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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 aprile 2025

Cassazione n. 22807/2025

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ppresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e alla “BS” so- cietà tra avvocati s.r.l. e, per quest’ultima, all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI [OSCURATO:SOCIETA]. / [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore – quale ces- sionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] -A.S.L.

ROMA 6 – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettiva- mente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] letti la rappresentae difende in virtù di procurespeciali su fogli allegat i in calce ai controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] COMPANY in liquidazione (già “[OSCURATO:PERSONA]”)– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rap- presentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 5506/2018 della Corte d’Appello di Roma , udita la relazione nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsii ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 26.11.2004 la “Credac” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri l’ “A.U.S.L.

Roma H”.

Esponeva chela “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., gestore della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]- faele di Velletri”, aveva maturato nei confronti della convenuta il complessivo credito di euro 69.764.796,92 “a titolo di corrispettivi tariffari per prestazioni di medicina, RSA, di lungodegenza medica anche intensiva, di degenza, anche do- miciliare, di riabilitazione in ricovero ordinario e in day hospital rese, in regime di accreditamento, agli assistiti della Regione Lazio ed extra regionali negli anni 2000, 2001 e 2002” (cfr. sentenza d’appello, pag. 2).

Esponeva che il residuo credito di euro 30.518.304,78 inizialmente ceduto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alla “[OSCURATO:PERSONA] PLC” era stato dalla cessionaria ceduto ad essa attrice.

Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento del la residu a sommadi euro 30.518.304,78. 1.1.Si costituiva l’ “A.U.S.L.

Roma H” .

Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 1.2.Nel corso del giudizio l’attrice cedeva il credito alla “[OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 21.849.095,96 e alla “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. per l’importo di euro 8.133.065,83 (cfr. sentenza d’appello, pag. 3).

La “[OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:SOCIETA]”, in veste di successori a titolo particolare, intervenivano in giudizio.

Nel corso del giudizio l’importo originario, a seguito degli accordi intercorsi tra le parti con riconoscimento parziale del credito, si riduceva ad euro 9.259.118,43, di cui euro 435.945,85 in capo alla “Credac”, euro 690.106,76 in capo alla “[OSCURATO:PERSONA]” ed euro 8.133.065,83 in capo alla “[OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). 2.Con sentenza n. 2319/2011 il Tribunale di Velletri condannava la conve- nuta a pagare alla “Credac” la somma di euro 5.027.734,24, importo così de- terminato in applicazione dei cosiddetti “tetti di remunerazione” massima stabi- liti per ciascun anno dalla Regione Lazio (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). 3.La “Credac” s.p.a., la “ [OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. proponevano appello.

Resisteva l’ “A.U.S.L.

Roma H”. 4.Durante la pendenza del giudizio d’appello l’ “A.U.S.L.

Roma H” corrispon- deva alla “[OSCURATO:PERSONA]” l’importo di euro 57.559,80, sicché il credito della medesima “Fortress” si riduceva ad euro 632.546,96 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 8). 5.Con sentenza n. 5506/2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] CorpLimited”, rigettava l’appello proposto dalla “Credac”, accoglieva in parte l’appello proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” e, per l’ef- fetto, in riforma della gravata sentenza, condannava l’appellata a pagare alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la somma di euro 5.027.734,24 (già riconosciuta in prime cure) nonché l’ulteriore somma di euro 565.162,82, entrambe con la maggiorazione a decorrere dal 15.5.2003 (data in cui era stata effettuata la notifica all’ “A.U.S.L.” appellata del primoatto di cessione del credito “con espressa intima- zione alla debitrice ceduta di pagare le somme oggetto di cessione”: così sen- tenza d’appello, pag. 11) degli interessi legali e del maggior danno pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato a dodici mesi e il tasso degli interessi legali.

Evidenziava la Corte di Roma in ordine all’appello esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]- dit CorpLimited” - in particolare in ordine al primo motivo di gravame, con cui la “Fortress” si era doluta sia della tardiva produzione, unicamente in sede di c.t.u., da parte dell’ “A.U.S.L.

Roma H” delle delibere della Giunta regionale n. 1914 del 4.8.2000 e n. 1436 del 31.10.2002 di fissazione dei “tetti di spesa”, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001 sia della circostanza per cui la delibera n. 1914/2000, mai notificata alla “Casa di Cura”, era stata adottata successiva- mente all’erogazione delle prestazioni sanitarie e non era perciò atta ad espli- care efficaciaretroattiva - che nulla ostava, attesa la natura di atti amministra- tivi integrativi di una norma primaria delle delibere n. 1914/2000 e n. 1436/2002, attesa dunque la loro natura di fonti del diritto, a che l’autorità giu- diziaria ne ricercasse senz’altro d’ufficio il contenuto a prescindere dalle preclu- sioni processuali e quindi a che il giudice ne tenesse conto, ancorché tardiva- mente prodotte, ai fini del decidere; e ciò tanto più – soggiungeva la C orte distrettuale -che il contenuto della D.G.R. n. 1914/2000 era ben noto alla “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, che ne aveva avuto contezza con comunicazione dell’ “A.U.S.L.” in data 1.3.2002 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 -6).

Evidenziava altresì, alla luce della giurisprudenza amministrativa, che l’ado- zione delle delibere individuanti i “tetti di spesa” in epoca successiva all’eroga- zione delle prestazioni sanitarie non ne ostacolava l’opponibilità alla struttura accreditata (cfr. sentenza d’appello, pag. 6).

Evidenziava poi, la Corte di Roma, in ordine al secondo motivo digravame, che alla “[OSCURATO:PERSONA]” non era dovuto l’importo di euro 53.640,76, di cui alla fattura n. 1178/2001, a titolo di conguaglio tariffario per prestazioni di “R.S.A.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava in particolare che era documentalmente provato nonché pacifico ed incontestato che soltantocon la D.G.R. n. 51 del 18.1.2002 e con decorrenza dal 28.2.2002 la Regione Lazio aveva disposto la formale diminuzione dei posti di “R.S.A.” della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” da 80 a 58, sicché alle prestazioni eseguite antecedentemente al 28.2.2002 era da applicare la meno vantaggiosa tariffa prevista per le strutture aventi fino a 80 posti di “R.S.A.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 7).

Evidenziava la Corte di Roma in ordine all’appello esperito dalla “Credac” – che si era assunta creditrice per euro 435.945,85, quale cessionaria delle posi- zioni creditorie di cui alle fatture n. 714/2001, n. 228/2002 e n. 3323/2002, emesse a titolo di conguaglio tariffario per prestazioni di “R.S.A.” rese nel pe- riodo luglio 1998/18 febbraio 2002 -che nulla era dovuto alla medesima società a titolo di conguaglio sulle prestazioni “R.S.A.” eseguite anteriormente al 28.2.2002 (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava che al riguardo era sufficiente il rinvio ai rilievi espressi in ordine al secondo motivo dell’appello spiegato dalla “Fortress” concernente l’importo di euro 53.640,76(cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

Evidenziava la Corte di Roma in ordine all’appello esperito dalla “U.B.I.

Fac- tor” – cessionaria dei compensi maturati dalla “[OSCURATO:PERSONA]” limitatamente agli anni 2000, 2001 e 2002 –in particolare in ordine al motivo di gravame con cui la “[OSCURATO:SOCIETA]” si era doluta della tardiva -unicamente in sede di c.t.u. e successivamente allo spirare dei termini di cui all’ art. 184 cod. proc. civ. -pro- duzione da parte dell’ “A.U.S.L.

Roma H” delle delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002 di fissazione dei“tetti di spesa” per gli anni 2000 e 2001, che parimenti era bastevole il rinvio ai rilievi formulati in ordine al primo motivo dell’appello spiegato dalla “Fortress” (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

Evidenziava inoltre, in ordine al motivo di gravame con cui la “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva censurato la mancata applicazione, da parte del tribunale, degli interessi nella misura di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, così come previsto dalla D.G.R.

Lazio n. 7279/1990, recettiva dell’accordo del 29.3.1990 intercorso tra la Regione Lazio e l’ “A.I.O.P.”“per regolamentare la questione del ritardo dei pagamenti alle case di cura”, che l’efficacia della delibera n. 7279/1990 era subordinata alla rinuncia, da parte delle case di cura, “ad azioni legali in corso e future per ritardo pagamenti” e che non era stata fornita la prova né dell’ade- sione a tale accordo della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” né dell’interve- nuta rinuncia da parte della stessa “Casa di Cura” alle azioni legali (cfr. sentenza d’appello, pag. 9).

Evidenziava infine che era destituito di fondamento il motivo dell’appello esperito dalla “[OSCURATO:SOCIETA]”, con cui era statocensurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva denegato gli interessi exd.lgs. n. 231/2002, inte- ressi viceversa – a giudizio dell’ “U.B.I.” - senz’altro applicabili in dipendenza del tardivo recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva CE/35/2000, “con conseguente consumazione del potere (…) di limitarne l’ambito di ap- plicabilità ai soli contratti conclusi a far data dall’08.08.2002” (così sentenza d’appello, pag. 12).

Evidenziava a ta l proposito , peraltro, la Corte distrettuale che – così come aveva rilevato il tribunale -l’art. 6, 1° co., della direttiva comunitaria non aveva ricollegato al mancato rispetto del termine di recepimento “alcuna conseguenza in termini di consumazione del potere di escludere dall’applicabilità della di- rettiva i contratti conclusi antecedentemente all’08.08.2002” (così sentenza d’appello, pag. 12). 6.Successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello la “Credac” ce- deva il proprio credito di euro 435.954,84 alla “MadelonSPV” s.r.l. (cfr. ricorso “Credac”, pag. 8).

Successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello la “[OSCURATO:PERSONA] Company” (già “[OSCURATO:PERSONA]”)cedeva alla“Credac” il proprio credito di euro 632.546,96 (cfr. ricorso “Credac” , pag. 7.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5506/2018 hanno proposto ricorsola “Credac” s.r.l. (già s.p.a.) e la “Madelon SPV” s.r.l., quest’ul- tima quale cessionaria dei crediti della “Credac”.

Ne hannochiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione .

L’ “[OSCURATO:PERSONA] -A.S.L.

ROMA 6” ha depositato controricorso.

Ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5506/2018 ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring”.

N e ha chiesto sulla scorta di nove motivi la cassazione con ogni conseguente statui- zione.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] -A.S.L.

ROMA 6” ha depositato separato contro- ricorso.

Ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.

La “[OSCURATO:PERSONA] Company” in liquidazione (già “[OSCURATO:PERSONA]”)non ha svolto difese. 8.Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni.

Le ricorrenti“Credac” s.r.l. “Madelon SPV” s.r.l. hanno depositato memoria.

Ha depositato memoriela “[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring”.

Ha depositato memoriel’ “[OSCURATO:PERSONA] - A.S.L.

ROMA 6”. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’ art. 2697 cod. civ. , del principio“iuxta alligata et probata” di cui all’ art. 115 cod. proc. civ. , dell’art. 1 delle preleggi, dell’irretroattività dell’atto amministrativo.

Deducono che l’ “A.S.L.”, gravata dall’onere della dimostrazione, in quanto fatto impeditivo, del “tetto di spesa”, siffatto onere non ha assolto, giacché non ha né prodotto tempestivamente la delibera di fissazione del “tetto di spesa” né dimostrato di averla comunicata tempestivamente, prima della scadenza dell’anno 2000, “quando era ancora possibile modulare le prestazioni successive fino al 31.12.2000, con eventuale rifiuto di quelle eccedenti” (così ricorso “Cre- dac”, pag. 11).

Deducono segnatamente che con la nota in data 1.3.2002 all’uopo depositata l’ “A.S.L.” si è limitata a comunicare l’esistenza per l’anno 2000 di un “tetto di spesa”, allorquando tutte le prestazioni erano state erogate (cfr. ricorso “Cre- dac”, pag. 11).

Deducono dunqueche ha errato la Corte di Roma ad opinare per l’opponibilità ovvero per l’applicabilità retroattiva della delibera n. 1914/2000 in difetto di sua formale notificazione, notificazione insuscettibile di comunicazioni equipollenti (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 11- 14) . 10.Con il secondo motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt.113 , 115 e 184 cod. proc. civ. , tal ultima disposizione nel testo antecedente alle modifiche di cui alla l. n. 80/2005; la violazione dell’ art. 2697 cod. civ. e del divieto di acquisizione d’ufficio degli atti amministrativi.

Deducono che l’ “A.S.L.” ha prodotto la delibera n. 1914/2000 determinativa del “tetto di spesa” soltanto nel corso delle operazioni di consulenza e in tale sede il consulente tecnico dell’ “[OSCURATO:SOCIETA]”, così come emerge dal verbale delle operazioni peritali in data 18.1.2011, si è opposto alla relativa allegazione (cfr. ricorso “Credac”, pag. 16).

Deducono quindi che ha errato la Corte di Roma a non rilevare la tardività e l’irritualità della produzione.

Deducono d’altra parte che la delibera n. 1914/2000è volta unicamente a regolamentare le prestazioni di ciascuna struttura sanitaria accreditata, sicché non si connota né alla stregua di un atto normativo né alla stregua di un atto integrativo di una norma primaria (cfr. ricorso “Credac”, pag. 17).

Deducono quindi che la Corted’appello non avrebbe potuto far luogo alla sua acquisizione ex officio(cfr. ricorso “Credac”, pag. 18). 11.Con il terzo motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’ art. 1362 cod. civ. , siccome applicabile all’interpretazione degli atti amministrativi.

