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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 06959/2025

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12695/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- viti, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commis- sario straordinario p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 803/22, depositata il 6 luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'Azienda sanitaria locale n. 7 di [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/97, emesso il 27 maggio 1997, con cui il Presidente del Tribunale di Catanzaro le aveva intimato il pagamento della somma di Lire 2.410.000.856, oltre inte- ressidi cui all'art. 62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni sanitarie in regime di ricovero erogate nell'anno 1995 dalla Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], gestita dalla convenuta.

A sostegno dell'opposizione, l'Asl eccepì che tenuta al pagamento era la Regione Calabria, trattandosi di un debito facente capo alla gestione pre- gressa dell'Unità sanitaria locale; sostenne inoltre di aver legittimamente cor- risposto soltanto le somme dovute per le prestazioni erogate in conformità di quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché di aver corret- tamente applicato le tariffe approvate con delibere n. 691 del 20 febbraio 1995 e n. 1685 del 29 marzo 1995, aventi efficacia retroattiva.

Si costituì la CaGi, e resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto, e proponendo in subordine domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'in- giustificato arricchimento.

1.1. Con sentenza n. 843 del 2004, il Tribunale di Catanzaro dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario.

2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, che con sentenza del 19 dicem- bre 2011 dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo.

3. Il giudizio fu nuovamente riassunto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che con sentenza del 23 gennaio 2019 rigettò la domanda proposta dalla CaGi, ritenendo legittima l'applicazione retroattiva delle tariffe regionali, escludendo il diritto alla remunerazione per le prestazioni rese in assenza della prescrizione del medico di fiducia, e dichiarando infondata la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.4.

L'impugnazione proposta dalla CaGi è statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Catanzarocon sentenza del 6 luglio 2022.

Premesso che la sentenza impugnata era rimasta incensurata, nella parte in cui aveva ritenuto legittima l'applicazione retroattiva delle tariffe regionali approvate nell'anno 1995, la Corte ha confermato che l'art. 8, comma quinto, del d.lgs. n. 502 del 1992, nell'attribuire agli assistiti la facoltà di scegliere liberamente le strutture o i professionisti cui rivolgersi, tra quelli accreditati dal Servizio sanitario nazionale, subordina l'erogazione delle prestazioni sa- nitarie alla prescrizione del propriomedico di fiducia, aggiungendo che tale principio è stato ribadito dall'art. 41, comma sesto, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 2, comma ottavo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 416 del 1995 ha riconosciuto la permanenza dei poteri di controllo, indirizzo e verifica spettanti alle Regioni ed alle usl.

Ha rilevato inoltre che con circolare prot. 09207 del 3 maggio 1995 l'Assessorato regionale alla sanità e ai servizi sociali, nel segna- lare la necessità della prescrizione ai fini del ricovero degli assistiti presso le strutture accreditate, aveva precisato che l'inosservanza di tale disposizione avrebbe escluso la remunerabilità della prestazione.

Quanto poi alla domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusti- ficato arricchimento, premesso che, in quanto proponibile soltanto in via re- siduale, la stessa non può trovare accoglimento ove sia ipotizzabile un'azione diversa, indipendentemente dalla circostanza che l'esercizio di quest'ultima risulti in concreto precluso per prescrizione o decadenza, la Corte ha osser- vato che i presupposti richiesti dall'art. 2041 cod. civ. devono sussistere an- che nel caso di proposizione della domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione, richiamando inoltre il più recente orientamento della giurispru- denza di legittimità, che esclude la necessità del riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità della prestazione da parte del soggetto pubblico, e pone a carico di quest'ultimo l'onere di provare il rifiuto dell'arricchimento o l'im- possibilità del rifiuto per inconsapevolezza.

Ciò posto, e precisato che l'inden- nizzo non è dovuto quando lo squilibrio economico sia giustificato dal con- senso della parte che assume di essere stata danneggiata, ha confermato l'infondatezza della domanda, ritenendo che le prestazioni rese dalla Casa di cura, fossero state consapevolmente erogate in violazione di legge, in quanto eseguite volontariamente, nonostante la conoscenza della subordinazione delle stesse alla prescrizione del medico di fiducia.

