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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 gennaio 2024

Cassazione n. 14107/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 223 co.1 R.D. 267/1942; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4); in realtà, il ricorso mira a una inammissibile rivalutazione delle prove onde conseguire una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita dinanzi al Giudice di legittimità, senza confrontarsi con la puntuale motivazione spesa dal giudice di merito che ha confutato correttamente le deduzioni difensive in aderenza a consolidati canoni ermeneutici incentrati sulla posizione di garanzia dell'amministratore e sugli obblighi connessi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, altresì dando atto del giudizio inferenziale sottostante al riscontro del dolo di frode, evocando specifici indici di fraudolenza ( pg. 5).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, che ha confermato la pronunzia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 216 co. 1 n. 2, 223 co.1 R.D. 267/1942; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia inosservanza o erronea applicazione della legge penale in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito (si vedano, in particolare, pag. 3-4); in realtà, il ricorso mira a una inammissibile rivalutazione delle prove onde conseguire una diversa ricostruzione dei fatti, non consentita dinanzi al Giudice di legittimità, senza confrontarsi con la puntuale motivazione spesa dal giudice di merito che ha confutato correttamente le deduzioni difensive in aderenza a consolidati canoni ermeneutici incentrati sulla posizione di garanzia dell'amministratore e sugli obblighi connessi di tenuta e conservazione delle scritture contabili, altresì dando atto del giudizio inferenziale sottostante al riscontro del dolo di frode, evocando specifici indici di fraudolenza ( pg. 5). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2024 Il