CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 19329/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CROTONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi; l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], insiste nell'accoglimento di tutti i motivi con richiesta di annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 8 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Crotone ha rigettato l'appello ex art. 322-bis cod. proc. pen. proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone del 24 agosto 2022 con la quale fu rigettata l'istanza di dissequestro delle quote sociali della società [OSCURATO:SOCIETA]. unipersonale, di [OSCURATO:PERSONA], e del conto corrente bancario numero 03054387 intestato a tale società. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA]. Con il decreto genetico del 4 luglio 2020 del Giudice per le indagini preliminari i beni furono sottoposti a sequestro preventivo perché ritenuti fittiziamente intestati a [OSCURATO:PERSONA] - che fu indagata e poi assolta dal reato ex art. 512- bis cod. pen. - e nella disponibilità del marito [OSCURATO:PERSONA], indagato per i delitti ex art. 416 cod. pen. e 3 d.lgs. n. 74 del 2000. 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 321, 322-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, essendo insussistenti le ragioni per estendere il sequestro preventivo nei confronti del terzo estraneo al reato. Dopo aver ricostruito la vicenda, si assume che la motivazione sulla disponibilità della società e del conto corrente in capo a [OSCURATO:PERSONA] - e non alla ricorrente - sarebbe apparente, perché limitata ad una elencazione di circostanze di fatto senza alcuna analisi critica. Sarebbe avvenuta la mancata verifica dell'idoneità degli elementi indiziari elencati per poter giungere alle conclusioni poi rassegnate. Il riferimento alla delega a [OSCURATO:PERSONA] ad operare sul conto della società sarebbe avvenuto senza indicare l'esistenza di elementi indiziari sull'esercizio del potere di delega. L'onere della prova di dimostrare la riconducibilità dei beni a [OSCURATO:PERSONA] spetterebbe all'accusa mediante l'esame dei flussi bancari che permisero la costituzione della società; le somme per la costituzione sarebbero state acquisite nel patrimonio della ricorrente prima che avvenisse il sequestro dei beni di [OSCURATO:PERSONA]. Sul conto della società sarebbero, poi, state versate delle somme non solo da [OSCURATO:PERSONA] ma anche dai figli e ne sarebbe stata accertata la provenienza lecita. Dopo i richiami giurisprudenziali, si sostiene che la sentenza di assoluzione della ricorrente dai reati a lei ascritti, compreso il delitto ex art. 512-bis cod. pen., avrebbe dovuto escludere in radice la possibilità di attribuire i beni in sequestro a [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione degli artt. 321, 322-bis cod. proc. pen., in relazione agli artt. 125 cod. proc. pen. e 104 disp. att. cod. proc. pen., per l'insussistenza delle ragioni per estendere ulteriormente il sequestro preventivo per equivalente e la mancanza assoluta di motivazione. Il Tribunale del riesame avrebbe omesso di valutare, nel ritenere incapiente il valore dei beni sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, la documentazione prodotta dalla difesa con l'appello; in particolare avrebbe erroneamente ritenuto non sottoposti a sequestro gli immobili, alcuni hotel, ma solo le partecipazioni societarie intestate agli indagati. Il sequestro preventivo degli immobili risulterebbe dal dispositivo del decreto del 20 febbraio 2020 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone. Sarebbe stata erroneamente ritenuta rilevante l'omessa trascrizione del sequestro preventivo sugli immobili che non è un elemento costitutivo del sequestro; i verbali di esecuzione del sequestro preventivo dimostrerebbero che anche i beni immobili della [OSCURATO:SOCIETA]. - il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] - sarebbero stati sottoposti a sequestro preventivo con consegna all'amministratore giudiziario nominato dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Crotone, che li amministrerebbe ancora. Il valore di tali immobili sarebbe pari ad oltre 9.600.000 euro secondo la perizia di stima dell'Agenzia delle Entrate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo, nella parte in cui afferma che la motivazione dell'ordinanza impugnata sia apparente, è manifestamente infondato. 1.1. La motivazione è apparente quando è tale da rendere l'apparato argomentativo, posto a sostegno del provvedimento, privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi, inidoneo, a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice. La motivazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame non può in alcun modo ritenersi apparente perché, invece, ha indicato precisi elementi di prova in base ai quali ha ritenuto che la società ed il conto corrente siano nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], anche se la società è uninominale ed intestata alla ricorrente ed il conto corrente intestato alla società. 1.2. Per il resto, il ricorso è infondato, avendo il Tribunale del riesame correttamente applicato l'art.12-bis d.lgs. n. 74 del 2000.[OSCURATO:PERSONA] risulta indagato anche del reato ex art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000 ed il Tribunale del riesame ha ritenuto che i beni siano nella sua disponibilità e quindi sottoponibili a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza la «disponibilità» ex art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000 consiste nella signoria di fatto dell'indagato o del condannato sul bene, a prescindere dalle categorie del diritto privato. 1.2.1. Il Tribunale del riesame ha ritenuto che la società sia nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in base ad una serie di elementi di fatto che ne dimostrano la signoria: la sua creazione in tempi di poco successivi ai primi accertamenti della Guardia di Finanza presso la [OSCURATO:PERSONA]; l'inesperienza professionale della ricorrente; il conferimento prima di una delega ad operare sul conto corrente della società in piena autonomia e poi la nomina di [OSCURATO:PERSONA] quale institore di una società unipersonale, con pieni poteri ordinari e straordinari e deroga ai limiti ex art. 2204 cod. civ. 1.2.2. Quanto al conto corrente, oltre alla delega illimitata ed ai poteri istitori, il Tribunale del riesame ha analizzato i movimenti bancari tutti a lui riconducibili, anche se provenienti dai figli (cfr. pag. 5 dell'ordinanza impugnata). 1.3. Applicando correttamente i principi della giurisprudenza, il Tribunale del riesame ha valutato la titolarità della delega ad operare su conti correnti, il suo contenuto, l'inesistenza di un dovere di dar conto ad altri, attesi i poteri institori svincolati da ogni limite. Il Tribunale del riesame ha accertato l'esistenza di elementi che su cui fondare il giudizio, in fase cautelare, di ragionevole probabilità della disponibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] della società e del conto corrente, con le somme ivi giacenti; l'indagato, anche formalmente, esercita i poteri corrispondenti a quelli riservati al titolare della società unipersonale e del titolare dei rapporti bancari. 1.4. È poi manifestamente infondata la tesi difensiva per cui l'assoluzione dal reato ex art. 512-bis cod. pen. impedirebbe il sequestro preventivo. Il reato ex art. 512-bis cod. pen., «Trasferimento fraudolento di valori», punisce, «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter ...». Pertanto, l'assenza del reato, tenuto conto degli elementi costitutivi, non implica l'inesistenza di elementi di prova che dimostrino, per l'applicazione dell'art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000, la sussistenza della disponibilità dei beni da sottoporre a sequestro preventivo.1.5. Una volta stabilito che i beni in sequestro preventivo sono nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente non ha più interesse a contestare la legittimità del sequestro preventivo per equivalente eseguito nei confronti del primo; solo quest'ultimo potrà, eventualmente, dolersi che il valore dei beni in sequestro, finalizzati alla confisca diretta, sia uguale al profitto con conseguente illegittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente. La ricorrente, infatti, non potrebbe ottenere la restituzione dei beni, una volta stabilito, seppure in fase cautelare, che i beni in sequestro sono nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q