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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 aprile 2025

Cassazione n. 24930/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 29881-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoSilvio CRAPOLICCHIO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNESI; -controricorrente - Oggetto CONTRATTO D’OPERA Prestazioni legali - Indebito arricchimento - Inammissibilità del ricorso R.G.N.29881/2021 Cron.

Rep.

Ud.23/4/2025 Adunanza camerale e contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER.; -intimata - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Sanniti 24, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] TALLARIDA, ma domiciliata “ex lege”presso il proprio indirizzo di posta elettronica come in atti, essendo rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -controricorrente e ricorrente incidentale - econtro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] RECCHIONI, oltre che da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNESI; -controricorrente ai ricorsi incidentali - vverso la sentenza n. 6157/21 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La ASL-[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone (d’ ora in poi, “ASL Frosinone”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 6157/21, del 23 settembre 2021, della Corte d’appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 895/16, del 5 agosto 2016, del Tribunale di Frosinone - ne ha rigettato la domanda volta a far accertare che il compenso spettante a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al contratto di patrocinio concluso con la predetta ASL Frosinone, ammontava a € 68.319,95 cadauno, trattandosi di incarico professionale congiuntamente espletato (ovvero, di € 136.639,89, qualora si fosse ravvisato un incarico disgiunto), per l’effetto condannando i predetti legali a restituirle la differenza rispetto alla somma di € 448.784,59 erogata in loro favore. 2.Riferisce, in punto di fatto, l ’ odierna ricorrente di aver dato incarico ai due professionisti -con delibera del 25 ottobre 2000 - di promuovere opposizione a decreto ingiuntivo, emesso a suo carico per l’importo di £ 61.295.584.304, assistendola nel relativo giudizio.

Accolta parzialmente l’opposizione e rideterminato in € 10.540.813,17 l’ammontare del credito azionato in via monitoria, i due legali, nel febbraio 2009, poco prima della definizione di quel procedimento, inviavano, ciascuno, fattura per la prestazione d’opera professionale espletata, richiedendo alla ASL il pagamento di € 448.784,59 cadauno.

Nel novembre 2009, le fatture - sul presupposto, a dire della ricorrente erroneo, che l’importo fosse stato certificato da essa ASL Frosinone - venivano saldate dalla Regione Lazio.

Determinazione, questa, assunta nell’ambito di una iniziativa che l’odierna ricorrente indica come “promossa in ragione dei disavanzi del settore sanitario che avevano determinato dapprima l’entrata in Piano di Rientro della Regione e nel 2009 il commissariamento (ai sensi dell’art 120 della Costituzione) per l’adempimento dei crediti sanitari”.

Avuta, dunque, contezza dell’avvenuto pagamento delle fatture e riscontrata l’erroneità delle medesime (in quanto emesse senza considerare la natura congiunta dell’incarico professionale, nonché con riguardo ad uno scaglione errato), la ASL Frosinone richiedeva ai due legali la ripetizione delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto dovuto.

Essendo rimasta priva di effetti tale richiesta stragiudiziale, essa adiva il Tribunale frusinate, convenendo in giudizio gli [OSCURATO:PERSONA] e Ciamarra, i quali, oltre a resistere alla domanda, chiedevano - ed ottenevano - di essere autorizzati a chiamare in causa la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (entrambe, peraltro, poi costituitesi in giudizio).

La chiamata in causa era finalizzata all ’ eventuale recupero -in caso di condanna alla restituzione di quanto l’attrice assumeva da essi percepito, indebitamente, in eccesso - delle maggiori somme versate a titolo di contributi previdenziali e di imposte sul reddito, in relazione agli importi di cui alle fatture oggetto di giudizio.

L’esito del primo grado di giudizio consisteva nel rigetto della domanda, ritenendo il Tribunale frusinate che il pagamento delle fatture fosse stato eseguito sulla base di un accordo transattivo, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 689 del 26 ottobre 2008.

Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice d’appello lo rigettava, rilevando il difetto di legittimazione ad agire della ASL Frosinone.

A tale esito esso perveniva - sul presupposto che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte - sul rilievo che “la stessa appellante, nella prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa”, avesse riconosciuto “che il pagamento di cui chiede la restituzione sarebbe stato eseguito da un soggetto terzo”, ovvero “la Regione Lazio”.

3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la ASL Frosinone, sulla base - come g i à detto -di un unico motivo.

3.1. Essodenuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell ’ art. 81 cod. proc. civ., dell’art. 24 Cost., degli artt. 1269 e 1273 cod. civ., là dove è stata “illegittimamente esclusa la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ASL di Frosinone rispetto alla proposizione della domanda giudiziale azionata nei confronti degli Avv.ti Sodani e Ciamarra”.

Deduce, infatti, la ricorrente che al fine di escludere o meno la sussistenza della legittimazione ad agire sarebbe stato necessario, “da parte della stessa Corte d’Appello adita, un preliminare accertamento (i) sia relativamente alla dedotta esistenza di un rapporto giuridico (sottostante) tra la ASL di Frosinone e la Regione Lazio, tale da giustificare l’intervenuto pagamento operato da quest’ultima, nell’esclusivo interesse della prima; (ii) sia, quale logica conseguenza, l’esatta qualificazione giuridica del medesimo”.

In particolare, la ricorrente assume che il pagamento della Regione è avvenuto “sulla base di un sostanziale accollo interno (di tipo non liberatorio), il quale, come noto, non importa alcun mutamento dal lato soggettivo dell’obbligazione originaria, né tantomeno relativamente alla titolarità dei diritti e degli obblighi discendenti dal rapporto obbligatorio medesimo”, gli uni e gli altri, dunque, rimasti in capo ad essa ASL Frosinone.

Peraltro, la ASL Frosinone -oltre ad essere, per tale ragione, legittimata ad agire per recuperare quanto corrisposto dalla Regione, ai due legali, in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto -aveva un interesse giuridicamente rilevante ad assumere tale iniziativa, dal momento che il fondo sanitario da cui sono promanati i suddetti pagamenti si presentava “unitario (vincolato e) destinato, nello specifico, al finanziamento delle singole [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali l’assegnazione ed il trasferimento dei relativi fondi avviene sulla base della quota capitaria di rispettiva spettanza”.

Pertanto, se le somme spettanti ai due legali fossero stateerogate nella minore (e corretta) misura indicata dall’odierna ricorrente, gli importi, viceversa, eccedenti, “già di appartenenza della stessa ASL” Frosinone.“sarebbero stati destinati dall’odierna ricorrente al finanziamento di altre attività rientranti nei propri scopi istituzionali”.

In ogni caso, si osserva conclusivamente, la legittimazione di essa ASL Frosinone dovrebbe egualmente riconoscersipure se “si volesse ritenere configurabile tra le parti, in luogo del richiamato accollo interno, una mera delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 1269 cod. civ., e ciò in quanto, “anche volendo considerare la Regione Lazio una mera delegata (rectius: incaricata) ad adempiere, quest’ultima, nell’effettuare il relativo pagamento, non assumeva in proprio alcuna autonoma obbligazione nei confronti degli originari creditori tale da giustificare l’acquisizione della titolarità di diritti ed obblighi in luogo della delegante”.

4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, gli [OSCURATO:PERSONA] e Ciamarra, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo, ciascuno, ricorso incidentale condizionato, con il quale hanno riproposto le stesse domande già avanzate nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione.

5. Ha resistito sia al ricorso principale,che ai ricorsi incidentali condizionati,con due distinti controricors i , l a [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA].

6. L’ADER è rimastasolo intimata.

7. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

8. Tutte le parti private hanno depositato memoria.

9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

10. Il ricorsoprincipale è inammissibile.

10.1. A tale esito, per vero, conduc o no una pluralità di ragioni.

Innanzitutto, deve osservarsi che la tesi dell’esistenza di un accollo interno - o di una “ delegatio solvendi ” - in forza del ( o della) quale la Regione Lazio avrebbe provveduto al pagamento (e che, rendendo non “spontaneo” lo stesso , escluderebbe, pertanto, che il “solvens” sia legittimato all’esercizio dell’azione ex art. 2033 cod. civ.; cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 dicembre 2019, n. 31572, Rv. 656437-01) appare “nuova”, perché di essa non vi è traccia non solo nella sentenza impugnata, ma neppure nell’atto d’appello della ASL Frosinone, come riprodotto nel ricorso per cassazione, atteso che nello stesso si fa solo questione dell’impossibilità di configurare, nella specie, una transazione, per difetto dei requisiti della eliminazione della “res dubia” e delle “reciproche concessioni tra le parti”.

Già su questo piano, dunque, si deve postulare l’inammissibilità del motivo, alla stregua del principio secondo cui “ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez.

Lav., ord. 1° luglio 2024, n. 18018, Rv. 671850-01).

Né risulta addotta alcuna ragione per la quale tale questione non sia stata sottoposta al giudice del merito.

Il solo motivo di ricorso , inoltre, è inammissibile anche sotto altro profilo, ovvero ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ.

Difatti, a prescindere dalla circostanza se il supposto atto di “accollo interno” (o di “delegazione di pagamento”) necessitasse della forma scritta - tema che è effettivamente “aperto” nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 18 settembre 2001, n. 11697, Rv. 549282-01, che ha volutamente lasciato “impregiudicata” tale questione), coglienel segno il rilievo dei ricorrenti incidentali secondo cui la tesi della ricorrente principale è stata sviluppata “senza alcuna specifica deduzione in ordine all’atto che avrebbe determinato la predetta situazione giuridica, omettendo di trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo, ovvero ancora indicare in quale fase processuale sia stato prodotto o indicare a quale fascicolo sia stato allegato e con quale indicizzazione”.

D’altra parte, la necessità che la ricorrente provveda non solo alla “puntuale indicazione” del contenuto del documento o atto su cui si fonda il ricorso, ma che sia pure “specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa (cfr. Cass. Sez.

Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), e ciò, pur nell’interpretazione “non formalistica” dei requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione che - in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite - s ’ impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c.

Italia, del 28 ottobre 2021.

Infine, in questa stessa prospettiva, deve segnalarsi che la ricorrente neppure provvede a riprodurre (e “localizzare” tra gli atti del giudizio) la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 689 del 26 ottobre 2008 che ebbe ad autorizzare il pagamento dei due professionisti.

11. Quanto ai ricorsi incidentali condizionati, anch’essi sono inammissibili. 11.1.Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui “è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito,bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza” (Cass. Sez. 5, sent. 22 settembre 2017, n. 22095, Rv. 645632-01, conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152- 02; nello stesso senso già Cass. Sez. 5, ord. 20 dicembre 2012, n. 23548, Rv. 625035-01).

E tale preliminare rilievo di inammissibilità prevale, in via dirimente, pure su quello del carattere condizionato delle relative impugnazioni: a maggior ragione nell’ipotesi, qui ricorrente, in cui queste siano state rivolte anche nei confronti di parti diverse dalla ricorrente principale.

12. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, quanto al rapporto processuale tra l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della reciproca soccombenza (nella parte in cui le impugnazioni incidentali, condizionate ma inammissibili, erano rivolte anche nei confronti della ricorrente principale), mentre vanno poste a carico dei ricorrenti incidentali, liquidandole come da dispositivo, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio della soccombenza.

13. A carico della ricorrente principale e di ciascuno dei ricorrenti incidentali, stante la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez.

Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e i ricorsi incidentali, compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a lla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 15 . 0 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale e di ciascuno dei ricorrenti incidentali, al competente ufficio di me

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29881-2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore Generale e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’AvvocatoSilvio CRAPOLICCHIO ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNESI; -controricorrente - Oggetto CONTRATTO D’OPERA Prestazioni legali - Indebito arricchimento - Inammissibilità del ricorso R.G.N.29881/2021 Cron. Rep. Ud.23/4/2025 Adunanza camerale e contro AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE-ADER.; -intimata - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via dei Sanniti 24, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] TALLARIDA, ma domiciliata “ex lege”presso il proprio indirizzo di posta elettronica come in atti, essendo rappresentata e difesa da sé medesima ex art. 86 cod. proc. civ.; -controricorrente e ricorrente incidentale - econtro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato “ ex lege ” presso l ’ indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] RECCHIONI, oltre che da sé medesimo ex art. 86 cod. proc. civ.; -controricorrente e ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, domiciliata “ex lege” presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore come in atti, rappresentata e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] BOLOGNESI; -controricorrente ai ricorsi incidentali - vverso la sentenza n. 6157/21 della Corte d ’ appello di Roma , depositata il 23/09/2021; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale in data[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S tefano G iaime GUIZZI . [OSCURATO:PERSONA] 1.La ASL-[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone (d’ ora in poi, “ASL Frosinone”) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 6157/21, del 23 settembre 2021, della Corte d’appello di Roma, che - respingendone il gravame avverso la sentenza n. 895/16, del 5 agosto 2016, del Tribunale di Frosinone - ne ha rigettato la domanda volta a far accertare che il compenso spettante a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione al contratto di patrocinio concluso con la predetta ASL Frosinone, ammontava a € 68.319,95 cadauno, trattandosi di incarico professionale congiuntamente espletato (ovvero, di € 136.639,89, qualora si fosse ravvisato un incarico disgiunto), per l’effetto condannando i predetti legali a restituirle la differenza rispetto alla somma di € 448.784,59 erogata in loro favore. 2.Riferisce, in punto di fatto, l ’ odierna ricorrente di aver dato incarico ai due professionisti -con delibera del 25 ottobre 2000 - di promuovere opposizione a decreto ingiuntivo, emesso a suo carico per l’importo di £ 61.295.584.304, assistendola nel relativo giudizio. Accolta parzialmente l’opposizione e rideterminato in € 10.540.813,17 l’ammontare del credito azionato in via monitoria, i due legali, nel febbraio 2009, poco prima della definizione di quel procedimento, inviavano, ciascuno, fattura per la prestazione d’opera professionale espletata, richiedendo alla ASL il pagamento di € 448.784,59 cadauno. Nel novembre 2009, le fatture - sul presupposto, a dire della ricorrente erroneo, che l’importo fosse stato certificato da essa ASL Frosinone - venivano saldate dalla Regione Lazio. Determinazione, questa, assunta nell’ambito di una iniziativa che l’odierna ricorrente indica come “promossa in ragione dei disavanzi del settore sanitario che avevano determinato dapprima l’entrata in Piano di Rientro della Regione e nel 2009 il commissariamento (ai sensi dell’art 120 della Costituzione) per l’adempimento dei crediti sanitari”. Avuta, dunque, contezza dell’avvenuto pagamento delle fatture e riscontrata l’erroneità delle medesime (in quanto emesse senza considerare la natura congiunta dell’incarico professionale, nonché con riguardo ad uno scaglione errato), la ASL Frosinone richiedeva ai due legali la ripetizione delle somme percepite in eccesso rispetto a quanto dovuto. Essendo rimasta priva di effetti tale richiesta stragiudiziale, essa adiva il Tribunale frusinate, convenendo in giudizio gli [OSCURATO:PERSONA] e Ciamarra, i quali, oltre a resistere alla domanda, chiedevano - ed ottenevano - di essere autorizzati a chiamare in causa la Cassa di [OSCURATO:PERSONA] e l’Agenzia delle Entrate e Riscossione (entrambe, peraltro, poi costituitesi in giudizio). La chiamata in causa era finalizzata all ’ eventuale recupero -in caso di condanna alla restituzione di quanto l’attrice assumeva da essi percepito, indebitamente, in eccesso - delle maggiori somme versate a titolo di contributi previdenziali e di imposte sul reddito, in relazione agli importi di cui alle fatture oggetto di giudizio. L’esito del primo grado di giudizio consisteva nel rigetto della domanda, ritenendo il Tribunale frusinate che il pagamento delle fatture fosse stato eseguito sulla base di un accordo transattivo, autorizzato con delibera di Giunta regionale n. 689 del 26 ottobre 2008. Esperito gravame dall’attrice soccombente, il giudice d’appello lo rigettava, rilevando il difetto di legittimazione ad agire della ASL Frosinone. A tale esito esso perveniva - sul presupposto che la “legitimatio ad causam”, attiva e passiva, consiste nella titolarità del potere di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione della parte - sul rilievo che “la stessa appellante, nella prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa”, avesse riconosciuto “che il pagamento di cui chiede la restituzione sarebbe stato eseguito da un soggetto terzo”, ovvero “la Regione Lazio”. 3. Avverso la sentenza della Corte capitolina ha proposto ricorso per cassazione la ASL Frosinone, sulla base - come g i à detto -di un unico motivo. 3.1. Essodenuncia - ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione dell ’ art. 81 cod. proc. civ., dell’art. 24 Cost., degli artt. 1269 e 1273 cod. civ., là dove è stata “illegittimamente esclusa la sussistenza della legittimazione attiva in capo alla ASL di Frosinone rispetto alla proposizione della domanda giudiziale azionata nei confronti degli Avv.ti Sodani e Ciamarra”. Deduce, infatti, la ricorrente che al fine di escludere o meno la sussistenza della legittimazione ad agire sarebbe stato necessario, “da parte della stessa Corte d’Appello adita, un preliminare accertamento (i) sia relativamente alla dedotta esistenza di un rapporto giuridico (sottostante) tra la ASL di Frosinone e la Regione Lazio, tale da giustificare l’intervenuto pagamento operato da quest’ultima, nell’esclusivo interesse della prima; (ii) sia, quale logica conseguenza, l’esatta qualificazione giuridica del medesimo”. In particolare, la ricorrente assume che il pagamento della Regione è avvenuto “sulla base di un sostanziale accollo interno (di tipo non liberatorio), il quale, come noto, non importa alcun mutamento dal lato soggettivo dell’obbligazione originaria, né tantomeno relativamente alla titolarità dei diritti e degli obblighi discendenti dal rapporto obbligatorio medesimo”, gli uni e gli altri, dunque, rimasti in capo ad essa ASL Frosinone. Peraltro, la ASL Frosinone -oltre ad essere, per tale ragione, legittimata ad agire per recuperare quanto corrisposto dalla Regione, ai due legali, in eccesso rispetto a quanto effettivamente dovuto -aveva un interesse giuridicamente rilevante ad assumere tale iniziativa, dal momento che il fondo sanitario da cui sono promanati i suddetti pagamenti si presentava “unitario (vincolato e) destinato, nello specifico, al finanziamento delle singole [OSCURATO:PERSONA], nei confronti delle quali l’assegnazione ed il trasferimento dei relativi fondi avviene sulla base della quota capitaria di rispettiva spettanza”. Pertanto, se le somme spettanti ai due legali fossero stateerogate nella minore (e corretta) misura indicata dall’odierna ricorrente, gli importi, viceversa, eccedenti, “già di appartenenza della stessa ASL” Frosinone.“sarebbero stati destinati dall’odierna ricorrente al finanziamento di altre attività rientranti nei propri scopi istituzionali”. In ogni caso, si osserva conclusivamente, la legittimazione di essa ASL Frosinone dovrebbe egualmente riconoscersipure se “si volesse ritenere configurabile tra le parti, in luogo del richiamato accollo interno, una mera delegazione di pagamento ai sensi dell’art. 1269 cod. civ., e ciò in quanto, “anche volendo considerare la Regione Lazio una mera delegata (rectius: incaricata) ad adempiere, quest’ultima, nell’effettuare il relativo pagamento, non assumeva in proprio alcuna autonoma obbligazione nei confronti degli originari creditori tale da giustificare l’acquisizione della titolarità di diritti ed obblighi in luogo della delegante”. 4. Hanno resistito all’avversaria impugnazione, con distinti controricorsi, gli [OSCURATO:PERSONA] e Ciamarra, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata, nonché svolgendo, ciascuno, ricorso incidentale condizionato, con il quale hanno riproposto le stesse domande già avanzate nei riguardi della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA] e dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione. 5. Ha resistito sia al ricorso principale,che ai ricorsi incidentali condizionati,con due distinti controricors i , l a [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA]. 6. L’ADER è rimastasolo intimata. 7. La trattazione dei ricors i è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 8. Tutte le parti private hanno depositato memoria. 9. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 10. Il ricorsoprincipale è inammissibile. 10.1. A tale esito, per vero, conduc o no una pluralità di ragioni. Innanzitutto, deve osservarsi che la tesi dell’esistenza di un accollo interno - o di una “ delegatio solvendi ” - in forza del ( o della) quale la Regione Lazio avrebbe provveduto al pagamento (e che, rendendo non “spontaneo” lo stesso , escluderebbe, pertanto, che il “solvens” sia legittimato all’esercizio dell’azione ex art. 2033 cod. civ.; cfr. da ultimo, Cass. Sez. 1, ord. 3 dicembre 2019, n. 31572, Rv. 656437-01) appare “nuova”, perché di essa non vi è traccia non solo nella sentenza impugnata, ma neppure nell’atto d’appello della ASL Frosinone, come riprodotto nel ricorso per cassazione, atteso che nello stesso si fa solo questione dell’impossibilità di configurare, nella specie, una transazione, per difetto dei requisiti della eliminazione della “res dubia” e delle “reciproche concessioni tra le parti”. Già su questo piano, dunque, si deve postulare l’inammissibilità del motivo, alla stregua del principio secondo cui “ove una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga detta questione in sede di legittimità ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegarne l’avvenuta deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente vi abbia provveduto, onde dare modo alla Corte di cassazione di controllare «ex actis» la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa” (Cass. Sez. 2, ord. 24 gennaio 2019, n. 2038, Rv. 652251-02; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. Lav., ord. 1° luglio 2024, n. 18018, Rv. 671850-01). Né risulta addotta alcuna ragione per la quale tale questione non sia stata sottoposta al giudice del merito. Il solo motivo di ricorso , inoltre, è inammissibile anche sotto altro profilo, ovvero ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Difatti, a prescindere dalla circostanza se il supposto atto di “accollo interno” (o di “delegazione di pagamento”) necessitasse della forma scritta - tema che è effettivamente “aperto” nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 1, sent. 18 settembre 2001, n. 11697, Rv. 549282-01, che ha volutamente lasciato “impregiudicata” tale questione), coglienel segno il rilievo dei ricorrenti incidentali secondo cui la tesi della ricorrente principale è stata sviluppata “senza alcuna specifica deduzione in ordine all’atto che avrebbe determinato la predetta situazione giuridica, omettendo di trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo, ovvero ancora indicare in quale fase processuale sia stato prodotto o indicare a quale fascicolo sia stato allegato e con quale indicizzazione”. D’altra parte, la necessità che la ricorrente provveda non solo alla “puntuale indicazione” del contenuto del documento o atto su cui si fonda il ricorso, ma che sia pure “specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito”, è stata ribadita anche dalle Sezioni Unite di questa (cfr. Cass. Sez. Un, ord. 18 marzo 2022, n. 8950, Rv. 664409-01), e ciò, pur nell’interpretazione “non formalistica” dei requisiti di ammissibilità e procedibilità del ricorso per cassazione che - in base al testé citato arresto delle Sezioni Unite - s ’ impone alla luce della sentenza della Corte EDU Succi e altri c. Italia, del 28 ottobre 2021. Infine, in questa stessa prospettiva, deve segnalarsi che la ricorrente neppure provvede a riprodurre (e “localizzare” tra gli atti del giudizio) la delibera della Giunta regionale del Lazio n. 689 del 26 ottobre 2008 che ebbe ad autorizzare il pagamento dei due professionisti. 11. Quanto ai ricorsi incidentali condizionati, anch’essi sono inammissibili. 11.1.Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui “è inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorché proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito,bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza” (Cass. Sez. 5, sent. 22 settembre 2017, n. 22095, Rv. 645632-01, conforme anche Cass. Sez. 3, sent. 12 giugno 2020, n. 11270, Rv. 658152- 02; nello stesso senso già Cass. Sez. 5, ord. 20 dicembre 2012, n. 23548, Rv. 625035-01). E tale preliminare rilievo di inammissibilità prevale, in via dirimente, pure su quello del carattere condizionato delle relative impugnazioni: a maggior ragione nell’ipotesi, qui ricorrente, in cui queste siano state rivolte anche nei confronti di parti diverse dalla ricorrente principale. 12. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, quanto al rapporto processuale tra l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ragione della reciproca soccombenza (nella parte in cui le impugnazioni incidentali, condizionate ma inammissibili, erano rivolte anche nei confronti della ricorrente principale), mentre vanno poste a carico dei ricorrenti incidentali, liquidandole come da dispositivo, quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del principio della soccombenza. 13. A carico della ricorrente principale e di ciascuno dei ricorrenti incidentali, stante la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale e i ricorsi incidentali, compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità tra l’[OSCURATO:PERSONA] di Frosinone e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ; condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere, a lla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 15 . 0 00,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dellaricorrente principale e di ciascuno dei ricorrenti incidentali, al competente ufficio di me
Sentenza Cassazione n. 24930/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris