asserito danno suddetto nell' ambito di una causa che era stata iniziata in rem nei confronti della nave su cui la merce è stata trasportata o di un' altra nave dello stesso proprietario, in forza della giurisdizione marittima del [OSCURATO:PERSONA], coinvolga le stesse parti ed abbia lo stesso oggetto e lo stesso titolo, ai fini dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata), di una causa in personam precedentemente promossa in un altro Stato contraente dal proprietario della nave nei confronti dei proprietari della merce in relazione al predetto asserito danno qualora il proprietario della nave accusi ricezione della notifica ed ottenga il dissequestro della nave mediante versamento di una cauzione, e successivamente

a) la causa marittima prosegua sia in rem sia in personam; oppure

b) la causa marittima prosegua solo in personam. 3) Qualora uno Stato contraente sia parte della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1952 sul sequestro conservativo delle navi e la competenza di merito dei suoi giudici sia stata invocata al momento del sequestro di una nave ai sensi della detta convenzione dai proprietari della merce in relazione ad una domanda di risarcimento scaturente dallo sbarco della merce in uno stato assertivamente danneggiato, e qualora in un altro Stato contraente sia stata precedentemente promossa dal proprietario della nave una causa nei confronti dei proprietari della merce in relazione a tale asserito danno, se il giudice dello Stato contraente nel quale è stata radicata la competenza di merito mediante il sequestro abbia il diritto di conservare tale competenza in forza dell' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificato dall' art. 25, n. 2, della convenzione di adesione) nel caso in cui

a) le due cause abbiano lo stesso oggetto e lo stesso titolo e coinvolgano le stesse parti ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata); oppure

b) le due cause siano 'cause connesse' ai sensi dell' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata) e il giudice successivamente adito dovrebbe altrimenti dichiararsi incompetente o sospendere il procedimento in base al detto articolo. 4) Ai sensi dell' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata)

a) se il terzo comma dell' art. 22 fornisca una definizione tassativa di 'cause connesse' ;

b) se sia necessario, affinché il giudice di uno Stato contraente si dichiari incompetente o sospenda il procedimento ai sensi dell' art. 22, che sussista il rischio che, qualora le due cause vengano trattate e decise separatamente, ciò possa produrre conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente;

c) qualora in uno Stato contraente venga promossa una causa in relazione a una domanda di un gruppo di proprietari di merci nei confronti del proprietario di una nave per il risarcimento del danno subito dalla loro quota di una merce trasportata alla rinfusa in base a determinati contratti di trasporto e qualora in un altro Stato contraente venga promossa, nei confronti dello stesso proprietario di nave, una causa separata, vertente su punti di fatto e di diritto sostanzialmente simili, ma instaurata da un altro proprietario di merci per ottenere il risarcimento del danno subito dalla sua quota della stessa merce trasportata alla rinfusa in base a contratti di trasporto separati e redatti negli stessi termini, se tali cause, nel caso in cui vengano trattate e decise separatamente, comportino il rischio di produrre conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente oppure siano altrimenti cause connesse ai fini dell' art. 22. 5) Qualora, in relazione al trasporto di merci via mare in circostanze in cui la merce venga sbarcata in uno stato assertivamente danneggiato,

i) il proprietario della nave promuova in uno Stato contraente una causa comportante una domanda di declaratoria di non responsabilità nei confronti dei titolari di diritti sulla merce trasportata in relazione all' asserito danno suddetto; e ii) i proprietari della merce promuovano successivamente in un altro Stato contraente una causa nell' ambito della quale chiedono il risarcimento del danno nei confronti del proprietario della nave per negligenza e/o inadempienza contrattuale e/o violazione di un dovere giuridico in relazione all' asserito danno suddetto, se quest' ultima causa abbia lo stesso oggetto e lo stesso titolo della prima causa ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata), di guisa che il giudice del secondo Stato contraente deve dichiararsi incompetente a norma dell' art. 21". 21 Alla luce delle relazioni esistenti fra le diverse questioni sollevate, occorre esaminare in primo luogo la terza questione, che riguarda i rispettivi ambiti di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di convenzioni speciali.

Verranno poi esaminate la prima, quinta e seconda questione, che riguardano tutte e tre l' interpretazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla litispendenza.

Verrà infine esaminata la quarta questione, vertente sull' interpretazione dell' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla connessione.

Sulla terza questione 22 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla convenzione di adesione, vada interpretato nel senso che qualora uno Stato contraente sia altresì parte di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, questa convenzione speciale escluda sempre, salvo deroghe espresse, l' applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ovvero nel senso che tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi da essa stessa disciplinati e non in quelli di cui non si occupa. 23 L' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA], come emendato dall' art. 25, n. 1, della convenzione di adesione, dispone: "La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l' esecuzione delle decisioni.

Essa non pregiudica l' applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l' esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti". 24 Va rilevato che l' art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano. 25 Alla luce di questa finalità, l' art. 57 va inteso nel senso che esclude unicamente l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a questioni disciplinate da una convenzione speciale.

Un' interpretazione in senso contrario sarebbe incompatibile con la finalità della [OSCURATO:PERSONA], la quale, stando al preambolo, consiste nel potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio e nel facilitare il riconoscimento delle decisioni onde garantirne l' esecuzione.

Stando così le cose, quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta nessuna disposizione sulla litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli artt. 21 e 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 26 I proprietari delle merci sostengono che la convenzione sul sequestro contiene disposizioni in materia di litispendenza all' art. 3, punto 3, ai sensi del quale "una nave non può essere sequestrata (...) più di una volta nella giurisdizione di uno o più Stati contraenti, per lo stesso credito e da parte dello stesso richiedente". 27 Questo argomento, prospettato dai proprietari delle merci, non può essere accolto.

Infatti, in caso di sequestro effettuato in precedenza nella giurisdizione di uno Stato contraente, l' art. 3, punto 3, della convenzione sul sequestro vieta un secondo sequestro da parte dello stesso richiedente e per lo stesso credito nella giurisdizione, in particolare, di un altro Stato contraente.

Siffatto divieto esula dalla nozione di litispendenza ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Quest' ultima disposizione riguarda infatti l' ipotesi in cui vengano aditi due giudici competenti nella stessa misura, e disciplina unicamente la questione di quale dei due giudici dovrà in definitiva dichiarare la propria incompetenza. 28 Ne consegue che la terza questione va risolta dichiarando che l' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla convenzione di adesione, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte contraente di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest' ultima non disciplinati.

