CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01850/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 16/02/2021 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la ordinanza in epigrafe il Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l'ordinanza del 5 gennaio 2021 del Tribunale di Locri, che, per quanto di interesse in questa sede, ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura della custodia cautelare in carcere in quanto condannato, all'esito del giudizio di primo grado, per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., per aver fatto parte della associazione di tipo mafioso denominata ‘ndrangheta ed in particolare della locale di Ardore e specificamente della 'ndrina di Schiavo, nella quale egli occupava la posizione apicale, impartendo disposizioni ai suoi sottoposti e rapportandosi con i vertici della locale. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando un unico motivo con il quale lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 292, comma 2, lett. c), e 275, commi 1-bis e 4, cod. proc. pen.. Nello specifico, deduce che la misura cautelare è stata applicata dopo la pronuncia della sentenza di condanna in primo grado e senza che fossero indicati gli elementi sopravvenuti a detta sentenza dai quali potesse emergere la sussistenza di taluna delle esigenze indicate alle lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 274 cod. proc. pen., come richiesto dall'art. 275 cod. proc. pen.. La censura, dedotta innanzi al Tribunale del riesame, non è stata da questo affatto valutata, cosicché il provvedimento impugnato in questa sede risulta affetto da carenza di motivazione. Inoltre, l'imputato è ultrasettantenne, cosicché nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere può essere disposta solo in presenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza ed in ordine alla sussistenza di tale presupposto doveva essere fornita adeguata motivazione, soprattutto, congruente con la motivazione della sentenza di condanna. Laddove tale congruenza non sussistesse, la motivazione sarebbe illogica per effetto di travisamento. Nel caso di specie, il Tribunale di Locri, per giustificare la sussistenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, ha affermato che il Romeo avrebbe tentato di divenire il capo della locale di Ardore e che per tale motivo sarebbe entrato in conflitto con [OSCURATO:PERSONA], che detta carica ricopriva. In realtà, dalla sentenza di condanna emerge che i contrasti tra i due erano dovuti al furto di un motociclo, il cui autore il Romeo non era riuscito ad identificare. L'affermazione della ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza poggia, quindi, su un fatto insussistente. Il Tribunale del riesame ha integrato detta motivazione facendo riferimento ad ulteriori elementi di fatto, come la circostanza che il capo della locale di Ardore ritenesse il Romeo pericoloso per avere, senza preventivamente informarlo, compiuto una rapina ai danni di una donna ritenuta infame o l'avere egli convocato [OSCURATO:PERSONA] per avere delucidazioni sul contenuto di una riunione, avvenuta durante le festività natalizie del 2009, nel corso della quale al Balzano erano state mosse rilevanti accuse per non essersi interessato ad un furto di un ciclomotore. In relazione a quest'ultima circostanza, quella relativa alla riunione alla quale il Romeo neppure avrebbe partecipato, il Tribunale non spiega perché essa rileverebbe ai fini della eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari. Quanto al giudizio sulla pericolosità del Romeo espresso dal Varacalli, esso non trova riscontro nella sentenza di condanna di primo grado. Ne consegue che l'affermazione della ricorrenza delle esigenze di eccezionale rilevanza si fonda su circostanze di fatto insussistenti ed è effetto del travisamento del contenuto della sentenza di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale di Locri ed il Tribunale del riesame hanno del tutto correttamente ritenuto sussistenti le esigenze cautelari in virtù della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendo il ricorrente stato condannato in primo grado per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., non avendo il Romeo addotto elementi idonei a superare detta presunzione. Inoltre, quanto alla ricorrenza delle esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, necessarie per applicare la misura della custodia cautelare in carcere ad un soggetto ultrasettantenne qual è il Romeo, il Tribunale di Locri ed il Tribunale del riesame hanno evidenziato che tale presupposto si evince dalla circostanza che l'odierno ricorrente ha ricoperto una posizione apicale in seno alla 'ndrina cui era preposto. Le vicende alle quali il Romeo ha fatto riferimento nel suo ricorso (la riunione occorsa nelle festività natalizie del 2009 e la rapina alla donna «infame») sono state menzionate dal Tribunale del riesame non perché esse dimostrerebbero in modo diretto la sua eccezionale pericolosità, ma perché esse proverebbero la posizione apicale raggiunta dal Romeo all'interno della sua 'ndrina, avendo egli chiesto ai sodali di relazionargli in ordine al contenuto di detta riunione ed essendosi contrapposto al capo della locale deliberando azioni delittuose senza averlo preventivamente informato e quindi essendosi rapportato con lui in condizioni di parità. Non sussiste, quindi, alcuna incongruenza rispetto al contenuto della sentenza di condanna che non può ritenersi travisata. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso il 20/09/2021. Il