Premettono che con le delibere n. 2499/1997 e n. 8668/1998 era stato fissato un corrispettivo più elevato -in ragione della maggiore intensità assistenziale - per le “R.S.A.” con un numero di posti-letto inferiore a 60 ed un corrispettivo meno elevato per le “R.S.A.” con un numero di posti-letto inferiore a 80 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 19).

Indi deducono che l’esame del testo letterale delle anzidette deliberazioni de- pone nel senso che “l’unica condizione per rientrare nell’una o nell’altra catego- ria tariffaria era l’esercizio del servizio di RSA entro 60 ovvero entro 80 posti letto” (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 19 -20).

Deducono dunque che la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” aveva senz’altro diritto al trattamento tariffario per le “R.S.A.” con un numero di posti-letto inferiore a 60, siccome, nel riconvertire gli originari n. 170 posti di lungodegenza per i quali era accreditata, aveva destinato ad “R.S.A.” soltanto 58 posti-letto (cfr. ricorso “Credac”, pag. 20).

Deducono del resto che di tale circostanza la Regione Lazio ha preso atto con delibera n. 51/2002 senza sollevare alcuna contestazione, cosìratificando il ser- vizio di “R.S.A.” reso in tal modo dalla “Casa di CuraSan Raffaele” (cfr. ricorso “Credac”, pag. 20); che segnatamente la determinazione n. 51/2002 utilizza “lo schema della presa d’atto e non quello di una nuova determinazione di riduzione e redistribuzione deiposti letto” (così ricorso “Credac”, pag. 2 3 ) . 12.Con il quarto motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962, dell’ art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1321 , 1322 , 1372 , 1362 , 1371 e 2697 cod. civ. cod. civ.

Deducono che ha errato la Corte di Roma a disconoscere gli interessi exartt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962.

Deducono innanzitutto che la delibera n. 3081/1998 non è stata dall’ “A.S.L.” prodotta in giudizio, sicché non è stato provato il fatto della revoca della prece- dente delibera n. 7279/1990 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 26).

Deducono in ogni caso che la delibera n. 7279/1990 aveva recepito l’accordo sugli interessi del 29.3.1990, sicché la sua successiva revoca èdel tutto irrile- vante; che ai fini della caducazione dell’accordodunque sarebbe stato necessa- rio il consenso di tutti i contraenti (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 27 -29).

Deducono poi che nessun rilievo riveste la mancata prova dell’adesione della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” all’accordo, siccome l’accordo era desti- nato ad operare per le “case di cura” purché –è il caso della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” –convenzionate (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 29 - 30) .

Deducono infine, quanto alla mancata prova della rinuncia da parte della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” alle “azioni legali”, che la Corte di Roma ha fatto luogo ad un’erronea interpretazione dell’accordo del 29.3.1990 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 30).

Deducono segnatamente che la Corted’appello non ha colto che con l’accordo del 29.3.1990 era stato contrattualizzato l’obbligo in capo alla Regione Lazio di pagare gli interessi exartt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962 “con riguardo alle case di cura che avessero rinunciato a pretendere giudizialmente i crediti da esse maturati a tutto il 31.12.1989” (così ricorso “Credac”, pag. 33).

Deducono quindiche parte attrice non poteva che limitarsi ad allegare che la “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva proposto azioni per i crediti maturati fino al 31.12.1989, sicché sarebbe stato onere della parte convenuta “dimostrare il fatto positivo (e così impeditivo) della proposizione di azioni legali, relative al ritardo dei pagamenti ” (cosìricorso “Credac” , pag. 34 ) . 13.Con il primo motivo la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1 delle preleggi, degli artt.113 , 115 e 184 cod. proc. civ. , quest’ultimonel testo antecedente alle modifiche di cui alla l. n. 80/2005, dell’ art. 2697 cod. civ. e del principio generale “ iura novit curia”.

Deduce che la natura di atti amministrativi, privi dei caratteri della generalità ed astrattezza, delle delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002di fissa- zione dei “tetti di spesa”, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001 osta all’ope- ratività del principio “iura novit curia” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 11).

Deduce al contempo che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, l’art. 32 della legge n. 449/1997 non è norma bisognevole di integrazione, bensì norma che conferisce una potestà amministrativa alla Regione (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 12).

Deduce quindi che sarebbe stato onere dell’ “A.S.L.” attendere alla rituale e tempestiva allegazione in giudizio delle delibere regionali determinative dei “tetti di spesa” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 11), sicché la loro produzione soggiace senz’altro al sistema delle preclusioni processuali (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 15).

Deduce infine che la presunta conoscenza della delibera n. 1914/2000 non valeva a sollevare l’ “A.S.L.”, parte eccipiente, dalla dimostrazione del fatto im- peditivo(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 16).

14. Con il secondo motivo l a ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’ art. 2697 cod. civ.

Deduce che in appello, con riferimento al capo riguardante la tardività del deposito delle delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002,aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione ad ulteriori profili in ordine ai quali la Corte di Roma non si è pronunciata (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 17).

Deduce in ogni caso -qualora si opini nel senso che le ulteriori censure siano state implicitamente rigettate – che le delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002non sono state pubblicate regolarmente, con le modalità di legge (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 18); che anzi l’ “A.S.L.” neppure ha allegato la pub- blicazione delle medesime deliberazioni (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 19), delibe- razioni che, comunque,sarebbero state da depositare in giudizio nel rispetto dei termini perentori di cui al 1° co. e al 2° co. dell’ art. 184 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 19). 15.Con il terzo motivo la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 184 cod. proc. civ. ,nel testo antecedente alle modifiche di cui alla l. n. 80/2005, 194, 195 e 198 cod. proc. civ.

Deduce che le delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002 sono state acquisite nel corso della consulenza tecnica contabile e tuttavianel corso della c.t.u. contabile l’ausiliario può esaminare documenti non prodotti in causa uni- camente “previo consenso di tutte le parti” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 20).

Deduce al contempo che nel corso delle operazioni peritali il proprio consu- lente si è opposto alla produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli allegati nei termini di rito (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 21), viepiù che il consenso della parte può riguardare soltantol’allegazione dei documenti accessori e non già dei documenti concernenti i fatti posti a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 21).

16. Con il quarto motivo la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ; la nullità della sentenza per omessa motivazione.

Deduce che la Corte di Roma – sebbene abbia delibato la questione della retroattività dei “tetti di spesa” con riferimento all’appello della “Fortress” -nulla ha motivato in ordine alla propria censura di inapplicabilità delle delibere regio- nali n. 1914/2000 e n. 1436/2002, in quanto emesse allorché le prestazioni sanitarie erano già state eseguite e dunque in quantoconnotate da illegittimità retroattiva(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 22). 17.Con il quinto motivo laricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2, 5 e 8 sexies d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 32, 8° co., d.lgs. n. 449/1997 e dell’art. 9 d.l. n. 135/1995.

Deduce in ogni caso che ha senz’altro errato la Corte di Roma, qualora si ritenga che abbia motivato in ordine alla questione della retroattività delle deli- bere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002 alla stregua dei rilievi espressi sull’analoga questione sollevata dall’appellante “Fortress” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pagg. 26 -27).

Deduce segnatamente che ha senza dubbio errato la Corted’appello, allorché ha assunto che l’operatore accreditato può far affidamento sui “tetti di spesa” stabiliti in precedenza(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 27).

Deduce inveroche la Regione è tenuta ad individuare preventivamente i limiti di spesa, onde consentire al privato di organizzare i propri mezzi di produzione (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 29).

Deduce del resto che la giurisprudenza amministrativa reputa legittime le de- libere determinative dei “tetti di spesa”, qualora sopraggiungano in “corso d’anno” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 29), sicché i provvedimenti che fissano “tetti di spesa” vanno assunti e portati a conoscenza dei destinatari prima della con- clusione dell’esercizio finanziario di riferimento (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 30), comunque nel rispetto dell’affidamento del privato (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 31).

Deduce che viceversa nel caso di specie “i tetti di spesa” per l’anno 2000 sono stati comunicati con nota n. 167 del 15.2.2002, cioè due anni dopo lo svolgi- mento delle prestazioni; “i tetti di spesa” per l’anno 2001 sono stati comunicati con nota n. 931 del 2.12.2002, cioè un anno dopo lo svolgimento delle presta- zioni; “i tetti di spesa” per l’anno 2002 sono stati comunicati con nota del 5.12.2003, cioè un anno dopo lo svolgimento delle prestazioni (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 32).

Deduce al contempo che la Corte di merito avrebbe dovuto riscontrare in concreto l’affidamento della struttura sanitaria privata e in ogni caso la Corte distrettuale avrebbe dovuto disapplicare gli atti amministrativi con i quali illegit- timamente si era fatto luogo alla tardiva determinazione dei “tetti di spesa” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 33). 18.Con il sest o motivo – esperito in via subordinata - l a ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]”denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispon- denza tra chiesto e pronunciato.

Premette che aveva impugnato il primo dictum, siccome il Tribunale aveva erroneamente determinato la misura dei crediti ad essa spettanti nell’ambito dei “limiti di spesa” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 35).

Indi deduce che la Corte di Roma nulla ha al riguardo statuito, ossia che manca una qualsivoglia decisione sulla questione dell’erronea determinazione del credito “intrabudget”,e che non può sostenersi che la Corte d’appello abbia implicitamente respinto il motivo di gravame (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 38).

19. Con i l settim o motivo l a ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2, 5 e 8 sexiesd.lgs. n. 449/1997, dell’art. 32, 8° co., l. n. 449/1997, dell’art. 9 d.l. n. 135/1995, dei principi generali in materia di determinazione delle tariffe e di fissazione dei c.d. “tetti di spesa” nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.

Deduce che, qualora la Corte di Roma avesse esaminato il motivo di appello volto a far valere l’erronea quantificazione del credito “intrabudget”, ne avrebbe certamenterilevato la fondatezza (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 39).

Deduce dunqueche la Corte d i strettuale avrebbe dovuto, alla stregua delle fatture depositate in giudizio e degli esiti della c.t.u., dar atto che le spettava la maggiore somma di euro 5.757.546,37 (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 39). 20.Con l’ottavo motivo la ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, degli artt. 1321 , 1322 , 1372 , 1362 e 1371 cod. civ. e dell’ art. 2697 cod. civ.

Formula le medesime doglianze addotte dalle ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” con il quarto motivodel loro ricorso. 21.Con il nono motivo la ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 231/2002 e dell’ art. 1321 cod. civ.

Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere a far data dall’8.8.2002 –così come richiesti - gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 47).

Deduce che“è al momento contrattuale che dovrà aversi riguardo al fine di valutare l’applicabilità del regime degli interessi” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 48)e che “il rapporto concessorio è (…) ben distinguibile da quello di esecuzione delle prestazioni mediche” (cosìricorso “U.B.I.”, pag. 48). 22.Riveste valenza del tutto preliminare la disamina congiunta del secondo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”)nonché del terzo mo- tivo e del primo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA] ”, siccome concernenti i connessi aspetti della a ddotta tardiva allegazione in giudizio delle delibere di fissazione dei “tetti di spesa” e (il primo motivo del ricorso “U.B.I.”)della “na- tura” –normativa ovvero amministrativa - delle medesime delibere.

Ebbene, il secondo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”) nonché il terzo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” e, si aggiunge, i profili del primo motivo del ricorso della “Credac”(e della “Madelon SPV”) e del primo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”, ove la censura concernente l’asserita tardiva allegazione in giudizio è riflessa, sono destituiti di fondamento e da re- spingere alla lucedei rilievi che seguono.

Ben vero, neirilievi seguenti restano assorbiti i profili de l primo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” e del secondo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”) concernentila “natura” delle delibere di fissazione dei “tetti di spesa”.

Ancorché sia da ritenere , in verità, che l a D.G.R. n. 1914/2000 e la D.G.R. n. 1436/2002 sono indiscutibilmente atti amministrativi non già norma- tivi, in quanto prive deiconnotati della generalità ed astrattezza, sicché per esse non opera il canone “iura novit curia”. 23.Senza dubbio la D.G.R. n. 1914/2000 e la D.G.R. n. 1436/2002 sono state acquisite in sede di operazioni peritali (depositate, l’una e l’altra, “dalla [OSCURATO:PERSONA] 6 nel corso delle operazioni peritali”: così ricorso “U.B.I.”, pagg. 13 e 14; si veda anche ricorso “Credac” pag. 16).

Senza dubbiola consulenza tecnica all’uopo disposta ha avuto natura di con- sulenza contabile (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 20).

Su tale scorta si evidenzia che questa Corte spiega che il consulente contabile, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può senz’altro acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del “pre- vio consenso” delle stesse previsto dall’art. 198, 2° co., cod. proc. civ., tutti idocumenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sot- topostigli, benché essi siano diretti a provare i fattiprincipali posti dalle parti a fondamento della domanda e delleeccezioni (cfr. Cass. (ord.) 21.2.2023, n. 5370; Cass. Sez.

Un.1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-04). 24.Orbene, si ammetta pure che il “previo consenso”, nella specie, non vi è stato, giacchéil consulente tecnico di parte, propriamente il c.t.p. della “[OSCURATO:SOCIETA]”, “si oppo[se] alla produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli for- malmente prodotti nel rispetto dei termini concessi per l’istruttoria” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 21,e ricorso “Credac”, pag. 16).

Cosicché ne è scaturita una nullità relativa exart. 157, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 21.2.2023, n. 5370, ove si soggiunge che dalla rilevanza del consenso in ordine all’acquisizionedel materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l’operato delconsulente sotto tale profilo , sono fonte di nullità relativa ex art.157, 2° co., cod. proc. civ., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti).

E tuttavia questa Corte spiega ulteriormente, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, che l’eccezionedi nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utiliz- zare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formal- mente proposta, a norma dell’art. 157, 2° co.,cod. proc. civ., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato -ossia la rela- zione del consulente tecnico d’ufficio -anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell’art. 195, 3° co.,cod. p roc . c iv . (cfr. Cass. (ord.) 15.11.2023, n. 31744) . 25.Ebbene, nella specie, le ricorrenti si sono, nei rispettivi ricors i , limitate ad addurre che il consulente di parte della “[OSCURATO:SOCIETA]” ebbe ad opporsi alla pro- duzione delle D.G.R. nel verbale delle operazioni peritali del 18 gennaio 2011 allegato alla consulenza tecnica d’ufficio (cfr. ricorso “U.B.I.” pag. 21; ricorso “Credac”, pag. 16).

Dunque, né le une né l’altra ricorrente hanno addotto in termini specifici ed “autosufficienti” di aver in prime cure ritualmente eccepito la nullità relativa ex art.157, 2° co., cod. proc. civ. correlata al difetto del loro “previo consenso” ex art. 198, 2° co., cod. proc. civ. nella prima istanza o udienza successiva al for- male deposito della relazione di c.t.u., eventualmente mercé rinvio alla conte- stazione dapprima formulata.

In parte qua, quindi, vanno appieno condivisi e recepiti i rilievi formulati dal P.M. nelle proprie conclusioni scritte (cfr. pag. 6). 26.Non sfugge, in verità, che in memoria le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” hanno addotto che la contestazione formulata in sede di operazioni peritali dal consulente tecnico di parte è stata reiterata “dal difensore, con le note criti- che alla CTU (del 13-15 luglio 2010), fatte proprie dal legale all’udienza del 22 dicembre 2010, con contestazione reiterata all’udienza di precisazione delle con- clusioni del 18 maggio 2011 (…)” (così memoria “Credac”, pag. 2).

E parimenti la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” ha in memoria (recte, nella seconda memoria, depositata “al fine di sopperire ad un errore materiale” che aveva inficiato la pregressa memoria, ove era stata indicata l’udienza del 22.12.2010 anziché quella del 29.9.2010), addotto che “nell’udienza del 29 settembre 2010 (e cioè la prima successiva al deposito della perizia) (…) si riporta[va] in punto alla relazione peritale alle note critiche ritualmente prodotte ”, note con le quali si era eccepito che l’ “A.S.L.” aveva allegato l’ “esistenza di un tetto determinato a distanza di anni dall’erogazione delle prestazioni (sulla base di mere comuni- cazioni, tra l’altro prodotte tardivamente al di fuori dei termini perentori di cui all’ art. 184 c.p.c. e solo in sede di operazioni peritali (…)”(cfr. seconda memoria “U.B.I.”, pagg. 6 -7).

Per giunta, in memoria, la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” ha prospettato che, qua- lora si assuma che “la dimostrazione dell’eccepita nullità (…) sia compiuta in violazione dell’ art. 372 cod. proc. civ. e del principio di autosufficienza” (così seconda memoria “U.B.I.”, pag. 8), vi sarebbe margine perché questa Corte disponga, all’occorrenza, in linea con i postulati del “prospective overruling”.

Più esattamente, ha prospettato che “al tempo di redazione del ricorso (anno 2019), vigeva orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, anche in caso di consulenza tecnica contabile, il consulente non poteva considerare documenti nuovi, sottopostigli dalle parti e relativi a fatti princi- pali (…).

E ciò a prescindere dall’eventuale consenso prestato dalla parte.

Tale orientamento venne mutato con decisione delle Sezioni Unite 1° febbraio 2022, n. 3086 ” (così seconda memoria “U.B.I.”, pag. 8).

Cosicché –conclude – o è da escludere l’applicabilità dell’orientamento giuri- sprudenziale sopravvenuto, riflesso dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3086/2022, o è da consentire ad essa ricorrente di dar ragione, così come ad- duce di averdato ragione al paragrafo 1.5 della memoria, della tempestiva de- nuncia nella prima difesa utile dell’illegittimità della consulenza tecnica(cfr. se- conda memoria “U.B.I.”, pag. 11). 27.È fuor di dubbio che nel giudizio civile di legittimità con le memorie non è possibile specificare o integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie ar- gomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il ricorso ovvero con il controricorso, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte (cfr. Cass. Sez.

Un. 15.5.2006, n. 11097 ).

È fuor di dubbio poi che gli oneri correlati alla regola dell’ “autosufficienza” sono da assolvere con il ricorso per cassazione, sicché a nulla rileva che le ne- cessarie specificazioni siano state operate con la memoria (cfr. Cass. 10 .10 . 2000, n. 13483; Cass. 7.5.2005, n. 7260 ). 28.In questi termini non riveste valenza alcuna che le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV”e che la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” abbiano nelle rispettive me- morie puntualizzato –puntualizzazione non rinvenibile nei rispettivi ricorsi - che l’opposizione all’acquisizione dell’ulteriore documentazione formalizzata nel ver- bale delle operazioni peritali del 18.1.2011 fossestata reiterata dai loro difensori nel corso della prima udienza successiva.

E ciò viepiù alla luce della patente divergenza intercorrente tra la memoria delle ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” e la memoria in rettifica della ricor- rente “[OSCURATO:SOCIETA]”, siccome nella prima la prima udienza utile è identificata con l’udienza del 22.12.2010 e nella seconda la prima udienza utile è –in esito alla correzione all’uopo apportata -identificata con l’udienza del 29.9.2010. 29.In pari tempo, ingiustificatamente la “[OSCURATO:SOCIETA]” invoca l’elaborazione in tema di “prospective overruling”, affinché si reputi legittimo l’assolvimento da parte sua in memoria dell’onere di specificità -“autosufficienza”.

Vero è che le indicazioni di cui alla pronuncia n. 3086 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte sono successive alla proposizione del ricorso per cassa- zione.

E tuttavia è stata la stessa “[OSCURATO:SOCIETA]” ad addurre che aveva comunque provveduto a formulare ritualmente l’eccezionedi nullità relativa, sicché nulla ostava –e di certo non vi ostava la più rigorosa elaborazione giurisprudenziale antecedente al dictumn. 3086/2022 delle Sezioni Unite (ovvero l’“insuperabilità del divieto di introdurre, anche in caso di consulenza tecnica contabile ed a pre- scindere dal consenso (…), nuovi documenti relativi a fatti principali ”: così seconda memoria “U.B.I.”, pag. 9)– a che ne fornisse con il ricorso per cassa- zione rappresentazione specifica ed “autosufficiente” (cfr. Cass. Sez.

U n. 12.2.2019, n. 4135 (Rv. 652852-01), secondo cui il “prospective overruling” non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legitti- mità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia eserci- tato per un’erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimi- tativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l’effetto pregiu- dizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte). 30.Nei rilievi tutti in precedenza svolti resta evidentemente assorbita la cen- sura di omessa pronuncia, di “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato”, veicolata dal secondo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”con riferimento alla violazione dell’ art. 198 cod. proc. civ. , che “consente il deposito di documenti nuovi nel corso dello svolgimento della consulenza tec- nica d’ufficio contabile soltanto ove si dia il consenso di tutte le parti: consenso mancante nel caso in esame” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 17). 31.Si impone l’esame del primo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”)nonché del quarto e quinto motivo del ricorso della “U.B.I.

Fac- tor”, concernenti il profilo della asserita illegittima retroattività delle delibere n. 1914/2000e n. 1436/2001 di fissazione dei “tetti di spesa”, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001. 32.Il quarto motivo del ricorso “U.B.I.” va respinto previamente.

Del tutto ingiustificata è la denuncia di omessa motivazione.

La Corte di Roma, invero , ha nell’ incipit della disamina dell’appello della “[OSCURATO:SOCIETA]” dato atto che la medesima società aveva “proposto motivi per- fettamente sovrapponibili a quelli proposti dalle altre appellanti” (così sentenza d’appello, pag. 8).

In tal guisa il rilievo motivazionale dapprima formulato dalla Corte romana in ordine all’appello della “[OSCURATO:PERSONA]” sulla scorta dell’elabora- zione giurisprudenziale del Consiglio di Stato (“contrariamente a quantoritenuto dall’appellante (…) l’adozione delle delibere di individuazione dei tetti di spesa in epoca successiva all’erogazione delle prestazioni non osta alla loro opponibi- lità al soggetto accreditato”: così sentenza d’appello, pag. 6)deve intendersi riferito pur all’appello della “[OSCURATO:SOCIETA]”. 33.Il primo motivo del ricorso della “Credac” (e della “ Madelon SPV”) ed il quinto motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” sono del pari destituiti di fonda- mento e da respingere alla stregua dei rilieviche seguono. 34.È imprescindibile il rinvio alla elabo r azione del Consiglio di Stato. 34.1.Con sentenza n. 4080 del 2

1. 4 .20 2 3 la terza sezione del Consiglio di Stato ha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni.

Ovvero che correttamente il TAR harichiamato i principi consolidati della giurisprudenza in materia di retroattività dei tetti di spesa“secondo cui, da un lato, la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non priva gli interes- sati di punti di riferimento regolatori per lo svolgimento della loro attività (cfr.

Cons.

Stato, Ad. plen., 2 maggio 2006, n. 8;12 aprile 2012, n. 3 ) e, d’altro lato, il ritardo nella sua adozione non è tale da comportare, di per sé, alcuna deca- denza nell’esercizio della funzione amministrativa de qua” Ovvero che, quanto all’affidamento, (…) “la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA]- ria del Consiglio di Stato del 2 maggio 2006, n. 8 , ha ammesso che i tetti di spesa possano essere determinati con effetti retroattivi, escludendo la rilevanza assoluta dell’affidamento del privato, che nelle more della comunicazione del budget può avere riguardo alle somme assegnate per l’anno precedente; tale orientamento è stato ribadito dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2012 (…)” Ovvero che correttamente il TAR ha ritenuto che“il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale esclude, dunque, che il mancato o ritardato adempimento di incombenti di natura procedimentale(…) facciano venir meno la potestà dell’amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, e non comporta l’obbligo per l’amministrazione sanitaria di ac- quistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (…)”

34.2. Con sentenza n. 3675 del 10.5.2021– sullo specifico terreno della re- gressione tariffaria -la terza sezione del Consiglio di Stato ha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni.

Ovvero che risulta ormai definitivamente acclarato (…), che è “legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione eser- citati anche in tempi non strettamente prossimi all’anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli” (cfr. ex plurimis Cons.

Stato, Sez.

III, 22 gennaio 2016, n. 207 ; id., 16 gennaio 2013, n. 248 ).

Invero, è lo stesso sistema a consuntivo a comportare neces- sariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell’anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate e sia pos- sibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez.

VI, 4.6.2024, n. 5010 , ove in motivazione è espressamente richia- mata la sentenza n. 3675/2021). 35.In questi termini è da escludere l’illegittimità del la D.G.R. n. 1914 del 4.8.2000.

Evidentemente,allorché l’anzidetta delibera è sopraggiunta , il secondo seme- stre dell’anno 2000aveva avuto inizio da poche settimane, cosicché la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” ha avuto ampia facoltà di riprogrammare tempe- stivamente la propria attività in linea con i nuovi limiti di spesa e non vi era dunque margineperché facesse ragionevole affidamento sull’erogabilità e retri- buibilità dell’intero volume di prestazioni sanitarie erogate e remunerate nell’esercizio precedente.

Invano,quindi, le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” adducono che non vi era possibilità alcuna di far riferimento al “tetto di spesa” per l’anno precedente, siccome l’ “A.S.L.” non ha né allegato né provato la sussistenza di “tetti di spesa” per l’anno 1999 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 14).

Negli anzidetti termini del pari la D.G.R. n. 1436 del 31.10.2002 non può reputarsi illegittima.

Vero è che la delibera suddetta è sopraggiunta allorché era decorso l’anno di riferimento e tuttavia il tempo trascorso non risulta assolutamente sproporzio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], si è premesso, “il ritardo nella sua adozione non è tale da com- portare, di per sé, alcuna decadenza nell’esercizio della funzione amministrativa de qua”. 36.D’altro canto, lo si è parimenti detto, “ i l carattere autoritativo e pubblici- stico della potestà programmatoria regionale esclude(..) che il mancato o ritar- dato adempimento di incombenti di natura procedimentale (…) facciano venir meno la potestà dell’amministrazione”.

E ciò tanto più che l’organo di vertice della giustizia amministrativa ha spie- gatoulteriormente quanto segue.

Ovvero che la innegabile speciale natura del rapporto di accreditamento, “a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica ido- neativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a cri- teri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, impone al privato accredi- tato precisi doveri di leale collaborazione con l’amministrazione ed amplifica l’or- dinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori.

In altri termini, gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di mas- simo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiun- gimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sani- taria” ( Cons.

St., Sez.