Sulla prima questione 29 Con la prima questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che si applica nel caso di due domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora non vi sia identità completa ma solo parziale delle parti, e almeno uno degli attori e uno dei convenuti del primo procedimento rientri altresì nel novero degli attori e dei convenuti del secondo procedimento, o viceversa. 30 La questione si riferisce alla nozione di "stesse parti" di cui all' art. 21, la quale presuppone per la sua applicazione che le due domande siano state proposte fra le stesse parti.

Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4861, punto 11), le nozioni utilizzate all' art. 21 per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome. 31 D' altra parte, come l' avvocato generale ha osservato nelle conclusioni (paragrafo 14), risulta implicitamente dalla stessa sentenza che l' identità delle parti va intesa indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall' una e dall' altra nei due procedimenti, in quanto l' attore nel primo procedimento può essere il convenuto nel secondo. 32 La Corte ha sottolineato nella medesima sentenza (punto 8) che l' art. 21 fa parte, con l' art. 22, relativo alla connessione, della sezione 8 del titolo II della [OSCURATO:PERSONA], sezione la quale, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità, è intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare.

Pertanto, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall' inizio, una situazione come quella contemplata all' art. 27, punto 3, e cioè il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto. 33 Atteso il dettato dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] e la sua finalità sopra illustrata, tale articolo va inteso nel senso che esige, come presupposto dell' obbligo del secondo giudice adito di declinare la propria competenza, che le parti dei due procedimenti siano identiche. 34 Di conseguenza, qualora le parti coincidano parzialmente con le parti di un procedimento promosso in precedenza, l' art. 21 impone al giudice adito successivamente di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti della causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti di un procedimento avviato in precedenza dinanzi al giudice di un altro Stato contraente; ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti. 35 Quest' interpretazione dell' art. 21 comporta effettivamente un frazionamento della controversia.

Tuttavia, l' art. 22 attenua quest' inconveniente.

Infatti esso consente al giudice successivamente adito di sospendere il procedimento o dichiarare la propria incompetenza per connessione di cause se ricorrono i presupposti elencati nel detto articolo. 36 Di conseguenza, la prima questione va risolta dichiarando che l' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che, nel caso di due domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e qualora le parti del secondo procedimento coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza in un altro Stato contraente, esso impone al giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti nella causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza; ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti.

Sulla quinta questione 37 Con la quinta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo di una domanda proposta in precedenza da tale convenuto onde ottenere la declaratoria di non responsabilità. 38 Si deve notare anzitutto che la versione inglese dell' art. 21 non fa una distinzione espressa fra le nozioni di oggetto e titolo.

Questa versione linguistica va tuttavia intesa nel medesimo senso della maggior parte delle altre versioni linguistiche che presentano tale distinzione (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 14). 39 Ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], il "titolo" comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda. 40 Hanno pertanto lo stesso titolo una domanda di declaratoria di non responsabilità, come quella presentata nella fattispecie di cui alla causa principale dai proprietari della nave, e un' altra domanda, come quella presentata successivamente dai proprietari delle merci sul fondamento di contratti di trasporto distinti, ma formulati in modo identico, relativi alle stesse merci trasportate alla rinfusa, merci danneggiate nelle stesse circostanze. 41 Quanto all' "oggetto" ai sensi del medesimo art. 21, esso consiste nello scopo della domanda. 42 Occorre quindi stabilire se due domande abbiano lo stesso oggetto quando la prima sia volta ad ottenere la dichiarazione che l' attore non è responsabile di un danno lamentato dai convenuti, mentre la seconda, proposta successivamente da questi ultimi, sia invece volta ad ottenere in primo luogo la dichiarazione che l' attore del primo procedimento è responsabile del danno e in secondo luogo la sua condanna al risarcimento. 43 Per quanto riguarda la parte relativa al riconoscimento di responsabilità, la seconda domanda ha lo stesso oggetto della prima, poiché la questione dell' esistenza o meno di una responsabilità costituisce il fulcro dei due procedimenti.

Il fatto che le conclusioni dell' attore siano formulate in modo negativo nella prima domanda, mentre nella seconda sono formulate in modo affermativo da parte del convenuto, divenuto attore, non muta l' oggetto della controversia. 44 Per quanto riguarda la parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni, le conclusioni della seconda domanda costituiscono la naturale conseguenza di quelle relative al riconoscimento della responsabilità e non alterano quindi l' oggetto principale della domanda.

D' altra parte, la domanda di una parte volta a far dichiarare che essa non è responsabile di un danno contiene implicitamente conclusioni che contestano l' esistenza di un obbligo al risarcimento dei danni. 45 Stando così le cose, la quinta questione va risolta dichiarando che l' art. 21 della convenzione deve essere interpretato nel senso che la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno.

Sulla seconda questione 46 Con la seconda questione il giudice nazionale intende stabilire se una domanda successiva abbia il medesimo oggetto e il medesimo titolo e opponga le stesse parti di una domanda precedente, qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far accertare la mancanza di responsabilità del detto proprietario per quanto riguarda l' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente promuovendo un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, e sia poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di quest' altro Stato contraente. 47 Occorre ricordare che, nell' art. 21 della convenzione, le espressioni "medesimo oggetto", "medesimo titolo" e "tra le stesse parti" devono essere considerate autonome (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 11).

Esse vanno quindi interpretate a prescindere dalle peculiarità del diritto in vigore in ogni Stato contraente.

Ne consegue che la distinzione operata dal diritto di uno Stato contraente fra azione in personam e azione in rem è inconferente per l' interpretazione del detto art. 21. 48 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che una domanda successiva continua ad avere il medesimo oggetto e il medesimo titolo e ad opporre le stesse parti di una domanda precedente qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far dichiarare la mancanza di responsabilità del detto proprietario relativamente all' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente mediante un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, ed è stata poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di tale altro Stato contraente.

Sulla quarta questione 49 Con la quarta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che, affinché l' azione promossa in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave, al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici, sia connessa all' azione di danni promossa in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietario della nave da parte dei proprietari di un' altra parte del carico, trasportato nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, sia sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente. 50 Tale questione sussiste manifestamente solo qualora non ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA]. 51 Ai sensi dell' art. 22, terzo comma, "sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente". 52 Scopo di tale norma è di evitare sentenze contraddittorie, consentendo così la regolare amministrazione della giustizia nella Comunità (v. la relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 1979, C 59, in particolare pag. 41).

