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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 gennaio 2025

Cassazione n. 07615/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi dedotti in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per l'importo elevato del prezzo del reato con argomenti validi anche per escludere l'adeguatezza della pena pecuniaria prevista come alternativa a quella detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 20 gennaio 2025 Il C sigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i due motivi dedotti in tema tenuità di tenuità del fatto ex art. 131- bis c.p. e di omessa applicazione della pena pecuniaria alternativa a quella detentiva sono inammissibili per genericità, avendo la Corte escluso l'oggettiva tenuità del fatto per le modalità del fatto in ragione della gravità della condotta per l'importo elevato del prezzo del reato con argomenti validi anche per escludere l'adeguatezza della pena pecuniaria prevista come alternativa a quella detentiva, di conseguenza si tratta di valutazioni che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 gennaio 2025 Il C sigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 07615/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris