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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 19612/2022

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RDINANZA sul ricorso 38059/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1150/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 6 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 6 maggio 2019, emessa quale giudice di rinvio ex articolo 622 c.p.p. a seguito di sentenza di questa Suprema Corte penale che aveva annullato sentenza d'appello penale quanto alle statuizioni civili (i due giudici penali di merito avevano assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minacce, ingiurie e tentate lesioni personali nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero stati commessi mentre difendeva sua madre in una udienza di giudizio civile), accoglieva la domanda risarcitoria proposta verso [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A (reato di minaccia) e al capo C (reato di ingiuria) dell'imputazione, condannandolo a risarcimento nella misura di euro 5000, oltre interessi, e compensando le spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo.

Si è difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA]°, che ha pure depositato memoria.

Considerato che:

1. L'unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 622 c.p.p., 246 c.p.c. e 2043 c.c. per avere il Tribunale ritenute applicabili le regole, anche probatorie, del giudizio penale - e per avere quindi valorizzate le dichiarazioni dell'offeso rese nell'esame penale -, mentre, sulla scorta di S.U. pen.40109/2013, Sciortino, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass. nn. 15859, 16916 e 22520 del 2019) che in sede civile valgono soltanto le regole, anche probatorie, del processo civile, tra cui dunque anche l'articolo 246 c.p.c.

Nel caso in esame, pertanto, non sarebbero state utilizzabili le dichiarazioni rese dal Fiori° in sede di esame penale, onde la sentenza dovrebbe essere cassata, con decisione nel merito qualora si ritengano sufficienti gli elementi a disposizione, e altrimenti con rinvio. 2.1 Il ricorso è manifestamente inammissibile in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., nulla riportando della vicenda da cui si generò il processo penale, bensì segnalando soltanto che in sede penale fu pronunciata assoluzione (anche) dell'attuale ricorrente per i reati di minaccia, ingiuria e lesioni personali, e per di più neanche riportando in modo sufficientemente completo la sentenza civile di rinvio. 2.2 Quest'ultima, peraltro, si è fondata anche sulla testimonianza di una persona terza, [OSCURATO:PERSONA], sia per il capo A sia per il capo C, testimonianza che il giudice di rinvio ha dimostrato essere stata di per sé sufficiente per accogliere la domanda risarcitoria.

Riguardo infatti al capo A, relativo al reato di minaccia, il giudice di rinvio rileva che la teste Infante, "che ha assistito al fatto", ha confermato "che sentì il Nardella minacciare il taglio della testa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]" (motivazione della sentenza impugnata, pagina 6; quel che ha testimoniato di avere sentito la Infante corrisponde in effetti alla parte finale della dichiarazione sul capo A che il Fiori° aveva reso nell'esame penale, riportata nella motivazione della sentenza impugnata a pagina 4), frase ictu ocull più che sufficiente.

Riguardo al capo C, poi, il Tribunale civile (motivazione, pagina 7) ha in realtà ritenuto, a ben guardare, che la dichiarazione penale del Florio non poteva sostenere l'azione civile risarcitoria, in quanto non aveva "saputo specificare se l'insulto provenne da entrambi i convenuti", vale a dire chi ne era stato l'autore.

La condanna risarcitoria, allora, è stata fondata proprio esclusivamente sulla testimonianza Infante, "che ha ricordato che a pronunciare la parola offensiva (cornuto: n.d.r.) fu proprio [OSCURATO:PERSONA]".

Per entrambi i capi A e C, il giudice di rinvio, inoltre, ha espressamente rimarcato di avere valutato l'attendibilità della testimonianza Infante,,, pervenendo ad un risultato positivo (si vedano ancora rispettivamente pagina 6 e pagina 7 della motivazione della sentenza impugnata).

Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso dimostra di essere del tutto privo di consistenza. 2.3 Peraltro - si rileva per assoluta completezza, di per sé essendo già bastante quanto si è rinvenuto nella sentenza in esame - la giurisprudenza di questa Suprema Corte evocata dallo stesso ricorrente non depriva di ogni valenza nel giudizio civile ex articolo 622 c.p.p. le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede penale, in quanto rimarca che, pur non potendo valere come testimonianza in considerazione del principio, fondamentale, dell'articolo 246 c.p.c. (intrinsecamente correlato al ruolo in massima parte dispositivo assegnato alle parti nel processo civile), queste dichiarazioni sono idonee a incidere sul libero convincimento del giudice civile quale argomento di prova congiunto ad altre risultanze probatorie.

Si veda per tutte in tal senso Cass. 16916/2019: "Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena 'translatio' del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l' 'utilizzazione', alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo provare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie".

Deve peraltro precisarsi che il principio riassunto in detta massima deve applicarsi, sempre in considerazione del ruolo ontologicamente diverso riconosciuto a tutte le parti nel processo penale rispetto a quello assegnato alle parti del processo civile, pure qualora la persona offesa in sede penale vi si sia costituita come parte civile e pertanto non sia stata escussa come testimone bensì sottoposta - su sua richiesta o per suo consenso - ad esame ex articoli 208 e 209 c.p.p.

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.

Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15°/o per spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
RDINANZA sul ricorso 38059/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 5 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] M. che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1150/2019 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 6 maggio 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14 aprile 2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: Il Tribunale di Foggia, con sentenza del 6 maggio 2019, emessa quale giudice di rinvio ex articolo 622 c.p.p. a seguito di sentenza di questa Suprema Corte penale che aveva annullato sentenza d'appello penale quanto alle statuizioni civili (i due giudici penali di merito avevano assolto gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dai reati di minacce, ingiurie e tentate lesioni personali nei confronti dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che sarebbero stati commessi mentre difendeva sua madre in una udienza di giudizio civile), accoglieva la domanda risarcitoria proposta verso [OSCURATO:PERSONA] in relazione al capo A (reato di minaccia) e al capo C (reato di ingiuria) dell'imputazione, condannandolo a risarcimento nella misura di euro 5000, oltre interessi, e compensando le spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso, sulla base di un unico motivo. Si è difeso con controricorso [OSCURATO:PERSONA]°, che ha pure depositato memoria. Considerato che: 1. L'unico motivo del ricorso denuncia, in riferimento all'articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 622 c.p.p., 246 c.p.c. e 2043 c.c. per avere il Tribunale ritenute applicabili le regole, anche probatorie, del giudizio penale - e per avere quindi valorizzate le dichiarazioni dell'offeso rese nell'esame penale -, mentre, sulla scorta di S.U. pen.40109/2013, Sciortino, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità civile (Cass. nn. 15859, 16916 e 22520 del 2019) che in sede civile valgono soltanto le regole, anche probatorie, del processo civile, tra cui dunque anche l'articolo 246 c.p.c. Nel caso in esame, pertanto, non sarebbero state utilizzabili le dichiarazioni rese dal Fiori° in sede di esame penale, onde la sentenza dovrebbe essere cassata, con decisione nel merito qualora si ritengano sufficienti gli elementi a disposizione, e altrimenti con rinvio. 2.1 Il ricorso è manifestamente inammissibile in riferimento all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c., nulla riportando della vicenda da cui si generò il processo penale, bensì segnalando soltanto che in sede penale fu pronunciata assoluzione (anche) dell'attuale ricorrente per i reati di minaccia, ingiuria e lesioni personali, e per di più neanche riportando in modo sufficientemente completo la sentenza civile di rinvio. 2.2 Quest'ultima, peraltro, si è fondata anche sulla testimonianza di una persona terza, [OSCURATO:PERSONA], sia per il capo A sia per il capo C, testimonianza che il giudice di rinvio ha dimostrato essere stata di per sé sufficiente per accogliere la domanda risarcitoria. Riguardo infatti al capo A, relativo al reato di minaccia, il giudice di rinvio rileva che la teste Infante, "che ha assistito al fatto", ha confermato "che sentì il Nardella minacciare il taglio della testa dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]" (motivazione della sentenza impugnata, pagina 6; quel che ha testimoniato di avere sentito la Infante corrisponde in effetti alla parte finale della dichiarazione sul capo A che il Fiori° aveva reso nell'esame penale, riportata nella motivazione della sentenza impugnata a pagina 4), frase ictu ocull più che sufficiente. Riguardo al capo C, poi, il Tribunale civile (motivazione, pagina 7) ha in realtà ritenuto, a ben guardare, che la dichiarazione penale del Florio non poteva sostenere l'azione civile risarcitoria, in quanto non aveva "saputo specificare se l'insulto provenne da entrambi i convenuti", vale a dire chi ne era stato l'autore. La condanna risarcitoria, allora, è stata fondata proprio esclusivamente sulla testimonianza Infante, "che ha ricordato che a pronunciare la parola offensiva (cornuto: n.d.r.) fu proprio [OSCURATO:PERSONA]". Per entrambi i capi A e C, il giudice di rinvio, inoltre, ha espressamente rimarcato di avere valutato l'attendibilità della testimonianza Infante,,, pervenendo ad un risultato positivo (si vedano ancora rispettivamente pagina 6 e pagina 7 della motivazione della sentenza impugnata). Anche sotto questo profilo, dunque, il ricorso dimostra di essere del tutto privo di consistenza. 2.3 Peraltro - si rileva per assoluta completezza, di per sé essendo già bastante quanto si è rinvenuto nella sentenza in esame - la giurisprudenza di questa Suprema Corte evocata dallo stesso ricorrente non depriva di ogni valenza nel giudizio civile ex articolo 622 c.p.p. le dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede penale, in quanto rimarca che, pur non potendo valere come testimonianza in considerazione del principio, fondamentale, dell'articolo 246 c.p.c. (intrinsecamente correlato al ruolo in massima parte dispositivo assegnato alle parti nel processo civile), queste dichiarazioni sono idonee a incidere sul libero convincimento del giudice civile quale argomento di prova congiunto ad altre risultanze probatorie. Si veda per tutte in tal senso Cass. 16916/2019: "Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. si determina una piena 'translatio' del giudizio sulla domanda, sicché la Corte di appello competente per valore, cui la Cassazione in sede penale abbia rimesso il procedimento ai soli effetti civili, applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile; ne consegue che non è consentita l' 'utilizzazione', alla stregua di una testimonianza, delle dichiarazioni rese dalla persona offesa sentita quale testimone nel corso del processo penale, dovendo provare applicazione, viceversa, il divieto sancito dall'art. 246 c.p.c. di assumere come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che ne potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio, fermo restando che le medesime dichiarazioni, potendo costituire fonte di convincimento ai fini della decisione, sono liberamente valutabili dal giudice, purché idonee a fornire elementi di giudizio sufficienti nell'ambito delle complessive risultanze istruttorie". Deve peraltro precisarsi che il principio riassunto in detta massima deve applicarsi, sempre in considerazione del ruolo ontologicamente diverso riconosciuto a tutte le parti nel processo penale rispetto a quello assegnato alle parti del processo civile, pure qualora la persona offesa in sede penale vi si sia costituita come parte civile e pertanto non sia stata escussa come testimone bensì sottoposta - su sua richiesta o per suo consenso - ad esame ex articoli 208 e 209 c.p.p. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di C 3000, oltre a C 200 per gli esborsi, al 15°/o per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Rom
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