CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 novembre 2025
Cassazione n. 41105/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché deduce un motivo manifestamente infondato in merito alle modalità di rideterminazione del trattamento sanzionatorio: il ricorrente, infatti, omette di considerare che sia per il reato più grave di cui al capo O), che per gli altri reati in continuazione di ali ai capi B), C) e D), andava sciolta la continuazione interna per ciascun capo tra il reato di cui all'art. 648 cod. pen. e quello, dichiarato prescritto da questa Corte, di cui all'art. 474 cod. pen.; tale operazione è stata correttamente effettuata dal Giudice del rinvio con motivazione che risulta immune da profili di illogicità; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 novembre 2025.