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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023

Cassazione n. 35553/2023

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la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4091-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dapprima dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, e poi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 3321/2018 DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatal’11/7 /2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2019n. 4091 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 rilevato chela ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione della controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.).

P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente: ORDINANZA sul ricorso 4091-2019proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difesa da gli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa dapprima dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per procura in calce al controricorso, e poi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], per procura del [OSCURATO:DATA_NASCITA] in atti; -controricorrente - avverso la SENTENZA N. 3321/2018 DELLA CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositatal’11/7 /2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] CAUSARic. 2019n. 4091 - Sez. 1 - CC del 2 2 novembre 20 2 3 rilevato chela ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso e che la controricorrente ha dichiarato di accettare la rinuncia; considerato che la rinuncia al ricorso comporta l’estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell’adesione della controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art.391 c.p.c.). P.Q.M. la Corte così provvede: dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione
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