Inoltre, poiché il termine "connessione" non ha negli Stati contraenti lo stesso significato, l' art. 22, terzo comma, ne dà una definizione (medesima relazione, pag. 42).

Se ne deve pertanto concludere che della nozione di connessione definita in tale disposizione va data un' interpretazione autonoma. 53 Al fine di una buona amministrazione della giustizia, quest' interpretazione dev' essere ampia e comprendere tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente. 54 Secondo i proprietari delle merci e secondo la Commissione, l' aggettivo "incompatibili" di cui all' art. 22, terzo comma, nonché la locuzione "in contrasto" di cui all' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] deve avere lo stesso significato nelle due disposizioni e quindi qualifica pronunce i cui effetti giuridici si escludono reciprocamente ai sensi della sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645, punto 22).

Essi ricordano che in quella causa (punto 25) la Corte ha dichiarato che una decisione straniera che condanna un coniuge alla corresponsione degli alimenti all' altro coniuge in forza dell' obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio è inconciliabile, ai sensi dell' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA], con una decisione nazionale che ha pronunciato il divorzio fra i coniugi interessati. 55 Questa tesi non può essere condivisa.

Gli scopi delle due disposizioni sono infatti diversi.

L' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] consente al giudice, in deroga ai principi e alle finalità della [OSCURATO:PERSONA], di negare il riconoscimento di una pronuncia straniera.

Di conseguenza, la nozione di "decisione incompatibile" in esso contenuta va interpretata con riferimento a tale finalità.

L' art. 22, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA] è invece volto, come ha osservato l' avvocato generale nelle sue conclusioni (paragrafo 28), ad un miglior coordinamento dell' esercizio della funzione giurisdizionale all' interno della Comunità e ad evitare la disarmonia e la contraddittorietà delle decisioni, anche qualora non risulti impedita un' esecuzione separata di ciascuna di esse. 56 Quest' interpretazione è confermata dal fatto che le versioni tedesca e italiana della [OSCURATO:PERSONA] utilizzano all' art. 22, terzo comma, termini diversi da quelli utilizzati all' art. 27, punto

3. 57 Si deve quindi rilevare che il termine "incompatibile" di cui all' art. 22, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ha un significato diverso dall' espressione utilizzata all' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA]. 58 Si deve pertanto risolvere la quarta questione dichiarando che l' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che, affinché l' azione proposta in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave, al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici, sia connessa all' azione di danni proposta in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietario della nave dai proprietari di un' altra parte del carico, trasportata nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, è sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 59 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione.