III, 29 luglio 2011, n. 4529 ; id. 14 giugno 2011, n. 3611 e 13 aprile 2011, n. 2290 ; v. anche Corte Cost. 28 luglio 1995, n. 416 , cit. supra) (cfr. controricorso avverso ricorso “ Credac ”, pag. 5 , e controricorso avverso ricorso “U.B.I.”, pag. 10, ove si rimarca che la previa tempestiva verifica dell’apposizione o meno dei budget rappresenta “il presupposto del funziona- mento del sistema di convenzionamento del privato con il SSN”).

In tal guisa invano e le une e l’altra ricorrente adducono che hanno ricevuto tardiva comunicazione delle delibere di fissazione dei “tetti di spesa”. 37.Nei rilievi tutti in precedenza svolti - e che inducono , lo si è premesso, al rigettodel primo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”) e del quinto motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” - resta assorbita la censura di omessa pronuncia,di “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato”, veicolata dal secondo motivo del ricorso della stessa “U.B.I.

Fac- tor”con riferimento alla deduzione per cui “le deliberazioni, poste dall’Ente ter- ritoriale a fondamento della propria eccezione, non risultavano affatto rego- larmente pubblicate (quanto meno per l’anno 2000) con le modalità di legge ” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 18). 38.Il sesto motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” è inammissibile.

Nelle ragioni che ne segnano l’inammissibilità, resta assorbita la disamina del settimo motivo del ricorso della stessa “[OSCURATO:SOCIETA]”. 39.Con il sesto mezzo la “[OSCURATO:SOCIETA] ” ha denunciato una omissione di pronuncia in ordine al motivo d’appello con cui si era censurato il primo dictum relativamente alla quantificazione del credito maturato nell’ambito dei “tetti di spesa”.

Le Sezioni Unite(cfr. Cass. Sez.

U n. n. 17931 del 24.7.2013 ) spiegano che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispen- sabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. , con riguardo all’ art. 112 cod. proc. civ. , purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione deri- vante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247 ; Cass. (ord.) 7.5.2018, n. 10862).

Ebbene, la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” ha, sì, richiamato nella rubrica del sesto mezzo la prefigurazione del n. 4 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. e tuttavia né nella rubrica del motivo né nel corpo del motivo ha denunciato la nullità del secondo dictumin dipendenza, appunto , dell’addotta omissione di pronuncia. 40.Non può non darsi atto, in ogni caso, che con il settimo mezzo la “[OSCURATO:SOCIETA]” si duole giacché la Corte d’appello , ai fini della quantifica zione in euro 5.757.546,37anziché in euro 5.027.734,24 de i crediti per riabilitazione e lun- godegenza relativi all’anno 2001 (trattasi del profilo oggetto della presunta omissione di pronuncia denunciata con il sesto mezzo), non ha tenuto conto ovvero ha erroneamente tenuto conto “delle fatture depositate in giudizio, e dei risultati della consulenza tecnica di ufficio” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 39).

E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori –che di certo non sostanzia un “error in procedendo” - non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404).

E tuttavia – inoltre – il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio de- nunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892 ; Cass. (ord.)

26.9. 2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 41.Va esaminato il terzo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”); il motivoè privo di fondamento e va respinto. 42.Va premesso che le ricorrenti, in spregio ai canoni di specificità ed “au- tosufficienza” exart. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., non hanno prov- veduto, a rigore, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo delle delibere n. 2499/1997 e n. 8668/1998, delibere alla cui erronea interpretazione (“ora, dall’esame letterale delle suddette deliberazioni si evince che (…)”: così ricorso “Credac”, pag. 19) hanno correla t o l’ asserito erroneo vaglio della delibera n. 51/2002. 43.In ogni caso, il mezzo in disamina veicola s icuramente una “ quaestio ” ermeneutica con riferimento ad attiamministrativi.

Cosicché viene in rilievo l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo – è il caso de quo – risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dell’interpretazione dei contratti (cfr. Cass. Sez.

Un. 25.7.2019, n. 20181 ; Cass.(ord.) 23.2.2022, n. 5966; Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367 ).

Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione dell’atto amministrativo, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà della P.A., si so- stanzia in un’indagine “di fatto” demandata al giudice di merito, censurabile in cassazione ex art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. per violazione delle regole ermeneutiche ovvero exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. sez. lav.

4.4. 2022, n. 10745).

Ovvero l’insegnamento secondo cuiné la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. possono consistere in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si risolva nella mera contrap- posizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178 ; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131 .

Cfr. altresì Cass. (ord.) n. 5966/2022; Cass. sez. lav. n. 17367 /2010 cit., secondo cui, con riferimento all’interpretazione di un atto amministrativo, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da con- traddittorietà logica o giuridica). 44.Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione che la Corte di Romaha delle deliber e de quibus operato, è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di erme- neutica contrattuale, ed è sorretta da motivazione immune da qualsivoglia “ano- malia” suscettibile,giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte,di acquisir significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ.

D’altra parte, gli assunti delle ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” si risolvono tout courtnella maggiore plausibilità della prospettata antitetica interpretazione delledelibere de quibus (c fr. controricorso avverso ricorso “ Credac ”, pag. 16 ) .

45. Vann o disaminati congiuntamente, siccome all’evidenza connessi, il quarto motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SVP)e l’ottavo motivo del ricorso della“[OSCURATO:SOCIETA]”.

I motivi anzidetti analogamente sono destituiti di fondamentoe da respingere.

46. È stato dalla Corte distrettuale , all’evidenza , formulato ad abundantiam il rilievo“anche a non voler considerare che tale delibera [id est, la delibera n. 7279/1990] è stata dalla Regione revocata con successiva delibera n. 3081/98” (così sentenza d’appello, pag. 9).

In tal guisa le ricorrenti “Credac” e Madelon SPV” non hanno propriamente interesse ad addurre che “sarebbe del tutto irrilevante l’abrogazione (…) della delibera 7279/90 in forza della successiva n. 3081/98, poiché tal ultima delibera è atto unilaterale (…) inidoneo (…) ad escludere la permanente validità ed effi- cacia dell’accordo” (così ricorso “Credac”, pag.

29. Analogamente in tal senso cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 44).

Sovviene propriamente l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e per- tanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755). 47.In pari tempo, allorché fanno leva sull’ “inequivoco tenore letterale” , che “non lascia spazio a dubbi di sorta”,dell’accordo in data 29.3.1990 – onde ne- gare valenza al difetto di prova dell’adesione all’accordo stesso da parte della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” –ed hanno assunto ulteriormente che la Corteterritoriale ha fatto luogo ad “un’erronea lettura dell’accordo 29 marzo 1990” – “quanto alla mancata prova della rinuncia della casa di cura alle azioni legali ” (così ricorso “Credac”, pag. 30, e ricorso “U.B.I.”, pag. 45) - similmentee le une e l’altra ricorrente prospettano una “quaestio” ermeneutica in ordine, appunto,all’accordo del 29.3.1990. 48.In tal guisa soccorre l’elaborazione – già menzionata – di questa Corte.

Ossia l’insegnamento secondo cuil’interpretazione del contratto si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.

Ossia l’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica tout court del risultato interpretativo raggiunto dal giudice.

49. Nel solco dell a summenzionata elaborazione non può che postularsi quanto segue(cfr. controricorso avverso ricorso “ Credac ”, pag. 18 ) .

Da un canto, l’interpretazione patrocinata dalla Corte capitolina è – pur in parte qua- ineccepibile in diritto e immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ.

D’altro canto,le prospettazioni delle ricorrenti si sostanziano sic et simpliciter nell’asserita maggiore plausibilità della prefigurata antitetica interpretazione dell’accordo del 29.3.1990 (“in altri termini, secondo tale pattuizione, le Case di Cura che avessero atteso (…)”: così ricorso “Credac”, pag. 32). 50.Va esaminato da ultimo il nono motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”.

Il motivo èegualmente privo di fondamento e d a respin gere . 51.Si è dato conto in precedenza – in sede di illustrazione delle motivazioni dell’impugnato dictum– del le ragioni in virtù delle quali la Corte di Roma ha denegato gli interessi exd.lgs. n. 231/2002 e , prim’ancora , si è dato conto della proiezione del motivo di gravame che al riguardo l’ “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva spie- gato.

Ordunque, èben evidente che le ragioni addotte dall’ “[OSCURATO:SOCIETA]” con il motivo di ricorso in disamina,per un verso, non riflettono puntualmente le ra- gioni di doglianza esperite con il motivo d’appello;per altro verso, non si corre- lano, non censuranopuntualmente i rilievi cui, in parte qua , la Corte d i seconde cureha ancorato la sua statuizione. 52.In ogni caso, i crediti per cui è controversia , afferiscono a prestazioni eseguite antecedentemente all’8.8.2002.

La circostanza è riconosciuta esplicitamente dalla stessa “[OSCURATO:SOCIETA]”: “seb- bene i crediti oggi fatti valere siano sorti in epoca anteriore all’8 agosto 2002, derivano dall’esecuzione remuneratasecondo deliberazioni tariffarie successive a tale data” (così ricorso “U.B.I.” pag. 48).

Su tale scorta va condiviso e recepito il dirimente rilievo della controricor- rente,a tenor del quale “i crediti oggetto del presente giudizio sono tutti sorti ben prima dell’8.8.2002, data a partire dalla quale l’art. 11 del D.Lgs. n. 231 del 2002 fa decorrere l’applicazione del medesimo decreto” (così controricorso av- verso ricorso “U.B.I.”, pag. 25). 53.Più esattamente il 1° co. dell’art. 11 – rubricato “disposizioni transitorie e finali” – del dec. lgs. n. 231/2002 così recita: “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002”.

Ebbene, innegabilmente il rapporto contrattuale tra la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., gestore della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri”, ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto inizio in epoca antecedente all’8.8.2002.

Ed in epoca antecedente, per giunta, sono state eseguite –lo si è detto - le prestazioni de quibus agitur.

Né a smentire tale riscontro può soccorrere l’assuntodella ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” secondo cui il rapporto contrattuale, avente ad oggetto lo svolgimento delle prestazioni mediche, “si rinnova di anno in anno a seguito dell’emanazione delle tariffe regionali, della determinazione del tipo di prestazioni, della loro quantità e modalità di esecuzione (…)” (cosìricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 48). 54.La tematica dei “tetti di spesa” è stata oggetto di elaborata e complessa riflessione in special modo in seno alla giurisprudenza amministrativa.