5. Avverso la predetta sentenza la CaGi ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a un solo motivo.

Ha resistito con controricorso l'Azienda sa- nitaria provinciale di Catanzaro, succeduta all'Asl n. 7. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, per difetto di sussidiarietà, senza tenere conto delle ragioni che hanno determinato il rigetto della do- manda principale, le quali impediscono ad essa ricorrente di far valere i propri diritti in via contrattuale o extracontrattuale.

Premesso di aver fornito la prova dell'esecuzione delle prestazioni, la cui regolarità, attestata dai funzionari pre- posti al controllo attraverso la convalida dei rendiconti mensili da essa tra- smessi all'Asl, trovava conferma nell'avvenuta liquidazione degli acconti da parte del Direttore generale, sostiene che l'Asp non aveva mai sollevato rilievi o contestazioni in ordine all'effettiva erogazione del servizio, né aveva mani- festato la volontà di rifiutare l'arricchimento.

Lamenta la violazione dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sull'Asl nella gestione del rapporto con- venzionale, nonché dei principi di legalità e certezza dei rapporti giuridici, che escludono la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] d'incidere unilateral- mente e retroattivamente sulle situazioni soggettive dei privati, mediante provvedimenti limitativi della loro sfera giuridica.

Aggiunge che, nell'esclu- dere la legittimità delle prestazioni rese in assenza della prescrizione del me- dico di fiducia, la sentenza impugnata ha omesso d'indicare la norma violata, nonché di applicare l'art. 8-quinquies, comma primo, lett. d),del d.lgs. n. 502 del 1992, che consente di remunerare le prestazioni rese oltre i limiti quanti- tativi previsti dal contratto.

1.1. Il ricorso è infondato.

Ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per in- giustificato arricchimento, la sentenza impugnata non ha affatto escluso la sussistenza del presupposto di cui all'art. 2042 cod. civ., avendo specifica- mente richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l'azione è proponibile soltanto nel caso in cui il danneggiato non disponga ab origine di un altro titolo da far valere a sostegno della propria pretesa, restando in- vece preclusa allorché quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subìto o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme impera- tive o con l'ordine pubblico (cfr. Cass., Sez.

Un., 5/12/2023, n. 33954; Cass., Sez.

III, 18/10/2024, n. 27008; 13/03/2024, n. 6735).

La Corte territoriale si è invece conformata all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il depauperato che agisca ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è tenuto esclusivamente a provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilità della prestazione, giacché tale riconoscimento non integra un fatto costitutivo della domanda; ciò non im- plica, peraltro, un affievolimentodelle esigenze di tutela delle finanze pubbli- che, né una sottovalutazione delle dimensioni e della complessità dell'artico- lazione interna dell'Amministrazione, la cui considerazione trova adeguata giustificazione nel principio di diritto comune del c.d. arricchimento imposto, in virtù del quale l'Amministrazione è ammessa ad eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto, avendol'arricchito rifiutato la locupletazione ov- vero non avendo avuto la possibilità di rifiutarlo,perché inconsapevole dell'e- ventum utilitatis(cfr. Cass., Sez.

Un., 26/05/2015, n. 10798; Cass., Sez.

III, 27/05/2024, n. 14735; Cass., Sez.

I, 27/06/2017, n. 15937).

Tali principi, costituenti ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, hanno trovato applicazione anche in riferimento all'ipotesi in cui, come nella specie, l'azione d'ingiustificato arricchimento sia stata esercitata da un professionista o dal gestore di una struttura privata che abbia reso prestazioni in favore degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale in difetto dei requisiti o degli adempimenti che, ai sensi delle disposizioni che ne disciplinano l'erogazione, legittimano l'imposizione a carico dell'asl dell'obbligo di provvedere al paga- mento del corrispettivo: si è ritenuto, ad esempio, che sia configurabile un arricchimento imposto nel caso in cui la struttura fosse priva dell'accredita- mento, per intervenuta revoca dello stesso (cfr. Cass., Sez.

III, 20/06/2024, n. 16980), oppure avesse superato il limite quantitativo delle prestazioni sta- bilito dal contratto (c.d. budget o tetto di spesa: cfr. Cass., Sez.

VI, 5/11/ 2020, n. 24642; Cass., Sez.

III, 6/07/2020, n. 13884; 24/04/2019, n. 11209 cit.).

In mancanza dei predetti requisiti o adempimenti, nessun rilievo possono assumere né l'effettiva esecuzione delle prestazioni, avvenuta non solo in as- senza di un titolo contrattuale ma anche in contrasto con le norme che disci- plinano il funzionamento del serviziosanitario, né l'esito positivo dei controlli amministrativi e contabili, aventi ad oggetto esclusivamente il riscontro della regolarità della documentazione prodotta e la quantificazione dell'importo do- vuto, né infine il pagamento di eventuali acconti da parte dell'asl, privo di un valido titolo giustificativo: tali elementi, di cui la ricorrente lamenta l'omessa valutazione ai fini dell'accertamento del consenso prestato dall'Amministra- zione all'erogazione delle prestazioni, sono stati correttamente trascurati dal- la sentenza impugnata, a fronte della mancata dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dei ricoveri sulla base delle prescrizioni dei medici di fiducia, indispensabili per la valutazione dell'utilità delle prestazioni erogate, in quanto aventi la funzione di attestare le condizioni di salute degli assistiti, le patologie che ne hanno reso necessario od opportuno il ricovero e l'appro- priatezza dello stesso alle esigenze di cura emergenti dalle indagini cliniche eventualmente effettuate.

Irrilevanti, a fronte dell'inosservanza delle norme legislative e ammini- strative che disciplinano il ricovero degli assistiti presso le strutture sanitarie, sono stati correttamente ritenuti il tempo trascorso dall'effettuazione delle prestazioni e la mancata formulazione di rilievi da parte dell'asl in ordine alla regolarità delle stesse, inidonei ad ingenerare nel gestore un legittimo affida- mento in ordine all'utilità delle prestazioni ed al diritto alla remunerazione, avuto riguardo alla circostanza, opportunamente evidenziata dalla sentenza impugnata, che esso era a conoscenza delle predette disposizioni, o comun- que avrebbe dovuto acquisirne la consapevolezza, con l'uso della diligenza richiesta dall'attività esercitata; non merita consenso, in quest'ottica, nep- pure il riferimento della ricorrente all'arbitrarietà del rifiuto opposto dall'Asl al pagamento del corrispettivo, che non potrebbe giustificare il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ., ma, al più, la condanna dell'Am- ministrazione al risarcimento dei danni, per violazione dei canoni di corret- tezza e buona fede nello svolgimento del rapporto convenzionale.

Inappropriato risulta infine il richiamo della ricorrente all'art. 8-quinquies, comma primo, lett. d),del d.lgs. n. 502 del 1992, che demanda alle Regioni il compito d'individuare i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture,ove le stesse abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato: l'oggetto del presente giudizio non è costituito infatti dal pagamento del corrispettivo di prestazioni rese nel ri- spetto della disciplina legislativa ed amministrativa che le regola, ma oltre il limite quantitativo stabilito nel contratto ai sensi del comma secondo, lett. b) dell'art. 8-quinquies, bensì dall'accertamento della locupletazione che l'Asl ha asseritamente ritratto da prestazioni erogate in violazione delle predette re- gole, e per le quali la ricorrente non poteva dunque vantare un diritto al pa- gamento del corrispettivo, ma solo chiedere il riconoscimento di un indennizzo commisurato all'importo inferiore tra il predetto arricchimento e la diminu- zione patrimoniale da essa subìta, subordinatamente alla prova dell'utilità delle prestazioni, come si è detto non fornita.Inconferente è quindi anche l'invocazione del principio d'irretroattività dei provvedimenti amministrativi incidenti sulla sfera giuridica del privato con effetto limitativo delle sue posi- zioni giuridiche soggettive, ritenuto peraltro non incompatibile con la fissa- zione di tetti massimi di spesa (c.d. budget) per le prestazioni sanitarie già erogate dalle strutture private accreditate (cfr. Cass., Sez.

I, 19/09/2024, n. 25184).

2. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo.

P.Q.M. rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12695/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA]- viti, rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Commis- sario straordinario p.t., rappresentatae difesa dall ' Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha indicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ; –controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appellodi Catanzaro n. 803/22, depositata il 6 luglio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 novembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'Azienda sanitaria locale n. 7 di [OSCURATO:PERSONA] in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., proponendo opposizione al decreto ingiuntivo n. 144/97, emesso il 27 maggio 1997, con cui il Presidente del Tribunale di Catanzaro le aveva intimato il pagamento della somma di Lire 2.410.000.856, oltre inte- ressidi cui all'art. 62 della legge della Regione Calabria 17 dicembre 1981, n. 21, a titolo di saldo del corrispettivo per prestazioni sanitarie in regime di ricovero erogate nell'anno 1995 dalla Casa di cura [OSCURATO:PERSONA], gestita dalla convenuta. A sostegno dell'opposizione, l'Asl eccepì che tenuta al pagamento era la Regione Calabria, trattandosi di un debito facente capo alla gestione pre- gressa dell'Unità sanitaria locale; sostenne inoltre di aver legittimamente cor- risposto soltanto le somme dovute per le prestazioni erogate in conformità di quanto previsto dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nonché di aver corret- tamente applicato le tariffe approvate con delibere n. 691 del 20 febbraio 1995 e n. 1685 del 29 marzo 1995, aventi efficacia retroattiva. Si costituì la CaGi, e resistette all'opposizione, chiedendone il rigetto, e proponendo in subordine domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'in- giustificato arricchimento. 1.1. Con sentenza n. 843 del 2004, il Tribunale di Catanzaro dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario. 2. Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Calabria, Sede di Catanzaro, che con sentenza del 19 dicem- bre 2011 dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo. 3. Il giudizio fu nuovamente riassunto dinanzi al Tribunale di Catanzaro, che con sentenza del 23 gennaio 2019 rigettò la domanda proposta dalla CaGi, ritenendo legittima l'applicazione retroattiva delle tariffe regionali, escludendo il diritto alla remunerazione per le prestazioni rese in assenza della prescrizione del medico di fiducia, e dichiarando infondata la domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento.4. L'impugnazione proposta dalla CaGi è statarigettata dalla Corte d'ap- pello di Catanzarocon sentenza del 6 luglio 2022. Premesso che la sentenza impugnata era rimasta incensurata, nella parte in cui aveva ritenuto legittima l'applicazione retroattiva delle tariffe regionali approvate nell'anno 1995, la Corte ha confermato che l'art. 8, comma quinto, del d.lgs. n. 502 del 1992, nell'attribuire agli assistiti la facoltà di scegliere liberamente le strutture o i professionisti cui rivolgersi, tra quelli accreditati dal Servizio sanitario nazionale, subordina l'erogazione delle prestazioni sa- nitarie alla prescrizione del propriomedico di fiducia, aggiungendo che tale principio è stato ribadito dall'art. 41, comma sesto, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'art. 2, comma ottavo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché dalla Corte costituzionale, che con sentenza n. 416 del 1995 ha riconosciuto la permanenza dei poteri di controllo, indirizzo e verifica spettanti alle Regioni ed alle usl. Ha rilevato inoltre che con circolare prot. 09207 del 3 maggio 1995 l'Assessorato regionale alla sanità e ai servizi sociali, nel segna- lare la necessità della prescrizione ai fini del ricovero degli assistiti presso le strutture accreditate, aveva precisato che l'inosservanza di tale disposizione avrebbe escluso la remunerabilità della prestazione. Quanto poi alla domanda di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiusti- ficato arricchimento, premesso che, in quanto proponibile soltanto in via re- siduale, la stessa non può trovare accoglimento ove sia ipotizzabile un'azione diversa, indipendentemente dalla circostanza che l'esercizio di quest'ultima risulti in concreto precluso per prescrizione o decadenza, la Corte ha osser- vato che i presupposti richiesti dall'art. 2041 cod. civ. devono sussistere an- che nel caso di proposizione della domanda nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]- ministrazione, richiamando inoltre il più recente orientamento della giurispru- denza di legittimità, che esclude la necessità del riconoscimento esplicito o implicito dell'utilità della prestazione da parte del soggetto pubblico, e pone a carico di quest'ultimo l'onere di provare il rifiuto dell'arricchimento o l'im- possibilità del rifiuto per inconsapevolezza. Ciò posto, e precisato che l'inden- nizzo non è dovuto quando lo squilibrio economico sia giustificato dal con- senso della parte che assume di essere stata danneggiata, ha confermato l'infondatezza della domanda, ritenendo che le prestazioni rese dalla Casa di cura, fossero state consapevolmente erogate in violazione di legge, in quanto eseguite volontariamente, nonostante la conoscenza della subordinazione delle stesse alla prescrizione del medico di fiducia. 5. Avverso la predetta sentenza la CaGi ha proposto ricorso per cassa- zione, affidato a un solo motivo. Ha resistito con controricorso l'Azienda sa- nitaria provinciale di Catanzaro, succeduta all'Asl n. 7. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'unico motivo d'impugnazione,la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2041 cod. civ., censurando la sentenza impu- gnata nella parte in cui ha rigettato la domanda subordinata di riconoscimento dell'indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, per difetto di sussidiarietà, senza tenere conto delle ragioni che hanno determinato il rigetto della do- manda principale, le quali impediscono ad essa ricorrente di far valere i propri diritti in via contrattuale o extracontrattuale. Premesso di aver fornito la prova dell'esecuzione delle prestazioni, la cui regolarità, attestata dai funzionari pre- posti al controllo attraverso la convalida dei rendiconti mensili da essa tra- smessi all'Asl, trovava conferma nell'avvenuta liquidazione degli acconti da parte del Direttore generale, sostiene che l'Asp non aveva mai sollevato rilievi o contestazioni in ordine all'effettiva erogazione del servizio, né aveva mani- festato la volontà di rifiutare l'arricchimento. Lamenta la violazione dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sull'Asl nella gestione del rapporto con- venzionale, nonché dei principi di legalità e certezza dei rapporti giuridici, che escludono la facoltà della [OSCURATO:PERSONA] d'incidere unilateral- mente e retroattivamente sulle situazioni soggettive dei privati, mediante provvedimenti limitativi della loro sfera giuridica. Aggiunge che, nell'esclu- dere la legittimità delle prestazioni rese in assenza della prescrizione del me- dico di fiducia, la sentenza impugnata ha omesso d'indicare la norma violata, nonché di applicare l'art. 8-quinquies, comma primo, lett. d),del d.lgs. n. 502 del 1992, che consente di remunerare le prestazioni rese oltre i limiti quanti- tativi previsti dal contratto. 1.1. Il ricorso è infondato. Ai fini del rigetto della domanda di riconoscimento dell'indennizzo per in- giustificato arricchimento, la sentenza impugnata non ha affatto escluso la sussistenza del presupposto di cui all'art. 2042 cod. civ., avendo specifica- mente richiamato il principio enunciato da questa Corte, secondo cui l'azione è proponibile soltanto nel caso in cui il danneggiato non disponga ab origine di un altro titolo da far valere a sostegno della propria pretesa, restando in- vece preclusa allorché quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subìto o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme impera- tive o con l'ordine pubblico (cfr. Cass., Sez. Un., 5/12/2023, n. 33954; Cass., Sez. III, 18/10/2024, n. 27008; 13/03/2024, n. 6735). La Corte territoriale si è invece conformata all'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo cui il depauperato che agisca ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] è tenuto esclusivamente a provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dell'utilità della prestazione, giacché tale riconoscimento non integra un fatto costitutivo della domanda; ciò non im- plica, peraltro, un affievolimentodelle esigenze di tutela delle finanze pubbli- che, né una sottovalutazione delle dimensioni e della complessità dell'artico- lazione interna dell'Amministrazione, la cui considerazione trova adeguata giustificazione nel principio di diritto comune del c.d. arricchimento imposto, in virtù del quale l'Amministrazione è ammessa ad eccepire e provare che l'indennizzo non è dovuto, avendol'arricchito rifiutato la locupletazione ov- vero non avendo avuto la possibilità di rifiutarlo,perché inconsapevole dell'e- ventum utilitatis(cfr. Cass., Sez. Un., 26/05/2015, n. 10798; Cass., Sez. III, 27/05/2024, n. 14735; Cass., Sez. I, 27/06/2017, n. 15937). Tali principi, costituenti ormai jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte, hanno trovato applicazione anche in riferimento all'ipotesi in cui, come nella specie, l'azione d'ingiustificato arricchimento sia stata esercitata da un professionista o dal gestore di una struttura privata che abbia reso prestazioni in favore degli assistiti dal Servizio sanitario nazionale in difetto dei requisiti o degli adempimenti che, ai sensi delle disposizioni che ne disciplinano l'erogazione, legittimano l'imposizione a carico dell'asl dell'obbligo di provvedere al paga- mento del corrispettivo: si è ritenuto, ad esempio, che sia configurabile un arricchimento imposto nel caso in cui la struttura fosse priva dell'accredita- mento, per intervenuta revoca dello stesso (cfr. Cass., Sez. III, 20/06/2024, n. 16980), oppure avesse superato il limite quantitativo delle prestazioni sta- bilito dal contratto (c.d. budget o tetto di spesa: cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/ 2020, n. 24642; Cass., Sez. III, 6/07/2020, n. 13884; 24/04/2019, n. 11209 cit.). In mancanza dei predetti requisiti o adempimenti, nessun rilievo possono assumere né l'effettiva esecuzione delle prestazioni, avvenuta non solo in as- senza di un titolo contrattuale ma anche in contrasto con le norme che disci- plinano il funzionamento del serviziosanitario, né l'esito positivo dei controlli amministrativi e contabili, aventi ad oggetto esclusivamente il riscontro della regolarità della documentazione prodotta e la quantificazione dell'importo do- vuto, né infine il pagamento di eventuali acconti da parte dell'asl, privo di un valido titolo giustificativo: tali elementi, di cui la ricorrente lamenta l'omessa valutazione ai fini dell'accertamento del consenso prestato dall'Amministra- zione all'erogazione delle prestazioni, sono stati correttamente trascurati dal- la sentenza impugnata, a fronte della mancata dimostrazione dell'avvenuta effettuazione dei ricoveri sulla base delle prescrizioni dei medici di fiducia, indispensabili per la valutazione dell'utilità delle prestazioni erogate, in quanto aventi la funzione di attestare le condizioni di salute degli assistiti, le patologie che ne hanno reso necessario od opportuno il ricovero e l'appro- priatezza dello stesso alle esigenze di cura emergenti dalle indagini cliniche eventualmente effettuate. Irrilevanti, a fronte dell'inosservanza delle norme legislative e ammini- strative che disciplinano il ricovero degli assistiti presso le strutture sanitarie, sono stati correttamente ritenuti il tempo trascorso dall'effettuazione delle prestazioni e la mancata formulazione di rilievi da parte dell'asl in ordine alla regolarità delle stesse, inidonei ad ingenerare nel gestore un legittimo affida- mento in ordine all'utilità delle prestazioni ed al diritto alla remunerazione, avuto riguardo alla circostanza, opportunamente evidenziata dalla sentenza impugnata, che esso era a conoscenza delle predette disposizioni, o comun- que avrebbe dovuto acquisirne la consapevolezza, con l'uso della diligenza richiesta dall'attività esercitata; non merita consenso, in quest'ottica, nep- pure il riferimento della ricorrente all'arbitrarietà del rifiuto opposto dall'Asl al pagamento del corrispettivo, che non potrebbe giustificare il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2041 cod. civ., ma, al più, la condanna dell'Am- ministrazione al risarcimento dei danni, per violazione dei canoni di corret- tezza e buona fede nello svolgimento del rapporto convenzionale. Inappropriato risulta infine il richiamo della ricorrente all'art. 8-quinquies, comma primo, lett. d),del d.lgs. n. 502 del 1992, che demanda alle Regioni il compito d'individuare i criteri per la determinazione della remunerazione delle strutture,ove le stesse abbiano erogato volumi di prestazioni eccedenti il programma preventivo concordato: l'oggetto del presente giudizio non è costituito infatti dal pagamento del corrispettivo di prestazioni rese nel ri- spetto della disciplina legislativa ed amministrativa che le regola, ma oltre il limite quantitativo stabilito nel contratto ai sensi del comma secondo, lett. b) dell'art. 8-quinquies, bensì dall'accertamento della locupletazione che l'Asl ha asseritamente ritratto da prestazioni erogate in violazione delle predette re- gole, e per le quali la ricorrente non poteva dunque vantare un diritto al pa- gamento del corrispettivo, ma solo chiedere il riconoscimento di un indennizzo commisurato all'importo inferiore tra il predetto arricchimento e la diminu- zione patrimoniale da essa subìta, subordinatamente alla prova dell'utilità delle prestazioni, come si è detto non fornita.Inconferente è quindi anche l'invocazione del principio d'irretroattività dei provvedimenti amministrativi incidenti sulla sfera giuridica del privato con effetto limitativo delle sue posi- zioni giuridiche soggettive, ritenuto peraltro non incompatibile con la fissa- zione di tetti massimi di spesa (c.d. budget) per le prestazioni sanitarie già erogate dalle strutture private accreditate (cfr. Cass., Sez. I, 19/09/2024, n. 25184). 2. Le spese processuali seguono la soccombenza, e si liquidano come dal dispositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della con- troricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 10.000,00per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17,della legge 24 dicembre 2012,
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