CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 marzo 2022
Cassazione n. 09071/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11001-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, F. [OSCURATO:PERSONA]' CALBOLI n. 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], G.E. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 Numero sezionale 345/2022 Numero di raccolta generale 9071/2022- intimati - avverso la sentenza n. 745/2016 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 21/03/2022 SALERNO, depositata il 21/12/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso ex art. 619 c.p.c. depositato il 20.5.2003 [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione di terzo avverso l’esecuzione immobiliare promossa da [OSCURATO:PERSONA] nel 1984 (distinta dal numero R.G.E. 486/1984) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], suo debitore, nella quale erano intervenuti, negli anni, altri creditori del predetto Schettino. La ricorrente esponeva di essere coniugata con il debitore esecutato Schettino, insieme al quale aveva acquistato, in regime di comunione legale tra i coniugi, la piena proprietà del bene immobile oggetto di esecuzione forzata; lamentava che, nonostante la mancata trascrizione del pignoramento, il G.E. avesse disposto l’assegnazione del bene esecutato all’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA]; invocava la divisione del cespite tra i due coniugi comproprietari, la sospensione della procedura esecutiva e la separazione in natura della quota del debitore esecutato, ai sensi dell’art. 600 c.p.c. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA], resistendo al ricorso e deducendo che [OSCURATO:PERSONA] aveva riscattato la proprietà del bene esecutato, costituito da un podere ex E.R.S.A.C., per subingresso nell’assegnazione dello stesso conseguente al decesso del padre, suo dante causa, [OSCURATO:PERSONA], originario assegnatario; sosteneva dunque che il diritto esercitato da [OSCURATO:PERSONA] avesse natura ereditaria e che l’acquisto dell’immobile fosse da ritenere escluso dalla comunione legale tra i coniugi. Intervenivano volontariamente, con separate comparse, da un lato [OSCURATO:PERSONA], aggiudicatario del bene esecutato, e dall’altro lato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], creditori a loro volta dello F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 Numero sezionale 345/2022 Schettino, intervenuti nella procedura esecutiva immobiliare di cui è Numero di raccolta generale 9071/2022Data pubblicazione 21/03/2022 causa, all’esito della quale il bene era stato aggiudicato al [OSCURATO:PERSONA]. L’aggiudicatario, in particolare, eccepiva l'inammissibilità dell’opposizione del terzo all’esecuzione, poiché depositata dopo che era stata disposta la vendita forzata del bene esecutato. Dopo il rigetto dell’istanza preliminare di sospensione della procedura esecutiva, interveniva in giudizio anche [OSCURATO:PERSONA], aderendo alla domanda della moglie, terza opponente. Quest’ultima, con la memoria depositata nel termine di cui all’art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c., invocava anche la declaratoria del suo intervenuto acquisto, per usucapione, della proprietà del podere esecutato. Con ordinanza del 27.1.2005 il G.E. rimetteva la causa al Presidente del Tribunale di Salerno, per le valutazioni relative all’opportunità di riunire l’opposizione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] ad altre precedenti opposizioni interposte direttamente dallo Schettino avverso la medesima procedura esecutiva immobiliare relativa al podere di cui è causa. Con autonomo atto di citazione notificato il 4.12.2003 [OSCURATO:PERSONA] evocava in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi il Tribunale di Salerno, invocando la divisione del podere oggetto di causa e l’attribuzione a ciascun condividente della quota di rispettiva spettanza. L’attrice deduceva, in particolare, di aver sciolto, d’accordo con suo marito [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art.191 c.c., la comunione legale esistente tra loro, onde sul podere oggetto di causa si era costituito il regime di comunione ordinaria, della quale invocava, appunto, lo scioglimento. Si costituiva in questo secondo giudizio il [OSCURATO:PERSONA], eccependo la litispendenza e l’incompetenza del giudice adito e contestando la domanda nel merito, sul presupposto che il cespite non fosse mai entrato nella comunione legale