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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 27864/2025

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iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/03/2025 del GIP del TRIBUNALE di PALERMO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto del suo difensore,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 31 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile,con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione presentata nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 15, in relazione a plurimi delitti di falsità ideologica in concorso,commessi da medici in servizio presso il reparto di chirurgia toracica dell’ARNAS Civico di Palermo, per non essere l’opponente persona offesa dai reati indicati e, inoltre, per l’insussistenza del fatto o, comunque, per l’assenza del necessario elemento soggettivo dei reati ipotizzati.

2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione.

Secondo l’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova.

Lo stesso art. 410-bis, al successivo comma 3, stabilisce, però, che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso a queste, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza.

3. Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825),da individuare nel Tribunale di Palermo: tanto per l’ulteriore corso del procedimento.

P.Q.M Qualifica il ricorso come reclamo e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 31/03/2025 del GIP del TRIBUNALE di PALERMO Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto del suo difensore,[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palermo del 31 marzo 2025, che ha dichiarato inammissibile,con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione presentata nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] + 15, in relazione a plurimi delitti di falsità ideologica in concorso,commessi da medici in servizio presso il reparto di chirurgia toracica dell’ARNAS Civico di Palermo, per non essere l’opponente persona offesa dai reati indicati e, inoltre, per l’insussistenza del fatto o, comunque, per l’assenza del necessario elemento soggettivo dei reati ipotizzati. 2. Si procede a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione. Secondo l’art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova. Lo stesso art. 410-bis, al successivo comma 3, stabilisce, però, che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, che provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso a queste, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza. 3. Tanto premesso, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825),da individuare nel Tribunale di Palermo: tanto per l’ulteriore corso del procedimento. P.Q.M Qualifica il ricorso come reclamo e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo per l’ulteriore corso. Così