CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24766/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n . 730 /2022 R.G. propost o da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA]: art. 3-bis del d.lgs. n. 462 del 1997 -accordo bonario –decadenza rateizzazione –decorrenza – principio di diritto [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante p.t. ; –intimata– e nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentantepro tempore, –intimata– avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia,n. 6151 / 2 /20 21 depositata il 28 / 6 /20 21 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 10 luglio 2025 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia n. 6151/2/2021 veniva rigettato l’appello proposto da ll ’Agenzia delle entrateavverso la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Messina n. 6 367 / 11 /201 8 con la quale era stat o accolto i l ricors o propostodalla P uca [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la cartella di pagamento emessaper II.DD. IVA interessi e sanzioni per l’anno di imposta 20 10 . 2. Si legge in sentenza che la cartella era stata emessa a seguito di controlloautomatizzato ex art t .36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72per la decadenza della società dalla rateizzazione d e l debito concessain sede di avviso bonario notificatole e oggetto di successiva adesione.La società ricorreva eccependo, tra l’altro, la prescrizione e la decadenza ex art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 a fronte del fatto che la cartella era stata notificata il 19.5.2014, oltre i tre anni dalla dichiarazionerelativa al periodo di imposta e, nel merito, deduceva di avergià pagato in data 27.2.2013 la somma di euro 2.409,25 a saldo deldebito. 3.Il giudice di prime cure accoglieva il ricorso ritenendo che l’Agenzia non avesse depositato documentazione che provasse la decadenza della società dalla rateizzazione del debito alla base della cartella . Il giudice d’appello confermava la traiettoria decisoria favorevole alla società, ma con diversa motivazione : accoglie va l’eccezione di intervenutadecadenza ex art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 dal potere riscossivo,tenuto conto che le imposte erano relative all’anno 2010 e chela cartella di pagamento era stata notificata oltre i tre anni dalla dichiarazione(2011). 4.L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza d’appello , affidat o a d un unico motiv o , mentre la contribuentee l’agente della riscossione sono rimast i intimat i . Considerato che: 1. Con un unico motivo l ’Agenzia ricorrente deduce , in relazione all’art.360, primo comma , n. 3 , cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazionedegli artt. 3 - bis, comma 5, del d.lgs. n.462/1997, 15 - ter d.P.R.n.602/1973, per non aver il giudice ritenuto tempestiva l’azione di riscossione , avendo erroneamente individuato la decorrenza del terminedi decadenza . 2.Il motivo è fondato. 2.1. Va premesso che la sentenza accerta che la società è stata raggiuntada un primo avviso bonario con cui è stata richiesta la somma dieuro 8.607,92, rettificata in una seconda comunicazione riportante laminor somma di euro 4.895,63. La società , continua la sent e nza , ha optato per la definizione con pagamento rateale, versando in data 27.2.2013(data indicat a nella prima parte della sentenza e coincidente conquella riportata de l ricorso) la somma di euro 2.409,25 , ma non ha pagatole rate successive . Adifferenza di quanto stabilito dal giudice di prime cure, la sentenza d’appelloa pag.2 riporta anche che l’Agenzia « deposita i dati contabili con gli importi da pagare e quelli riscossi, come risulta dalla stampa dell’anagrafetributaria dei versamenti eseguiti da controllo ex art.36 - bisnella dichiarazione Mod. 760 relativo, da cui risulta esclusivamente ilpagamento d ella somma di euro 2.409,25 » . La cartella di pagamento alla base del presente processo è stata emessa a seguito di controllo automatizzato ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73e 54 bis d.P.R. n.633/72 proprio a seguito d e lla decadenza dellasocietà dalla rateizzazione dal debito . 2.2. Ciò premesso, il Collegio ricorda che per giurisprudenza consolidata i n tema di accertamento con adesione ( ad es., v. Cass., n.13133 del 2018) , il contribuente, ai sensi dell'art. 8, comma 3 - bis, deld.lgs. n. 218 del 1997, decade dal beneficio della rateizzazione a seguitodel mancato versamento alla scadenza anche di una sola delle ratesuccessiva alla prima, con conseguente legittima iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto a titolo di imposte, interessi e sanzioni, dedottii versamenti già eseguiti. La citata decisione è stata assunta in unafattispecie facente riferimento all'anno di imposta 2006 e, quindi, ha applicato l'art. 8 comma 3 bis del d.lgs. n. 218 del 1997, come modificatodalla legge n. 311 del 30 dicembre 2004, ma il principio vale ancheper la presente controversia, relativa al periodo di imposta 2010 in cui la norma vigente è stata in ultimo modificata dalla legge del 01/10/2010n. 163 Allegato 1 . Il comma 3 - bis applicabile recita: « In caso di mancato pagamento anche di una sola delle rate successive, se il garante non versa l'importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito,contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti difatto e di diritt o della pretesa, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrateprovvede all'iscrizione a ruolo delle predette somme a carico delcontribuente e dello stesso garante » . La contribuente è perciò decaduta dalla rateizzazione ed è legittima l’iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto a titolo di imposte, interessie sanzioni, dedott o i l versament o del 27.2.2013 già eseguit o . 3.Orbene, la questione in diritto che residua da decidere , tenuto conto della recente giurisprudenza di Sezione secondo cui l e modifiche apportateall'art. 3 - bis del d.lgs. n. 462 del 1997 ad opera dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 2015 non hanno efficacia retroattiva (cfr.Cass. n. 8263 del 2025) , è stabilire se il termine di decadenza dal potereriscossivo, nel caso di imposte e sanzioni portat e da una cartella dipagamento emessa ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72 per effetto della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione , decorra dalla dichiarazione,nella specie del patrimonio netto delle imprese Mod. 760 o, piuttosto , dal momento della decadenza dal beneficio della rateizzazione. 3.1.La soluzione della questione passa attraverso l’ individua zione dell a pertinente norma applicabile ai fini della decorrenza , e il Collegio osserva che , sulla base del fatto come sopra ricostruito, essa non è l’art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 cui unicamente fa riferimento la sentenza impugnata. Il primo comma dell’art. 25 prevede , in via generale che « Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitoreiscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti dei quali procede, apena di decadenza, entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamentodelle somme risultanti dalla dichiar azione scade oltre il 31 dicembredell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973, n.600 » . La norma individuail termine generale decadenziale applicabile, espressamente previsto«a pena di decadenza » , ma non la decorrenza nella fattispecie. 3.2. Nel caso di specie la cartella ex art.36 bis cit. non deriva semplicementedal controllo automatico sulla dichiarazione, bensì dalla decadenza dalla rateizzazione concessa in sede di accertamento con adesione, ed è allora la disciplina, speciale, dettata a riguardo che prevale e che dev’essere applicata in luogo dell’art.25. La norma pertinenteè da rinvenirsi nell’art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n. 462 del 1997, nel testo applicabile ratione temporis modificato dal d ecreto - legge del 31/12/2007 n. 248 , a rticolo 36 , il quale dispone che « La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolopreviste dal comma 4 è eseguita entro il 31 dicembre del secondo annosuccessivo a quello di scadenza della rata non pagata » . Nederiva che, in conformità all’orientamento già espresso da questa Corte (Cass. n. 20615 del 22/07/2025 ), l ’ambito applicativo della norma, quanto alla decorrenza , speciale rispetto alla generale disciplina del l’art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 , è circoscritto dal comma 4, prima parte, dell’art. 3 bis del d.lgs. n.462 del 1997 , e si riferisce all’iscrizione a ruolo conseguente alla decadenza dal pagamento rateizzato, poiché « il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato,è iscritto a ruolo » . 3.3.È appena il caso di sottolineare, infine, che, come già precisato da questaCorte, il termine biennale d i cui a ll’art.3 bis, comma 5, del d.lgs. n.462del 1997 ( « entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quellodi scadenza della rata non pagata » ) va considerato quale mero terminesollecitatorio in quanto, a differenza del termine triennale di cui all’art. 25, comma 1, d.P.R. n.602/73 , non è espressamente previstoa pena di decadenza . 3.3. Dev’essere conclusivamente affermato il seguente principio di diritto: « Il termine di decadenza di cui al l’art.25, comma 1, d.P.R. n.602/73 dal potere di riscuo tere imposte e sanzioni oggetto di una cartella di pagamento emessa, ex artt.36 bis d.P.R. n.600/73 e 54 bis d.P.R. n.633/72, a seguito della decadenza dalla rateizzazione del debito fissata in sede di accertamento con adesione , decorre non dalla dichiarazione, nellaspecie del Mod. 760, bensì dalmomento della scadenza della rata non pagata o paga ta in ritardo.». Il giudice nella sentenza impugnata non si è attenuto a tale interpretazionein diritto e il giudice del merito ne terrà conto in sede dirinvio. 4.In accoglimento del ricorso, la sentenza del giudice di seconde cure dev’esserecassata e, per l’effetto, la controversia va rinviata alla Corte digiustizia tributaria di secondo grado della Sicilia per il profilo, per le questionirimaste assorbite e per la liquidazione delle spese di lite . P.Q.M La Corte accoglie il r