Si giustifi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in Roma, alla via Sardegna, n. 50, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e alla “BS” so- cietà tra avvocati s.r.l. e, per quest’ultima, all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] le rappresenta e difende in virtù di procure speciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI [OSCURATO:SOCIETA]. / [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] –in persona del legale rappresentante pro tempore – quale ces- sionaria dei crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA]., elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n. 22, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] -A.S.L. ROMA 6 – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del direttore generale, legale rappresentante pro tempore, elettiva- mente domiciliata in Roma, alla via Tevere, n. 20, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] letti la rappresentae difende in virtù di procurespeciali su fogli allegat i in calce ai controricorsi. [OSCURATO:PERSONA] COMPANY in liquidazione (già “[OSCURATO:PERSONA]”)– [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rap- presentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 5506/2018 della Corte d’Appello di Roma , udita la relazione nella camera di consiglio del 24 aprile 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsii ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 26.11.2004 la “Credac” s.p.a. citava a comparire dinanzi al Tribunale di Velletri l’ “A.U.S.L. Roma H”. Esponeva chela “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., gestore della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]- faele di Velletri”, aveva maturato nei confronti della convenuta il complessivo credito di euro 69.764.796,92 “a titolo di corrispettivi tariffari per prestazioni di medicina, RSA, di lungodegenza medica anche intensiva, di degenza, anche do- miciliare, di riabilitazione in ricovero ordinario e in day hospital rese, in regime di accreditamento, agli assistiti della Regione Lazio ed extra regionali negli anni 2000, 2001 e 2002” (cfr. sentenza d’appello, pag. 2). Esponeva che il residuo credito di euro 30.518.304,78 inizialmente ceduto dalla “[OSCURATO:PERSONA]” alla “[OSCURATO:PERSONA] PLC” era stato dalla cessionaria ceduto ad essa attrice. Chiedeva quindi la condanna della convenuta al pagamento del la residu a sommadi euro 30.518.304,78. 1.1.Si costituiva l’ “A.U.S.L. Roma H” . Instava per il rigetto dell’avversa domanda. 1.2.Nel corso del giudizio l’attrice cedeva il credito alla “[OSCURATO:PERSONA]” per l’importo di euro 21.849.095,96 e alla “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. per l’importo di euro 8.133.065,83 (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). La “[OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:SOCIETA]”, in veste di successori a titolo particolare, intervenivano in giudizio. Nel corso del giudizio l’importo originario, a seguito degli accordi intercorsi tra le parti con riconoscimento parziale del credito, si riduceva ad euro 9.259.118,43, di cui euro 435.945,85 in capo alla “Credac”, euro 690.106,76 in capo alla “[OSCURATO:PERSONA]” ed euro 8.133.065,83 in capo alla “[OSCURATO:SOCIETA]” (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). 2.Con sentenza n. 2319/2011 il Tribunale di Velletri condannava la conve- nuta a pagare alla “Credac” la somma di euro 5.027.734,24, importo così de- terminato in applicazione dei cosiddetti “tetti di remunerazione” massima stabi- liti per ciascun anno dalla Regione Lazio (cfr. sentenza d’appello, pag. 3). 3.La “Credac” s.p.a., la “ [OSCURATO:PERSONA]” e la “[OSCURATO:SOCIETA]” s.p.a. proponevano appello. Resisteva l’ “A.U.S.L. Roma H”. 4.Durante la pendenza del giudizio d’appello l’ “A.U.S.L. Roma H” corrispon- deva alla “[OSCURATO:PERSONA]” l’importo di euro 57.559,80, sicché il credito della medesima “Fortress” si riduceva ad euro 632.546,96 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 8). 5.Con sentenza n. 5506/2018 la Corte d’Appello di Roma rigettava l’appello proposto dalla “[OSCURATO:PERSONA] CorpLimited”, rigettava l’appello proposto dalla “Credac”, accoglieva in parte l’appello proposto dalla “[OSCURATO:SOCIETA]” e, per l’ef- fetto, in riforma della gravata sentenza, condannava l’appellata a pagare alla “[OSCURATO:SOCIETA]” la somma di euro 5.027.734,24 (già riconosciuta in prime cure) nonché l’ulteriore somma di euro 565.162,82, entrambe con la maggiorazione a decorrere dal 15.5.2003 (data in cui era stata effettuata la notifica all’ “A.U.S.L.” appellata del primoatto di cessione del credito “con espressa intima- zione alla debitrice ceduta di pagare le somme oggetto di cessione”: così sen- tenza d’appello, pag. 11) degli interessi legali e del maggior danno pari alla differenza tra il tasso di rendimento medio annuo dei titoli di Stato a dodici mesi e il tasso degli interessi legali. Evidenziava la Corte di Roma in ordine all’appello esperito dalla “[OSCURATO:PERSONA]- dit CorpLimited” - in particolare in ordine al primo motivo di gravame, con cui la “Fortress” si era doluta sia della tardiva produzione, unicamente in sede di c.t.u., da parte dell’ “A.U.S.L. Roma H” delle delibere della Giunta regionale n. 1914 del 4.8.2000 e n. 1436 del 31.10.2002 di fissazione dei “tetti di spesa”, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001 sia della circostanza per cui la delibera n. 1914/2000, mai notificata alla “Casa di Cura”, era stata adottata successiva- mente all’erogazione delle prestazioni sanitarie e non era perciò atta ad espli- care efficaciaretroattiva - che nulla ostava, attesa la natura di atti amministra- tivi integrativi di una norma primaria delle delibere n. 1914/2000 e n. 1436/2002, attesa dunque la loro natura di fonti del diritto, a che l’autorità giu- diziaria ne ricercasse senz’altro d’ufficio il contenuto a prescindere dalle preclu- sioni processuali e quindi a che il giudice ne tenesse conto, ancorché tardiva- mente prodotte, ai fini del decidere; e ciò tanto più – soggiungeva la C orte distrettuale -che il contenuto della D.G.R. n. 1914/2000 era ben noto alla “Casa di [OSCURATO:PERSONA]”, che ne aveva avuto contezza con comunicazione dell’ “A.U.S.L.” in data 1.3.2002 (cfr. sentenza d’appello, pagg. 5 -6). Evidenziava altresì, alla luce della giurisprudenza amministrativa, che l’ado- zione delle delibere individuanti i “tetti di spesa” in epoca successiva all’eroga- zione delle prestazioni sanitarie non ne ostacolava l’opponibilità alla struttura accreditata (cfr. sentenza d’appello, pag. 6). Evidenziava poi, la Corte di Roma, in ordine al secondo motivo digravame, che alla “[OSCURATO:PERSONA]” non era dovuto l’importo di euro 53.640,76, di cui alla fattura n. 1178/2001, a titolo di conguaglio tariffario per prestazioni di “R.S.A.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava in particolare che era documentalmente provato nonché pacifico ed incontestato che soltantocon la D.G.R. n. 51 del 18.1.2002 e con decorrenza dal 28.2.2002 la Regione Lazio aveva disposto la formale diminuzione dei posti di “R.S.A.” della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” da 80 a 58, sicché alle prestazioni eseguite antecedentemente al 28.2.2002 era da applicare la meno vantaggiosa tariffa prevista per le strutture aventi fino a 80 posti di “R.S.A.” (cfr. sentenza d’appello, pag. 7). Evidenziava la Corte di Roma in ordine all’appello esperito dalla “Credac” – che si era assunta creditrice per euro 435.945,85, quale cessionaria delle posi- zioni creditorie di cui alle fatture n. 714/2001, n. 228/2002 e n. 3323/2002, emesse a titolo di conguaglio tariffario per prestazioni di “R.S.A.” rese nel pe- riodo luglio 1998/18 febbraio 2002 -che nulla era dovuto alla medesima società a titolo di conguaglio sulle prestazioni “R.S.A.” eseguite anteriormente al 28.2.2002 (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava che al riguardo era sufficiente il rinvio ai rilievi espressi in ordine al secondo motivo dell’appello spiegato dalla “Fortress” concernente l’importo di euro 53.640,76(cfr. sentenza d’appello, pag. 8). Evidenziava la Corte di Roma in ordine all’appello esperito dalla “U.B.I. Fac- tor” – cessionaria dei compensi maturati dalla “[OSCURATO:PERSONA]” limitatamente agli anni 2000, 2001 e 2002 –in particolare in ordine al motivo di gravame con cui la “[OSCURATO:SOCIETA]” si era doluta della tardiva -unicamente in sede di c.t.u. e successivamente allo spirare dei termini di cui all’ art. 184 cod. proc. civ. -pro- duzione da parte dell’ “A.U.S.L. Roma H” delle delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002 di fissazione dei“tetti di spesa” per gli anni 2000 e 2001, che parimenti era bastevole il rinvio ai rilievi formulati in ordine al primo motivo dell’appello spiegato dalla “Fortress” (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava inoltre, in ordine al motivo di gravame con cui la “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva censurato la mancata applicazione, da parte del tribunale, degli interessi nella misura di cui agli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, così come previsto dalla D.G.R. Lazio n. 7279/1990, recettiva dell’accordo del 29.3.1990 intercorso tra la Regione Lazio e l’ “A.I.O.P.”“per regolamentare la questione del ritardo dei pagamenti alle case di cura”, che l’efficacia della delibera n. 7279/1990 era subordinata alla rinuncia, da parte delle case di cura, “ad azioni legali in corso e future per ritardo pagamenti” e che non era stata fornita la prova né dell’ade- sione a tale accordo della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” né dell’interve- nuta rinuncia da parte della stessa “Casa di Cura” alle azioni legali (cfr. sentenza d’appello, pag. 9). Evidenziava infine che era destituito di fondamento il motivo dell’appello esperito dalla “[OSCURATO:SOCIETA]”, con cui era statocensurato il primo dictum nella parte in cui il tribunale aveva denegato gli interessi exd.lgs. n. 231/2002, inte- ressi viceversa – a giudizio dell’ “U.B.I.” - senz’altro applicabili in dipendenza del tardivo recepimento da parte dello Stato italiano della direttiva CE/35/2000, “con conseguente consumazione del potere (…) di limitarne l’ambito di ap- plicabilità ai soli contratti conclusi a far data dall’08.08.2002” (così sentenza d’appello, pag. 12). Evidenziava a ta l proposito , peraltro, la Corte distrettuale che – così come aveva rilevato il tribunale -l’art. 6, 1° co., della direttiva comunitaria non aveva ricollegato al mancato rispetto del termine di recepimento “alcuna conseguenza in termini di consumazione del potere di escludere dall’applicabilità della di- rettiva i contratti conclusi antecedentemente all’08.08.2002” (così sentenza d’appello, pag. 12). 6.Successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello la “Credac” ce- deva il proprio credito di euro 435.954,84 alla “MadelonSPV” s.r.l. (cfr. ricorso “Credac”, pag. 8). Successivamente alla pronuncia della sentenza d’appello la “[OSCURATO:PERSONA] Company” (già “[OSCURATO:PERSONA]”)cedeva alla“Credac” il proprio credito di euro 632.546,96 (cfr. ricorso “Credac” , pag. 7.Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5506/2018 hanno proposto ricorsola “Credac” s.r.l. (già s.p.a.) e la “Madelon SPV” s.r.l., quest’ul- tima quale cessionaria dei crediti della “Credac”. Ne hannochiesto sulla scorta di quattromotivi la cassazione con ogni conseguente statuizione . L’ “[OSCURATO:PERSONA] -A.S.L. ROMA 6” ha depositato controricorso. Ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. Avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 5506/2018 ha proposto ricorso la “[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring”. N e ha chiesto sulla scorta di nove motivi la cassazione con ogni conseguente statui- zione. L’ “[OSCURATO:PERSONA] -A.S.L. ROMA 6” ha depositato separato contro- ricorso. Ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. La “[OSCURATO:PERSONA] Company” in liquidazione (già “[OSCURATO:PERSONA]”)non ha svolto difese. 8.Il P.M. ha formulato per iscritto le sue conclusioni. Le ricorrenti“Credac” s.r.l. “Madelon SPV” s.r.l. hanno depositato memoria. Ha depositato memoriela “[OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA] per il Factoring”. Ha depositato memoriel’ “[OSCURATO:PERSONA] - A.S.L. ROMA 6”. [OSCURATO:PERSONA] 9.Con il primo motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’ art. 2697 cod. civ. , del principio“iuxta alligata et probata” di cui all’ art. 115 cod. proc. civ. , dell’art. 1 delle preleggi, dell’irretroattività dell’atto amministrativo. Deducono che l’ “A.S.L.”, gravata dall’onere della dimostrazione, in quanto fatto impeditivo, del “tetto di spesa”, siffatto onere non ha assolto, giacché non ha né prodotto tempestivamente la delibera di fissazione del “tetto di spesa” né dimostrato di averla comunicata tempestivamente, prima della scadenza dell’anno 2000, “quando era ancora possibile modulare le prestazioni successive fino al 31.12.2000, con eventuale rifiuto di quelle eccedenti” (così ricorso “Cre- dac”, pag. 11). Deducono segnatamente che con la nota in data 1.3.2002 all’uopo depositata l’ “A.S.L.” si è limitata a comunicare l’esistenza per l’anno 2000 di un “tetto di spesa”, allorquando tutte le prestazioni erano state erogate (cfr. ricorso “Cre- dac”, pag. 11). Deducono dunqueche ha errato la Corte di Roma ad opinare per l’opponibilità ovvero per l’applicabilità retroattiva della delibera n. 1914/2000 in difetto di sua formale notificazione, notificazione insuscettibile di comunicazioni equipollenti (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 11- 14) . 10.Con il secondo motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt.113 , 115 e 184 cod. proc. civ. , tal ultima disposizione nel testo antecedente alle modifiche di cui alla l. n. 80/2005; la violazione dell’ art. 2697 cod. civ. e del divieto di acquisizione d’ufficio degli atti amministrativi. Deducono che l’ “A.S.L.” ha prodotto la delibera n. 1914/2000 determinativa del “tetto di spesa” soltanto nel corso delle operazioni di consulenza e in tale sede il consulente tecnico dell’ “[OSCURATO:SOCIETA]”, così come emerge dal verbale delle operazioni peritali in data 18.1.2011, si è opposto alla relativa allegazione (cfr. ricorso “Credac”, pag. 16). Deducono quindi che ha errato la Corte di Roma a non rilevare la tardività e l’irritualità della produzione. Deducono d’altra parte che la delibera n. 1914/2000è volta unicamente a regolamentare le prestazioni di ciascuna struttura sanitaria accreditata, sicché non si connota né alla stregua di un atto normativo né alla stregua di un atto integrativo di una norma primaria (cfr. ricorso “Credac”, pag. 17). Deducono quindi che la Corted’appello non avrebbe potuto far luogo alla sua acquisizione ex officio(cfr. ricorso “Credac”, pag. 18). 11.Con il terzo motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’ art. 1362 cod. civ. , siccome applicabile all’interpretazione degli atti amministrativi. Premettono che con le delibere n. 2499/1997 e n. 8668/1998 era stato fissato un corrispettivo più elevato -in ragione della maggiore intensità assistenziale - per le “R.S.A.” con un numero di posti-letto inferiore a 60 ed un corrispettivo meno elevato per le “R.S.A.” con un numero di posti-letto inferiore a 80 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 19). Indi deducono che l’esame del testo letterale delle anzidette deliberazioni de- pone nel senso che “l’unica condizione per rientrare nell’una o nell’altra catego- ria tariffaria era l’esercizio del servizio di RSA entro 60 ovvero entro 80 posti letto” (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 19 -20). Deducono dunque che la “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” aveva senz’altro diritto al trattamento tariffario per le “R.S.A.” con un numero di posti-letto inferiore a 60, siccome, nel riconvertire gli originari n. 170 posti di lungodegenza per i quali era accreditata, aveva destinato ad “R.S.A.” soltanto 58 posti-letto (cfr. ricorso “Credac”, pag. 20). Deducono del resto che di tale circostanza la Regione Lazio ha preso atto con delibera n. 51/2002 senza sollevare alcuna contestazione, cosìratificando il ser- vizio di “R.S.A.” reso in tal modo dalla “Casa di CuraSan Raffaele” (cfr. ricorso “Credac”, pag. 20); che segnatamente la determinazione n. 51/2002 utilizza “lo schema della presa d’atto e non quello di una nuova determinazione di riduzione e redistribuzione deiposti letto” (così ricorso “Credac”, pag. 2 3 ) . 12.Con il quarto motivo le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” denunciano ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962, dell’ art. 115 cod. proc. civ. e degli artt. 1321 , 1322 , 1372 , 1362 , 1371 e 2697 cod. civ. cod. civ. Deducono che ha errato la Corte di Roma a disconoscere gli interessi exartt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962. Deducono innanzitutto che la delibera n. 3081/1998 non è stata dall’ “A.S.L.” prodotta in giudizio, sicché non è stato provato il fatto della revoca della prece- dente delibera n. 7279/1990 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 26). Deducono in ogni caso che la delibera n. 7279/1990 aveva recepito l’accordo sugli interessi del 29.3.1990, sicché la sua successiva revoca èdel tutto irrile- vante; che ai fini della caducazione dell’accordodunque sarebbe stato necessa- rio il consenso di tutti i contraenti (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 27 -29). Deducono poi che nessun rilievo riveste la mancata prova dell’adesione della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” all’accordo, siccome l’accordo era desti- nato ad operare per le “case di cura” purché –è il caso della “Casa di [OSCURATO:PERSONA]” –convenzionate (cfr. ricorso “Credac”, pagg. 29 - 30) . Deducono infine, quanto alla mancata prova della rinuncia da parte della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” alle “azioni legali”, che la Corte di Roma ha fatto luogo ad un’erronea interpretazione dell’accordo del 29.3.1990 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 30). Deducono segnatamente che la Corted’appello non ha colto che con l’accordo del 29.3.1990 era stato contrattualizzato l’obbligo in capo alla Regione Lazio di pagare gli interessi exartt. 35 e 36 d.P.R. n. 1063/1962 “con riguardo alle case di cura che avessero rinunciato a pretendere giudizialmente i crediti da esse maturati a tutto il 31.12.1989” (così ricorso “Credac”, pag. 33). Deducono quindiche parte attrice non poteva che limitarsi ad allegare che la “[OSCURATO:PERSONA]” non aveva proposto azioni per i crediti maturati fino al 31.12.1989, sicché sarebbe stato onere della parte convenuta “dimostrare il fatto positivo (e così impeditivo) della proposizione di azioni legali, relative al ritardo dei pagamenti ” (cosìricorso “Credac” , pag. 34 ) . 13.Con il primo motivo la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 1 delle preleggi, degli artt.113 , 115 e 184 cod. proc. civ. , quest’ultimonel testo antecedente alle modifiche di cui alla l. n. 80/2005, dell’ art. 2697 cod. civ. e del principio generale “ iura novit curia”. Deduce che la natura di atti amministrativi, privi dei caratteri della generalità ed astrattezza, delle delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002di fissa- zione dei “tetti di spesa”, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001 osta all’ope- ratività del principio “iura novit curia” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 11). Deduce al contempo che, contrariamente all’assunto della Corte di Roma, l’art. 32 della legge n. 449/1997 non è norma bisognevole di integrazione, bensì norma che conferisce una potestà amministrativa alla Regione (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 12). Deduce quindi che sarebbe stato onere dell’ “A.S.L.” attendere alla rituale e tempestiva allegazione in giudizio delle delibere regionali determinative dei “tetti di spesa” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 11), sicché la loro produzione soggiace senz’altro al sistema delle preclusioni processuali (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 15). Deduce infine che la presunta conoscenza della delibera n. 1914/2000 non valeva a sollevare l’ “A.S.L.”, parte eccipiente, dalla dimostrazione del fatto im- peditivo(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 16). 14. Con il secondo motivo l a ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 112 e 115 cod. proc. civ. e dell’ art. 2697 cod. civ. Deduce che in appello, con riferimento al capo riguardante la tardività del deposito delle delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002,aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione ad ulteriori profili in ordine ai quali la Corte di Roma non si è pronunciata (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 17). Deduce in ogni caso -qualora si opini nel senso che le ulteriori censure siano state implicitamente rigettate – che le delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002non sono state pubblicate regolarmente, con le modalità di legge (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 18); che anzi l’ “A.S.L.” neppure ha allegato la pub- blicazione delle medesime deliberazioni (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 19), delibe- razioni che, comunque,sarebbero state da depositare in giudizio nel rispetto dei termini perentori di cui al 1° co. e al 2° co. dell’ art. 184 cod. proc. civ. nel testo applicabile ratione temporis(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 19). 15.Con il terzo motivo la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 184 cod. proc. civ. ,nel testo antecedente alle modifiche di cui alla l. n. 80/2005, 194, 195 e 198 cod. proc. civ. Deduce che le delibere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002 sono state acquisite nel corso della consulenza tecnica contabile e tuttavianel corso della c.t.u. contabile l’ausiliario può esaminare documenti non prodotti in causa uni- camente “previo consenso di tutte le parti” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 20). Deduce al contempo che nel corso delle operazioni peritali il proprio consu- lente si è opposto alla produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli allegati nei termini di rito (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 21), viepiù che il consenso della parte può riguardare soltantol’allegazione dei documenti accessori e non già dei documenti concernenti i fatti posti a fondamento della domanda e delle eccezioni di merito (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 21). 16. Con il quarto motivo la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 132, 2° co., n. 4, cod. proc. civ. e dell’ art. 118 disp. att. cod. proc. civ. ; la nullità della sentenza per omessa motivazione. Deduce che la Corte di Roma – sebbene abbia delibato la questione della retroattività dei “tetti di spesa” con riferimento all’appello della “Fortress” -nulla ha motivato in ordine alla propria censura di inapplicabilità delle delibere regio- nali n. 1914/2000 e n. 1436/2002, in quanto emesse allorché le prestazioni sanitarie erano già state eseguite e dunque in quantoconnotate da illegittimità retroattiva(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 22). 17.Con il quinto motivo laricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2, 5 e 8 sexies d.lgs. n. 502/1992, dell’art. 32, 8° co., d.lgs. n. 449/1997 e dell’art. 9 d.l. n. 135/1995. Deduce in ogni caso che ha senz’altro errato la Corte di Roma, qualora si ritenga che abbia motivato in ordine alla questione della retroattività delle deli- bere regionali n. 1914/2000 e n. 1436/2002 alla stregua dei rilievi espressi sull’analoga questione sollevata dall’appellante “Fortress” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pagg. 26 -27). Deduce segnatamente che ha senza dubbio errato la Corted’appello, allorché ha assunto che l’operatore accreditato può far affidamento sui “tetti di spesa” stabiliti in precedenza(cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 27). Deduce inveroche la Regione è tenuta ad individuare preventivamente i limiti di spesa, onde consentire al privato di organizzare i propri mezzi di produzione (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 29). Deduce del resto che la giurisprudenza amministrativa reputa legittime le de- libere determinative dei “tetti di spesa”, qualora sopraggiungano in “corso d’anno” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 29), sicché i provvedimenti che fissano “tetti di spesa” vanno assunti e portati a conoscenza dei destinatari prima della con- clusione dell’esercizio finanziario di riferimento (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 30), comunque nel rispetto dell’affidamento del privato (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 31). Deduce che viceversa nel caso di specie “i tetti di spesa” per l’anno 2000 sono stati comunicati con nota n. 167 del 15.2.2002, cioè due anni dopo lo svolgi- mento delle prestazioni; “i tetti di spesa” per l’anno 2001 sono stati comunicati con nota n. 931 del 2.12.2002, cioè un anno dopo lo svolgimento delle presta- zioni; “i tetti di spesa” per l’anno 2002 sono stati comunicati con nota del 5.12.2003, cioè un anno dopo lo svolgimento delle prestazioni (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 32). Deduce al contempo che la Corte di merito avrebbe dovuto riscontrare in concreto l’affidamento della struttura sanitaria privata e in ogni caso la Corte distrettuale avrebbe dovuto disapplicare gli atti amministrativi con i quali illegit- timamente si era fatto luogo alla tardiva determinazione dei “tetti di spesa” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 33). 18.Con il sest o motivo – esperito in via subordinata - l a ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]”denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. l’omessa pronuncia, la violazione dell’ art. 112 cod. proc. civ. e del principio di corrispon- denza tra chiesto e pronunciato. Premette che aveva impugnato il primo dictum, siccome il Tribunale aveva erroneamente determinato la misura dei crediti ad essa spettanti nell’ambito dei “limiti di spesa” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 35). Indi deduce che la Corte di Roma nulla ha al riguardo statuito, ossia che manca una qualsivoglia decisione sulla questione dell’erronea determinazione del credito “intrabudget”,e che non può sostenersi che la Corte d’appello abbia implicitamente respinto il motivo di gravame (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 38). 19. Con i l settim o motivo l a ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 2, 5 e 8 sexiesd.lgs. n. 449/1997, dell’art. 32, 8° co., l. n. 449/1997, dell’art. 9 d.l. n. 135/1995, dei principi generali in materia di determinazione delle tariffe e di fissazione dei c.d. “tetti di spesa” nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. Deduce che, qualora la Corte di Roma avesse esaminato il motivo di appello volto a far valere l’erronea quantificazione del credito “intrabudget”, ne avrebbe certamenterilevato la fondatezza (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 39). Deduce dunqueche la Corte d i strettuale avrebbe dovuto, alla stregua delle fatture depositate in giudizio e degli esiti della c.t.u., dar atto che le spettava la maggiore somma di euro 5.757.546,37 (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 39). 20.Con l’ottavo motivo la ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063/1962, degli artt. 1321 , 1322 , 1372 , 1362 e 1371 cod. civ. e dell’ art. 2697 cod. civ. Formula le medesime doglianze addotte dalle ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” con il quarto motivodel loro ricorso. 21.Con il nono motivo la ricorrent e “[OSCURATO:SOCIETA]” denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 11 d.lgs. n. 231/2002 e dell’ art. 1321 cod. civ. Deduce che ha errato la Corte di Roma a disconoscere a far data dall’8.8.2002 –così come richiesti - gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 (cfr. ricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 47). Deduce che“è al momento contrattuale che dovrà aversi riguardo al fine di valutare l’applicabilità del regime degli interessi” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 48)e che “il rapporto concessorio è (…) ben distinguibile da quello di esecuzione delle prestazioni mediche” (cosìricorso “U.B.I.”, pag. 48). 22.Riveste valenza del tutto preliminare la disamina congiunta del secondo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”)nonché del terzo mo- tivo e del primo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA] ”, siccome concernenti i connessi aspetti della a ddotta tardiva allegazione in giudizio delle delibere di fissazione dei “tetti di spesa” e (il primo motivo del ricorso “U.B.I.”)della “na- tura” –normativa ovvero amministrativa - delle medesime delibere. Ebbene, il secondo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”) nonché il terzo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” e, si aggiunge, i profili del primo motivo del ricorso della “Credac”(e della “Madelon SPV”) e del primo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”, ove la censura concernente l’asserita tardiva allegazione in giudizio è riflessa, sono destituiti di fondamento e da re- spingere alla lucedei rilievi che seguono. Ben vero, neirilievi seguenti restano assorbiti i profili de l primo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” e del secondo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”) concernentila “natura” delle delibere di fissazione dei “tetti di spesa”. Ancorché sia da ritenere , in verità, che l a D.G.R. n. 1914/2000 e la D.G.R. n. 1436/2002 sono indiscutibilmente atti amministrativi non già norma- tivi, in quanto prive deiconnotati della generalità ed astrattezza, sicché per esse non opera il canone “iura novit curia”. 23.Senza dubbio la D.G.R. n. 1914/2000 e la D.G.R. n. 1436/2002 sono state acquisite in sede di operazioni peritali (depositate, l’una e l’altra, “dalla [OSCURATO:PERSONA] 6 nel corso delle operazioni peritali”: così ricorso “U.B.I.”, pagg. 13 e 14; si veda anche ricorso “Credac” pag. 16). Senza dubbiola consulenza tecnica all’uopo disposta ha avuto natura di con- sulenza contabile (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 20). Su tale scorta si evidenzia che questa Corte spiega che il consulente contabile, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza della disciplina vigente in tema di contraddittorio delle parti, può senz’altro acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti, ma sul presupposto condizionante del “pre- vio consenso” delle stesse previsto dall’art. 198, 2° co., cod. proc. civ., tutti idocumenti che si rende necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sot- topostigli, benché essi siano diretti a provare i fattiprincipali posti dalle parti a fondamento della domanda e delleeccezioni (cfr. Cass. (ord.) 21.2.2023, n. 5370; Cass. Sez. Un.1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-04). 24.Orbene, si ammetta pure che il “previo consenso”, nella specie, non vi è stato, giacchéil consulente tecnico di parte, propriamente il c.t.p. della “[OSCURATO:SOCIETA]”, “si oppo[se] alla produzione di documenti ulteriori rispetto a quelli for- malmente prodotti nel rispetto dei termini concessi per l’istruttoria” (cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 21,e ricorso “Credac”, pag. 16). Cosicché ne è scaturita una nullità relativa exart. 157, 2° co., cod. proc. civ. (cfr. Cass. (ord.) 21.2.2023, n. 5370, ove si soggiunge che dalla rilevanza del consenso in ordine all’acquisizionedel materiale probatorio discende che i vizi che infirmano l’operato delconsulente sotto tale profilo , sono fonte di nullità relativa ex art.157, 2° co., cod. proc. civ., correlandosi ad un interesse primario ma disponibile delle parti). E tuttavia questa Corte spiega ulteriormente, in tema di consulenza tecnica d’ufficio, che l’eccezionedi nullità relativa per illegittima utilizzazione, da parte del consulente nominato dal giudice, di documenti che non poteva invece utiliz- zare, non può essere utilmente formulata, al momento del loro deposito, dal consulente di parte nel corso delle operazioni peritali, ma deve essere formal- mente proposta, a norma dell’art. 157, 2° co.,cod. proc. civ., nella prima istanza o udienza successiva al formale deposito dell’atto viziato -ossia la rela- zione del consulente tecnico d’ufficio -anche a mezzo di rinvio alla contestazione eventualmente formulata nel corso della consulenza, come nelle osservazioni alla bozza di relazione che la parte abbia trasmesso a norma dell’art. 195, 3° co.,cod. p roc . c iv . (cfr. Cass. (ord.) 15.11.2023, n. 31744) . 25.Ebbene, nella specie, le ricorrenti si sono, nei rispettivi ricors i , limitate ad addurre che il consulente di parte della “[OSCURATO:SOCIETA]” ebbe ad opporsi alla pro- duzione delle D.G.R. nel verbale delle operazioni peritali del 18 gennaio 2011 allegato alla consulenza tecnica d’ufficio (cfr. ricorso “U.B.I.” pag. 21; ricorso “Credac”, pag. 16). Dunque, né le une né l’altra ricorrente hanno addotto in termini specifici ed “autosufficienti” di aver in prime cure ritualmente eccepito la nullità relativa ex art.157, 2° co., cod. proc. civ. correlata al difetto del loro “previo consenso” ex art. 198, 2° co., cod. proc. civ. nella prima istanza o udienza successiva al for- male deposito della relazione di c.t.u., eventualmente mercé rinvio alla conte- stazione dapprima formulata. In parte qua, quindi, vanno appieno condivisi e recepiti i rilievi formulati dal P.M. nelle proprie conclusioni scritte (cfr. pag. 6). 26.Non sfugge, in verità, che in memoria le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” hanno addotto che la contestazione formulata in sede di operazioni peritali dal consulente tecnico di parte è stata reiterata “dal difensore, con le note criti- che alla CTU (del 13-15 luglio 2010), fatte proprie dal legale all’udienza del 22 dicembre 2010, con contestazione reiterata all’udienza di precisazione delle con- clusioni del 18 maggio 2011 (…)” (così memoria “Credac”, pag. 2). E parimenti la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” ha in memoria (recte, nella seconda memoria, depositata “al fine di sopperire ad un errore materiale” che aveva inficiato la pregressa memoria, ove era stata indicata l’udienza del 22.12.2010 anziché quella del 29.9.2010), addotto che “nell’udienza del 29 settembre 2010 (e cioè la prima successiva al deposito della perizia) (…) si riporta[va] in punto alla relazione peritale alle note critiche ritualmente prodotte ”, note con le quali si era eccepito che l’ “A.S.L.” aveva allegato l’ “esistenza di un tetto determinato a distanza di anni dall’erogazione delle prestazioni (sulla base di mere comuni- cazioni, tra l’altro prodotte tardivamente al di fuori dei termini perentori di cui all’ art. 184 c.p.c. e solo in sede di operazioni peritali (…)”(cfr. seconda memoria “U.B.I.”, pagg. 6 -7). Per giunta, in memoria, la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” ha prospettato che, qua- lora si assuma che “la dimostrazione dell’eccepita nullità (…) sia compiuta in violazione dell’ art. 372 cod. proc. civ. e del principio di autosufficienza” (così seconda memoria “U.B.I.”, pag. 8), vi sarebbe margine perché questa Corte disponga, all’occorrenza, in linea con i postulati del “prospective overruling”. Più esattamente, ha prospettato che “al tempo di redazione del ricorso (anno 2019), vigeva orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, anche in caso di consulenza tecnica contabile, il consulente non poteva considerare documenti nuovi, sottopostigli dalle parti e relativi a fatti princi- pali (…). E ciò a prescindere dall’eventuale consenso prestato dalla parte. Tale orientamento venne mutato con decisione delle Sezioni Unite 1° febbraio 2022, n. 3086 ” (così seconda memoria “U.B.I.”, pag. 8). Cosicché –conclude – o è da escludere l’applicabilità dell’orientamento giuri- sprudenziale sopravvenuto, riflesso dall’insegnamento delle Sezioni Unite n. 3086/2022, o è da consentire ad essa ricorrente di dar ragione, così come ad- duce di averdato ragione al paragrafo 1.5 della memoria, della tempestiva de- nuncia nella prima difesa utile dell’illegittimità della consulenza tecnica(cfr. se- conda memoria “U.B.I.”, pag. 11). 27.È fuor di dubbio che nel giudizio civile di legittimità con le memorie non è possibile specificare o integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie ar- gomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il ricorso ovvero con il controricorso, diversamente violandosi il diritto di difesa della controparte (cfr. Cass. Sez. Un. 15.5.2006, n. 11097 ). È fuor di dubbio poi che gli oneri correlati alla regola dell’ “autosufficienza” sono da assolvere con il ricorso per cassazione, sicché a nulla rileva che le ne- cessarie specificazioni siano state operate con la memoria (cfr. Cass. 10 .10 . 2000, n. 13483; Cass. 7.5.2005, n. 7260 ). 28.In questi termini non riveste valenza alcuna che le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV”e che la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” abbiano nelle rispettive me- morie puntualizzato –puntualizzazione non rinvenibile nei rispettivi ricorsi - che l’opposizione all’acquisizione dell’ulteriore documentazione formalizzata nel ver- bale delle operazioni peritali del 18.1.2011 fossestata reiterata dai loro difensori nel corso della prima udienza successiva. E ciò viepiù alla luce della patente divergenza intercorrente tra la memoria delle ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” e la memoria in rettifica della ricor- rente “[OSCURATO:SOCIETA]”, siccome nella prima la prima udienza utile è identificata con l’udienza del 22.12.2010 e nella seconda la prima udienza utile è –in esito alla correzione all’uopo apportata -identificata con l’udienza del 29.9.2010. 29.In pari tempo, ingiustificatamente la “[OSCURATO:SOCIETA]” invoca l’elaborazione in tema di “prospective overruling”, affinché si reputi legittimo l’assolvimento da parte sua in memoria dell’onere di specificità -“autosufficienza”. Vero è che le indicazioni di cui alla pronuncia n. 3086 del 2022 delle Sezioni Unite di questa Corte sono successive alla proposizione del ricorso per cassa- zione. E tuttavia è stata la stessa “[OSCURATO:SOCIETA]” ad addurre che aveva comunque provveduto a formulare ritualmente l’eccezionedi nullità relativa, sicché nulla ostava –e di certo non vi ostava la più rigorosa elaborazione giurisprudenziale antecedente al dictumn. 3086/2022 delle Sezioni Unite (ovvero l’“insuperabilità del divieto di introdurre, anche in caso di consulenza tecnica contabile ed a pre- scindere dal consenso (…), nuovi documenti relativi a fatti principali ”: così seconda memoria “U.B.I.”, pag. 9)– a che ne fornisse con il ricorso per cassa- zione rappresentazione specifica ed “autosufficiente” (cfr. Cass. Sez. U n. 12.2.2019, n. 4135 (Rv. 652852-01), secondo cui il “prospective overruling” non è invocabile nell’ipotesi in cui il nuovo indirizzo giurisprudenziale di legitti- mità sia ampliativo di facoltà e poteri processuali che la parte non abbia eserci- tato per un’erronea interpretazione delle norme processuali in senso autolimi- tativo, non indotta dalla giurisprudenza di legittimità, derivando l’effetto pregiu- dizievole direttamente ed esclusivamente dall'errore interpretativo della parte). 30.Nei rilievi tutti in precedenza svolti resta evidentemente assorbita la cen- sura di omessa pronuncia, di “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato”, veicolata dal secondo motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”con riferimento alla violazione dell’ art. 198 cod. proc. civ. , che “consente il deposito di documenti nuovi nel corso dello svolgimento della consulenza tec- nica d’ufficio contabile soltanto ove si dia il consenso di tutte le parti: consenso mancante nel caso in esame” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 17). 31.Si impone l’esame del primo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”)nonché del quarto e quinto motivo del ricorso della “U.B.I. Fac- tor”, concernenti il profilo della asserita illegittima retroattività delle delibere n. 1914/2000e n. 1436/2001 di fissazione dei “tetti di spesa”, rispettivamente, per gli anni 2000 e 2001. 32.Il quarto motivo del ricorso “U.B.I.” va respinto previamente. Del tutto ingiustificata è la denuncia di omessa motivazione. La Corte di Roma, invero , ha nell’ incipit della disamina dell’appello della “[OSCURATO:SOCIETA]” dato atto che la medesima società aveva “proposto motivi per- fettamente sovrapponibili a quelli proposti dalle altre appellanti” (così sentenza d’appello, pag. 8). In tal guisa il rilievo motivazionale dapprima formulato dalla Corte romana in ordine all’appello della “[OSCURATO:PERSONA]” sulla scorta dell’elabora- zione giurisprudenziale del Consiglio di Stato (“contrariamente a quantoritenuto dall’appellante (…) l’adozione delle delibere di individuazione dei tetti di spesa in epoca successiva all’erogazione delle prestazioni non osta alla loro opponibi- lità al soggetto accreditato”: così sentenza d’appello, pag. 6)deve intendersi riferito pur all’appello della “[OSCURATO:SOCIETA]”. 33.Il primo motivo del ricorso della “Credac” (e della “ Madelon SPV”) ed il quinto motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” sono del pari destituiti di fonda- mento e da respingere alla stregua dei rilieviche seguono. 34.È imprescindibile il rinvio alla elabo r azione del Consiglio di Stato. 34.1.Con sentenza n. 4080 del 2 1. 4 .20 2 3 la terza sezione del Consiglio di Stato ha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni. Ovvero che correttamente il TAR harichiamato i principi consolidati della giurisprudenza in materia di retroattività dei tetti di spesa“secondo cui, da un lato, la retroattività dell’atto di determinazione della spesa non priva gli interes- sati di punti di riferimento regolatori per lo svolgimento della loro attività (cfr. Cons. Stato, Ad. plen., 2 maggio 2006, n. 8;12 aprile 2012, n. 3 ) e, d’altro lato, il ritardo nella sua adozione non è tale da comportare, di per sé, alcuna deca- denza nell’esercizio della funzione amministrativa de qua” Ovvero che, quanto all’affidamento, (…) “la decisione dell’[OSCURATO:PERSONA]- ria del Consiglio di Stato del 2 maggio 2006, n. 8 , ha ammesso che i tetti di spesa possano essere determinati con effetti retroattivi, escludendo la rilevanza assoluta dell’affidamento del privato, che nelle more della comunicazione del budget può avere riguardo alle somme assegnate per l’anno precedente; tale orientamento è stato ribadito dall'[OSCURATO:PERSONA] n. 4 del 2012 (…)” Ovvero che correttamente il TAR ha ritenuto che“il carattere autoritativo e pubblicistico della potestà programmatoria regionale esclude, dunque, che il mancato o ritardato adempimento di incombenti di natura procedimentale(…) facciano venir meno la potestà dell’amministrazione di imporre la regressione tariffaria allo scopo di contenere la remunerazione complessiva delle prestazioni nei limiti fissati, e non comporta l’obbligo per l’amministrazione sanitaria di ac- quistare prestazioni sanitarie impiegando risorse superiori a quelle disponibili (…)” 34.2. Con sentenza n. 3675 del 10.5.2021– sullo specifico terreno della re- gressione tariffaria -la terza sezione del Consiglio di Stato ha fatto luogo alle seguenti puntualizzazioni. Ovvero che risulta ormai definitivamente acclarato (…), che è “legittimo un controllo ed una rideterminazione del fatturato ammesso a remunerazione eser- citati anche in tempi non strettamente prossimi all’anno oggetto della disposta regressione, purché possa considerarsi esercitato il potere in tempi ragionevoli” (cfr. ex plurimis Cons. Stato, Sez. III, 22 gennaio 2016, n. 207 ; id., 16 gennaio 2013, n. 248 ). Invero, è lo stesso sistema a consuntivo a comportare neces- sariamente la retroattività delle riduzioni della remunerazione, la cui misura non può che essere determinata quantomeno nell’anno successivo, ossia quando siano noti i dati contabili relativi ai valori delle prestazioni effettuate e sia pos- sibile confrontarli con le risorse finanziarie disponibili (cfr. altresì Consiglio di Stato, sez. VI, 4.6.2024, n. 5010 , ove in motivazione è espressamente richia- mata la sentenza n. 3675/2021). 