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 5 giugno 1992, dichiara: 1) L' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte contraente di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest' ultima non disciplinati. 2) L' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che, nel caso di due domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e qualora le parti del secondo procedimento coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza in un altro Stato contraente, esso impone al giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti nella causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza; ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti. 3) Il medesimo art. 21 deve essere interpretato nel senso che la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno. 4) Una domanda successiva continua ad avere il medesimo oggetto e il medesimo titolo e ad opporre le stesse parti di una domanda precedente qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far dichiarare la mancanza di responsabilità del detto proprietario relativamente all' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente mediante un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, ed è stata poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di tale altro Stato contraente. 5) L' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che, affinché l' azione proposta in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave, al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici, sia connessa all' azione di danni proposta in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietaria della nave dai proprietari di un' altra parte del carico, trasportato nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, è sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61992J0406 - IT Avis juridique important | 61992J0406 SENTENZA DELLA CORTE DEL 6 DICEMBRE 1994. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] "TATRY" [OSCURATO:PERSONA] "[OSCURATO:PERSONA]". - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] (ENGLAND) - [OSCURATO:PERSONA]. - [OSCURATO:PERSONA] - LITISPENDENZA - CONNESSIONE - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]. - CAUSA C-406/92. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina I-05439 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Rapporti con le altre convenzioni ° Convenzioni relative a una materia particolare ° [OSCURATO:PERSONA] contenente norme sulla competenza giurisdizionale ° Esclusione dell' applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ° Limiti ° Applicabilità di tale convenzione alle questioni non disciplinate dalla convenzione speciale ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 57) 2. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Litispendenza ° Domande relative alle stesse parti ° Identità parziale delle parti dei due procedimenti ° Obbligo del giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza ° Obbligo limitato unicamente alle parti che siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 21) 3. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Litispendenza ° Domande aventi il medesimo titolo e il medesimo oggetto ° Nozione ° Azione di danni con domanda di pagamento da parte del convenuto del risarcimento del danno subito e domanda di quest' ultimo volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno ° Inclusione ° Distinzione nel diritto nazionale fra azioni in personam e in rem ° Irrilevanza ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 21) 4. [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni ° Connessione ° Nozione ° Interpretazione autonoma ° Rischio di soluzioni confliggenti ° Domande proposte contro il proprietario di una nave da vari gruppi di proprietari di merci onde ottenere il risarcimento dei danni verificatisi nel corso del trasporto marittimo in comune delle dette merci e fondate su contratti distinti ma identici ([OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968, art. 22) [OSCURATO:PERSONA] 1. L' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificato dalla convenzione relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte contraente di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest' ultima non disciplinati. Pertanto, quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta nessuna disposizione sulla litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli artt. 21 e 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] deve essere inteso nel senso che presuppone, perché il giudice successivamente adito dichiari la propria incompetenza, che le parti dei due procedimenti siano identiche a prescindere dalla loro posizione nei detti procedimenti. Qualora le parti del secondo procedimento coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza in un altro Stato contraente, il detto articolo impone al giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti nella causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza. Ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti. 3. Ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], il "titolo" comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda, e l' "oggetto" consiste nello scopo della domanda. La domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto, ai sensi del detto articolo, di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno. Una domanda successiva continua ad avere il medesimo oggetto e il medesimo titolo e ad opporre le stesse parti di una domanda precedente qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far dichiarare la mancanza di responsabilità del detto proprietario relativamente all' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente mediante un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, ed è stata poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di tale altro Stato contraente. 4. La nozione di "connessione" definita nell' art. 22, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA], di cui va data un' interpretazione autonoma, deve essere interpretata in senso ampio e comprendere, senza limitarsi alla nozione di decisioni in contrasto ai sensi dell' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA], tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente. Pertanto, affinché l' azione proposta in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici sia connessa all' azione di danni proposta in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietario della nave dai proprietari di un' altra parte del carico, trasportata nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, è sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente. [OSCURATO:PERSONA] procedimento C-406/92, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] nella causa dinanzi ad essa pendente tra The owners of the cargo lately laden on board the ship "Tatry" e The owners of the ship "[OSCURATO:PERSONA]", domanda vertente sull' interpretazione degli artt. 21, 22 e 57 della citata [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 (GU 1972, L 299, pag. 32) come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° testo emendato ° pag. 77), LA CORTE, composta dai signori G.C. [OSCURATO:PERSONA], presidente, R. Joliet, F.A. Schockweiler e P.J.G. Kapteyn, presidenti di sezione, G.F. Mancini, C.N. Kakouris (relatore) e J.L. Murray, giudici, avvocato generale: G. Tesauro cancelliere: signora L. Hewlett, amministratore viste le osservazioni scritte presentate: ° per the owners of the cargo lately laden on board the ship Tatry, dagli avv.ti Clyde & Co., solicitors, assistiti dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister; ° per the owners of the ship [OSCURATO:PERSONA], dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], solicitor, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister; ° per il governo del [OSCURATO:PERSONA], dal signor John D. Colahan, in sostituzione della signorina [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], barrister; ° per la Commissione delle Comunità europee, dai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] van Nuffel, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti; vista la relazione d' udienza, sentite le osservazioni orali degli attori, rappresentati dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], dei convenuti, rappresentati dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], QC, del governo del [OSCURATO:PERSONA], rappresentato dal signor [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA]' s Department, in qualità di agente, assistito dall' avv. [OSCURATO:PERSONA], e della Commissione, rappresentata dal signor [OSCURATO:PERSONA], all' udienza dell' 11 maggio 1994, sentite le conclusioni dell' avvocato generale, presentate all' udienza del 13 luglio 1994, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con ordinanza 5 giugno 1992, pervenuta alla Corte il 4 dicembre successivo, la [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] ha sollevato, in forza del Protocollo 3 giugno 1971 relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32, in prosieguo: la "[OSCURATO:PERSONA]" o la "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]"), come modificata dalla convenzione 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord (GU L 304, pag. 1, e ° testo emendato ° pag. 77; in prosieguo: la "convenzione di adesione"), diverse questioni pregiudiziali sull' interpretazione degli artt. 21, 22 e 57 della [OSCURATO:PERSONA]. 