CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 novembre 2021
Cassazione n. 37059/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di NPL [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona dell'amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale delle Milizie n. 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da quest’ultimo; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], procedura straordinaria INNSE [OSCURATO:PERSONA] - intimate- avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Piacenza depositato il 10 febbraio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 9.11.2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. ricorso straordinario avverso il provvedimento, depositato il 10 febbraio 2020, con cui è stata respinto il reclamo ex art. 26 l. fall. proposto da [OSCURATO:SOCIETA]. volto ad ottenere l’accoglimento dell’istanza del 21 giugno 2019 (già rigettata dal g.d. con provvedimento del 17 luglio 2019), con la quale si reclamava l’assegnazione delle somme accantonate per i creditori irreperibili sino alla concorrenza del credito residuo non soddisfatto in corso di procedura;F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29489/2020 Numero sezionale 9858/2021 Il Tribunale ha rilevato la non applicabilità del novellato art. 117 l. fall. (con annesso Numero di raccolta generale 37059/2021 Data pubblicazione 26/11/2021 diritto di accrescimento in favore degli altri creditori di cui ai commi 4 e 5) alle procedure aperte in data anteriore all’entrata in vigore della riforma del 2006, dovendosi ritenere applicabile al caso di specie ratione temporis la disciplina della l. n. 95/1979 che rinviava a quella della liquidazione coatta amministrativa e dunque alla normativa dettata dall’art. 117, vecchia formulazione, per effetto del rinvio operato dall’art. 213, ultimo comma, l. fall.; ha evidenziato che la nuova formulazione dell’art. 117 l. fall. è stata introdotta dall’art. 107 d.lgs. n. 5/2006 e che l’art. 150, medesimo decreto, nel dettare la disciplina transitoria, dispone espressamente l’applicazione della legge anteriore per le procedure di fallimento e di concordato pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa; - che le intimate non hanno svolto difese; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; - che la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO 1. che con il primo motivo è stata dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 117, terzo comma, nel testo previgente, e 150 del d.lgs. n. 5/2006, in relazione agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, con richiesta di remissione degli atti alla Corte Cost.; 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 117, quarto e quinto comma, l. fall., nella formulazione vigente, e 150 del d.lgs. n. 5/2006 e art. 1 del Protocollo addizionale alla Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, con richiesta di remissione degli atti alla Corte Cost.; 3. che con il terzo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 117, quarto e quinto comma, l. fall., nel testo previgente, e 150 del d.lgs. n. 5/2006, in relazione agli artt. 47, primo comma, e 3 Cost., all’art. 1 del Protocollo addizionale alla Carta dei diritti fondamentali dell’uomo, con richiesta di remissione degli atti alla Corte Cost.; 4. che i motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, riguardando la soluzione delle medesime questioni – sono inammissibili, ai sensi dell’art. 360bis co.1 c.p.c., sulla base della consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte (cfr. Cass.4514/2019; Cass. 5618/2020), cui anche questo Collegio intende fornire continuità applicativa; è stato invero espressamente affermato che “Nel caso di dichiarazione di fallimento anteriore all'entrata in vigore della introduzione dell'art. 117, comma 5, l. fall. ad opera dell'art. 107 d. lgs. n. 5 del 2006, non trova applicazione la disciplina così come innovata dovendo, invece, ritenersi applicabile quella previgente sulle forme dei F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29489/2020 Numero sezionale 9858/2021 depositi giudiziari ai sensi dell'art. 2 del r.d. n. 149 del 1910 presso l'ufficio postale Numero di raccolta generale 37059/2021 Data pubblicazione 26/11/2021 incaricato del relativo servizio e dell'art. 2 del d. l. n. 143 del 2008, convertito con modificazioni dalla l. n. 181 del 2008, sulla devoluzione al Fondo unico giustizia delle somme non reclamate entro cinque anni” (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 4514 del 14/02/2019), specificandosi nel medesimo contesto normativo che “La disciplina di cui all'art. 117, comma 3, l. fall., antecedente alle modifiche di cui all'art. 107, d.lgs. n. 5 del 2006 (che ha introdotto i commi 4 e 5 della predetta norma), nel prevedere l'efficacia liberatoria del deposito presso l'istituto di credito, escludendo la possibilità di un riparto supplementare delle somme spettanti ai creditori che non si siano presentati a riscuoterle o che siano rimasti irreperibili, non contrasta con l'art. 1 [OSCURATO:PERSONA] aggiuntivo alla CEDU in quanto relativa a somme definitivamente fuoriuscite dalla disponibilità del fallimento e rispetto alle quali i creditori rimasti insoddisfatti non sono titolari di alcun diritto e non possono lamentare alcuna privazione della proprietà”; che è stato inoltre evidenziato che “La pluralità delle soluzioni ragionevolmente ipotizzabili per la risoluzione della problematica concernente la destinazione delle somme accantonate nel piano di riparto e non riscosse dagli assegnatari induce infine ad escludere che la mera adozione di differenti criteri da parte delle diverse discipline succedutesi nel tempo possa dar luogo ad un'ingiustificata disparità di trat- tamento tra creditori rimasti ugualmente insoddisfatti a seguito del riparto finale, in quanto, non configurandosi la redistribuzione delle predette som- me come una scelta costituzionalmente obbligata, l'inapplicabilità della di- sciplina introdotta dall'art. 107 del d.lgs. n. 5 del 2006 alle procedure con- corsuali apertesi in data anteriore alla sua entrata in vigore costituisce e- spressione di una scelta discrezionale del legislatore, ispirata ad un discri- mine temporale non arbitrario, rappresentando il decorso del tempo un vali- do elemento di diversificazione delle situazioni giuridiche” (cfr. Cass., Sez. I, 4/12/2015, n. 24727; 13/07/2015, n. 14594; 1/12/2010, n. 24395); che pertanto anche le ulteriori questioni di legittimità costituzionale agitate dalla ricorrente devono ritenersi manifestamente infondate; 6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa delle parti intimate; F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 29489/2020 Numero sezionale 9858/2021 Numero di raccolta generale 37059/2021 P.Q.M. Data pubblicazione 26/11/2021 rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile il 9.11.2021 Il Presidente dott. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B