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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 12984/2022

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ORDINANZA sul ricorso 12502/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 588/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2019; t-22, 2 2C0 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal cons.

DANILO SESTINIRilevato che: l'onorevole [OSCURATO:PERSONA] agì per il risarcimento dei danni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., quale società editrice del settimanale l'[OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], direttrice responsabile del giornale, in relazione al contenuto asseritamente diffamatorio della copertina del numero 12 del 2009; copertina che raffigurava l'Occhetto assieme ad altri eletti al Parlamento europeo e che riportava il titolo "[OSCURATO:PERSONA]", cui seguiva il sottotitolo "Gli italiani sono i più pagati.

Ma anche più assenti e meno produttivi.

La metà di loro se n'è andata da Strasburgo prima della fine del mandato.

Prodi: così fanno male al paese"; il Tribunale di Roma accolse la domanda condannando i convenuti, in solido, al pagamento di 60.000,00 euro e delle spese di lite, disponendo altresì la pubblicazione di un estratto della sentenza in alcuni quotidiani; pronunciando sul gravame dei soccombenti, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, rigettando la pretesa dell'Occhetto e condannandolo alla restituzione degli importi riscossi e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; premesso che «il titolo, unitamente al sottotitolo e alla fotografia, è la sintesi di una critica politica della condotta dei parlamentari europei eletti nelle circoscrizioni italiane che, alla luce dei dati acquisiti, non solo erano risultati fra i meno presenti alle sedute ed i meno propositivi, pur essendo i più pagati, ma avevano dimostrato una scarsa considerazione dell'incarico politico ricevuto dagli elettori, poiché frequentemente abbandonavano il seggio prima della scadenza del mandato per le più varie ragioni», la Corte ha affermato di concordare col primo giudice sul fatto che detta critica emergeva in modo inequivoco sin dalla copertina del settimanale ed era direttamente rivolta anche nei confronti dell'onorevole Occhetto, ma ha escluso che la stessa potesse qualificarsi come diffamatoria;al riguardo, la Corte ha osservato che «l'espressione "fannulloni", che indica letteralmente chi non abbia voglia di fare nulla, non travalica certo il limite della continenza» e che è «pertinente all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non tanto del fatto oggetto di critica, ma di quell'interpretazione del fatto», essendo evidente l'interesse dei lettori a conoscere la valutazione dell'operato dell'Occhetto come parlamentare europeo; ha precisato che la critica specifica concernente l'appellato «non si limitava soltanto ad evidenziare la percentuale delle presenze (che fosse il 78% come sostenuto dall'appellante o 1'85% come sostenuto dall'appellato ed accertato nella sentenza impugnata), ma anche la concreta partecipazione all'attività dell'europarlannento [...] da cui risulta che nei 18 mesi di mandato, in cui il medesimo era libero da ulteriori impegni istituzionali, si era limitato ad effettuare quattro interventi senza presentare alcuna relazione»; ha osservato, infine, che «gli appellanti hanno dimostrato la veridicità del fatto posto a fondamento dell'ulteriore critica relativa alla scarsa considerazione dell'incarico conferito dall'elettorato», avendo l'Occhetto, dapprima, rinunciato ad esso a favore di altro eletto e, successivamente, dopo che non era stato rieletto senatore, aveva revocato la sua rinuncia, manifestando la volontà di subentrare, quale primo dei non eletti, ad altro rinunciante, così ingaggiando un complesso contenzioso con altro candidato ([OSCURATO:PERSONA]) all'esito del quale l'Occhetto aveva visto annullata la sua proclamazione a componente del Parlamento europeo e aveva dovuto lasciare l'incarico; emergeva pertanto -a dire della Corte- che l'Occhetto aveva «dimostrato di avere effettuato un uso strumentale e disinvolto del mandato elettorale, rinunciando al seggio parlamentare al quale si era candidato [...] e tentando poi di recuperare il seggio elettorale nel momento in cui non era stato riconfermato nella carica di senatore e di fatto temporaneamente rivestendola dopo aver cambiato gruppo parlamentare, con scarso impegno, fino alla definitiva decisione sfavorevole della Corte di Giustizia europea»; ha concluso pertanto che sussisteva «l'esimente del diritto di critica, poiché i fatti costituenti il presupposto e l'oggetto della critica, che ha necessariamente carattere soggettivo rispetto ai fatti stessi, corrispond[ono] a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa»; ha proposto ricorso per cassazione l'Occhetto, affidandosi a due motivi; hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione degli artt.2043, 2059 cod. civ., in relazione all'art. 360 numeri 1, 3, 4 e 5 cod. proc. civ..

Omessa e contraddittoria motivazione.

Travisamento della prova», sull'assunto che «la copertina del settimanale "L'[OSCURATO:SOCIETA]" in questione è immediatamente ed autonomamente lesiva della reputazione del ricorrente, ed in contrasto con tutti gli elementi di prova versati in atti ed incontrovertibili i quali attestano la assiduità e l'opera del ricorrente quale eletto al [OSCURATO:PERSONA]»; l'Occhetto rileva che la sentenza di appello compie una valutazione atomistica del termine fannullone, senza tener conto che egli aveva registrato una percentuale di presenze pari all'ottantacinque per cento delle sedute e senza considerare che la scelta di compiere interventi in aula o di effettuare relazioni risponde ad insindacabili valutazioni di natura politica; il secondo motivo (che deduce anch'esso violazione degli artt.2043 e 2059 c.c., motivazione contraddittoria od omessa e travisamento del fatto) censura la sentenza per essere «totalmente disancorata dalle risultanze obiettive quando tratta delle vicende che condussero alla cessazione della qualità di parlamentare europeo dell'on. [OSCURATO:PERSONA]»; ciò in quanto la vicenda che aveva determinato la perdita del seggio europeo del ricorrente non poteva «minimamente assimilarsi né sul piano lessicale né su quello logico al "darsi alla fuga" verso incarichi più remunerativi, che presuppone l'intento volontario di sottrarsi alle proprie prerogative parlamentari», giacché «è evidente che l'essere stato costretto a lasciare il proprio seggio dopo un complesso contenzioso [avente] ad oggetto la disputa dell'esercizio di diritti costituzionali primari è l'esatto contrario del "darsi alla fuga" da parte di un "fannullone" che si sposta verso incarichi più remunerativi»; il ricorso va disatteso in relazione ad entrambi i motivi; va rilevato, infatti, che: la Corte territoriale ha correttamente inquadrato l'attività giornalistica di cui trattasi nell'ambito della critica politica, che può connotarsi per l'utilizzo di un linguaggio più colorito e pungente rispetto ( all'attività di cronaca e può estrinsecarsi anche in valutazioni soggettive dei temi trattati; per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica -che la sentenza impugnata ha ritenuto operante nel caso di specie- debbono ricorrere il requisito della pertinenza della notizia al pubblico interesse, quello della continenza delle espressioni usate e, a monte, quello della verità dei fatti riferiti (cfr. Cass. n. 25420/2017: «in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive»); tanto premesso, deve ritenersi che: il tema dell'impegno prestato dagli europarlamentari italiani nello svolgimento delle loro funzioni risponde evidentemente a un interèsse pubblico diffuso, segnatamente in relazione a figure che, come quella dell'Occhetto, godano di particolare notorietà in ambito politico; l'espressione "onorevoli eurofannulloni" non eccede i limiti della continenza giacché sintetizza un giudizio negativo di scarso impegno nell'attività parlamentare, senza trasmodare in epiteti gratuitamente offensivi; nella specie, la Corte di merito ha rilevato che l'epiteto "eurofannullone" risulta basato, quanto all'Occhetto, sul rilievo di una presenza comunque inferiore alla media degli europarlamentari degli altri paesi e sulla considerazione della ridotta produttività in punto di interventi (quattro in diciotto mesi) e di relazioni (nessuna): si tratta, all'evidenza, di elementi che, seppure non univocamente sintomatici di uno scarso impegno, si prestano tuttavia ad essere valutati in tali termini e possono giustificare una critica, da parte del giornalista, quale quella icasticamente espressa col termine "eurofannullone"; al riguardo, la censura svolta col primo motivo non individua alcuna effettiva violazione dei consolidati criteri di legittimità in punto di liceità di esercizio dell'attività giornalistica, ma appare diretta ad una diversa lettura degli elementi considerati dalla sentenza impugnata, in funzione di un opposto esito di merito; come tale, la censura risulta inammissibile; a non diversa conclusione deve giungersi in relazione al secondo motivo, incentrato sulla impossibilità di stigmatizzare in termini di "fuga" dall'Europarlamento la condotta dell'Occhetto che, al contrario, si era battuto, in sede giudiziaria, per conservare il proprio seggio; deve considerarsi, infatti, che: il sottotitolo della copertina non risultava univocamente diretto a riferire all'Occhetto, oltre allo scarso impegno nell'attività, anche una rinuncia anticipata al mandato parlamentare, non essendo decisiva, al riguardo, la riproduzione dell'immagine del ricorrente nella copertina, che appariva giustificata anche dalla sola critica relativa all'impegno;risulta pacifico (cfr. pag. 2 del ricorso) che il corpo dell'articolo non riferisse all'Occhetto alcuna "fuga" anticipata, ma desse conto della complessa vicenda che aveva visto l'odierno ricorrente, dapprima, rinunciare al seggio e, poi, insistere per la sua attribuzione, instaurando un complesso contenzioso all'esito del quale era rimasto soccombente; a fronte di ciò, la Corte di Appello ha evidenziato che l'addebito mosso all'Occhetto concerneva l'«uso strumentale e disinvolto del mandato elettorale» e ha ritenuto che lo stesso fosse giustificato dall'esercizio del diritto di critica, così compiendo un apprezzamento del tutto plausibile che non è stato specificamene censurato dal ricorrente; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 12502/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 48, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 81, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende -controricorrenti - avverso la sentenza n. 588/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 26/01/2019; t-22, 2 2C0 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal cons. DANILO SESTINIRilevato che: l'onorevole [OSCURATO:PERSONA] agì per il risarcimento dei danni nei confronti del [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., quale società editrice del settimanale l'[OSCURATO:SOCIETA], e di [OSCURATO:PERSONA], direttrice responsabile del giornale, in relazione al contenuto asseritamente diffamatorio della copertina del numero 12 del 2009; copertina che raffigurava l'Occhetto assieme ad altri eletti al Parlamento europeo e che riportava il titolo "[OSCURATO:PERSONA]", cui seguiva il sottotitolo "Gli italiani sono i più pagati. Ma anche più assenti e meno produttivi. La metà di loro se n'è andata da Strasburgo prima della fine del mandato. Prodi: così fanno male al paese"; il Tribunale di Roma accolse la domanda condannando i convenuti, in solido, al pagamento di 60.000,00 euro e delle spese di lite, disponendo altresì la pubblicazione di un estratto della sentenza in alcuni quotidiani; pronunciando sul gravame dei soccombenti, la Corte di Appello di Roma ha riformato la sentenza, rigettando la pretesa dell'Occhetto e condannandolo alla restituzione degli importi riscossi e al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio; premesso che «il titolo, unitamente al sottotitolo e alla fotografia, è la sintesi di una critica politica della condotta dei parlamentari europei eletti nelle circoscrizioni italiane che, alla luce dei dati acquisiti, non solo erano risultati fra i meno presenti alle sedute ed i meno propositivi, pur essendo i più pagati, ma avevano dimostrato una scarsa considerazione dell'incarico politico ricevuto dagli elettori, poiché frequentemente abbandonavano il seggio prima della scadenza del mandato per le più varie ragioni», la Corte ha affermato di concordare col primo giudice sul fatto che detta critica emergeva in modo inequivoco sin dalla copertina del settimanale ed era direttamente rivolta anche nei confronti dell'onorevole Occhetto, ma ha escluso che la stessa potesse qualificarsi come diffamatoria;al riguardo, la Corte ha osservato che «l'espressione "fannulloni", che indica letteralmente chi non abbia voglia di fare nulla, non travalica certo il limite della continenza» e che è «pertinente all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non tanto del fatto oggetto di critica, ma di quell'interpretazione del fatto», essendo evidente l'interesse dei lettori a conoscere la valutazione dell'operato dell'Occhetto come parlamentare europeo; ha precisato che la critica specifica concernente l'appellato «non si limitava soltanto ad evidenziare la percentuale delle presenze (che fosse il 78% come sostenuto dall'appellante o 1'85% come sostenuto dall'appellato ed accertato nella sentenza impugnata), ma anche la concreta partecipazione all'attività dell'europarlannento [...] da cui risulta che nei 18 mesi di mandato, in cui il medesimo era libero da ulteriori impegni istituzionali, si era limitato ad effettuare quattro interventi senza presentare alcuna relazione»; ha osservato, infine, che «gli appellanti hanno dimostrato la veridicità del fatto posto a fondamento dell'ulteriore critica relativa alla scarsa considerazione dell'incarico conferito dall'elettorato», avendo l'Occhetto, dapprima, rinunciato ad esso a favore di altro eletto e, successivamente, dopo che non era stato rieletto senatore, aveva revocato la sua rinuncia, manifestando la volontà di subentrare, quale primo dei non eletti, ad altro rinunciante, così ingaggiando un complesso contenzioso con altro candidato ([OSCURATO:PERSONA]) all'esito del quale l'Occhetto aveva visto annullata la sua proclamazione a componente del Parlamento europeo e aveva dovuto lasciare l'incarico; emergeva pertanto -a dire della Corte- che l'Occhetto aveva «dimostrato di avere effettuato un uso strumentale e disinvolto del mandato elettorale, rinunciando al seggio parlamentare al quale si era candidato [...] e tentando poi di recuperare il seggio elettorale nel momento in cui non era stato riconfermato nella carica di senatore e di fatto temporaneamente rivestendola dopo aver cambiato gruppo parlamentare, con scarso impegno, fino alla definitiva decisione sfavorevole della Corte di Giustizia europea»; ha concluso pertanto che sussisteva «l'esimente del diritto di critica, poiché i fatti costituenti il presupposto e l'oggetto della critica, che ha necessariamente carattere soggettivo rispetto ai fatti stessi, corrispond[ono] a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa»; ha proposto ricorso per cassazione l'Occhetto, affidandosi a due motivi; hanno resistito, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA]; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell'art. 380 bis.l. c.p.c.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: col primo motivo, il ricorrente denuncia «violazione degli artt.2043, 2059 cod. civ., in relazione all'art. 360 numeri 1, 3, 4 e 5 cod. proc. civ.. Omessa e contraddittoria motivazione. Travisamento della prova», sull'assunto che «la copertina del settimanale "L'[OSCURATO:SOCIETA]" in questione è immediatamente ed autonomamente lesiva della reputazione del ricorrente, ed in contrasto con tutti gli elementi di prova versati in atti ed incontrovertibili i quali attestano la assiduità e l'opera del ricorrente quale eletto al [OSCURATO:PERSONA]»; l'Occhetto rileva che la sentenza di appello compie una valutazione atomistica del termine fannullone, senza tener conto che egli aveva registrato una percentuale di presenze pari all'ottantacinque per cento delle sedute e senza considerare che la scelta di compiere interventi in aula o di effettuare relazioni risponde ad insindacabili valutazioni di natura politica; il secondo motivo (che deduce anch'esso violazione degli artt.2043 e 2059 c.c., motivazione contraddittoria od omessa e travisamento del fatto) censura la sentenza per essere «totalmente disancorata dalle risultanze obiettive quando tratta delle vicende che condussero alla cessazione della qualità di parlamentare europeo dell'on. [OSCURATO:PERSONA]»; ciò in quanto la vicenda che aveva determinato la perdita del seggio europeo del ricorrente non poteva «minimamente assimilarsi né sul piano lessicale né su quello logico al "darsi alla fuga" verso incarichi più remunerativi, che presuppone l'intento volontario di sottrarsi alle proprie prerogative parlamentari», giacché «è evidente che l'essere stato costretto a lasciare il proprio seggio dopo un complesso contenzioso [avente] ad oggetto la disputa dell'esercizio di diritti costituzionali primari è l'esatto