tra i coniugi, essendo stato esso assegnato in proprietà al solo Schettino, subentrato nel diritto F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 Numero sezionale 345/2022 spettante al padre per successione ereditaria. In ogni caso, il [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 9071/2022Data pubblicazione 21/03/2022 chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], creditrice pignorante, il C.T.U. che aveva a suo tempo periziato il podere di cui è causa ed il G.E. che ne aveva disposto la vendita forzata, per essere da loro manlevato da eventuali danni conseguenti all’eventuale accoglimento della domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo l’incompetenza del Tribunale di Salerno, poiché in materia di responsabilità civile dei giudici è competente il Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Appello del distretto individuato ai sensi dell’art. 11 c.p.p., ed invocando comunque il rigetto della domanda. Si costituivano anche [OSCURATO:PERSONA], che ribadiva la non appartenenza del cespite controverso alla comunione legale tra i coniugi, e [OSCURATO:PERSONA], C.T.U. nominato per la stima del podere di cui è causa nella procedura esecutiva R.G.E. 486/1984, il quale resisteva a sua volta alla domanda della [OSCURATO:PERSONA]. La citazione introduttiva di questo giudizio veniva trascritta sul podere oggetto della domanda di divisione. Con ulteriore atto di citazione notificato il 19.1.2004 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio, sempre innanzi il Tribunale di Salerno, il solo [OSCURATO:PERSONA], invocando la dichiarazione dell’inopponibilità ed inefficacia, nei confronti di essa attrice, del decreto di trasferimento della proprietà del podere emesso il 18.11.2003 dal Tribunale di Salerno nell’ambito della richiamata procedura esecutiva n. 486/1984, limitatamente alla sua quota indivisa di un mezzo del totale, in relazione alla quale chiedeva emettersi una sentenza di accertamento del suo diritto di comproprietà. Si costituiva anche in questo ulteriore giudizio il [OSCURATO:PERSONA], resistendo alla domanda ed eccependo, in limine, la litispendenza e la violazione delle disposizioni di cui all’art. 600 c.p.c. Invocava anche in questa sede l’estensione del contraddittorio nei confronti F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 Numero sezionale 345/2022 del Ministero della Giustizia, del C.T.U. e della creditrice istante, dai Numero di raccolta generale 9071/2022Data pubblicazione 21/03/2022 quali chiedeva di essere manlevato da eventuali danni. Si costituivano in giudizio i terzi chiamati, resistendo all’iniziativa della [OSCURATO:PERSONA] e riproponendo difese analoghe a quelle già proposte nel precedente giudizio. La seconda e la terza causa proposte dalla [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente distinte dai numeri R.G. 3288/2003 e 271/2004, venivano riunite e decise con sentenza n. 270/2009, con la quale il Tribunale rigettava tutte le domande proposte dall’attrice, che condannava alle spese di lite nei confronti di tutte le parti del giudizio, dichiarando al contempo la propria incompetenza, per territorio e materia, in relazione alla domanda di garanzia svolta dall’aggiudicatario [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Giudice dell’esecuzione. Interponeva appello avverso detta decisione la [OSCURATO:PERSONA] e si costituivano in secondo grado, per resistere al gravame, con autonome compares: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo spiegava anche appello incidentale, in relazione al capo della decisione di prima istanza relative al governo delle spese del grado. Gli altri appellati rimanevano invece contumaci. Con la sentenza impugnata, n. 745/2016, la Corte di Appello di Salerno accoglieva in parte il gravame, dichiarando la [OSCURATO:PERSONA] comproprietaria, nella misura di un mezzo del totale, del podere oggetto di causa, ed assegnava alla stessa termine di 180 giorni per l’introduzione del giudizio di merito conseguente all’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. originariamente spiegata dalla [OSCURATO:PERSONA]. Rigettava invece l’appello incidentale proposto dal [OSCURATO:PERSONA] e compensava tra le parti le spese dell’intero giudizio. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 [OSCURATO:PERSONA] Numero sezionale 345/2022Numero di raccolta generale 9071/2022 Con il primo motivo, la parte ricorrente lamenta la violazione e Data pubblicazione 21/03/2022 falsa applicazione dell’art. 10 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 386, 177 c.c., dell’art. 7, terzo e quinto comma, della legge 29.5.1967, n. 379 e dell’art. 240 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 151, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il riscatto esercitato dallo Schettino sul podere ex E.R.S.A.P. di cui è causa fosse avvenuto iure proprio e non iure hereditatis. Ad avviso della ricorrente, il riscatto era stato esercitato dallo Schettino il 22.11.1979 ed era dunque regolato dalle norme all’epoca vigenti, tra cui l’art. 10 della legge n. 386/1976, secondo cui il riservato dominio a favore dell’ente permaneva solo fino al pagamento della quindicesima annualità, dopodiché le restanti rate costituivano oneri reali sul fondo, esibigili secondo le norme ed i privilegi previsti per le imposte dirette. Poiché il padre dello [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto in assegnazione il fondo di cui è causa con atto pubblico del 1956 ed era poi deceduto il 28.12.1967, il figlio Gennaro, succeduto al padre defunto nel rapporto di assegnazione del podere, aveva raggiunto le quindici annualità già il 10.1.1971, e quindi prima dell’entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, istitutiva del regime legale della comunione tra i coniugi ed entrata in vigore il 23.11.1975, sei mesi dopo la sua pubblicazione in G.U. [OSCURATO:PERSONA], pertanto, non era mai divenuta proprietaria del bene, sia pure pro quota, perché lo stesso era entrato nel patrimonio del marito in un’epoca in cui il regime patrimoniale legale tra i coniugi era quello della separazione dei beni. L’atto con cui era stato formalizzato il subentro del figlio Gennaro nel rapporto di assegnazione a suo tempo facente capo al padre Gaudenzio, rogato per atto del notaio Anzalone solo in data 6.8.1976, avrebbe soltanto una portata ricognitiva di una successione nel rapporto di cui anzidetto già avvenuta per effetto della delibera dell’E.R.S.A.C. n. 122 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], essa pure anteriore all’entrata in vigore della F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 legge n. 151 del 1975. Numero sezionale 345/2022Numero di raccolta generale 9071/2022 La censura è infondata. Data pubblicazione 21/03/2022 Occorre partire dall’accertamento in punto di fatto condotto dalla Corte di Appello, secondo cui [OSCURATO:PERSONA], originario assegnatario del podere di cui è causa, lo aveva ricevuto in assegnazione con atto pubblico del 10.1.1956, sulla base del regime giuridico previsto dall’art. 10 della legge n. 230 del 1950. Detta norma, nel testo modificato per effetto dell’entrata in vigore della legge n. 376 del 1976, prevede che l’assegnazione del cespite sia soggetta al riservato dominio dell’E.R.S.A.C. fino al momento del pagamento della quindicesima annualità del prezzo. Le annualità successive, invece, integrano –secondo la previsione normativa– oneri reali esigibili con le regole e i privilegi delle imposte dirette. La Corte di Appello afferma poi che nella vendita con riserva di proprietà il passaggio di proprietà si realizza, ex nunc, all’atto del saldo dell’ultima rata di prezzo, richiamando, sul punto, il principio, affermato da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3415 del 08/04/1999, Rv. 525047 e da Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21388 del 18/09/2013, Rv. 627968, secondo cui “… l'art. 1360 c.c. sulla retroattività della condizione non opera … tutte le volte che, per volontà delle parti o per la natura del rapporto, gli effetti del contratto debbano essere riportati a un momento diverso da quello della conclusione del contratto” (in tema cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 704 del 26/01/1987, Rv. 450405 e Cass. Sez. 2, Sentenza n.11282 del 15/10/1992, Rv. 478956). Su tali premesse, la Corte distrettuale perviene all’affermazione secondo cui l’acquisto si sarebbe perfezionato dopo l’entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, considerato che il riscatto definitivo del podere era avvenuto con atto pubblico del 27.11.1979. In realtà, pur essendo corretta la conclusione cui la Corte di merito è pervenuta, merita di essere parzialmente emendata la F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 motivazione posta a sostegno della decisione (ex art. 384 cpc)Numero sezionale 345/2022Numero di raccolta generale 9071/2022. Il criterio generale fissato da questa Corte in tema di Data pubblicazione 21/03/2022 irretroattività della condizione nell’ambito della vendita con riserva di proprietà va infatti coordinato con le peculiarità della fattispecie che viene in esame. Secondo la legislazione speciale in precedenza richiamata, infatti, l’effetto traslativo non si produce con il pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma al momento del saldo della quindicesima annualità. Quest’ultima, dunque, costituisce la “ultima rata di prezzo” alla quale va riconnesso, per precisa scelta legislativa, il venir meno della riserva di proprietà in favore dell’ente assegnatario, e dunque il consolidamento dell’acquisto della proprietà del bene in capo all’assegnatario. Le rate di prezzo successive alla quindicesima, invece, per espressa volontà del legislatore rappresentano oneri reali assistiti dal privilegio previsto per le imposte dirette ed esibigili secondo le regole previste per queste ultime. Ciò posto, poiché [OSCURATO:PERSONA], originario assegnatario del podere di cui è causa, è deceduto il 28.12.1967, quando erano trascorse solo 11 annualità dall’assegnazione (risalente al 1956) alla sua morte non si era ancora prodotto alcun acquisto della proprietà. Tuttavia, in base alla previsione di cui all’art. 7 della legge n. 379 del 1967, la sua posizione contrattuale nei confronti dell’E.R.S.A.P. si è trasferita al figlio [OSCURATO:PERSONA], che è dunque subentrato nel diritto di ottenere l’assegnazione del podere, ovviamente nella ricorrenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi previsti dalla legge. E’ opportuno precisare, al riguardo, che la fattispecie del subentro nel diritto di assegnazione non integra un trasferimento iure hereditatis, ma piuttosto un “subentro nell’assegnazione”, ovvero, più precisamente, un subingresso nel rapporto giuridico con l’ente assegnante, che prevede il diritto all’assegnazione del bene nel ricorso di specifici requisiti oggettivi e soggettivi. Detto subentro è riservato, sempre per scelta legislativa, soltanto in favore dei F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 discendenti in linea retta dell’originario assegnatario deceduto che Numero sezionale 345/2022Numero di raccolta generale 9071/2022 “… abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell’articolo 16 deData pubblicazione 21/03/2022lla legge 12 maggio 1950, n. 230” (cfr. art. 7, primo comma, della legge n. 379 del 1967), ovvero, in loro mancanza, al “… coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti” (cfr. secondo comma). La designazione del soggetto destinato al subentro nel rapporto è fatta dal testatore, o dai coeredi, o ancora, nel disaccordo tra questi ultimi, dall’Autorità giudiziaria, su istanza degli interessati o dell’ente concedente (cfr. terzo comma). I coeredi esclusi dal beneficio del subentro hanno diritto a vantare, nei confronti del subentrante, un credito commisurato alla somma delle annualità di prezzo versate dall’originario assegnatario prima della sua morte, aumentate dell’incremento di valore conseguito dal fondo per effetto delle eventuali migliorie apportate allo stesso (cfr. quarto comma). La prova decisiva del fatto che l’impianto delineato dalla legge speciale per il subentro nel rapporto con l’ente assegnante non integra un trasferimento iure hereditatis di una posizione soggettiva facente capo all’originario assegnatario defunto, ma una specifica ipotesi di subingresso in una aspettativa, condizionata al possesso, in capo al subentrante, dei medesimi requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l’originario assegnatario, è offerta dalla previsione di cui all’ultimo comma dell’art. 7 della legge n. 379 del 1967, secondo cui “Se nessuno dei discendenti né il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati”. Norma, quest’ultima, che questa Corte ha ritenuto applicabile a prescindere dal numero delle rate che l'originario assegnatario abbia pagato prima del decesso (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4107 del F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 20/06/1986, Rv. 446901). Numero sezionale 345/2022Numero di raccolta generale 9071/2022 In definitiva, va ribadito il principio per cui, non potendosi Data pubblicazione 21/03/2022 configurare una posizione soggettiva consolidata in capo all’assegnatario che venga a mancare prima del pagamento della quindicesima annualità di prezzo, il subentro del suo discendente in linea retta, o coniuge, che possieda i requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assegnazione non integra l’acquisto di una posizione soggettiva per diritto ereditario, ma rappresenta un fenomeno di successione nel rapporto con l’ente specificamente regolata dalla legislazione speciale (in termini, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5965 del 01/07/1996, Rv. 498346). Inoltre, va considerato che la regola della cessazione della riserva di proprietà in favore dell’ente assegnante è stata introdotta dall’art. 10 della legge n. 384 del 1976, innovativa del previgente quadro normativo (disciplinato dalla legge n. 230 del 1950). Detta disposizione, se da un lato si applica necessariamente ai rapporti in corso di esecuzione, ancorché derivanti da assegnazioni disposte prima della sua entrata in vigore, “… non autorizza a retrodatare i suoi effetti ad un’epoca anteriore a quella dell’entrata in vigore della legge medesima, onde l’acquisto del fondo da parte di un assegnatario che abbia in epoca anteriore pagato le quindici annualità previste, deve essere pur sempre temporalmente collocate all’epoca di entrata in vigore della suddetta legge, con la conseguenza che, essendo tale legge posteriore a quella n. 151 del 1975 introduttiva del regime legale di comunione tra i coniugi, tale fondo risulterà acquisito alla comunione, con relativa invalidità di eventuale successiva alienazione di esso da parte dell’assegnatario senza consenso del coniuge” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8792 del 04/09/1998, Rv. 518622). Il momento acquisitivo del diritto di proprietà del podere di cui è causa in capo allo Schettino, subentrante al padre, originario assegnatario, va dunque individuato con riferimento alla data di F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 entrata in vigore della legge n. 384 del 1976, anche se l’acquisto è Numero sezionale 345/2022Numero di raccolta generale 9071/2022 stato formalizzato soltanto con l’atto di riscatto del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA] bene, dunque, è stato acquistato da uno dei coniugi dopo l’entrata in vigore della legge n. 151 del 1975, e quindi ricade nell’ambito della comunione legale tra i coniugi, ove non diversamente previsto. Il motivo in esame, pertanto, va rigettato, sia pure all’esito di un percorso motivazionale differente rispetto a quello seguito dal giudice di merito. Non può, invece, essere emendata, in assenza di censure sul punto, la statuizione della Corte salernitana in virtù della quale gli atti sono stati restituiti al giudice di primo grado per la trattazione del giudizio di merito conseguente all’opposizione di terzo proposta ab origine dalla [OSCURATO:PERSONA] nelle forme dell’art. 619 c.p.c., senza considerare, da un lato, che detta opposizione non era stata riunita alle due cause successivamente proposte dalla stessa [OSCURATO:PERSONA] nelle forme della cognizione ordinaria, e, dunque, non era compresa nell’ambito del tema devoluto alla Corte distrettuale; e, dall’altro lato, che la fattispecie non rientrava, comunque, nell’ambito della previsione di cui agli artt. 353 e 354 c.p.c. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 e 97 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte territoriale avrebbe erroneamente compensato per intero le spese del giudizio di merito, senza tener conto, da un lato, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto diverse domande, nei vari giudizi riuniti, che solo parzialmente erano state accolte, e, dall’altro lato, che l’appello incidentale proposto dal convenuto [OSCURATO:PERSONA] era stato rigettato e che quest’ultimo aveva arbitrariamente evocato in giudizio una serie di terzi, risultati poi di fatto estranei al reale oggetto della controversia. La censura è inammissibile, alla luce del rigetto del primo motivo, poiché la Corte di Appello ha regolato le spese del giudizio di merito in applicazione del criterio generale della soccombenza. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 Numero registro generale 11001/2017 In definitiva, il ricorso va rigettato. Numero sezionale 345/2022Numero di raccolta generale 9071/2022 Nulla per le spese, in assenza di svolgimento di attività dData pubblicazione 21/03/2022ifensiva da parte intimata nel presente giudizio di legittimità. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. PQM la Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 16 febbraio 2022. Il Presidente (L. Orilia) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U