CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 luglio 2023
Cassazione n. 36498/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7783/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA]Amore ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo di candanna per il delitto di furto pluriaggravato ed ha revocato la sospensione condizionale della pena; Letta la memoria dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Rilevato che il motivo unico di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena - è manifestamente infondato perché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di sospensione condizionale della pena, il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 168, comma terzo, cod. pen., la revoca della sospensione condizionale quando il beneficio risulti concesso in presenza delle cause ostative indicate al comma quarto dell'art.164 cod. pen., ha natura dichiarativa, in quanto ha riguardo ad effetti di diritto sostanziale che si producono "ope legis" e possono essere rilevati in ogni momento sia dal giudice della cognizione sia, in applicazione del comma primo bis dell'art. 674 cod. proc. pen., dal giudice dell'esecuzione, e, dunque, anche dal giudice di appello in mancanza di impugnazione del PM (Sez. 3, n. 56279 del 24/10/2017,Rv. 272429,Sez. 3, n. 7199 del 23/01/2007, Rv. 236113, Sez. 5, n. 40466 del 27/09/2002, Rv. 225699); quanto alla portata della giurisprudenza citata dal ricorrente (tra tutte, Rv. 282084), il precedente non smentisce la manifesta infondatezza del ricorso in quanto il certificato penale a disposizione del giudice di prime cure non era aggiornato e, quindi, il giudicante non era a conoscenza di entrambi i precedenti che impedivano la concessione del beneficio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]