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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 305/2020

ECLI:EU:C:2020:1036
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62019CJ0475 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 17 dicembre 2020 ( *1 ) «Impugnazione – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 305/2011 – Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Norme e regolamentazioni tecniche armonizzate – Norme armonizzate EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005 – Ricorso di annullamento» Nelle cause riunite C‑475/19 P e C‑688/19 P, aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 20 giugno e il 18 settembre 2019, Repubblica federale di Germania , rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti, assistiti da M. Kottmann, M. Winkelmüller e F. van Schewick, Rechtsanwälte, ricorrente (C‑475/19 P e C‑688/19 P), procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Hermes, M. Huttunen e A. Sipos, in qualità di agenti, convenuta in primo grado (C‑475/19 P e C‑688/19 P), Repubblica di Finlandia , rappresentata da S. Hartikainen e A. Laine, in qualità di agenti, interveniente in primo grado (C‑475/19 P), LA CORTE (Prima Sezione), composta da J.-C.

Bonichot, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA], C. Toader (relatrice), M. Safjan, e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione nella causa C‑475/19 P la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2019, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑229/17, non pubblicata; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata», EU:T:2019:236 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/133 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 21, pag. 113 ), in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/145 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive – Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 22, pag. 62 ) (in prosieguo, congiuntamente: le «prime decisioni controverse»), in terzo luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], del 10 marzo 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2017, C 76, pag. 32 ; in prosieguo: la «comunicazione di “applicazione”»), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quarto luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 agosto 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2017, C 267, pag. 16 ), nella parte riguardante le norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quinto luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2017, C 435, pag. 41 ), nella parte relativa alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 e, in sesto luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], del 9 marzo 2018, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2018, C 92, pag. 139 ), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 (in prosieguo, congiuntamente: le «altre tre decisioni controverse»). 2 Con la sua impugnazione nella causa C‑688/19 P la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 9 luglio 2019, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑53/18, non pubblicata; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», EU:T:2019:490 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/1995 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 288, pag. 36 ), e, in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/1996 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 288, pag. 36 ) (in prosieguo, congiuntamente: le «seconde decisioni controverse»).

Contesto normativo 3 I considerando da 1 a 3 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2011, L 88, pag. 5 ), enunciano quanto segue: «(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l’ambiente. (2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione.

Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione.

A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all’interno dell’Unione. (3) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell’ambiente e dei lavoratori nell’utilizzazione dei prodotti da costruzione». 4 L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Oggetto», enuncia quanto segue: «Il presente regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione». 5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...) 4) “caratteristiche essenziali”, le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione; (...)». 6 L’articolo 3 del regolamento n. 305/2011, rubricato «Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione», ai suoi paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue: «1.

I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.

2. Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione». 7 L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Principi generali e uso della marcatura CE», al paragrafo 4, così recita: «Uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l’uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l’uso in questione in tale Stato membro». 8 L’articolo 17 di detto regolamento, rubricato «Norme armonizzate», così recita: «1.

Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ( GU 1998, L 204, pag. 37 )] in base alle richieste (in prosieguo: “mandati”), formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all’articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo “comitato permanente per le costruzioni”). (...)

3. Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali.

Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all’uso previsto dei prodotti che essa copre.

Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. (...)

5. [OSCURATO:PERSONA] valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati. [OSCURATO:PERSONA] pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati.

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni: a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso; b) data di inizio del periodo di coesistenza; c) data di fine del periodo di coesistenza. [OSCURATO:PERSONA] pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco.

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE. [OSCURATO:PERSONA] salvi gli articoli da 36 a 38, a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l’unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione.

Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti». 9 L’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, rubricato «Obiezione formale contro norme armonizzate», prevede quanto segue: «1.

Se uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, lo Stato membro interessato o la [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione.

Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione esprime il suo parere senza indugi.

2. Alla luce del parere espresso dal comitato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, la [OSCURATO:PERSONA] decide se pubblicare o non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli.

3. [OSCURATO:PERSONA] informa della sua decisione l’organismo europeo di normalizzazione interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate in questione». 10 L’articolo 19 di tale regolamento, intitolato «Documento per la valutazione europea», al suo paragrafo 1, così stabilisce: «In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l’organizzazione de[gli organismi di valutazione tecnica] elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro: (...) b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto». 11 L’allegato I a detto regolamento specifica i «requisiti di base delle opere di costruzione».

Il punto 3 di tale allegato, rubricato «Igiene, salute e ambiente», così dispone: «Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l’igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi: (...) b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna; (...)». 12 La direttiva 98/34 è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2012, L 316, pag. 12 ). 13 Il comitato istituito all’articolo 5 della direttiva 98/34 è stato sostituito da quello di cui all’articolo 22 del regolamento n. 1025/2012, nella versione iniziale.

[OSCURATO:PERSONA] C‑475/19 P

14 I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 5 a 13 della prima sentenza impugnata nei seguenti termini: «5 Il 12 novembre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha conferito al Comitato europeo di normalizzazione [(CEN)] un mandato recante il riferimento M/119 per l’elaborazione di norme armonizzate per le pavimentazioni.

Tali norme dovevano includere una serie di caratteristiche essenziali, quali la reazione al fuoco, l’ermeticità, la resistenza alla frammentazione, l’emissione di amianto e di formaldeide, il contenuto di pentaclorofenolo.

Il mandato M/119 è stato conferito in vigenza della direttiva [89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1998 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ( GU 1989, L 40, pag. 12 )] e modificato dal mandato M/137 del 25 luglio 2000, nonché dal mandato M/119, rev. 1, del 22 giugno 2010, al fine di includere l’emissione di una serie di altre sostanze pericolose quali i composti organici volatili (COV). 6 Tra tali norme, la norma armonizzata EN 14342:2013 “Pavimentazioni di legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura” conteneva metodi e criteri di valutazione qualitativa relativamente a una serie di caratteristiche essenziali.

Per quanto riguarda il rilascio di altre sostanze pericolose quali i COV, la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 disponeva quanto segue: “Le regolamentazioni nazionali sulle sostanze pericolose possono richiedere una verifica e una dichiarazione del rilascio di altre sostanze pericolose, e talvolta del loro contenuto, oltre a quelle trattate negli atri articoli, qualora i prodotti da costruzione interessati dalla presente norma siano immessi in tali mercati.

In assenza di metodi di prova europei armonizzati, si deve verificare e dichiarare il rilascio/il contenuto tenendo conto delle disposizioni nazionali applicabili nel luogo di utilizzo (...)”. 7 La norma armonizzata EN 14904:2006 “Superfici per aree sportive – Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport” riguardava altresì caratteristiche essenziali quali l’attrito, la durata, la reazione al fuoco, l’emissione di formaldeide, il contenuto di pentaclorofenolo.

Per quanto riguarda altre sostanze pericolose, la nota 1 all’allegato ZA.1 di detta norma armonizzata enunciava quanto segue: “Oltre agli eventuali altri articoli specifici relativi alle sostanze pericolose di cui alla presente norma, possono sussistere altri requisiti applicabili ai prodotti contenuti in tale norma.

Al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva europea sui prodotti da costruzione, è necessario che tali requisiti siano altresì rispettati ove e quando siano applicabili”. 8 Il 21 agosto 2015 la Repubblica federale di Germania ha sollevato presso la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, obiezioni formali nei confronti delle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006. 9 La Repubblica federale di Germania ha fatto valere che le due norme controverse non soddisfacevano interamente il mandato conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le caratteristiche essenziali dei materiali da costruzione non erano state stabilite conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011.

Essa ha dichiarato che queste due norme violavano l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011 nonché il mandato M/119, poiché esse non contenevano procedure di valutazione armonizzate relativamente al rilascio di altre sostanze pericolose quali i COV. 10 In seguito, la Repubblica federale di Germania ha chiesto che, nell’attesa di metodi di verifica armonizzati sul rilascio di altre sostanze pericolose e sull’emissione o sul contenuto di dette sostanze, i riferimenti delle norme fossero ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in via subordinata, che fossero pubblicati con riserva, in modo da considerare le clausole contestate delle norme relative al rilascio di altre sostanze pericolose come non armonizzate e gli Stati membri autorizzati ad adottare disposizioni nazionali sui metodi di verifica, affinché siano rispettati i requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione in materia di salute. 11 Il 25 gennaio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato [le prime decisioni controverse]. 12 L’articolo 1 della decisione 2017/133 così dispone: “Il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 ’Pavimentazioni di legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura’ è mantenuto con una limitazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge all’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la seguente limitazione: ‘La clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall’ambito di applicazione del riferimento pubblicato’”. 13 L’articolo 1 della decisione 2017/145 così dispone: “Il riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 ‘Superfici per aree sportive – Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport’ è mantenuto con una limitazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge all’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la seguente limitazione: ‘La nota 1 dell’allegato ZA.1 della norma armonizzata EN 14904:2006 è esclusa dall’ambito di applicazione del riferimento pubblicato’”». 15 Il 10 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la comunicazione di «applicazione», che riprendeva l’elenco di tutte le norme armonizzate nell’ambito del regolamento n. 305/2011.

Per quanto riguarda le due norme EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, tale comunicazione esponeva, in sostanza, le limitazioni già enunciate nelle prime decisioni controverse. 16 L’11 agosto 2017, il 15 dicembre 2017 e il 9 marzo 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato le altre tre comunicazioni controverse.

[OSCURATO:PERSONA] C‑688/19 P

17 I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 1 a 12 della seconda sentenza impugnata nei seguenti termini: «1 Il 26 febbraio 1999 la [[OSCURATO:PERSONA]] ha conferito al [CEN] un mandato recante il riferimento M/131 per l’elaborazione di norme armonizzate per condotte, serbatoi e accessori per condotte non a contatto con acqua destinata al consumo umano.

Tali norme dovevano includere una serie di caratteristiche essenziali, quali la resistenza meccanica e la stabilità, la resistenza alla frantumazione, la portanza e l’ermeticità. 2 Nel 2004 il CEN ha adottato la norma armonizzata EN 12285-2: 2005 relativa ai serbatoi di acciaio.

