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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 agosto 2021

Cassazione n. 16577/2022

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] 25351/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] L'AUTOTRASPORTO — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale del Tribunale di Parma emesso in data 10.08.2021 all'esito del procedimento nr.IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza.

Il CpetdTatore Pres.

Cpacint ogni i2EPOSITATO fN CANCELLERA Oggi, 7;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] 25351/2021 Roma, sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] L'AUTOTRASPORTO — [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentati e difesi dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti; RICORRENTE contro: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro-tempore INTIMATO avverso: decreto del Tribunale del Tribunale di Parma emesso in data 10.08.2021 all'esito del procedimento nr.IL PRESIDENTE letto l'atto di rinuncia depositato dai ricorrenti; ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 cpc; ritenuto che l'estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell'art. 391 cpc come modificato dal d.l. 68 del 2016 convertito con modificazioni in 1. 197/16; ritenuto che sulle spese non debba provvedersi, stante la mancanza di attività difensiva da parte dell'intimato P.Q.M. la Corte dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l'udienza. Il CpetdTatore Pres. Cpacint ogni i2EPOSITATO fN CANCELLERA Oggi, 7;
Decreto Cassazione n. 16577/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris