CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 febbraio 2022
Cassazione n. 36936/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2021 della Corte di appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; lette le conclusioni del difensore delle imputate, avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Firenze confermava la decisione del Tribunale di Arezzo, che aveva riconosciuto la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011, contestata per avere le imputate violato il foglio di via che inibiva loro il ritorno nel Comune di Arezzo, nel quale erano state viceversa sorprese in data 2 ottobre 2017. 2. Le imputate ricorrono per cassazione, mediante unico atto sottoscritto dal comune difensore di fiducia, in cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto che il foglio di via fosse rispondente al modello legale (e, come tale, costituisse presupposto idoneo per l'affermazione della penale responsabilità), anche se privo dell'indicazione del Comune di residenza ove le destinatarie dovessero fare rientro, e della corrispondente intimazione. 3. Il giudizio di cassazione si è svolto a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, conv. dalla legge n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, insegna che l'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio si caratterizza per la duplice intimazione di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, con la conseguenza che la mancanza di una delle due prescrizioni determina l'illegittimità del provvedimento, rilevabile dal giudice penale al fine di della sua disapplicazione per difformità dalla fattispecie tipica, con la conseguente esclusione del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011 (Sez. 1, n. 14023 del 17/02/2022, Ciurar, Rv. 282851-01; Sez. 7, n. 39835 del 13/05/2021, Ricci; Sez. 1, n. 34125 del 06/05/201, Nicolaie; Sez. 1, n. 33329 del 07/07/2021, Alongi; Sez. 1, n. 32494 del 18/03/201, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. 1, n. 13975 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Kim, Rv. 278821-01). La sentenza impugnata non apporta validi e pregnanti argomenti, che possano indurre il Collegio a discostarsi dai condivisi principi testé enunciati, in applicazione dei quali la sentenza stessa deve essere annullata senza rinvio, per insussistenza del fatto, essendo pacifico che i provvedimenti del Questore, che pure ordinavano l'allontanamento delle imputate dal territorio del Comune di Arezzo per la durata di anni tre, non fossero accompagnati dalla contestuale, e logicamente preliminare, intimazione di fare rientro nei luoghi di rispettiva residenza, neppure esattamente individuati. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non