Relativamente alla caratteristica qualitativa “resistenza meccanica e stabilità” di cui al mandato M/131, essa è trattata nelle tabelle della sezione ZA, che prevedono che i prodotti devono rispettare, per lo spessore delle pareti, i requisiti di cui alla clausola 4.3.6.1 e della tabella 3 della norma armonizzata.

Tale clausola e tale tabella indicano gli spessori minimi delle pareti che devono essere rispettati per i serbatoi in questione. 3 Nel 2005 e nel 2010 il CEN ha adottato la norma armonizzata EN 13341: 2005 + A1: 2011 relativa ai serbatoi statici di materiale termoplastico.

Tale norma conteneva metodi e criteri di valutazione della prestazione per una serie di caratteristiche essenziali.

Per quanto riguarda la caratteristica di qualitativa “resistenza meccanica e stabilità” di cui al mandato M/131, essa è trattata nelle tabelle della sezione ZA.1 dell’allegato ZA, che prevedono che i prodotti devono rispettare, per lo spessore delle pareti, i requisiti di cui alle tabelle da 4 a 6 della norma armonizzata per quanto riguarda lo spessore delle pareti.

Dette tabelle da 4 a 6 indicano gli spessori minimi delle pareti che devono essere rispettati dai serbatoi in questione. 4 Le norme armonizzate non contengono requisiti o metodi di valutazione particolari nell’ipotesi in cui tali serbatoi siano utilizzati in zone sismiche o inondabili.

Parimenti, esse non contengono requisiti relativi ai sistemi di ancoraggio al suolo dei serbatoi destinati alla costruzione. 5 Lo stesso vale per quanto riguarda le caratteristiche qualitative “resistenza alla frantumazione” e “portanza” per i quali dette norme armonizzate non comportano alcun metodo o criterio di valutazione di tali qualità. 6 Il 21 agosto 2015, conformemente all’articolo 18 del regolamento [n. 305/2011], la Repubblica federale di Germania ha sollevato presso la [OSCURATO:PERSONA] obiezioni formali nei confronti delle norme armonizzate EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005. 7 La Repubblica federale di Germania ha ritenuto che le due norme controverse non soddisfacessero interamente il mandato M/131 conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le caratteristiche essenziali dei prodotti di costruzione non fossero state stabilite conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011.

Essa ha dichiarato che tali due norme violavano l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011, nonché il mandato M/131, poiché non contenevano metodi di determinazione delle qualità per quanto riguarda la resistenza meccanica e la stabilità, la resistenza alla frantumazione e la portanza e, segnatamente, in caso di utilizzo di tali prodotti in zone sismiche o inondabili. 8 In seguito la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per quanto riguarda le norme armonizzate EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005 che, nell’attesa di metodi di verifica armonizzati sulla resistenza meccanica e la stabilità, la resistenza alla frantumazione e la portanza in caso di utilizzo in zone sismiche o inondabili, i riferimenti delle norme fossero pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in via subordinata, che fossero ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per i serbatoi statici in materiale termoplastico e in serbatoi in acciaio prefabbricati. 9 Dopo aver consultato il comitato permanente per le costruzioni istituito dall’articolo 64 del regolamento n. 305/2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il comitato di cui all’articolo 22 del regolamento [n. 1025/2012].

Quest’ultimo ha emesso un parere sulle obiezioni formali. 10 Il 6 novembre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato [le seconde decisioni controverse]. 11 L’articolo 1 della decisione 2017/1995 così dispone: “Il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 ‘Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio – Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente – Requisiti e metodi di prova’ è mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ”. 12 L’articolo 1 della decisione 2017/1996 così dispone: “Il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 ‘Serbatoi di acciaio prefabbricati – Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l’acqua’ è mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ”».

Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate

[OSCURATO:PERSONA] T‑229/17

18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2017, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso diretto all’annullamento, da un lato, delle prime decisioni controverse e, dall’altro, della comunicazione di «applicazione». 19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2017, la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania.

Con decisione del 1 o settembre 2017 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. 20 Conformemente all’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la Repubblica federale di Germania ha depositato tre memorie di adattamento presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2017, il 2 marzo 2018 e il 20 maggio 2018, chiedendo l’annullamento delle altre tre comunicazioni controverse. 21 A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica federale di Germania ha dedotto tre motivi vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione delle forme sostanziali derivanti dall’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il terzo, sulla violazione di disposizioni sostanziali di detto regolamento. 22 Con la prima sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto in parte irricevibile, per quanto riguarda la comunicazione di «applicazione» e le altre tre comunicazioni controverse, e in parte infondato, per quanto riguarda le prime decisioni controverse.

[OSCURATO:PERSONA] T‑53/18

23 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2018, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle seconde decisioni controverse. 24 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica federale di Germania ha dedotto due motivi vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il secondo, sulla violazione di disposizioni sostanziali del regolamento n. 305/2011. 25 Con la seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 26 Con la sua impugnazione nella causa C‑475/19 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: – annullare la prima sentenza impugnata; – annullare le prime decisioni controverse; – annullare la comunicazione di «applicazione» nonché le altre tre comunicazioni controverse; – in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale per quanto riguarda le domande di annullamento delle prime decisioni controverse, della comunicazione di «applicazione» e delle altre tre comunicazioni controverse; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 La Repubblica di Finlandia chiede alla Corte di accogliere le conclusioni dell’impugnazione proposta dalla Repubblica federale di Germania nella causa C‑475/19 P. 28 Con la sua impugnazione nella causa C‑688/19 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: – annullare la seconda sentenza impugnata; – annullare le seconde decisioni controverse, – in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale per quanto riguarda le domande di annullamento delle seconde decisioni controverse; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere integralmente le impugnazioni; – condannare la ricorrente alle spese. 30 Con decisione del presidente della Prima Sezione del 15 settembre 2020, le cause C‑475/19 P e C‑688/19 P sono state riunite ai fini della sentenza.

Sulle impugnazioni Sull’eccezione di irricevibilità Argomenti delle parti 31 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità delle impugnazioni nel senso che esse si limiterebbero a ripetere gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e ometterebbero di individuare i punti criticati delle sentenze impugnate. 32 La Repubblica federale di Germania chiede il rigetto di tale eccezione.

Giudizio della Corte 33 Dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve identificare con precisione le parti della motivazione della sentenza di cui è chiesto l’annullamento che sono oggetto di contestazione, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo d’impugnazione in questione.

Pertanto, non risponde agli obblighi di motivazione stabiliti da tali disposizioni un’impugnazione che si limiti a ribadire o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale.

Tuttavia, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito dell’impugnazione una volta che un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale [ordinanza del 5 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑162/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:686 , punto 5 (presa di posizione dell’avvocato generale, paragrafo 6 e giurisprudenza ivi citata)]. 34 Nella fattispecie, le impugnazioni, considerate nel loro complesso, identificano con sufficiente precisione i punti criticati delle sentenze impugnate nonché i motivi per i quali questi sarebbero, secondo la ricorrente, viziati da errori di diritto e non si limitano, quindi, a una mera ripetizione o riproduzione degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], consentendo, di conseguenza, alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità. 35 Poiché la ricorrente ha soddisfatto i citati obblighi di motivazione rammentati al punto 33 della presente sentenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta.

Nel merito 36 A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑475/19 P, la Repubblica federale di Germania deduce tre motivi.

Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 263, primo comma, TFUE, in quanto, in sostanza, nella prima sentenza impugnata il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la comunicazione di «applicazione» e le altre tre comunicazioni controverse producevano effetti giuridici distinti da quelli prodotti dalle prime decisioni controverse.

Con il suo secondo motivo, essa sostiene che tale sentenza violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento, in quanto tali disposizioni conferirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] non solo la facoltà bensì anche l’obbligo di adottare una delle misure proposte dalla Repubblica federale di Germania.

Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e con l’articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto tali disposizioni avrebbero obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a verificare se le norme contemplate dalle prime decisioni controverse compromettessero il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione. 37 La Repubblica di Finlandia è intervenuta a sostegno del secondo e del terzo motivo nella causa C‑475/19 P. 38 Nella causa C‑688/19 P la Repubblica federale di Germania deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione.

Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla [OSCURATO:PERSONA] non solo la facoltà bensì anche l’obbligo di adottare una delle misure richieste dalla Repubblica federale di Germania.

Con il suo secondo motivo essa sostiene che la seconda sentenza impugnata violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali disposizioni avrebbero obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a verificare se le norme contemplate dalle seconde decisioni controverse compromettessero il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione.

Sul primo motivo nella causa C‑475/19 P, vertente sull’asserita giuridicità delle comunicazioni controverse – Argomenti delle parti 39 Il primo motivo della Repubblica federale di Germania si articola in due parti. 40 Nella prima parte, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la comunicazione di «applicazione» e le altre tre comunicazioni controverse produrrebbero effetti giuridici vincolanti.

Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 305/2011, la pubblicazione dell’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’effetto di consentire l’utilizzo di una norma armonizzata dalla data di inizio del periodo di coesistenza e di rendere obbligatorio tale utilizzo dalla data della fine del periodo di coesistenza, al fine di redigere una dichiarazione di prestazioni per un prodotto da costruzione rientrante in tale norma.

Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che tali comunicazioni erano prive di effetti giuridici nuovi rispetto a quelli delle prime decisioni controverse. 41 Nella seconda parte, la ricorrente critica il Tribunale per aver concluso che essa doveva dimostrare che dette comunicazioni avessero leso i suoi interessi o modificato in modo qualificato la sua situazione giuridica, laddove uno Stato membro non sarebbe tenuto a dimostrare che l’atto produca effetti giuridici che lo riguardino personalmente o che incidano sui suoi interessi. 42 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale motivo, considerato nelle sue due parti. – Giudizio della Corte 43 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, occorre rilevare, come risulta in sostanza dai punti 42, 43 e 64 della prima sentenza impugnata, che le prime decisioni controverse hanno prodotto effetti giuridici nei confronti della ricorrente, sia nella parte in cui la sua domanda principale è stata respinta, sia nella parte in cui la sua domanda in via subordinata è stata parzialmente accolta.