35.In questi termini è da escludere l’illegittimità del la D.G.R. n. 1914 del 4.8.2000. Evidentemente,allorché l’anzidetta delibera è sopraggiunta , il secondo seme- stre dell’anno 2000aveva avuto inizio da poche settimane, cosicché la “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” ha avuto ampia facoltà di riprogrammare tempe- stivamente la propria attività in linea con i nuovi limiti di spesa e non vi era dunque margineperché facesse ragionevole affidamento sull’erogabilità e retri- buibilità dell’intero volume di prestazioni sanitarie erogate e remunerate nell’esercizio precedente. Invano,quindi, le ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” adducono che non vi era possibilità alcuna di far riferimento al “tetto di spesa” per l’anno precedente, siccome l’ “A.S.L.” non ha né allegato né provato la sussistenza di “tetti di spesa” per l’anno 1999 (cfr. ricorso “Credac”, pag. 14). Negli anzidetti termini del pari la D.G.R. n. 1436 del 31.10.2002 non può reputarsi illegittima. Vero è che la delibera suddetta è sopraggiunta allorché era decorso l’anno di riferimento e tuttavia il tempo trascorso non risulta assolutamente sproporzio- [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], si è premesso, “il ritardo nella sua adozione non è tale da com- portare, di per sé, alcuna decadenza nell’esercizio della funzione amministrativa de qua”. 36.D’altro canto, lo si è parimenti detto, “ i l carattere autoritativo e pubblici- stico della potestà programmatoria regionale esclude(..) che il mancato o ritar- dato adempimento di incombenti di natura procedimentale (…) facciano venir meno la potestà dell’amministrazione”. E ciò tanto più che l’organo di vertice della giustizia amministrativa ha spie- gatoulteriormente quanto segue. Ovvero che la innegabile speciale natura del rapporto di accreditamento, “a metà strada tra concessione di servizio pubblico e abilitazione tecnica ido- neativa, nell’ambito di un servizio pubblico essenziale obbediente non già a cri- teri di mercato, ma a criteri di servizio pubblico di erogazione di prestazioni assistenziali remunerate a tariffa a carico dell’erario, impone al privato accredi- tato precisi doveri di leale collaborazione con l’amministrazione ed amplifica l’or- dinario dovere di diligenza e correttezza esigibile nei comuni rapporti obbligatori. In altri termini, gli operatori privati accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di mas- simo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiun- gimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, quale il diritto alla salute, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione nella definizione della stessa pianificazione e programmazione della spesa sani- taria” ( Cons. St., Sez. III, 29 luglio 2011, n. 4529 ; id. 14 giugno 2011, n. 3611 e 13 aprile 2011, n. 2290 ; v. anche Corte Cost. 28 luglio 1995, n. 416 , cit. supra) (cfr. controricorso avverso ricorso “ Credac ”, pag. 5 , e controricorso avverso ricorso “U.B.I.”, pag. 10, ove si rimarca che la previa tempestiva verifica dell’apposizione o meno dei budget rappresenta “il presupposto del funziona- mento del sistema di convenzionamento del privato con il SSN”). In tal guisa invano e le une e l’altra ricorrente adducono che hanno ricevuto tardiva comunicazione delle delibere di fissazione dei “tetti di spesa”. 37.Nei rilievi tutti in precedenza svolti - e che inducono , lo si è premesso, al rigettodel primo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”) e del quinto motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” - resta assorbita la censura di omessa pronuncia,di “violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato”, veicolata dal secondo motivo del ricorso della stessa “U.B.I. Fac- tor”con riferimento alla deduzione per cui “le deliberazioni, poste dall’Ente ter- ritoriale a fondamento della propria eccezione, non risultavano affatto rego- larmente pubblicate (quanto meno per l’anno 2000) con le modalità di legge ” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 18). 38.Il sesto motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]” è inammissibile. Nelle ragioni che ne segnano l’inammissibilità, resta assorbita la disamina del settimo motivo del ricorso della stessa “[OSCURATO:SOCIETA]”. 39.Con il sesto mezzo la “[OSCURATO:SOCIETA] ” ha denunciato una omissione di pronuncia in ordine al motivo d’appello con cui si era censurato il primo dictum relativamente alla quantificazione del credito maturato nell’ambito dei “tetti di spesa”. Le Sezioni Unite(cfr. Cass. Sez. U n. n. 17931 del 24.7.2013 ) spiegano che, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispen- sabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. , con riguardo all’ art. 112 cod. proc. civ. , purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione deri- vante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (cfr. altresì Cass. 29.11.2016, n. 24247 ; Cass. (ord.) 7.5.2018, n. 10862). Ebbene, la ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” ha, sì, richiamato nella rubrica del sesto mezzo la prefigurazione del n. 4 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. e tuttavia né nella rubrica del motivo né nel corpo del motivo ha denunciato la nullità del secondo dictumin dipendenza, appunto , dell’addotta omissione di pronuncia. 40.Non può non darsi atto, in ogni caso, che con il settimo mezzo la “[OSCURATO:SOCIETA]” si duole giacché la Corte d’appello , ai fini della quantifica zione in euro 5.757.546,37anziché in euro 5.027.734,24 de i crediti per riabilitazione e lun- godegenza relativi all’anno 2001 (trattasi del profilo oggetto della presunta omissione di pronuncia denunciata con il sesto mezzo), non ha tenuto conto ovvero ha erroneamente tenuto conto “delle fatture depositate in giudizio, e dei risultati della consulenza tecnica di ufficio” (così ricorso “U.B.I.”, pag. 39). E tuttavia l’omesso esame di elementi istruttori –che di certo non sostanzia un “error in procedendo” - non integra il vizio di omesso esame di un fatto decisivo,qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. (ord.) 29.10.2018, n 27415; cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). E tuttavia – inoltre – il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio de- nunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge co- stituzionalmente rilevante (cfr. Cass. 10.6.2016, n. 11892 ; Cass. (ord.) 26.9. 2018, n. 23153; Cass. (ord.) 19.7.2021, n. 20553). 41.Va esaminato il terzo motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SPV”); il motivoè privo di fondamento e va respinto. 42.Va premesso che le ricorrenti, in spregio ai canoni di specificità ed “au- tosufficienza” exart. 366, 1° co., n. 4 e n. 6, cod. proc. civ., non hanno prov- veduto, a rigore, a riprodurre nel corpo del ricorso il testo delle delibere n. 2499/1997 e n. 8668/1998, delibere alla cui erronea interpretazione (“ora, dall’esame letterale delle suddette deliberazioni si evince che (…)”: così ricorso “Credac”, pag. 19) hanno correla t o l’ asserito erroneo vaglio della delibera n. 51/2002. 43.In ogni caso, il mezzo in disamina veicola s icuramente una “ quaestio ” ermeneutica con riferimento ad attiamministrativi. Cosicché viene in rilievo l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo – è il caso de quo – risolvendosi nell’accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito e soggiace alle regole dell’interpretazione dei contratti (cfr. Cass. Sez. Un. 25.7.2019, n. 20181 ; Cass.(ord.) 23.2.2022, n. 5966; Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367 ). Ovvero l’insegnamento secondo cui l’interpretazione dell’atto amministrativo, traducendosi in un’operazione di accertamento della volontà della P.A., si so- stanzia in un’indagine “di fatto” demandata al giudice di merito, censurabile in cassazione ex art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. per violazione delle regole ermeneutiche ovvero exart. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti (cfr. Cass. sez. lav. 4.4. 2022, n. 10745). Ovvero l’insegnamento secondo cuiné la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. possono consistere in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si risolva nella mera contrap- posizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178 ; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131 . Cfr. altresì Cass. (ord.) n. 5966/2022; Cass. sez. lav. n. 17367 /2010 cit., secondo cui, con riferimento all’interpretazione di un atto amministrativo, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da con- traddittorietà logica o giuridica). 44.Nel solco delle enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione che la Corte di Romaha delle deliber e de quibus operato, è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di erme- neutica contrattuale, ed è sorretta da motivazione immune da qualsivoglia “ano- malia” suscettibile,giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle Sezioni Unite di questa Corte,di acquisir significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. D’altra parte, gli assunti delle ricorrenti “Credac” e “Madelon SPV” si risolvono tout courtnella maggiore plausibilità della prospettata antitetica interpretazione delledelibere de quibus (c fr. controricorso avverso ricorso “ Credac ”, pag. 16 ) . 45. Vann o disaminati congiuntamente, siccome all’evidenza connessi, il quarto motivo del ricorso della “Credac” (e della “Madelon SVP)e l’ottavo motivo del ricorso della“[OSCURATO:SOCIETA]”. I motivi anzidetti analogamente sono destituiti di fondamentoe da respingere. 46. È stato dalla Corte distrettuale , all’evidenza , formulato ad abundantiam il rilievo“anche a non voler considerare che tale delibera [id est, la delibera n. 7279/1990] è stata dalla Regione revocata con successiva delibera n. 3081/98” (così sentenza d’appello, pag. 9). In tal guisa le ricorrenti “Credac” e Madelon SPV” non hanno propriamente interesse ad addurre che “sarebbe del tutto irrilevante l’abrogazione (…) della delibera 7279/90 in forza della successiva n. 3081/98, poiché tal ultima delibera è atto unilaterale (…) inidoneo (…) ad escludere la permanente validità ed effi- cacia dell’accordo” (così ricorso “Credac”, pag. 29. Analogamente in tal senso cfr. ricorso “U.B.I.”, pag. 44). Sovviene propriamente l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un’argomentazione della sentenza impugnata svolta “ad abundantiam” e per- tanto non costituente una “ratio decidendi” della medesima (cfr. Cass. (ord.) 10.4.2018, n. 8755). 47.In pari tempo, allorché fanno leva sull’ “inequivoco tenore letterale” , che “non lascia spazio a dubbi di sorta”,dell’accordo in data 29.3.1990 – onde ne- gare valenza al difetto di prova dell’adesione all’accordo stesso da parte della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri” –ed hanno assunto ulteriormente che la Corteterritoriale ha fatto luogo ad “un’erronea lettura dell’accordo 29 marzo 1990” – “quanto alla mancata prova della rinuncia della casa di cura alle azioni legali ” (così ricorso “Credac”, pag. 30, e ricorso “U.B.I.”, pag. 45) - similmentee le une e l’altra ricorrente prospettano una “quaestio” ermeneutica in ordine, appunto,all’accordo del 29.3.1990. 48.In tal guisa soccorre l’elaborazione – già menzionata – di questa Corte. Ossia l’insegnamento secondo cuil’interpretazione del contratto si risolve in una indagine di fatto riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. Ossia l’insegnamento secondo cui né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi in una critica tout court del risultato interpretativo raggiunto dal giudice. 49. Nel solco dell a summenzionata elaborazione non può che postularsi quanto segue(cfr. controricorso avverso ricorso “ Credac ”, pag. 18 ) . Da un canto, l’interpretazione patrocinata dalla Corte capitolina è – pur in parte qua- ineccepibile in diritto e immune da vizi suscettibili di assumer rilievo in relazione alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’ art. 360 cod. proc. civ. D’altro canto,le prospettazioni delle ricorrenti si sostanziano sic et simpliciter nell’asserita maggiore plausibilità della prefigurata antitetica interpretazione dell’accordo del 29.3.1990 (“in altri termini, secondo tale pattuizione, le Case di Cura che avessero atteso (…)”: così ricorso “Credac”, pag. 32). 50.Va esaminato da ultimo il nono motivo del ricorso della “[OSCURATO:SOCIETA]”. Il motivo èegualmente privo di fondamento e d a respin gere . 51.Si è dato conto in precedenza – in sede di illustrazione delle motivazioni dell’impugnato dictum– del le ragioni in virtù delle quali la Corte di Roma ha denegato gli interessi exd.lgs. n. 231/2002 e , prim’ancora , si è dato conto della proiezione del motivo di gravame che al riguardo l’ “[OSCURATO:SOCIETA]” aveva spie- gato. Ordunque, èben evidente che le ragioni addotte dall’ “[OSCURATO:SOCIETA]” con il motivo di ricorso in disamina,per un verso, non riflettono puntualmente le ra- gioni di doglianza esperite con il motivo d’appello;per altro verso, non si corre- lano, non censuranopuntualmente i rilievi cui, in parte qua , la Corte d i seconde cureha ancorato la sua statuizione. 52.In ogni caso, i crediti per cui è controversia , afferiscono a prestazioni eseguite antecedentemente all’8.8.2002. La circostanza è riconosciuta esplicitamente dalla stessa “[OSCURATO:SOCIETA]”: “seb- bene i crediti oggi fatti valere siano sorti in epoca anteriore all’8 agosto 2002, derivano dall’esecuzione remuneratasecondo deliberazioni tariffarie successive a tale data” (così ricorso “U.B.I.” pag. 48). Su tale scorta va condiviso e recepito il dirimente rilievo della controricor- rente,a tenor del quale “i crediti oggetto del presente giudizio sono tutti sorti ben prima dell’8.8.2002, data a partire dalla quale l’art. 11 del D.Lgs. n. 231 del 2002 fa decorrere l’applicazione del medesimo decreto” (così controricorso av- verso ricorso “U.B.I.”, pag. 25). 53.Più esattamente il 1° co. dell’art. 11 – rubricato “disposizioni transitorie e finali” – del dec. lgs. n. 231/2002 così recita: “le disposizioni del presente decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’8 agosto 2002”. Ebbene, innegabilmente il rapporto contrattuale tra la “[OSCURATO:PERSONA]” s.r.l., gestore della “Casa di [OSCURATO:PERSONA] di Velletri”, ed il [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto inizio in epoca antecedente all’8.8.2002. Ed in epoca antecedente, per giunta, sono state eseguite –lo si è detto - le prestazioni de quibus agitur. Né a smentire tale riscontro può soccorrere l’assuntodella ricorrente “[OSCURATO:SOCIETA]” secondo cui il rapporto contrattuale, avente ad oggetto lo svolgimento delle prestazioni mediche, “si rinnova di anno in anno a seguito dell’emanazione delle tariffe regionali, della determinazione del tipo di prestazioni, della loro quantità e modalità di esecuzione (…)” (cosìricorso “[OSCURATO:SOCIETA]”, pag. 48). 54.La tematica dei “tetti di spesa” è stata oggetto di elaborata e complessa riflessione in special modo in seno alla giurisprudenza amministrativa. Si giustifi
Sentenza Cassazione n. 22807/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris