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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49533/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 25 ottobre 2021, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S..

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità e, in particolare, al riconoscimento dell'ipotesi criminosa rientrante nella lett. c) dell'art. 186 cit..

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata au- dizione dei consulenti di parte o del perito e all'omessa analisi della ricostruzione della vicenda prospettata dalla difesa.

3. Il ricorso è inammissibile.

Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per- ché strettamente connessi tra loro, va premesso che l'esito positivo dell'alcoltest co- stituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ra- gione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento succes- sivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilo- metro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 2.82659; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, non massimata; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958).

In ordine ai plurimi rilievi attinenti alla dedotta inesattezza dei dati rilevati dall'etilometro, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3 D.M.

Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990 «I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodica- mente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure sta- bilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità» (visita primitiva, visite periodiche, ecc.).

La Corte territoriale ha fornito una motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura, avendo risposto a tutte le questioni prospettate in ragione della circostanza che le tempistiche di assorbimento e di smal- timento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto, dipen- dendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione.

Dinanzi alle risposte della Corte distrettuale, sintetiche ma esaurienti, i limiti del sindacato di legittimità non consentono di approfondire la doglianza.

In tema di prova scientifica, infatti, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi ac- colta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle in- formazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se con- gruamente argomentato (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151).

Nessuna norma, infatti, pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accerta- mento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche; peraltro, le lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori ad una certa percentuale non escluderebbero la responsabilità dell'imputato a fronte di un responso che supera ampiamente il tasso di rilevanza penale e quello di soglia minima previsto dall'art. 186, lett. b), C.d.S. (Sez. 4, n. 7011 del 22/11/2022, dep. 2023, Catania, non massimata).

Il ricorrente, d'altronde, non fornisce elementi specifici di natura scientifica per contestare gli esiti della prova e non prospetta circostanze di fatto, che avrebbero potuto effettivamente inficiare gli elementi forniti dagli organi di P.G. sullo stato di alterazione del Trabaldo e sull'esito delle analisi svolte (vedi, per riferimenti, Sez. 4, n. 3892 del 06/11/2019, dep. 2020, Genovese, non massimata).

Si è evidenziato altresì che le tempistiche di assorbimento variano da soggetto a soggetto e dipendono da fattori insuscettibili di previsione

4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Vicenza del 25 ottobre 2021, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate equivalenti alla contestata aggravante, ha rideterminato in mesi sei di arresto ed euro millecinquecento di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, C.d.S.. 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di re- sponsabilità e, in particolare, al riconoscimento dell'ipotesi criminosa rientrante nella lett. c) dell'art. 186 cit.. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla mancata au- dizione dei consulenti di parte o del perito e all'omessa analisi della ricostruzione della vicenda prospettata dalla difesa. 3. Il ricorso è inammissibile. Con riferimento ad entrambi i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per- ché strettamente connessi tra loro, va premesso che l'esito positivo dell'alcoltest co- stituisce prova dello stato di ebbrezza - stante l'affidabilità di tale strumento in ra- gione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento succes- sivamente all'omologazione e alla taratura - con la conseguenza che è onere della difesa dell'imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l'assenza o l'inattualità dei prescritti controlli, tramite l'escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell'etilo- metro (Sez. 4, n. 46841 del 17/12/2021, Patruno, Rv. 2.82659; Sez. 4, n. 25742 del 04/03/2021, Galloni, non massimata; Sez. 4, n. 11679 del 15/12/2020, dep. 2021, Ibnezzayer, Rv. 280958). In ordine ai plurimi rilievi attinenti alla dedotta inesattezza dei dati rilevati dall'etilometro, va ricordato che, ai sensi dell'art. 3 D.M. Trasporti n. 196 del 22 maggio 1990 «I singoli apparecchi prima della loro immissione in uso e periodica- mente, devono essere sottoposti a verifiche e prove secondo norme e procedure sta- bilite dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione d'intesa con il Ministero della sanità» (visita primitiva, visite periodiche, ecc.). La Corte territoriale ha fornito una motivazione razionale, esente da aporie e da incongruenze logiche, del tutto idonea ad esplicitare le ragioni poste a fondamento della decisione e perciò immeritevole di censura, avendo risposto a tutte le questioni prospettate in ragione della circostanza che le tempistiche di assorbimento e di smal- timento delle sostanze alcoliche ingerite non costituiscono dati determinabili in astratto e validi per la generalità dei casi, ma variano da soggetto a soggetto, dipen- dendo da numerosi fattori che sfuggono alla possibilità di astratta previsione. Dinanzi alle risposte della Corte distrettuale, sintetiche ma esaurienti, i limiti del sindacato di legittimità non consentono di approfondire la doglianza. In tema di prova scientifica, infatti, la Cassazione non deve stabilire la maggiore o minore attendibilità scientifica delle acquisizioni esaminate dal giudice di merito e, quindi, se la tesi ac- colta sia esatta ma solo se la spiegazione fornita sia razionale e logica; essa, infatti, non è giudice delle acquisizioni tecnico-scientifiche, essendo solo chiamata a valutare la correttezza metodologica dell'approccio del giudice di merito al relativo sapere, che include la preliminare, indispensabile verifica critica in ordine all'affidabilità delle in- formazioni utilizzate ai fini della spiegazione del fatto; ne deriva che il giudice di legittimità non può operare una differente valutazione degli esiti della prova suddetta, trattandosi di un accertamento di fatto, insindacabile in sede di legittimità, se con- gruamente argomentato (Sez. 1, n. 58465 del 10/10/2018, T., Rv. 276151). Nessuna norma, infatti, pone limitazioni all'utilizzo dell'etilometro per l'accerta- mento dello stato di ebbrezza alcolica in correlazione con le condizioni atmosferiche; peraltro, le lievi imprecisioni nella misurazione in conseguenza di condizioni di umidità superiori ad una certa percentuale non escluderebbero la responsabilità dell'imputato a fronte di un responso che supera ampiamente il tasso di rilevanza penale e quello di soglia minima previsto dall'art. 186, lett. b), C.d.S. (Sez. 4, n. 7011 del 22/11/2022, dep. 2023, Catania, non massimata). Il ricorrente, d'altronde, non fornisce elementi specifici di natura scientifica per contestare gli esiti della prova e non prospetta circostanze di fatto, che avrebbero potuto effettivamente inficiare gli elementi forniti dagli organi di P.G. sullo stato di alterazione del Trabaldo e sull'esito delle analisi svolte (vedi, per riferimenti, Sez. 4, n. 3892 del 06/11/2019, dep. 2020, Genovese, non massimata). Si è evidenziato altresì che le tempistiche di assorbimento variano da soggetto a soggetto e dipendono da fattori insuscettibili di previsione 4. Per tali ragioni il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammend
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