È l’accoglimento parziale di tale domanda che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, a fini di attuazione, le quattro comunicazioni controverse. 44 Di conseguenza, e come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 49 della prima sentenza impugnata, le comunicazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’attuazione del regolamento n. 305/2011, nella parte in cui riguardano solo un aggiornamento dell’elenco di tutti i riferimenti delle norme armonizzate, in seguito all’accoglimento parziale di una riserva formulata da uno Stato membro sul fondamento dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, si limitano in realtà, per quanto riguarda le norme armonizzate in questione, a farvi riferimento, senza produrre effetti giuridici diversi da quelli già prodotti nei confronti di tale Stato membro dalle decisioni adottate da tale istituzione sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento. 45 Poiché, come emerge dai punti da 43 a 45 della prima sentenza impugnata, dall’oggetto, dal contenuto e dal contesto della comunicazione di «applicazione» e dalle altre tre comunicazioni controverse e, pertanto, da un’analisi circostanziata delle stesse, deriva che esse miravano, in sostanza, a riprendere le restrizioni già enunciate nelle prime decisioni controverse, il Tribunale poteva legittimamente giudicare che dette comunicazioni non potevano produrre effetti giuridici autonomi. 46 Da ciò consegue che tale parte deve essere respinta. 47 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, essa non può che essere respinta in quanto inconferente, poiché potrebbe essere accolta solo qualora si fosse giunti alla conclusione che le comunicazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’attuazione del regolamento n. 305/2011 producessero effetti giuridici autonomi. 48 Alla luce di quanto precede, si deve respingere il primo motivo nella causa C‑475/19 P. Sul secondo e terzo motivo nella causa C‑475/19 P e sul primo e secondo motivo nella causa C‑688/19 P, vertenti sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011 – Argomenti delle parti 49 La Repubblica federale di Germania afferma, in sostanza, nel secondo motivo nella causa C‑475/19 P e nel primo motivo nella causa C‑688/19 P, che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011.

Occorre rilevare che, per quanto riguarda il secondo motivo nella causa C‑475/19 P e il primo motivo nella causa C‑688/19 P, questi ultimi, che comprendono ciascuno tre parti, sono formulati in modo analogo. 50 Nella prima e seconda parte, la ricorrente ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di formulare una riserva nei confronti di una determinata norma armonizzata, come la ricorrente le ha del resto suggerito di fare nel caso di specie.

Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe non solo la facoltà, ma anche l’obbligo di far produrre solo parzialmente gli effetti giuridici previsti da tale regolamento, per quanto riguarda una norma che non soddisfi completamente i requisiti enunciati nel corrispondente mandato, come risulterebbe chiaramente dal testo dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011. 51 Infatti, dall’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, di tale regolamento, risulterebbe che, al momento della pubblicazione delle norme armonizzate conformemente ai mandati ricevuti, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe limitarsi a pubblicare i riferimenti delle norme che sono interamente conformi a tali mandati. 52 Peraltro, poiché la procedura prevista all’articolo 18 del regolamento n. 305/2011 costituisce il corrispettivo di quella di cui all’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, di tale regolamento, ciò che quest’ultima disposizione vieta non può essere autorizzato dall’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento. 53 Nella terza parte, la ricorrente critica l’«ampio potere discrezionale» che il Tribunale avrebbe attribuito, nella prima e seconda sentenza impugnata, alla [OSCURATO:PERSONA].

Infatti, come avrebbe dichiarato la Corte al punto 43 della sua sentenza del 27 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑613/14 , EU:C:2016:821 ), sebbene l’elaborazione di una norma armonizzata sia affidata ad un organismo di diritto privato, essa costituisce, tuttavia, una misura di attuazione necessaria e rigorosamente inquadrata dagli obblighi essenziali definiti dal diritto dell’Unione, realizzata su iniziativa nonché sotto la direzione e il controllo della [OSCURATO:PERSONA].

In tale contesto, spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] svolgere il suo compito di verifica degli aspetti formali e materiali. 54 Per quanto riguarda il terzo motivo nella causa C‑475/19 P e il secondo motivo nella causa C‑688/19 P, anch’essi sono formulati in modo analogo. 55 Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad esaminare se le norme armonizzate consentano agli Stati membri di vigilare sul rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione.

Infatti, le norme armonizzate dovrebbero consentire di valutare le qualità di un materiale da costruzione corrispondente alle sue caratteristiche essenziali per soddisfare i requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione. 56 Intervenendo a sostegno del secondo e terzo motivo di impugnazione nella causa C‑475/19 P, la Repubblica di Finlandia fa valere, in sostanza, che il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta, in applicazione del regolamento n. 305/2011, a verificare se una norma armonizzata sia idonea a rispettare i requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione, per quanto riguarda tutti gli elementi richiesti dal mandato sul quale è fondata tale norma.

Infatti, se una norma dovesse rivelarsi incompleta in un qualsiasi modo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a riconoscere che, qualora detta norma non riguardi i criteri di valutazione dei requisiti fondamentali previsti dal mandato, gli Stati membri mantengono la facoltà di introdurre requisiti nazionali per quanto riguarda tali caratteristiche essenziali. 57 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del secondo e terzo motivo nella causa C‑475/19 P nonché del primo e secondo motivo nella causa C‑688/19 P. – Giudizio della Corte 58 In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011 risulta che la procedura di obiezione formale è esperibile se uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una norma armonizzata non soddisfi «del tutto» i requisiti fissati dal corrispondente mandato, il che riguarda tanto l’ipotesi in cui tale norma sia incompleta rispetto a tale mandato quanto quella in cui essa lo violi su taluni punti. 59 In forza di tale medesima disposizione, quando viene sollevata un’obiezione, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni e del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento n. 1025/2012, valutare se la norma soddisfi, almeno in parte, i requisiti enunciati nel mandato.

Se così è, la [OSCURATO:PERSONA] è allora obbligata a decidere se tale norma, o la parte della stessa che soddisfa tali requisiti, debba essere pubblicata o conservata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , totalmente o parzialmente, o se debba essere eliminata da quest’ultima. 60 Per contro, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011 non prevede che tale istituzione possa integrare il riferimento a una norma armonizzata con riserve, diverse da una pubblicazione o da una conservazione parziale, del tipo di quelle auspicate dalla ricorrente. 61 Vero è che il termine «parzialmente», che figura, in particolare, nelle versioni in lingua francese o italiana dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, corrisponde, in alcune altre versioni linguistiche di detta disposizione, come quelle in lingua tedesca, inglese, spagnola e polacca, all’espressione «con riserve» o «con restrizioni».

Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della procedura prevista all’articolo 18 di tale regolamento, non può consentire agli Stati membri, mediante una riserva, di completare il contenuto di una norma non interamente armonizzata, altrimenti essa invaderebbe le competenze riconosciute tanto dall’articolo 17 quanto dall’articolo 18, paragrafo 3, di detto regolamento agli organismi di normalizzazione europei, unici autorizzati a determinare o a rivedere il contenuto della norma alla luce del mandato conferito. 62 A tale proposito, inoltre, l’assenza di pubblicazione, la pubblicazione o la conservazione, totale o parziale, nonché il ritiro di riferimenti a una norma armonizzata in tutto o in parte conforme al corrispondente mandato rimangono una facoltà concessa alla [OSCURATO:PERSONA], in funzione del parere del comitato previsto all’articolo 22 del regolamento n. 1025/2012, e non un obbligo che graverebbe su tale istituzione. 63 Nella fattispecie, da un lato, al punto 94 della prima sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe valutato la conformità delle norme armonizzate in questione al corrispondente mandato era privo di fondamento in quanto, nei considerando 9, 11, 14 e 15 delle prime decisioni controverse, tale istituzione aveva ammesso, per quanto riguarda le clausole in questione, che mancavano i criteri e i metodi necessari per la valutazione della prestazione di altre sostanze pericolose, di modo che tali clausole, non essendo applicabili, dovevano essere esplicitamente escluse dalla portata dei riferimenti delle norme armonizzate in questione.

Così facendo, nelle prime decisioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della facoltà ad essa riconosciuta di conservare solo parzialmente i riferimenti alle norme armonizzate. 64 Dall’altro lato, ai punti 42 e 44 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente rilevato che, sebbene «le norme armonizzate in questione non corrispondano interamente al mandato corrispondente e [sebbene] le caratteristiche qualitative quali la resistenza alla frantumazione, la portanza e l’ermeticità non siano incluse nei metodi e nei criteri di valutazione delle qualità delle norme armonizzate di cui trattasi», tale circostanza non poteva «comportare l’annullamento delle [seconde] decisioni [controverse], dal momento che, in detto mandato, non vi è alcuna indicazione relativa alla definizione di criteri qualitativi relativi all’installazione o all’utilizzo di serbatoi in zone sismiche o inondabili». 65 In secondo luogo, occorre ricordare che, come risulta dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 305/2011, sebbene le norme degli Stati membri esigano che le «opere di costruzione» siano progettate e realizzate in modo tale da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, e da non nuocere all’ambiente, tali norme esercitano un’incidenza diretta sui requisiti applicabili ai «prodotti da costruzione» che, a loro volta, e a causa della loro disparità, ostacolano i loro scambi all’interno dell’Unione. 66 Al fine di facilitare la loro libera circolazione, il regolamento n. 305/2011 intende, come dispone il suo articolo 1, fissare le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di «prodotti da costruzione», stabilendo norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione. 67 Conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 305/2011, uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l’uso di «prodotti da costruzione» recanti la marcatura CE «se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l’uso in questione in tale Stato membro». 68 In tale contesto, la facoltà per gli Stati membri di adottare disposizioni nazionali per disciplinare i propri metodi di valutazione dei «prodotti da costruzione» relativamente agli aspetti non contemplati da una norma armonizzata potrebbe limitare, in spregio all’obiettivo del regolamento n. 305/2011, la libera circolazione dei prodotti da costruzione corrispondenti alla norma armonizzata, in quanto i fabbricanti di «prodotti da costruzione» rischierebbero di trovarsi di fronte a procedure e criteri nazionali divergenti, al punto che l’accesso effettivo dei loro prodotti al mercato potrebbe risultarne ostacolato.