contrario del "darsi alla fuga" da parte di un "fannullone" che si sposta verso incarichi più remunerativi»; il ricorso va disatteso in relazione ad entrambi i motivi; va rilevato, infatti, che: la Corte territoriale ha correttamente inquadrato l'attività giornalistica di cui trattasi nell'ambito della critica politica, che può connotarsi per l'utilizzo di un linguaggio più colorito e pungente rispetto ( all'attività di cronaca e può estrinsecarsi anche in valutazioni soggettive dei temi trattati; per l'applicazione dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica -che la sentenza impugnata ha ritenuto operante nel caso di specie- debbono ricorrere il requisito della pertinenza della notizia al pubblico interesse, quello della continenza delle espressioni usate e, a monte, quello della verità dei fatti riferiti (cfr. Cass. n. 25420/2017: «in tema di responsabilità civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all'esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive»); tanto premesso, deve ritenersi che: il tema dell'impegno prestato dagli europarlamentari italiani nello svolgimento delle loro funzioni risponde evidentemente a un interèsse pubblico diffuso, segnatamente in relazione a figure che, come quella dell'Occhetto, godano di particolare notorietà in ambito politico; l'espressione "onorevoli eurofannulloni" non eccede i limiti della continenza giacché sintetizza un giudizio negativo di scarso impegno nell'attività parlamentare, senza trasmodare in epiteti gratuitamente offensivi; nella specie, la Corte di merito ha rilevato che l'epiteto "eurofannullone" risulta basato, quanto all'Occhetto, sul rilievo di una presenza comunque inferiore alla media degli europarlamentari degli altri paesi e sulla considerazione della ridotta produttività in punto di interventi (quattro in diciotto mesi) e di relazioni (nessuna): si tratta, all'evidenza, di elementi che, seppure non univocamente sintomatici di uno scarso impegno, si prestano tuttavia ad essere valutati in tali termini e possono giustificare una critica, da parte del giornalista, quale quella icasticamente espressa col termine "eurofannullone"; al riguardo, la censura svolta col primo motivo non individua alcuna effettiva violazione dei consolidati criteri di legittimità in punto di liceità di esercizio dell'attività giornalistica, ma appare diretta ad una diversa lettura degli elementi considerati dalla sentenza impugnata, in funzione di un opposto esito di merito; come tale, la censura risulta inammissibile; a non diversa conclusione deve giungersi in relazione al secondo motivo, incentrato sulla impossibilità di stigmatizzare in termini di "fuga" dall'Europarlamento la condotta dell'Occhetto che, al contrario, si era battuto, in sede giudiziaria, per conservare il proprio seggio; deve considerarsi, infatti, che: il sottotitolo della copertina non risultava univocamente diretto a riferire all'Occhetto, oltre allo scarso impegno nell'attività, anche una rinuncia anticipata al mandato parlamentare, non essendo decisiva, al riguardo, la riproduzione dell'immagine del ricorrente nella copertina, che appariva giustificata anche dalla sola critica relativa all'impegno;risulta pacifico (cfr. pag. 2 del ricorso) che il corpo dell'articolo non riferisse all'Occhetto alcuna "fuga" anticipata, ma desse conto della complessa vicenda che aveva visto l'odierno ricorrente, dapprima, rinunciare al seggio e, poi, insistere per la sua attribuzione, instaurando un complesso contenzioso all'esito del quale era rimasto soccombente; a fronte di ciò, la Corte di Appello ha evidenziato che l'addebito mosso all'Occhetto concerneva l'«uso strumentale e disinvolto del mandato elettorale» e ha ritenuto che lo stesso fosse giustificato dall'esercizio del diritto di critica, così compiendo un apprezzamento del tutto plausibile che non è stato specificamene censurato dal ricorrente; le spese di lite seguono la soccombenza; sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in euro 200,00) e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificat
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