2 Le questioni sono sorte nell' ambito di due controversie i cui antefatti e procedimenti dinanzi ai giudici nazionali sono qui riassunti. 3 Nel settembre del 1988, un carico di olio di soia appartenente a vari proprietari (in prosieguo: i "proprietari delle merci") veniva trasportato sfuso a bordo della nave Tatry, appartenente ad una compagnia marittima polacca, la [OSCURATO:PERSONA] ° l' ordinanza di rinvio si riferisce in proposito ai "proprietari della nave". Il trasporto veniva effettuato dal Brasile a destinazione di Rotterdam, in parte, e di Amburgo, per il resto. I proprietari delle merci contestavano ai proprietari della nave la contaminazione delle merci da gasolio o altri idrocarburi avvenuta nel corso del trasporto. 4 I proprietari delle merci venivano distinti in tre gruppi: ° gruppo 1: costituito da proprietari di merci trasportate a Rotterdam in forza di polizze di carico distinte; ° gruppo 2: non un "gruppo" ma in realtà la ditta [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: la "Phibro"), con sede nel [OSCURATO:PERSONA], proprietaria di un' altra parte delle merci, anch' esse trasportate a Rotterdam in forza di polizze di carico distinte; ° gruppo 3: costituito da quattro proprietari di merci trasportate ad Amburgo in forza di quattro polizze di carico distinte; i proprietari appartenenti a questo gruppo erano la Phibro (per partite diverse da quelle di cui al gruppo 2) nonché la Bunge & Co. Ltd, anch' essa con sede nel [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] und Fette AG e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH, queste ultime due società con sede in Germania. 5 I vari proprietari delle merci e i proprietari della nave promuovevano varie azioni dinanzi ai giudici dei [OSCURATO:PERSONA] e ai giudici del [OSCURATO:PERSONA]. a) Azioni promosse dai proprietari della nave 6 Il 18 novembre 1988, prima dell' avvio di altri procedimenti, i proprietari della nave promuovevano dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam un' azione contro i gruppi 1 e 3, ad eccezione della Phibro, onde ottenere la dichiarazione che i proprietari della nave non erano responsabili o non lo erano integralmente per quanto riguarda la lamentata contaminazione. 7 I proprietari del gruppo 1 venivano convenuti dinanzi all' Arrondissementsrechtbank di Rotterdam in forza dell' art. 2 della convenzione, mentre quelli del gruppo 3 venivano convenuti in forza dell' art. 6, punto 1, della medesima. 8 Nel 1988 non era stata promossa nessuna azione da parte dei proprietari della nave contro il gruppo 2 (Phibro). Solo il 18 settembre 1989 i proprietari della nave presentavano nei [OSCURATO:PERSONA] una domanda distinta volta a far dichiarare che essi non erano responsabili della contaminazione del carico consegnato a Rotterdam al gruppo 2. Quest' azione veniva promossa contro i rappresentanti della Phibro a Rotterdam che avevano presentato le polizze di carico per conto di tale società. 9 Il 26 ottobre 1990 i proprietari della nave promuovevano nei [OSCURATO:PERSONA] azioni volte ad ottenere la limitazione della loro responsabilità per quanto riguarda tutto il carico. Tali azioni venivano promosse in forza della convenzione internazionale sulla limitazione della responsabilità dei proprietari di navi d' alto mare 10 ottobre 1957 [[OSCURATO:PERSONA], suppl. 1-10 (gennaio 1986), pag. 81]. b) Azioni promosse dai proprietari delle merci 10 I gruppi 2 e 3 dei proprietari di merci promuovevano contro i proprietari della nave Tatry le seguenti azioni onde ottenere il risarcimento del danno che ritenevano di aver subito. 11 Dopo un tentativo infruttuoso di sequestro della Tatry in Amburgo, il gruppo 3 promuoveva dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of Justice, Queen' s [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], un' azione in rem (in prosieguo: la "causa 2006") contro la Tatry e la nave [OSCURATO:PERSONA], i cui proprietari sono gli stessi della Tatry. La citazione veniva notificata il 15 settembre 1989 in Liverpool alla [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva eseguito un sequestro conservativo. Successivamente, i proprietari della nave dichiaravano il ricevimento della notifica e ottenevano la revoca del sequestro a seguito della costituzione di una garanzia. Il procedimento proseguiva quindi ai sensi del diritto britannico. Tuttavia, quest' ultimo non chiarisce se il procedimento continui in tal caso unicamente in personam ovvero tanto in rem quanto in personam. 12 Il gruppo 2 (Phibro) avviava dinanzi allo stesso giudice britannico un' azione in rem (in prosieguo: la "causa 2007") contro la nave [OSCURATO:PERSONA]. La citazione veniva notificata il 15 settembre 1989 in Liverpool alla [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti veniva altresì eseguito un provvedimento di sequestro conservativo. La causa 2007 seguiva lo stesso iter della causa 2006. 13 Per il sequestro della [OSCURATO:PERSONA], l' [OSCURATO:PERSONA] si dichiarava competente in forza degli artt. 20-24 del [OSCURATO:PERSONA] del 1981, che danno attuazione alla convenzione internazionale sull' unificazione di talune norme relative al sequestro conservativo delle navi d' alto mare, firmata a [OSCURATO:PERSONA] il 10 maggio 1952 [[OSCURATO:PERSONA], suppl. 12 (maggio 1988), pag. I-68; in prosieguo: la "convenzione sul sequestro"], cui è parte anche il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]. 14 D' altra parte, in via preventiva e per l' ipotesi in cui i giudici britannici declinassero la loro giurisdizione, i gruppi 2 e 3 (ad eccezione della Phibro) promuovevano azioni nei [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente il 29 settembre e il 3 ottobre 1989. 15 Il gruppo 1 non promuoveva nessuna azione dinanzi ai giudici britannici. Tuttavia, il 29 settembre 1989 presentava nei [OSCURATO:PERSONA] una domanda di risarcimento contro i proprietari della nave. 16 Per quanto riguarda la causa 2006, i proprietari della nave chiedevano all' [OSCURATO:PERSONA] di declinare la propria giurisdizione a favore del giudice olandese in applicazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla litispendenza, e in subordine dell' art. 22, relativo alla connessione. Quanto alla causa 2007, ammettendo che l' [OSCURATO:PERSONA] era stata adita per prima, essi non invocavano l' art. 21 della convenzione ma chiedevano nondimeno la dichiarazione di incompetenza dell' [OSCURATO:PERSONA] in forza dell' art. 22. 17 [OSCURATO:PERSONA] decideva in prima istanza di non essere tenuta a dichiarare la propria incompetenza o a sospendere il procedimento in forza dell' art. 21 della convenzione, attesa l' inapplicabilità di tale disposizione per i seguenti motivi: a) nella causa 2006, per il motivo che tale procedimento e la domanda presentata in precedenza nei [OSCURATO:PERSONA] non avevano lo stesso oggetto né lo stesso titolo in quanto il procedimento britannico verteva sul risarcimento dei proprietari delle merci, mentre il procedimento olandese non riguardava la tutela né l' attuazione di un diritto bensì era volto a far dichiarare che i proprietari delle merci non avevano il diritto di esigere il risarcimento del danno da parte dei proprietari della Tatry; b) nella causa 2007, per il motivo che il gruppo 2 non era coinvolto nel procedimento avviato nei [OSCURATO:PERSONA]. 18 [OSCURATO:PERSONA] ammetteva che la causa 2006 e la causa 2007 nonché l' azione promossa nei [OSCURATO:PERSONA] erano connesse. Tuttavia riteneva di non dover dichiarare la propria incompetenza né di sospendere il procedimento nelle due cause dinanzi ad essa pendenti. 19 I proprietari della nave impugnavano tale decisione dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]. 