Nel caso in cui un «prodotto da costruzione» non rientri o non rientri totalmente in una norma armonizzata, di modo che le qualità corrispondenti alle sue caratteristiche essenziali non possano essere interamente valutate conformemente alla norma armonizzata esistente, spetta, se del caso, al fabbricante presentare una domanda di valutazione tecnica europea, conformemente all’articolo 19 di detto regolamento. 69 Tuttavia, come ricordato al suo considerando 3, il regolamento n. 305/2011 non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell’ambiente e dei lavoratori nell’utilizzazione dei prodotti da costruzione. 70 Ne deriva che uno Stato membro può imporre regole specifiche relative all’installazione e all’utilizzo dei «prodotti da costruzione», purché tali norme non contengano requisiti che si discostino dalle norme armonizzate per quanto riguarda la valutazione di detti prodotti o l’uso della marcatura CE su di essi. 71 Nel caso di specie, il Tribunale, senza incorrere in un errore di diritto, ha dichiarato, al punto 102 della prima sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva adottare una riserva che specificasse che gli Stati membri erano autorizzati ad attuare le loro disposizioni nazionali sui metodi di prova e sulle verifiche per quanto riguarda il rilascio di altre sostanze pericolose. 72 Peraltro, il Tribunale ha correttamente giudicato, ai punti 51 e 55 della seconda sentenza impugnata, che l’utilizzo dei serbatoi in zone sismiche o inondabili non rientrava nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui trattasi, cosicché non era possibile integrarle, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, con una limitazione su tale punto. 73 Come rilevato al punto 70 della presente sentenza, gli Stati membri possono, tuttavia, imporre norme specifiche relative all’installazione e all’utilizzo dei «prodotti da costruzione», purché dette norme non contengano requisiti che si discostino dalle norme armonizzate derivanti dal regolamento n. 305/2011. 74 In terzo luogo, sebbene le norme armonizzate siano, in forza del combinato disposto dell’articolo 2, punto 4, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011, connesse alle caratteristiche essenziali dei «prodotti da costruzione» e ai requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione», resta il fatto che tale regolamento intende armonizzare non i requisiti applicabili a tali opere, ma unicamente le modalità di valutazione e di dichiarazione delle prestazioni dei «prodotti da costruzione».

Poiché i metodi e i criteri di valutazione delle prestazioni dei «prodotti da costruzione», definiti nelle norme armonizzate, devono soltanto essere tali da consentire di accertarsi che le qualità di detti prodotti rispettino le caratteristiche essenziali corrispondenti ai requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione», l’oggetto di tali norme non è quello di garantire, di per sé, il rispetto dei requisiti fondamentali. 75 Nella fattispecie, è giocoforza constatare che, nella prima sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato correttamente tali principi dichiarando, al punto 95 di tale sentenza, che, da un lato, l’oggetto delle norme armonizzate non è quello di garantire il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione», che sono fissati dagli Stati membri, ma che, dall’altro, nelle loro disposizioni relative ai «prodotti da costruzione» che garantiscono il rispetto dei requisiti fondamentali, essi sono tenuti, al fine di garantire la libera circolazione di tali prodotti, a utilizzare le norme armonizzate per quanto riguarda la valutazione delle qualità di detti prodotti. 76 Parimenti, al punto 96 della medesima sentenza, il Tribunale ha giustamente dichiarato che non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] verificare se le norme armonizzate di cui trattasi garantiscano il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione» per quanto riguarda il rilascio di altre sostanze pericolose, in quanto le norme armonizzate hanno lo scopo di consentire la valutazione qualitativa dei «prodotti da costruzione». 77 Per quanto riguarda la seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato, al punto 49 di quest’ultima, che la domanda di iscrizione di una riserva nell’ambito di applicazione dei riferimenti delle norme armonizzate in questione non poteva, in ogni caso, essere accolta sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, per il fatto «che essa tende[va] ad aggiungere alle suddette norme un requisito supplementare relativo all’installazione o all’utilizzo dei serbatoi in zone sismiche o inondabili», mentre una tale facoltà di integrazione non è prevista da detta disposizione. 78 Il Tribunale ha, quindi, correttamente verificato la conformità delle norme in questione ai corrispondenti mandati ed ha esposto le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’obbligo di verificare il rispetto dei requisiti fondamentali. 79 In quarto e ultimo luogo, si deve constatare che, al punto 105 della prima sentenza impugnata nonché al punto 58 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in un errore manifesto di valutazione. 80 Ne consegue che il secondo e terzo motivo nella causa C‑475/19 P nonché il primo e secondo motivo nella causa C‑688/19 P devono essere respinti. 81 Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto.

Sulle spese 82 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 83 Nel caso di specie, poiché la Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre condannarla alle spese della [OSCURATO:PERSONA] relative alle presenti impugnazioni e ai procedimenti dinanzi al Tribunale. 84 Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. 85 La Repubblica di Finlandia, interveniente nel procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale, la quale ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) La Repubblica federale di Germania sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea relative alle presenti impugnazioni e ai procedimenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62019CJ0475 SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione) 17 dicembre 2020 ( *1 ) «Impugnazione – Ravvicinamento delle legislazioni – Regolamento (UE) n. 305/2011 – Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione – Norme e regolamentazioni tecniche armonizzate – Norme armonizzate EN 14342:2013, EN 14904:2006, EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005 – Ricorso di annullamento» Nelle cause riunite C‑475/19 P e C‑688/19 P, aventi ad oggetto due impugnazioni ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 20 giugno e il 18 settembre 2019, Repubblica federale di Germania , rappresentata da J. Möller e R. Kanitz, in qualità di agenti, assistiti da M. Kottmann, M. Winkelmüller e F. van Schewick, Rechtsanwälte, ricorrente (C‑475/19 P e C‑688/19 P), procedimento in cui le altre parti sono: [OSCURATO:PERSONA] europea , rappresentata da C. Hermes, M. Huttunen e A. Sipos, in qualità di agenti, convenuta in primo grado (C‑475/19 P e C‑688/19 P), Repubblica di Finlandia , rappresentata da S. Hartikainen e A. Laine, in qualità di agenti, interveniente in primo grado (C‑475/19 P), LA CORTE (Prima Sezione), composta da J.-C. Bonichot, presidente di sezione, L. [OSCURATO:PERSONA], C. Toader (relatrice), M. Safjan, e N. Jääskinen, giudici, avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. [OSCURATO:PERSONA] vista la fase scritta del procedimento, vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con la sua impugnazione nella causa C‑475/19 P la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 10 aprile 2019, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑229/17, non pubblicata; in prosieguo: la «prima sentenza impugnata», EU:T:2019:236 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/133 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 21, pag. 113 ), in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/145 della [OSCURATO:PERSONA], del 25 gennaio 2017, relativa al mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , con una limitazione, del riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive – Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 22, pag. 62 ) (in prosieguo, congiuntamente: le «prime decisioni controverse»), in terzo luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], del 10 marzo 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2017, C 76, pag. 32 ; in prosieguo: la «comunicazione di “applicazione”»), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quarto luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], dell’11 agosto 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2017, C 267, pag. 16 ), nella parte riguardante le norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, in quinto luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], del 15 dicembre 2017, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2017, C 435, pag. 41 ), nella parte relativa alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 e, in sesto luogo, della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA], del 9 marzo 2018, nell’ambito dell’applicazione del regolamento n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2018, C 92, pag. 139 ), nella parte in cui fa riferimento alle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006 (in prosieguo, congiuntamente: le «altre tre decisioni controverse»). 2 Con la sua impugnazione nella causa C‑688/19 P la Repubblica federale di Germania chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale del 9 luglio 2019, Germania/[OSCURATO:PERSONA] (T‑53/18, non pubblicata; in prosieguo: la «seconda sentenza impugnata», EU:T:2019:490 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso avente ad oggetto l’annullamento, in primo luogo, della decisione (UE) 2017/1995 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 sui serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 288, pag. 36 ), e, in secondo luogo, della decisione (UE) 2017/1996 della [OSCURATO:PERSONA], del 6 novembre 2017, volta a mantenere nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 sui serbatoi di acciaio prefabbricati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2017, L 288, pag. 36 ) (in prosieguo, congiuntamente: le «seconde decisioni controverse»). Contesto normativo 3 I considerando da 1 a 3 del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio ( GU 2011, L 88, pag. 5 ), enunciano quanto segue: «(1) Secondo le norme vigenti negli Stati membri, le opere di costruzione sono concepite e realizzate in modo da non mettere a repentaglio la sicurezza delle persone, degli animali domestici o dei beni e da non danneggiare l’ambiente. (2) Tali norme influiscono direttamente sui requisiti dei prodotti da costruzione. Tali requisiti si riflettono perciò su norme e omologazioni tecniche nazionali per i prodotti e su altre specifiche e disposizioni tecniche nazionali legate ai prodotti da costruzione. A causa delle loro differenze, tali requisiti ostacolano il commercio all’interno dell’Unione. (3) Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell’ambiente e dei lavoratori nell’utilizzazione dei prodotti da costruzione». 4 L’articolo 1 di tale regolamento, rubricato «Oggetto», enuncia quanto segue: «Il presente regolamento fissa le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di prodotti da costruzione stabilendo disposizioni armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione». 5 L’articolo 2 di detto regolamento, intitolato «Definizioni», così recita: «Ai fini del presente regolamento, si intende per: (...) 4) “caratteristiche essenziali”, le caratteristiche del prodotto da costruzione che si riferiscono ai requisiti di base delle opere di costruzione; (...)». 6 L’articolo 3 del regolamento n. 305/2011, rubricato «Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione», ai suoi paragrafi 1 e 2, dispone quanto segue: «1.   I requisiti di base delle opere di costruzione di cui all’allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate. 2.   Le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione». 7 L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Principi generali e uso della marcatura CE», al paragrafo 4, così recita: «Uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l’uso di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l’uso in questione in tale Stato membro». 8 L’articolo 17 di detto regolamento, rubricato «Norme armonizzate», così recita: «1.   Le norme armonizzate sono stabilite dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/34/CE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche ( GU 1998, L 204, pag. 37 )] in base alle richieste (in prosieguo: “mandati”), formulate dalla [OSCURATO:PERSONA] conformemente all’articolo 6 di tale direttiva previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni di cui all’articolo 64 del presente regolamento (in prosieguo “comitato permanente per le costruzioni”). (...) 3.   Le norme armonizzate stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. Se previsto dal relativo mandato, una norma armonizzata si riferisce all’uso previsto dei prodotti che essa copre. Ove appropriato e senza mettere a rischio l’esattezza, l’affidabilità e la stabilità dei risultati, le norme armonizzate forniscono metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alle loro caratteristiche essenziali. (...) 5.   [OSCURATO:PERSONA] valuta la conformità delle norme armonizzate predisposte dagli organismi europei di normalizzazione ai pertinenti mandati. [OSCURATO:PERSONA] pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’elenco dei riferimenti alle norme armonizzate conformi ai pertinenti mandati. Per ciascuna norma armonizzata che figura nell’elenco sono fornite le seguenti indicazioni: a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso; b) data di inizio del periodo di coesistenza; c) data di fine del periodo di coesistenza. [OSCURATO:PERSONA] pubblica tutti gli aggiornamenti dell’elenco. Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è possibile usare una norma armonizzata per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Gli organismi nazionali di normalizzazione sono obbligati a recepire le norme armonizzate conformemente alla direttiva 98/34/CE. [OSCURATO:PERSONA] salvi gli articoli da 36 a 38, a decorrere dalla fine del periodo di coesistenza la norma armonizzata è l’unico strumento usato per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nel suo ambito di applicazione. Al termine del periodo di coesistenza le norme nazionali contrastanti sono ritirate e gli Stati membri pongono termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali contrastanti». 9 L’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, rubricato «Obiezione formale contro norme armonizzate», prevede quanto segue: «1.   Se uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una norma armonizzata non soddisfi del tutto i requisiti fissati dal pertinente mandato, lo Stato membro interessato o la [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni, sottopone la questione al comitato istituito dall’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, motivando tale decisione. Il comitato, consultati i competenti organismi europei di normalizzazione esprime il suo parere senza indugi. 2.   Alla luce del parere espresso dal comitato ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 98/34/CE, la [OSCURATO:PERSONA] decide se pubblicare o non pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea i riferimenti alla norma armonizzata in questione o se pubblicarli parzialmente, conservarli, conservarli parzialmente o eliminarli. 3.   [OSCURATO:PERSONA] informa della sua decisione l’organismo europeo di normalizzazione interessato e, se necessario, chiede la revisione delle norme armonizzate in questione». 10 L’articolo 19 di tale regolamento, intitolato «Documento per la valutazione europea», al suo paragrafo 1, così stabilisce: «In seguito alla richiesta di valutazione tecnica europea di un fabbricante, l’organizzazione de[gli organismi di valutazione tecnica] elabora e adotta un documento per la valutazione europea per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata, la cui prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l’altro: (...) b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previsto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto». 11 L’allegato I a detto regolamento specifica i «requisiti di base delle opere di costruzione». Il punto 3 di tale allegato, rubricato «Igiene, salute e ambiente», così dispone: «Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l’igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi: (...) b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell’aria interna o esterna; (...)». 12 La direttiva 98/34 è stata sostituita dal regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU 2012, L 316, pag. 12 ). 13 Il comitato istituito all’articolo 5 della direttiva 98/34 è stato sostituito da quello di cui all’articolo 22 del regolamento n. 1025/2012, nella versione iniziale. [OSCURATO:PERSONA] C‑475/19 P 14 I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 5 a 13 della prima sentenza impugnata nei seguenti termini: «5 Il 12 novembre 1997 la [OSCURATO:PERSONA] europea ha conferito al Comitato europeo di normalizzazione [(CEN)] un mandato recante il riferimento M/119 per l’elaborazione di norme armonizzate per le pavimentazioni. Tali norme dovevano includere una serie di caratteristiche essenziali, quali la reazione al fuoco, l’ermeticità, la resistenza alla frammentazione, l’emissione di amianto e di formaldeide, il contenuto di pentaclorofenolo. Il mandato M/119 è stato conferito in vigenza della direttiva [89/106 del Consiglio, del 21 dicembre 1998 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione ( GU 1989, L 40, pag. 12 )] e modificato dal mandato M/137 del 25 luglio 2000, nonché dal mandato M/119, rev. 1, del 22 giugno 2010, al fine di includere l’emissione di una serie di altre sostanze pericolose quali i composti organici volatili (COV). 6 Tra tali norme, la norma armonizzata EN 14342:2013 “Pavimentazioni di legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura” conteneva metodi e criteri di valutazione qualitativa relativamente a una serie di caratteristiche essenziali. Per quanto riguarda il rilascio di altre sostanze pericolose quali i COV, la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 disponeva quanto segue: “Le regolamentazioni nazionali sulle sostanze pericolose possono richiedere una verifica e una dichiarazione del rilascio di altre sostanze pericolose, e talvolta del loro contenuto, oltre a quelle trattate negli atri articoli, qualora i prodotti da costruzione interessati dalla presente norma siano immessi in tali mercati. In assenza di metodi di prova europei armonizzati, si deve verificare e dichiarare il rilascio/il contenuto tenendo conto delle disposizioni nazionali applicabili nel luogo di utilizzo (...)”. 7 La norma armonizzata EN 14904:2006 “Superfici per aree sportive – Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport” riguardava altresì caratteristiche essenziali quali l’attrito, la durata, la reazione al fuoco, l’emissione di formaldeide, il contenuto di pentaclorofenolo. Per quanto riguarda altre sostanze pericolose, la nota 1 all’allegato ZA.1 di detta norma armonizzata enunciava quanto segue: “Oltre agli eventuali altri articoli specifici relativi alle sostanze pericolose di cui alla presente norma, possono sussistere altri requisiti applicabili ai prodotti contenuti in tale norma. Al fine di conformarsi alle disposizioni della direttiva europea sui prodotti da costruzione, è necessario che tali requisiti siano altresì rispettati ove e quando siano applicabili”. 8 Il 21 agosto 2015 la Repubblica federale di Germania ha sollevato presso la [OSCURATO:PERSONA], sulla base dell’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, obiezioni formali nei confronti delle norme armonizzate EN 14342:2013 ed EN 14904:2006. 9 La Repubblica federale di Germania ha fatto valere che le due norme controverse non soddisfacevano interamente il mandato conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le caratteristiche essenziali dei materiali da costruzione non erano state stabilite conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011. Essa ha dichiarato che queste due norme violavano l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011 nonché il mandato M/119, poiché esse non contenevano procedure di valutazione armonizzate relativamente al rilascio di altre sostanze pericolose quali i COV. 10 In seguito, la Repubblica federale di Germania ha chiesto che, nell’attesa di metodi di verifica armonizzati sul rilascio di altre sostanze pericolose e sull’emissione o sul contenuto di dette sostanze, i riferimenti delle norme fossero ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in via subordinata, che fossero pubblicati con riserva, in modo da considerare le clausole contestate delle norme relative al rilascio di altre sostanze pericolose come non armonizzate e gli Stati membri autorizzati ad adottare disposizioni nazionali sui metodi di verifica, affinché siano rispettati i requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione in materia di salute. 11 Il 25 gennaio 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato [le prime decisioni controverse]. 12 L’articolo 1 della decisione 2017/133 così dispone: “Il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 ’Pavimentazioni di legno – Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura’ è mantenuto con una limitazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge all’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la seguente limitazione: ‘La clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall’ambito di applicazione del riferimento pubblicato’”. 13 L’articolo 1 della decisione 2017/145 così dispone: “Il riferimento alla norma armonizzata EN 14904:2006 ‘Superfici per aree sportive – Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport’ è mantenuto con una limitazione. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge all’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la seguente limitazione: ‘La nota 1 dell’allegato ZA.1 della norma armonizzata EN 14904:2006 è esclusa dall’ambito di applicazione del riferimento pubblicato’”». 15 Il 10 marzo 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato la comunicazione di «applicazione», che riprendeva l’elenco di tutte le norme armonizzate nell’ambito del regolamento n. 305/2011. Per quanto riguarda le due norme EN 14342:2013 ed EN 14904:2006, tale comunicazione esponeva, in sostanza, le limitazioni già enunciate nelle prime decisioni controverse. 16 L’11 agosto 2017, il 15 dicembre 2017 e il 9 marzo 2018 la [OSCURATO:PERSONA] ha pubblicato le altre tre comunicazioni controverse. [OSCURATO:PERSONA] C‑688/19 P 17 I fatti all’origine della controversia sono esposti nei punti da 1 a 12 della seconda sentenza impugnata nei seguenti termini: «1 Il 26 febbraio 1999 la [[OSCURATO:PERSONA]] ha conferito al [CEN] un mandato recante il riferimento M/131 per l’elaborazione di norme armonizzate per condotte, serbatoi e accessori per condotte non a contatto con acqua destinata al consumo umano. Tali norme dovevano includere una serie di caratteristiche essenziali, quali la resistenza meccanica e la stabilità, la resistenza alla frantumazione, la portanza e l’ermeticità. 2 Nel 2004 il CEN ha adottato la norma armonizzata EN 12285-2: 2005 relativa ai serbatoi di acciaio. Relativamente alla caratteristica qualitativa “resistenza meccanica e stabilità” di cui al mandato M/131, essa è trattata nelle tabelle della sezione ZA, che prevedono che i prodotti devono rispettare, per lo spessore delle pareti, i requisiti di cui alla clausola 4.3.6.1 e della tabella 3 della norma armonizzata. Tale clausola e tale tabella indicano gli spessori minimi delle pareti che devono essere rispettati per i serbatoi in questione. 3 Nel 2005 e nel 2010 il CEN ha adottato la norma armonizzata EN 13341: 2005 + A1: 2011 relativa ai serbatoi statici di materiale termoplastico. Tale norma conteneva metodi e criteri di valutazione della prestazione per una serie di caratteristiche essenziali. Per quanto riguarda la caratteristica di qualitativa “resistenza meccanica e stabilità” di cui al mandato M/131, essa è trattata nelle tabelle della sezione ZA.1 dell’allegato ZA, che prevedono che i prodotti devono rispettare, per lo spessore delle pareti, i requisiti di cui alle tabelle da 4 a 6 della norma armonizzata per quanto riguarda lo spessore delle pareti. Dette tabelle da 4 a 6 indicano gli spessori minimi delle pareti che devono essere rispettati dai serbatoi in questione. 4 Le norme armonizzate non contengono requisiti o metodi di valutazione particolari nell’ipotesi in cui tali serbatoi siano utilizzati in zone sismiche o inondabili. Parimenti, esse non contengono requisiti relativi ai sistemi di ancoraggio al suolo dei serbatoi destinati alla costruzione. 5 Lo stesso vale per quanto riguarda le caratteristiche qualitative “resistenza alla frantumazione” e “portanza” per i quali dette norme armonizzate non comportano alcun metodo o criterio di valutazione di tali qualità. 6 Il 21 agosto 2015, conformemente all’articolo 18 del regolamento [n. 305/2011], la Repubblica federale di Germania ha sollevato presso la [OSCURATO:PERSONA] obiezioni formali nei confronti delle norme armonizzate EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005. 7 La Repubblica federale di Germania ha ritenuto che le due norme controverse non soddisfacessero interamente il mandato M/131 conferito dalla [OSCURATO:PERSONA] e che le caratteristiche essenziali dei prodotti di costruzione non fossero state stabilite conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011. Essa ha dichiarato che tali due norme violavano l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011, nonché il mandato M/131, poiché non contenevano metodi di determinazione delle qualità per quanto riguarda la resistenza meccanica e la stabilità, la resistenza alla frantumazione e la portanza e, segnatamente, in caso di utilizzo di tali prodotti in zone sismiche o inondabili. 8 In seguito la Repubblica federale di Germania ha chiesto, per quanto riguarda le norme armonizzate EN 13341:2005 + A1:2011 ed EN 12285-2:2005 che, nell’attesa di metodi di verifica armonizzati sulla resistenza meccanica e la stabilità, la resistenza alla frantumazione e la portanza in caso di utilizzo in zone sismiche o inondabili, i riferimenti delle norme fossero pubblicati con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o, in via subordinata, che fossero ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per i serbatoi statici in materiale termoplastico e in serbatoi in acciaio prefabbricati. 9 Dopo aver consultato il comitato permanente per le costruzioni istituito dall’articolo 64 del regolamento n. 305/2011, la [OSCURATO:PERSONA] ha adito il comitato di cui all’articolo 22 del regolamento [n. 1025/2012]. Quest’ultimo ha emesso un parere sulle obiezioni formali. 10 Il 6 novembre 2017 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato [le seconde decisioni controverse]. 11 L’articolo 1 della decisione 2017/1995 così dispone: “Il riferimento della norma armonizzata EN 13341:2005 + A1:2011 ‘Serbatoi statici di materiale termoplastico per immagazzinaggio fuori terra di oli combustibili domestici, cherosene e gasolio – Serbatoi di polietilene fabbricati per soffiaggio (blow moulded) e per stampaggio rotazionale e serbatoi fabbricati per stampaggio rotazionale di poliammide 6 polimerizzata anionicamente – Requisiti e metodi di prova’ è mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ”. 12 L’articolo 1 della decisione 2017/1996 così dispone: “Il riferimento della norma armonizzata EN 12285-2:2005 ‘Serbatoi di acciaio prefabbricati – Parte 2: Serbatoi orizzontali cilindrici a singola e a doppia parete per depositi fuori-terra di liquidi infiammabili e non infiammabili che possono inquinare l’acqua’ è mantenuto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ”». Ricorsi dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate [OSCURATO:PERSONA] T‑229/17 18 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 19 aprile 2017, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso diretto all’annullamento, da un lato, delle prime decisioni controverse e, dall’altro, della comunicazione di «applicazione». 19 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 4 agosto 2017, la Repubblica di Finlandia ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Repubblica federale di Germania. Con decisione del 1 o settembre 2017 il presidente della Prima Sezione del Tribunale ha autorizzato tale intervento. 20 Conformemente all’articolo 86, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, la Repubblica federale di Germania ha depositato tre memorie di adattamento presso la cancelleria del Tribunale il 9 ottobre 2017, il 2 marzo 2018 e il 20 maggio 2018, chiedendo l’annullamento delle altre tre comunicazioni controverse. 21 A sostegno del proprio ricorso, la Repubblica federale di Germania ha dedotto tre motivi vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione delle forme sostanziali derivanti dall’articolo 18 del regolamento n. 305/2011, il secondo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il terzo, sulla violazione di disposizioni sostanziali di detto regolamento. 22 Con la prima sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso in quanto in parte irricevibile, per quanto riguarda la comunicazione di «applicazione» e le altre tre comunicazioni controverse, e in parte infondato, per quanto riguarda le prime decisioni controverse. [OSCURATO:PERSONA] T‑53/18 23 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 gennaio 2018, la Repubblica federale di Germania ha proposto un ricorso diretto all’annullamento delle seconde decisioni controverse. 24 A sostegno del suo ricorso, la Repubblica federale di Germania ha dedotto due motivi vertenti, in sostanza, il primo, sulla violazione dell’obbligo di motivazione e, il secondo, sulla violazione di disposizioni sostanziali del regolamento n. 305/2011. 25 Con la seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto integralmente il ricorso. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti 26 Con la sua impugnazione nella causa C‑475/19 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: – annullare la prima sentenza impugnata; – annullare le prime decisioni controverse; – annullare la comunicazione di «applicazione» nonché le altre tre comunicazioni controverse; – in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale per quanto riguarda le domande di annullamento delle prime decisioni controverse, della comunicazione di «applicazione» e delle altre tre comunicazioni controverse; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 27 La Repubblica di Finlandia chiede alla Corte di accogliere le conclusioni dell’impugnazione proposta dalla Repubblica federale di Germania nella causa C‑475/19 P. 28 Con la sua impugnazione nella causa C‑688/19 P, la Repubblica federale di Germania chiede che la Corte voglia: – annullare la seconda sentenza impugnata; – annullare le seconde decisioni controverse, – in via subordinata, rinviare la causa al Tribunale per quanto riguarda le domande di annullamento delle seconde decisioni controverse; – condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 29 [OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia: – respingere integralmente le impugnazioni; – condannare la ricorrente alle spese. 