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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 28664/2026

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9 oglidiztario ORDINANZA Peif gno sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso del pubblico ministero e la declaratoria di inammissibilità del resto; lette le memorie ex art. 611 c.p.p. depositate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, pronunciandoffl - in sede di incidente di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinava la confisca dell'intero compendio aziendale della società agricola [OSCURATO:PERSONA] (già oggetto di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta del 21.11.2018) e, in via subordinata, qualora il ricavato dovesse essere inferiore ad euro 754.750,48, ordinava la confisca a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma residua, ovvero, se essa non possibile, la confisca dei beni di cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano la disponibilità per un valore corrispondente al suddetto profitto diviso tra essi in parti uguali; ordinava, poi, la restituzione all'avente diritto dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di euro 435.000 in esecuzione del provvedimento del 21.11.2018 a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la restituzione dei beni di valore superiore a quello da apprendere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in esecuzione de provvedimento del 22.5.2017 a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito enunciati.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che il Giudice dell'esecuzione erroneamente aveva respinto la richiesta di perizia avanzata dal PM per valutare il valore effettivo ed attuale delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl in sequestro, ritenendo di non doversi discostare dalla stima dell'Agenzia delle Entrate; infatti, il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 era costituito dal valore della società e si sostanziava nel 100% delle quote societarie e non nei beni immobili di proprietà della società stimati dalla Agenzia delle Entrate; la perizia richiesta andava, quindi, disposta in base al disposto dell'art. 665, comma 5, cod.proc.pen.

Deduce, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di indicare quali beni dovessero essere sottoposti a confisca diretta e quali a confisca per equivalente pur essendo stati eseguiti durante le indagini numerosi sequestri a fini di confisca diretta e per equivalente ed avendo omesso i giudici di merito di 2 ,---' ,--74-1-..----- .----. _ ------------. -.provvedere ai sensi degli artt. 205 e 236 cp , 533, comma 1, e 323 comma 3 cpp e 12-bis dlgs 74/2000; in base al disposto degli artt. 658 e 679 cpp e 86-bis disp.att cpp, poi, alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate deve provvedere la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca.

In definitiva il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la confisca del 100% delle quote della società agricola [OSCURATO:PERSONA] srl e procedere direttamente alla vendita del compendio aziendale.

Erroneamente, poi, il Giudice dell'esecuzione aveva disposto, in via gradata, la confisca per equivalente nei confronti dei condannati in parti uguali, risultando, invece, chiaro nella sentenza del Gup passata in giudicato e nella sentenza della Cassazione n. 36334/2024 che andava applicato il principio solidaristico.

Non era, infine, chiaro il percorso motivazionale che aveva portato alla restituzione dei beni in sequestro, beni neppure chiaramente indicati; del pari erronea era l'indicazione del valore della società agricola [OSCURATO:PERSONA] srl e la individuazione del valore al momento in cui il Pm venderà il compendio aziendale. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e propone cinque motivi di ricorso.

Con il primo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il G.E., nell'individuare, in dispositivo, le somme da A;1 apprendere presso la [OSCURATO:PERSONA] e, per equivalente, presso i condannati, faceva riferimento al ricavato della vendita del compendio aziendale in contrasto con quanto affermato in motivazione circa la condivisione della valutazione del compendio aziendale operata dalla Agenzia delle Entrate.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge, lamentando che il G.E. aveva fatto erroneo riferimento al valore del ricavato della vendita del compendio aziendale in quanto la valutazione dei beni ai fin della confisca andava effettuata nel momento in cui il provvedimento di confisca diveniva inoppugnabile, momento in cui si verificava l'effetto ablatorio.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge per erronea interpretazione del giudicato, lamentando che l'accertamento della ripartizione del profitto illecitamente conseguito dai correi non poteva avvenire in base alla forma di solidarietà passiva, ritenuta illegittima dalle SU Massini, in quanto le enunciazioni in diritto non passano in cosa giudicata.

Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'erronea interpretazione della solidarietà passiva nel concorso di persone nel reato.

Il GE erroneamente aveva ritenuto applicabile il principio solidaristico ed in ogni caso aveva interpretato erroneamente tale principio, riferendosi ad una ripartizione in parti uguali del quantum da confiscare tra i correi. 3Con il quinto motivo deduce violazione di legge e lesione dell'intangibilità del giudicato, lamentando che il GE aveva indebitamente escluso il condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo d) - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte- dall'applicazione della confisca per equivalente; in tal modo il ricorrente era stato esposto ad un onere patrimoniale maggiore per effetto dell'erronea interpretazione della legge.

3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Le impugnazioni vanno riqualificate come opposizioni all'esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso.

2. Va osservato che costituisce principio consolidato che, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (come nella specie) - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (Sez.2, n. 8645 del 09/11/2022, dep.27/02/2023, Rv.284403 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 283061 - 01; Sez.3,n.49317 del 27/10/2015 Rv.265538 - 01; Sez.5, n.16018 del 18/02/2015, Rv.263437; Sez.3, n.49317 del 27/10/2015, Rv.265538; Sez.3, n.48495 del 06/11/2013, Rv.258079; Sez.4, n.23901 del 20/05/2009, Rv.244221; Sez. n.14724/2004, Rv. 228605; Sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464).

3. I ricorsi, pertanto, a norma dell'art. 568 comma 5, cod.proc.pen., devono essere qualificati come opposizione all'esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
9 oglidiztario ORDINANZA Peif gno sui ricorsi proposti da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il parziale accoglimento del ricorso del pubblico ministero e la declaratoria di inammissibilità del resto; lette le memorie ex art. 611 c.p.p. depositate dai difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice dell'esecuzione, pronunciandoffl - in sede di incidente di esecuzione promosso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinava la confisca dell'intero compendio aziendale della società agricola [OSCURATO:PERSONA] (già oggetto di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta del 21.11.2018) e, in via subordinata, qualora il ricavato dovesse essere inferiore ad euro 754.750,48, ordinava la confisca a carico della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma residua, ovvero, se essa non possibile, la confisca dei beni di cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] abbiano la disponibilità per un valore corrispondente al suddetto profitto diviso tra essi in parti uguali; ordinava, poi, la restituzione all'avente diritto dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di euro 435.000 in esecuzione del provvedimento del 21.11.2018 a firma del dott. [OSCURATO:PERSONA] e la restituzione dei beni di valore superiore a quello da apprendere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente in esecuzione de provvedimento del 22.5.2017 a firma della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], articolando i motivi di seguito enunciati. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] chiede l'annullamento dell'ordinanza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che il Giudice dell'esecuzione erroneamente aveva respinto la richiesta di perizia avanzata dal PM per valutare il valore effettivo ed attuale delle quote della società [OSCURATO:PERSONA] srl in sequestro, ritenendo di non doversi discostare dalla stima dell'Agenzia delle Entrate; infatti, il profitto del reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 era costituito dal valore della società e si sostanziava nel 100% delle quote societarie e non nei beni immobili di proprietà della società stimati dalla Agenzia delle Entrate; la perizia richiesta andava, quindi, disposta in base al disposto dell'art. 665, comma 5, cod.proc.pen. Deduce, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione aveva omesso di indicare quali beni dovessero essere sottoposti a confisca diretta e quali a confisca per equivalente pur essendo stati eseguiti durante le indagini numerosi sequestri a fini di confisca diretta e per equivalente ed avendo omesso i giudici di merito di 2 ,---' ,--74-1-..----- .----. _ ------------. -.provvedere ai sensi degli artt. 205 e 236 cp , 533, comma 1, e 323 comma 3 cpp e 12-bis dlgs 74/2000; in base al disposto degli artt. 658 e 679 cpp e 86-bis disp.att cpp, poi, alla vendita o alla distruzione delle cose confiscate deve provvedere la cancelleria del giudice che ha disposto la confisca. In definitiva il Giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto disporre la confisca del 100% delle quote della società agricola [OSCURATO:PERSONA] srl e procedere direttamente alla vendita del compendio aziendale. Erroneamente, poi, il Giudice dell'esecuzione aveva disposto, in via gradata, la confisca per equivalente nei confronti dei condannati in parti uguali, risultando, invece, chiaro nella sentenza del Gup passata in giudicato e nella sentenza della Cassazione n. 36334/2024 che andava applicato il principio solidaristico. Non era, infine, chiaro il percorso motivazionale che aveva portato alla restituzione dei beni in sequestro, beni neppure chiaramente indicati; del pari erronea era l'indicazione del valore della società agricola [OSCURATO:PERSONA] srl e la individuazione del valore al momento in cui il Pm venderà il compendio aziendale. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia e procuratore speciale, chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata e propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, lamentando che il G.E., nell'individuare, in dispositivo, le somme da A;1 apprendere presso la [OSCURATO:PERSONA] e, per equivalente, presso i condannati, faceva riferimento al ricavato della vendita del compendio aziendale in contrasto con quanto affermato in motivazione circa la condivisione della valutazione del compendio aziendale operata dalla Agenzia delle Entrate. Con il secondo motivo deduce violazione di legge, lamentando che il G.E. aveva fatto erroneo riferimento al valore del ricavato della vendita del compendio aziendale in quanto la valutazione dei beni ai fin della confisca andava effettuata nel momento in cui il provvedimento di confisca diveniva inoppugnabile, momento in cui si verificava l'effetto ablatorio. Con il terzo motivo deduce violazione di legge per erronea interpretazione del giudicato, lamentando che l'accertamento della ripartizione del profitto illecitamente conseguito dai correi non poteva avvenire in base alla forma di solidarietà passiva, ritenuta illegittima dalle SU Massini, in quanto le enunciazioni in diritto non passano in cosa giudicata. Con il quarto motivo deduce violazione di legge in relazione all'erronea interpretazione della solidarietà passiva nel concorso di persone nel reato. Il GE erroneamente aveva ritenuto applicabile il principio solidaristico ed in ogni caso aveva interpretato erroneamente tale principio, riferendosi ad una ripartizione in parti uguali del quantum da confiscare tra i correi. 3Con il quinto motivo deduce violazione di legge e lesione dell'intangibilità del giudicato, lamentando che il GE aveva indebitamente escluso il condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui al capo d) - sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte- dall'applicazione della confisca per equivalente; in tal modo il ricorrente era stato esposto ad un onere patrimoniale maggiore per effetto dell'erronea interpretazione della legge. 3. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memorie ex art. 611 cod.proc.pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le impugnazioni vanno riqualificate come opposizioni all'esecuzione, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. 2. Va osservato che costituisce principio consolidato che, in tema di confisca, avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione - sia che questi abbia deciso de plano ai sensi dell'art. 667, quarto comma, cod. proc. pen. sia che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. (come nella specie) - è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato l'eventuale ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice dell'esecuzione (Sez.2, n. 8645 del 09/11/2022, dep.27/02/2023, Rv.284403 - 01; Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Rv. 283061 - 01; Sez.3,n.49317 del 27/10/2015 Rv.265538 - 01; Sez.5, n.16018 del 18/02/2015, Rv.263437; Sez.3, n.49317 del 27/10/2015, Rv.265538; Sez.3, n.48495 del 06/11/2013, Rv.258079; Sez.4, n.23901 del 20/05/2009, Rv.244221; Sez. n.14724/2004, Rv. 228605; Sez. 3 n. 8124/2003, Rv.223464). 3. I ricorsi, pertanto, a norma dell'art. 568 comma 5, cod.proc.pen., devono essere qualificati come opposizione all'esecuzione con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per il giudizio di opposizione, in base al combinato disposto degli artt. 667, comma 4, e 666 cod. proc. pen. P.Q.M. P.Q.M
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