20 [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], non condividendo la pronuncia in primo grado e ritenendo che la soluzione della controversia dipenda in particolare dall' interpretazione degli artt. 21, 22 e 57 della [OSCURATO:PERSONA], ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: "1) Se, ai fini dell' applicazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata), qualora in uno Stato membro contraente sia stata promossa una causa avente lo stesso oggetto e lo stesso titolo di una causa precedentemente promossa in un altro Stato contraente, il giudice dello Stato contraente successivamente adito debba dichiararsi incompetente a) solo se sussista una completa identità di parti tra i due gruppi di cause; ovvero b) solo se tutte le parti della causa promossa dinanzi al giudice dello Stato contraente successivamente adito siano anche parti della causa promossa dinanzi al giudice dello Stato contraente adito per primo; ovvero c) se almeno uno degli attori e uno dei convenuti della causa promossa dinanzi al giudice dello Stato contraente successivamente adito siano anche parti della causa promossa dinanzi ai giudici dello Stato contraente adito per primo; ovvero d) se le parti dei due gruppi di cause siano sostanzialmente le medesime. 2) Se, in relazione al trasporto via mare di merce in circostanze in cui la merce venga sbarcata in uno stato assertivamente danneggiato, una domanda proposta dai proprietari della merce in uno Stato contraente relativamente all' asserito danno suddetto nell' ambito di una causa che era stata iniziata in rem nei confronti della nave su cui la merce è stata trasportata o di un' altra nave dello stesso proprietario, in forza della giurisdizione marittima del [OSCURATO:PERSONA], coinvolga le stesse parti ed abbia lo stesso oggetto e lo stesso titolo, ai fini dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata), di una causa in personam precedentemente promossa in un altro Stato contraente dal proprietario della nave nei confronti dei proprietari della merce in relazione al predetto asserito danno qualora il proprietario della nave accusi ricezione della notifica ed ottenga il dissequestro della nave mediante versamento di una cauzione, e successivamente a) la causa marittima prosegua sia in rem sia in personam; oppure b) la causa marittima prosegua solo in personam. 3) Qualora uno Stato contraente sia parte della convenzione di [OSCURATO:PERSONA] del 1952 sul sequestro conservativo delle navi e la competenza di merito dei suoi giudici sia stata invocata al momento del sequestro di una nave ai sensi della detta convenzione dai proprietari della merce in relazione ad una domanda di risarcimento scaturente dallo sbarco della merce in uno stato assertivamente danneggiato, e qualora in un altro Stato contraente sia stata precedentemente promossa dal proprietario della nave una causa nei confronti dei proprietari della merce in relazione a tale asserito danno, se il giudice dello Stato contraente nel quale è stata radicata la competenza di merito mediante il sequestro abbia il diritto di conservare tale competenza in forza dell' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificato dall' art. 25, n. 2, della convenzione di adesione) nel caso in cui a) le due cause abbiano lo stesso oggetto e lo stesso titolo e coinvolgano le stesse parti ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata); oppure b) le due cause siano 'cause connesse' ai sensi dell' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata) e il giudice successivamente adito dovrebbe altrimenti dichiararsi incompetente o sospendere il procedimento in base al detto articolo. 4) Ai sensi dell' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata) a) se il terzo comma dell' art. 22 fornisca una definizione tassativa di 'cause connesse' ; b) se sia necessario, affinché il giudice di uno Stato contraente si dichiari incompetente o sospenda il procedimento ai sensi dell' art. 22, che sussista il rischio che, qualora le due cause vengano trattate e decise separatamente, ciò possa produrre conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente; c) qualora in uno Stato contraente venga promossa una causa in relazione a una domanda di un gruppo di proprietari di merci nei confronti del proprietario di una nave per il risarcimento del danno subito dalla loro quota di una merce trasportata alla rinfusa in base a determinati contratti di trasporto e qualora in un altro Stato contraente venga promossa, nei confronti dello stesso proprietario di nave, una causa separata, vertente su punti di fatto e di diritto sostanzialmente simili, ma instaurata da un altro proprietario di merci per ottenere il risarcimento del danno subito dalla sua quota della stessa merce trasportata alla rinfusa in base a contratti di trasporto separati e redatti negli stessi termini, se tali cause, nel caso in cui vengano trattate e decise separatamente, comportino il rischio di produrre conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente oppure siano altrimenti cause connesse ai fini dell' art. 22. 5) Qualora, in relazione al trasporto di merci via mare in circostanze in cui la merce venga sbarcata in uno stato assertivamente danneggiato, i) il proprietario della nave promuova in uno Stato contraente una causa comportante una domanda di declaratoria di non responsabilità nei confronti dei titolari di diritti sulla merce trasportata in relazione all' asserito danno suddetto; e ii) i proprietari della merce promuovano successivamente in un altro Stato contraente una causa nell' ambito della quale chiedono il risarcimento del danno nei confronti del proprietario della nave per negligenza e/o inadempienza contrattuale e/o violazione di un dovere giuridico in relazione all' asserito danno suddetto, se quest' ultima causa abbia lo stesso oggetto e lo stesso titolo della prima causa ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] del 1968 (come modificata), di guisa che il giudice del secondo Stato contraente deve dichiararsi incompetente a norma dell' art. 21". 21 Alla luce delle relazioni esistenti fra le diverse questioni sollevate, occorre esaminare in primo luogo la terza questione, che riguarda i rispettivi ambiti di applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e di convenzioni speciali. Verranno poi esaminate la prima, quinta e seconda questione, che riguardano tutte e tre l' interpretazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla litispendenza. Verrà infine esaminata la quarta questione, vertente sull' interpretazione dell' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA], relativo alla connessione. Sulla terza questione 22 Con tale questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla convenzione di adesione, vada interpretato nel senso che qualora uno Stato contraente sia altresì parte di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, questa convenzione speciale escluda sempre, salvo deroghe espresse, l' applicazione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], ovvero nel senso che tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi da essa stessa disciplinati e non in quelli di cui non si occupa. 23 L' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA], come emendato dall' art. 25, n. 1, della convenzione di adesione, dispone: "La presente convenzione non deroga alle convenzioni cui gli Stati contraenti sono o saranno parti e che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l' esecuzione delle decisioni. Essa non pregiudica l' applicazione delle disposizioni che, in materie particolari, disciplinano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l' esecuzione delle decisioni e che sono o saranno contenute negli atti delle istituzioni delle Comunità europee o nelle legislazioni nazionali armonizzate in esecuzione di tali atti". 24 Va rilevato che l' art. 57 introduce una deroga alla norma generale secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] ha priorità sulle altre convenzioni firmate dagli Stati contraenti in materia di competenza giurisdizionale, di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. Scopo di tale deroga è il rispetto delle norme di competenza stabilite da convenzioni speciali, norme emanate tenendo conto delle peculiarità delle materie che esse disciplinano. 25 Alla luce di questa finalità, l' art. 57 va inteso nel senso che esclude unicamente l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] a questioni disciplinate da una convenzione speciale. Un' interpretazione in senso contrario sarebbe incompatibile con la finalità della [OSCURATO:PERSONA], la quale, stando al preambolo, consiste nel potenziare nella Comunità la tutela giuridica delle persone residenti nel suo territorio e nel facilitare il riconoscimento delle decisioni onde garantirne l' esecuzione. Stando così le cose, quando una convenzione speciale contiene talune norme di competenza ma non comporta nessuna disposizione sulla litispendenza e sulla connessione, vanno applicati gli artt. 21 e 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. 26 I proprietari delle merci sostengono che la convenzione sul sequestro contiene disposizioni in materia di litispendenza all' art. 3, punto 3, ai sensi del quale "una nave non può essere sequestrata (...) più di una volta nella giurisdizione di uno o più Stati contraenti, per lo stesso credito e da parte dello stesso richiedente". 27 Questo argomento, prospettato dai proprietari delle merci, non può essere accolto. Infatti, in caso di sequestro effettuato in precedenza nella giurisdizione di uno Stato contraente, l' art. 3, punto 3, della convenzione sul sequestro vieta un secondo sequestro da parte dello stesso richiedente e per lo stesso credito nella giurisdizione, in particolare, di un altro Stato contraente. Siffatto divieto esula dalla nozione di litispendenza ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Quest' ultima disposizione riguarda infatti l' ipotesi in cui vengano aditi due giudici competenti nella stessa misura, e disciplina unicamente la questione di quale dei due giudici dovrà in definitiva dichiarare la propria incompetenza. 28 Ne consegue che la terza questione va risolta dichiarando che l' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA], come modificato dalla convenzione di adesione, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte contraente di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest' ultima non disciplinati. Sulla prima questione 29 Con la prima questione il giudice nazionale intende in sostanza accertare se l' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che si applica nel caso di due domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, qualora non vi sia identità completa ma solo parziale delle parti, e almeno uno degli attori e uno dei convenuti del primo procedimento rientri altresì nel novero degli attori e dei convenuti del secondo procedimento, o viceversa. 30 La questione si riferisce alla nozione di "stesse parti" di cui all' art. 21, la quale presuppone per la sua applicazione che le due domande siano state proposte fra le stesse parti. Come la Corte ha dichiarato nella sentenza 8 dicembre 1987, causa 144/86, [OSCURATO:PERSONA] (Racc. pag. 4861, punto 11), le nozioni utilizzate all' art. 21 per determinare una situazione di litispendenza devono essere considerate autonome. 31 D' altra parte, come l' avvocato generale ha osservato nelle conclusioni (paragrafo 14), risulta implicitamente dalla stessa sentenza che l' identità delle parti va intesa indipendentemente dalla posizione processuale assunta dall' una e dall' altra nei due procedimenti, in quanto l' attore nel primo procedimento può essere il convenuto nel secondo. 32 La Corte ha sottolineato nella medesima sentenza (punto 8) che l' art. 21 fa parte, con l' art. 22, relativo alla connessione, della sezione 8 del titolo II della [OSCURATO:PERSONA], sezione la quale, nell' interesse di una buona amministrazione della giustizia nella Comunità, è intesa ad evitare procedimenti paralleli pendenti dinanzi ai giudici di diversi Stati contraenti e il contrasto di decisioni che ne potrebbe risultare. Pertanto, questa disciplina è volta ad escludere, per quanto possibile e sin dall' inizio, una situazione come quella contemplata all' art. 27, punto 3, e cioè il mancato riconoscimento di una decisione in quanto contrastante con una decisione resa tra le medesime parti nello Stato richiesto. 33 Atteso il dettato dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] e la sua finalità sopra illustrata, tale articolo va inteso nel senso che esige, come presupposto dell' obbligo del secondo giudice adito di declinare la propria competenza, che le parti dei due procedimenti siano identiche. 34 Di conseguenza, qualora le parti coincidano parzialmente con le parti di un procedimento promosso in precedenza, l' art. 21 impone al giudice adito successivamente di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti della causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti di un procedimento avviato in precedenza dinanzi al giudice di un altro Stato contraente; ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti. 35 Quest' interpretazione dell' art. 21 comporta effettivamente un frazionamento della controversia. Tuttavia, l' art. 22 attenua quest' inconveniente. Infatti esso consente al giudice successivamente adito di sospendere il procedimento o dichiarare la propria incompetenza per connessione di cause se ricorrono i presupposti elencati nel detto articolo. 36 Di conseguenza, la prima questione va risolta dichiarando che l' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che, nel caso di due domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e qualora le parti del secondo procedimento coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza in un altro Stato contraente, esso impone al giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti nella causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza; ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti. Sulla quinta questione 37 Con la quinta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha il medesimo oggetto e il medesimo titolo di una domanda proposta in precedenza da tale convenuto onde ottenere la declaratoria di non responsabilità. 38 Si deve notare anzitutto che la versione inglese dell' art. 21 non fa una distinzione espressa fra le nozioni di oggetto e titolo. Questa versione linguistica va tuttavia intesa nel medesimo senso della maggior parte delle altre versioni linguistiche che presentano tale distinzione (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 14). 39 Ai sensi dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA], il "titolo" comprende i fatti e la norma giuridica addotta a fondamento della domanda. 40 Hanno pertanto lo stesso titolo una domanda di declaratoria di non responsabilità, come quella presentata nella fattispecie di cui alla causa principale dai proprietari della nave, e un' altra domanda, come quella presentata successivamente dai proprietari delle merci sul fondamento di contratti di trasporto distinti, ma formulati in modo identico, relativi alle stesse merci trasportate alla rinfusa, merci danneggiate nelle stesse circostanze. 41 Quanto all' "oggetto" ai sensi del medesimo art. 21, esso consiste nello scopo della domanda. 42 Occorre quindi stabilire se due domande abbiano lo stesso oggetto quando la prima sia volta ad ottenere la dichiarazione che l' attore non è responsabile di un danno lamentato dai convenuti, mentre la seconda, proposta successivamente da questi ultimi, sia invece volta ad ottenere in primo luogo la dichiarazione che l' attore del primo procedimento è responsabile del danno e in secondo luogo la sua condanna al risarcimento. 43 Per quanto riguarda la parte relativa al riconoscimento di responsabilità, la seconda domanda ha lo stesso oggetto della prima, poiché la questione dell' esistenza o meno di una responsabilità costituisce il fulcro dei due procedimenti. Il fatto che le conclusioni dell' attore siano formulate in modo negativo nella prima domanda, mentre nella seconda sono formulate in modo affermativo da parte del convenuto, divenuto attore, non muta l' oggetto della controversia. 44 Per quanto riguarda la parte relativa alla condanna al risarcimento dei danni, le conclusioni della seconda domanda costituiscono la naturale conseguenza di quelle relative al riconoscimento della responsabilità e non alterano quindi l' oggetto principale della domanda. D' altra parte, la domanda di una parte volta a far dichiarare che essa non è responsabile di un danno contiene implicitamente conclusioni che contestano l' esistenza di un obbligo al risarcimento dei danni. 45 Stando così le cose, la quinta questione va risolta dichiarando che l' art. 21 della convenzione deve essere interpretato nel senso che la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno. Sulla seconda questione 46 Con la seconda questione il giudice nazionale intende stabilire se una domanda successiva abbia il medesimo oggetto e il medesimo titolo e opponga le stesse parti di una domanda precedente, qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far accertare la mancanza di responsabilità del detto proprietario per quanto riguarda l' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente promuovendo un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, e sia poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di quest' altro Stato contraente. 47 Occorre ricordare che, nell' art. 21 della convenzione, le espressioni "medesimo oggetto", "medesimo titolo" e "tra le stesse parti" devono essere considerate autonome (v. citata sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 11). Esse vanno quindi interpretate a prescindere dalle peculiarità del diritto in vigore in ogni Stato contraente. Ne consegue che la distinzione operata dal diritto di uno Stato contraente fra azione in personam e azione in rem è inconferente per l' interpretazione del detto art. 21. 48 Si deve pertanto risolvere la seconda questione nel senso che una domanda successiva continua ad avere il medesimo oggetto e il medesimo titolo e ad opporre le stesse parti di una domanda precedente qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far dichiarare la mancanza di responsabilità del detto proprietario relativamente all' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente mediante un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, ed è stata poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di tale altro Stato contraente. Sulla quarta questione 49 Con la quarta questione il giudice nazionale chiede in sostanza se l' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] vada interpretato nel senso che, affinché l' azione promossa in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave, al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici, sia connessa all' azione di danni promossa in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietario della nave da parte dei proprietari di un' altra parte del carico, trasportato nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, sia sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente. 50 Tale questione sussiste manifestamente solo qualora non ricorrano i presupposti per l' applicazione dell' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA]. 51 Ai sensi dell' art. 22, terzo comma, "sono connesse le cause aventi tra di loro un legame così stretto da rendere opportune una trattazione e decisione uniche per evitare soluzioni tra di loro incompatibili ove le cause fossero trattate separatamente". 52 Scopo di tale norma è di evitare sentenze contraddittorie, consentendo così la regolare amministrazione della giustizia nella Comunità (v. la relazione sulla [OSCURATO:PERSONA] concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, GU 1979, C 59, in particolare pag. 41). Inoltre, poiché il termine "connessione" non ha negli Stati contraenti lo stesso significato, l' art. 22, terzo comma, ne dà una definizione (medesima relazione, pag. 42). Se ne deve pertanto concludere che della nozione di connessione definita in tale disposizione va data un' interpretazione autonoma. 53 Al fine di una buona amministrazione della giustizia, quest' interpretazione dev' essere ampia e comprendere tutti i casi in cui si configuri il rischio di soluzioni contrastanti, anche qualora le pronunce possano essere eseguite separatamente e i loro effetti giuridici non si escludano reciprocamente. 54 Secondo i proprietari delle merci e secondo la Commissione, l' aggettivo "incompatibili" di cui all' art. 22, terzo comma, nonché la locuzione "in contrasto" di cui all' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] deve avere lo stesso significato nelle due disposizioni e quindi qualifica pronunce i cui effetti giuridici si escludono reciprocamente ai sensi della sentenza 4 febbraio 1988, causa 145/86, Hoffmann (Racc. pag. 645, punto 22). Essi ricordano che in quella causa (punto 25) la Corte ha dichiarato che una decisione straniera che condanna un coniuge alla corresponsione degli alimenti all' altro coniuge in forza dell' obbligo di mantenimento derivante dal matrimonio è inconciliabile, ai sensi dell' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA], con una decisione nazionale che ha pronunciato il divorzio fra i coniugi interessati. 55 Questa tesi non può essere condivisa. Gli scopi delle due disposizioni sono infatti diversi. L' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA] consente al giudice, in deroga ai principi e alle finalità della [OSCURATO:PERSONA], di negare il riconoscimento di una pronuncia straniera. Di conseguenza, la nozione di "decisione incompatibile" in esso contenuta va interpretata con riferimento a tale finalità. L' art. 22, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA] è invece volto, come ha osservato l' avvocato generale nelle sue conclusioni (paragrafo 28), ad un miglior coordinamento dell' esercizio della funzione giurisdizionale all' interno della Comunità e ad evitare la disarmonia e la contraddittorietà delle decisioni, anche qualora non risulti impedita un' esecuzione separata di ciascuna di esse. 56 Quest' interpretazione è confermata dal fatto che le versioni tedesca e italiana della [OSCURATO:PERSONA] utilizzano all' art. 22, terzo comma, termini diversi da quelli utilizzati all' art. 27, punto 3. 57 Si deve quindi rilevare che il termine "incompatibile" di cui all' art. 22, terzo comma, della [OSCURATO:PERSONA] ha un significato diverso dall' espressione utilizzata all' art. 27, punto 3, della [OSCURATO:PERSONA]. 58 Si deve pertanto risolvere la quarta questione dichiarando che l' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] va interpretato nel senso che, affinché l' azione proposta in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave, al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici, sia connessa all' azione di danni proposta in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietario della nave dai proprietari di un' altra parte del carico, trasportata nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, è sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente. Decisione relativa alle spese Sulle spese 59 Le spese sostenute dal governo del [OSCURATO:PERSONA] e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE, pronunciandosi sulle questioni sottopostele dalla [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] con ordinanza 5 giugno 1992, dichiara: 1) L' art. 57 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla [OSCURATO:PERSONA] 9 ottobre 1978 relativa all' adesione del [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dell' [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord, deve essere interpretato nel senso che, qualora uno Stato contraente sia altresì parte contraente di un' altra convenzione relativa ad una materia particolare, che contiene norme sulla competenza giurisdizionale, tale convenzione speciale esclude l' applicazione delle disposizioni della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] unicamente nei casi previsti dalla convenzione speciale e non in quelli da quest' ultima non disciplinati. 2) L' art. 21 della [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che, nel caso di due domande aventi il medesimo oggetto e il medesimo titolo, e qualora le parti del secondo procedimento coincidano solo parzialmente con le parti del procedimento avviato in precedenza in un altro Stato contraente, esso impone al giudice successivamente adito di dichiarare la propria incompetenza solo qualora le parti nella causa dinanzi ad esso pendente siano altresì parti del procedimento avviato in precedenza; ciò non osta alla prosecuzione del procedimento fra le altre parti. 3) Il medesimo art. 21 deve essere interpretato nel senso che la domanda volta ad ottenere che il convenuto venga dichiarato responsabile di un danno e condannato al risarcimento ha lo stesso titolo e lo stesso oggetto di una precedente domanda del medesimo convenuto volta ad ottenere la dichiarazione che egli non è responsabile del detto danno. 4) Una domanda successiva continua ad avere il medesimo oggetto e il medesimo titolo e ad opporre le stesse parti di una domanda precedente qualora la prima domanda, proposta dal proprietario di una nave dinanzi al giudice di uno Stato contraente, configuri un' azione in personam volta a far dichiarare la mancanza di responsabilità del detto proprietario relativamente all' allegato danneggiamento delle merci trasportate dalla sua nave, mentre la domanda successiva è stata proposta dal proprietario delle merci dinanzi al giudice di un altro Stato contraente mediante un' azione in rem relativa ad una nave oggetto di sequestro, ed è stata poi proseguita sia in rem sia in personam, ovvero unicamente in personam, a seconda delle distinzioni operate dal diritto nazionale di tale altro Stato contraente. 5) L' art. 22 della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] deve essere interpretato nel senso che, affinché l' azione proposta in uno Stato contraente da un certo gruppo di proprietari di merci contro il proprietario di una nave, al fine del risarcimento di un danno causato ad una parte del carico trasportato alla rinfusa nell' ambito di contratti distinti ma identici, sia connessa all' azione di danni proposta in un altro Stato contraente avverso lo stesso proprietaria della nave dai proprietari di un' altra parte del carico, trasportato nelle stesse condizioni e nell' ambito di contratti distinti ma identici a quelli conclusi fra il primo gruppo e il proprietario della nave, è sufficiente che la loro istruzione e decisione separate comportino il rischio di pronunce contrastanti, senza che sia necessario che si configuri il rischio di conseguenze giuridiche che si escludono reciprocamente.
Sentenza Corte di giustizia UE/1994 — Fons Iuris — Fons Iuris