30 Con decisione del presidente della Prima Sezione del 15 settembre 2020, le cause C‑475/19 P e C‑688/19 P sono state riunite ai fini della sentenza. Sulle impugnazioni Sull’eccezione di irricevibilità Argomenti delle parti 31 [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l’irricevibilità delle impugnazioni nel senso che esse si limiterebbero a ripetere gli argomenti dedotti dinanzi al Tribunale e ometterebbero di individuare i punti criticati delle sentenze impugnate. 32 La Repubblica federale di Germania chiede il rigetto di tale eccezione. Giudizio della Corte 33 Dall’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), e dall’articolo 169, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte risulta che un’impugnazione deve identificare con precisione le parti della motivazione della sentenza di cui è chiesto l’annullamento che sono oggetto di contestazione, nonché gli argomenti di diritto dedotti a specifico sostegno di tale domanda, a pena di irricevibilità dell’impugnazione o del motivo d’impugnazione in questione. Pertanto, non risponde agli obblighi di motivazione stabiliti da tali disposizioni un’impugnazione che si limiti a ribadire o a riprodurre testualmente i motivi e gli argomenti già presentati dinanzi al Tribunale. Tuttavia, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito dell’impugnazione una volta che un ricorrente contesta l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale [ordinanza del 5 settembre 2019, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO, C‑162/19 P , non pubblicata, EU:C:2019:686 , punto 5 (presa di posizione dell’avvocato generale, paragrafo 6 e giurisprudenza ivi citata)]. 34 Nella fattispecie, le impugnazioni, considerate nel loro complesso, identificano con sufficiente precisione i punti criticati delle sentenze impugnate nonché i motivi per i quali questi sarebbero, secondo la ricorrente, viziati da errori di diritto e non si limitano, quindi, a una mera ripetizione o riproduzione degli argomenti presentati dinanzi al Tribunale, come suggerito dalla [OSCURATO:PERSONA], consentendo, di conseguenza, alla Corte di effettuare il suo controllo di legittimità. 35 Poiché la ricorrente ha soddisfatto i citati obblighi di motivazione rammentati al punto 33 della presente sentenza, l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] deve essere respinta. Nel merito 36 A sostegno della sua impugnazione nella causa C‑475/19 P, la Repubblica federale di Germania deduce tre motivi. Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 263, primo comma, TFUE, in quanto, in sostanza, nella prima sentenza impugnata il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che la comunicazione di «applicazione» e le altre tre comunicazioni controverse producevano effetti giuridici distinti da quelli prodotti dalle prime decisioni controverse. Con il suo secondo motivo, essa sostiene che tale sentenza violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, di tale regolamento, in quanto tali disposizioni conferirebbero alla [OSCURATO:PERSONA] non solo la facoltà bensì anche l’obbligo di adottare una delle misure proposte dalla Repubblica federale di Germania. Il terzo motivo verte su una violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e con l’articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento, in quanto tali disposizioni avrebbero obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a verificare se le norme contemplate dalle prime decisioni controverse compromettessero il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione. 37 La Repubblica di Finlandia è intervenuta a sostegno del secondo e del terzo motivo nella causa C‑475/19 P. 38 Nella causa C‑688/19 P la Repubblica federale di Germania deduce due motivi a sostegno della sua impugnazione. Il primo motivo verte su una violazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, in combinato disposto con l’articolo 17, paragrafo 5, dello stesso, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali disposizioni conferivano alla [OSCURATO:PERSONA] non solo la facoltà bensì anche l’obbligo di adottare una delle misure richieste dalla Repubblica federale di Germania. Con il suo secondo motivo essa sostiene che la seconda sentenza impugnata violerebbe l’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che tali disposizioni avrebbero obbligato la [OSCURATO:PERSONA] a verificare se le norme contemplate dalle seconde decisioni controverse compromettessero il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione. Sul primo motivo nella causa C‑475/19 P, vertente sull’asserita giuridicità delle comunicazioni controverse – Argomenti delle parti 39 Il primo motivo della Repubblica federale di Germania si articola in due parti. 40 Nella prima parte, la ricorrente sostiene che, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, la comunicazione di «applicazione» e le altre tre comunicazioni controverse produrrebbero effetti giuridici vincolanti. Infatti, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 5, del regolamento n. 305/2011, la pubblicazione dell’elenco dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea da parte della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe avuto l’effetto di consentire l’utilizzo di una norma armonizzata dalla data di inizio del periodo di coesistenza e di rendere obbligatorio tale utilizzo dalla data della fine del periodo di coesistenza, al fine di redigere una dichiarazione di prestazioni per un prodotto da costruzione rientrante in tale norma. Pertanto, il Tribunale avrebbe erroneamente dichiarato che tali comunicazioni erano prive di effetti giuridici nuovi rispetto a quelli delle prime decisioni controverse. 41 Nella seconda parte, la ricorrente critica il Tribunale per aver concluso che essa doveva dimostrare che dette comunicazioni avessero leso i suoi interessi o modificato in modo qualificato la sua situazione giuridica, laddove uno Stato membro non sarebbe tenuto a dimostrare che l’atto produca effetti giuridici che lo riguardino personalmente o che incidano sui suoi interessi. 42 [OSCURATO:PERSONA] conclude per il rigetto di tale motivo, considerato nelle sue due parti. – Giudizio della Corte 43 Per quanto riguarda la prima parte del primo motivo, occorre rilevare, come risulta in sostanza dai punti 42, 43 e 64 della prima sentenza impugnata, che le prime decisioni controverse hanno prodotto effetti giuridici nei confronti della ricorrente, sia nella parte in cui la sua domanda principale è stata respinta, sia nella parte in cui la sua domanda in via subordinata è stata parzialmente accolta. È l’accoglimento parziale di tale domanda che ha indotto la [OSCURATO:PERSONA] ad adottare, a fini di attuazione, le quattro comunicazioni controverse. 44 Di conseguenza, e come correttamente dichiarato dal Tribunale al punto 49 della prima sentenza impugnata, le comunicazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’attuazione del regolamento n. 305/2011, nella parte in cui riguardano solo un aggiornamento dell’elenco di tutti i riferimenti delle norme armonizzate, in seguito all’accoglimento parziale di una riserva formulata da uno Stato membro sul fondamento dell’articolo 18, paragrafo 1, di tale regolamento, si limitano in realtà, per quanto riguarda le norme armonizzate in questione, a farvi riferimento, senza produrre effetti giuridici diversi da quelli già prodotti nei confronti di tale Stato membro dalle decisioni adottate da tale istituzione sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento. 45 Poiché, come emerge dai punti da 43 a 45 della prima sentenza impugnata, dall’oggetto, dal contenuto e dal contesto della comunicazione di «applicazione» e dalle altre tre comunicazioni controverse e, pertanto, da un’analisi circostanziata delle stesse, deriva che esse miravano, in sostanza, a riprendere le restrizioni già enunciate nelle prime decisioni controverse, il Tribunale poteva legittimamente giudicare che dette comunicazioni non potevano produrre effetti giuridici autonomi. 46 Da ciò consegue che tale parte deve essere respinta. 47 Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, essa non può che essere respinta in quanto inconferente, poiché potrebbe essere accolta solo qualora si fosse giunti alla conclusione che le comunicazioni adottate dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’attuazione del regolamento n. 305/2011 producessero effetti giuridici autonomi. 48 Alla luce di quanto precede, si deve respingere il primo motivo nella causa C‑475/19 P. Sul secondo e terzo motivo nella causa C‑475/19 P e sul primo e secondo motivo nella causa C‑688/19 P, vertenti sull’interpretazione dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011 – Argomenti delle parti 49 La Repubblica federale di Germania afferma, in sostanza, nel secondo motivo nella causa C‑475/19 P e nel primo motivo nella causa C‑688/19 P, che il Tribunale avrebbe violato l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011. Occorre rilevare che, per quanto riguarda il secondo motivo nella causa C‑475/19 P e il primo motivo nella causa C‑688/19 P, questi ultimi, che comprendono ciascuno tre parti, sono formulati in modo analogo. 50 Nella prima e seconda parte, la ricorrente ricorda che la [OSCURATO:PERSONA] ha il diritto di formulare una riserva nei confronti di una determinata norma armonizzata, come la ricorrente le ha del resto suggerito di fare nel caso di specie. Pertanto, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe non solo la facoltà, ma anche l’obbligo di far produrre solo parzialmente gli effetti giuridici previsti da tale regolamento, per quanto riguarda una norma che non soddisfi completamente i requisiti enunciati nel corrispondente mandato, come risulterebbe chiaramente dal testo dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011. 51 Infatti, dall’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, di tale regolamento, risulterebbe che, al momento della pubblicazione delle norme armonizzate conformemente ai mandati ricevuti, la [OSCURATO:PERSONA] dovrebbe limitarsi a pubblicare i riferimenti delle norme che sono interamente conformi a tali mandati. 52 Peraltro, poiché la procedura prevista all’articolo 18 del regolamento n. 305/2011 costituisce il corrispettivo di quella di cui all’articolo 17, paragrafo 5, secondo comma, di tale regolamento, ciò che quest’ultima disposizione vieta non può essere autorizzato dall’articolo 18, paragrafo 2, di detto regolamento. 53 Nella terza parte, la ricorrente critica l’«ampio potere discrezionale» che il Tribunale avrebbe attribuito, nella prima e seconda sentenza impugnata, alla [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, come avrebbe dichiarato la Corte al punto 43 della sua sentenza del 27 ottobre 2016, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑613/14 , EU:C:2016:821 ), sebbene l’elaborazione di una norma armonizzata sia affidata ad un organismo di diritto privato, essa costituisce, tuttavia, una misura di attuazione necessaria e rigorosamente inquadrata dagli obblighi essenziali definiti dal diritto dell’Unione, realizzata su iniziativa nonché sotto la direzione e il controllo della [OSCURATO:PERSONA]. In tale contesto, spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] svolgere il suo compito di verifica degli aspetti formali e materiali. 54 Per quanto riguarda il terzo motivo nella causa C‑475/19 P e il secondo motivo nella causa C‑688/19 P, anch’essi sono formulati in modo analogo. 55 Secondo la ricorrente, il Tribunale avrebbe ignorato il fatto che, ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta ad esaminare se le norme armonizzate consentano agli Stati membri di vigilare sul rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione. Infatti, le norme armonizzate dovrebbero consentire di valutare le qualità di un materiale da costruzione corrispondente alle sue caratteristiche essenziali per soddisfare i requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione. 56 Intervenendo a sostegno del secondo e terzo motivo di impugnazione nella causa C‑475/19 P, la Repubblica di Finlandia fa valere, in sostanza, che il Tribunale non ha preso in considerazione la circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta, in applicazione del regolamento n. 305/2011, a verificare se una norma armonizzata sia idonea a rispettare i requisiti fondamentali applicabili alle opere di costruzione, per quanto riguarda tutti gli elementi richiesti dal mandato sul quale è fondata tale norma. Infatti, se una norma dovesse rivelarsi incompleta in un qualsiasi modo, la [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tenuta a riconoscere che, qualora detta norma non riguardi i criteri di valutazione dei requisiti fondamentali previsti dal mandato, gli Stati membri mantengono la facoltà di introdurre requisiti nazionali per quanto riguarda tali caratteristiche essenziali. 57 [OSCURATO:PERSONA] chiede il rigetto del secondo e terzo motivo nella causa C‑475/19 P nonché del primo e secondo motivo nella causa C‑688/19 P. – Giudizio della Corte 58 In primo luogo, dalla formulazione dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 305/2011 risulta che la procedura di obiezione formale è esperibile se uno Stato membro o la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che una norma armonizzata non soddisfi «del tutto» i requisiti fissati dal corrispondente mandato, il che riguarda tanto l’ipotesi in cui tale norma sia incompleta rispetto a tale mandato quanto quella in cui essa lo violi su taluni punti. 59 In forza di tale medesima disposizione, quando viene sollevata un’obiezione, spetta alla [OSCURATO:PERSONA], previa consultazione del comitato permanente per le costruzioni e del comitato istituito dall’articolo 22 del regolamento n. 1025/2012, valutare se la norma soddisfi, almeno in parte, i requisiti enunciati nel mandato. Se così è, la [OSCURATO:PERSONA] è allora obbligata a decidere se tale norma, o la parte della stessa che soddisfa tali requisiti, debba essere pubblicata o conservata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea , totalmente o parzialmente, o se debba essere eliminata da quest’ultima. 60 Per contro, l’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011 non prevede che tale istituzione possa integrare il riferimento a una norma armonizzata con riserve, diverse da una pubblicazione o da una conservazione parziale, del tipo di quelle auspicate dalla ricorrente. 61 Vero è che il termine «parzialmente», che figura, in particolare, nelle versioni in lingua francese o italiana dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, corrisponde, in alcune altre versioni linguistiche di detta disposizione, come quelle in lingua tedesca, inglese, spagnola e polacca, all’espressione «con riserve» o «con restrizioni». Tuttavia, la [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito della procedura prevista all’articolo 18 di tale regolamento, non può consentire agli Stati membri, mediante una riserva, di completare il contenuto di una norma non interamente armonizzata, altrimenti essa invaderebbe le competenze riconosciute tanto dall’articolo 17 quanto dall’articolo 18, paragrafo 3, di detto regolamento agli organismi di normalizzazione europei, unici autorizzati a determinare o a rivedere il contenuto della norma alla luce del mandato conferito. 62 A tale proposito, inoltre, l’assenza di pubblicazione, la pubblicazione o la conservazione, totale o parziale, nonché il ritiro di riferimenti a una norma armonizzata in tutto o in parte conforme al corrispondente mandato rimangono una facoltà concessa alla [OSCURATO:PERSONA], in funzione del parere del comitato previsto all’articolo 22 del regolamento n. 1025/2012, e non un obbligo che graverebbe su tale istituzione. 63 Nella fattispecie, da un lato, al punto 94 della prima sentenza impugnata, il Tribunale ha correttamente dichiarato che l’argomento della ricorrente secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe valutato la conformità delle norme armonizzate in questione al corrispondente mandato era privo di fondamento in quanto, nei considerando 9, 11, 14 e 15 delle prime decisioni controverse, tale istituzione aveva ammesso, per quanto riguarda le clausole in questione, che mancavano i criteri e i metodi necessari per la valutazione della prestazione di altre sostanze pericolose, di modo che tali clausole, non essendo applicabili, dovevano essere esplicitamente escluse dalla portata dei riferimenti delle norme armonizzate in questione. Così facendo, nelle prime decisioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] si è avvalsa della facoltà ad essa riconosciuta di conservare solo parzialmente i riferimenti alle norme armonizzate. 64 Dall’altro lato, ai punti 42 e 44 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente rilevato che, sebbene «le norme armonizzate in questione non corrispondano interamente al mandato corrispondente e [sebbene] le caratteristiche qualitative quali la resistenza alla frantumazione, la portanza e l’ermeticità non siano incluse nei metodi e nei criteri di valutazione delle qualità delle norme armonizzate di cui trattasi», tale circostanza non poteva «comportare l’annullamento delle [seconde] decisioni [controverse], dal momento che, in detto mandato, non vi è alcuna indicazione relativa alla definizione di criteri qualitativi relativi all’installazione o all’utilizzo di serbatoi in zone sismiche o inondabili». 65 In secondo luogo, occorre ricordare che, come risulta dai considerando 1 e 2 del regolamento n. 305/2011, sebbene le norme degli Stati membri esigano che le «opere di costruzione» siano progettate e realizzate in modo tale da non compromettere la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, e da non nuocere all’ambiente, tali norme esercitano un’incidenza diretta sui requisiti applicabili ai «prodotti da costruzione» che, a loro volta, e a causa della loro disparità, ostacolano i loro scambi all’interno dell’Unione. 66 Al fine di facilitare la loro libera circolazione, il regolamento n. 305/2011 intende, come dispone il suo articolo 1, fissare le condizioni per l’immissione o la messa a disposizione sul mercato di «prodotti da costruzione», stabilendo norme armonizzate per la descrizione della prestazione di tali prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali e per l’uso della marcatura CE sui prodotti in questione. 67 Conformemente all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 305/2011, uno Stato membro non proibisce né ostacola, nel suo territorio o sotto la sua responsabilità, la messa a disposizione sul mercato o l’uso di «prodotti da costruzione» recanti la marcatura CE «se la prestazione dichiarata corrisponde ai requisiti per l’uso in questione in tale Stato membro». 68 In tale contesto, la facoltà per gli Stati membri di adottare disposizioni nazionali per disciplinare i propri metodi di valutazione dei «prodotti da costruzione» relativamente agli aspetti non contemplati da una norma armonizzata potrebbe limitare, in spregio all’obiettivo del regolamento n. 305/2011, la libera circolazione dei prodotti da costruzione corrispondenti alla norma armonizzata, in quanto i fabbricanti di «prodotti da costruzione» rischierebbero di trovarsi di fronte a procedure e criteri nazionali divergenti, al punto che l’accesso effettivo dei loro prodotti al mercato potrebbe risultarne ostacolato. Nel caso in cui un «prodotto da costruzione» non rientri o non rientri totalmente in una norma armonizzata, di modo che le qualità corrispondenti alle sue caratteristiche essenziali non possano essere interamente valutate conformemente alla norma armonizzata esistente, spetta, se del caso, al fabbricante presentare una domanda di valutazione tecnica europea, conformemente all’articolo 19 di detto regolamento. 69 Tuttavia, come ricordato al suo considerando 3, il regolamento n. 305/2011 non dovrebbe pregiudicare il diritto degli Stati membri di prescrivere i requisiti che essi reputino necessari per assicurare la protezione della salute, dell’ambiente e dei lavoratori nell’utilizzazione dei prodotti da costruzione. 70 Ne deriva che uno Stato membro può imporre regole specifiche relative all’installazione e all’utilizzo dei «prodotti da costruzione», purché tali norme non contengano requisiti che si discostino dalle norme armonizzate per quanto riguarda la valutazione di detti prodotti o l’uso della marcatura CE su di essi. 71 Nel caso di specie, il Tribunale, senza incorrere in un errore di diritto, ha dichiarato, al punto 102 della prima sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva adottare una riserva che specificasse che gli Stati membri erano autorizzati ad attuare le loro disposizioni nazionali sui metodi di prova e sulle verifiche per quanto riguarda il rilascio di altre sostanze pericolose. 72 Peraltro, il Tribunale ha correttamente giudicato, ai punti 51 e 55 della seconda sentenza impugnata, che l’utilizzo dei serbatoi in zone sismiche o inondabili non rientrava nell’ambito di applicazione delle norme armonizzate di cui trattasi, cosicché non era possibile integrarle, nell’ambito del procedimento di cui all’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, con una limitazione su tale punto. 73 Come rilevato al punto 70 della presente sentenza, gli Stati membri possono, tuttavia, imporre norme specifiche relative all’installazione e all’utilizzo dei «prodotti da costruzione», purché dette norme non contengano requisiti che si discostino dalle norme armonizzate derivanti dal regolamento n. 305/2011. 74 In terzo luogo, sebbene le norme armonizzate siano, in forza del combinato disposto dell’articolo 2, punto 4, dell’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento n. 305/2011, connesse alle caratteristiche essenziali dei «prodotti da costruzione» e ai requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione», resta il fatto che tale regolamento intende armonizzare non i requisiti applicabili a tali opere, ma unicamente le modalità di valutazione e di dichiarazione delle prestazioni dei «prodotti da costruzione». Poiché i metodi e i criteri di valutazione delle prestazioni dei «prodotti da costruzione», definiti nelle norme armonizzate, devono soltanto essere tali da consentire di accertarsi che le qualità di detti prodotti rispettino le caratteristiche essenziali corrispondenti ai requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione», l’oggetto di tali norme non è quello di garantire, di per sé, il rispetto dei requisiti fondamentali. 75 Nella fattispecie, è giocoforza constatare che, nella prima sentenza impugnata, il Tribunale ha applicato correttamente tali principi dichiarando, al punto 95 di tale sentenza, che, da un lato, l’oggetto delle norme armonizzate non è quello di garantire il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione», che sono fissati dagli Stati membri, ma che, dall’altro, nelle loro disposizioni relative ai «prodotti da costruzione» che garantiscono il rispetto dei requisiti fondamentali, essi sono tenuti, al fine di garantire la libera circolazione di tali prodotti, a utilizzare le norme armonizzate per quanto riguarda la valutazione delle qualità di detti prodotti. 76 Parimenti, al punto 96 della medesima sentenza, il Tribunale ha giustamente dichiarato che non spetta alla [OSCURATO:PERSONA] verificare se le norme armonizzate di cui trattasi garantiscano il rispetto dei requisiti fondamentali applicabili alle «opere di costruzione» per quanto riguarda il rilascio di altre sostanze pericolose, in quanto le norme armonizzate hanno lo scopo di consentire la valutazione qualitativa dei «prodotti da costruzione». 77 Per quanto riguarda la seconda sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato, al punto 49 di quest’ultima, che la domanda di iscrizione di una riserva nell’ambito di applicazione dei riferimenti delle norme armonizzate in questione non poteva, in ogni caso, essere accolta sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento n. 305/2011, per il fatto «che essa tende[va] ad aggiungere alle suddette norme un requisito supplementare relativo all’installazione o all’utilizzo dei serbatoi in zone sismiche o inondabili», mentre una tale facoltà di integrazione non è prevista da detta disposizione. 78 Il Tribunale ha, quindi, correttamente verificato la conformità delle norme in questione ai corrispondenti mandati ed ha esposto le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] non aveva l’obbligo di verificare il rispetto dei requisiti fondamentali. 79 In quarto e ultimo luogo, si deve constatare che, al punto 105 della prima sentenza impugnata nonché al punto 58 della seconda sentenza impugnata, il Tribunale si è limitato a sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] non era incorsa in un errore manifesto di valutazione. 80 Ne consegue che il secondo e terzo motivo nella causa C‑475/19 P nonché il primo e secondo motivo nella causa C‑688/19 P devono essere respinti. 81 Sulla base dell’insieme delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere integralmente respinto. Sulle spese 82 A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta o quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del suddetto regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione a norma dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 83 Nel caso di specie, poiché la Repubblica federale di Germania è rimasta soccombente e la [OSCURATO:PERSONA] ne ha chiesto la condanna alle spese, occorre condannarla alle spese della [OSCURATO:PERSONA] relative alle presenti impugnazioni e ai procedimenti dinanzi al Tribunale. 84 Conformemente all’articolo 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, le spese sostenute dagli Stati membri e dalle istituzioni intervenuti nella causa restano a loro carico. 85 La Repubblica di Finlandia, interveniente nel procedimento di ricorso dinanzi al Tribunale, la quale ha partecipato al procedimento dinanzi alla Corte, sopporterà le proprie spese. Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) La Repubblica federale di Germania sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] europea relative alle presenti impugnazioni e ai procedimenti dinanzi al Tribunale dell’Unione europea. 3) La Repubblica di Finlandia sopporta le proprie spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 305/2020 — Fons Iuris — Fons Iuris