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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 febbraio 2025

Cassazione n. 25804/2025

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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 1800/2025 CC - 22/05/2025 R.G.N. 10634/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi nuovi, e il rigetto dei motivi del ricorso udito il difensore: l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25804/2025 Roma, lì, 14/07/2025 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Catania, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2149 emessa in data 27 novembre 2024, ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 25 giugno 2024, quale indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare, autoriciclaggio e bancarotta impropria, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e commessi dal luglio 2020 al 06/10/2023, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], poi della [OSCURATO:PERSONA] srl e della ditta individuale Tele.net.

L’ordinanza, riportato il punto centrale della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa in data 25 luglio 2024, e riepilogati i punti annullati di quest'ultima (riportandone il contenuto, dalla pag. 5 alla pag. 19), ha affermato che la condotta contestata consiste nella sistematica sottrazione dei lavori in subappalto concessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] srl per distrarli in favore della [OSCURATO:SOCIETA], così svuotando di patrimonio la [OSCURATO:PERSONA] srl, costituente il maggiore asset della [OSCURATO:SOCIETA] già dichiarata fallita, allo scopo di danneggiare i creditori della [OSCURATO:SOCIETA], impedendo loro di acquisire al patrimonio fallimentare beni o denaro provenienti dalla prosecuzione dell'attività attraverso la [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché cagionando il fallimento anche della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva ritenuto che tale condotta non configurasse il reato di bancarotta distrattiva, non avendo i contratti di subappalto un valore economico effettivo ma solo un'aspettativa di profitto, ma che essa potesse configurare ugualmente un reato, quale disposizione patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2634 cod. civ., o di bancarotta impropria da operazioni dolose, trattandosi di una condotta funzionalmente concatenata, idonea a cagionare la decozione, in questo caso della [OSCURATO:PERSONA] srl, e un danno per i creditori della già fallita [OSCURATO:SOCIETA], di cui la [OSCURATO:PERSONA] srl costituiva il principale asset.

L'ordinanza impugnata ha ribadito la sussistenza di gravi indizi in merito alla consumazione di tale condotta da parte del Messina e di altri indagati, peraltro analoga a quella già tenuta in danno della [OSCURATO:SOCIETA] e in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, contestata al medesimo imputato in un diverso procedimento. [OSCURATO:PERSONA] srl è stata svuotata di tutto il suo patrimonio, dapprima mediante l'omesso pagamento di debiti erariali per oltre 900.000 euro e la distrazione di denaro della società, e poi mediante lo sviamento dei lavori già ottenuti in subappalto, assegnati sistematicamente in favore di altre ditte, in particolare la Tele.net. e la [OSCURATO:SOCIETA], riconducibili sempre al medesimo management, composto dal Messina e da altri complici.

Costoro, pertanto, proseguivano l'attività imprenditoriale mediante tali nuove società e ditte, e nel contempo svuotavano di attivo la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata, quest'ultima condotta configura, alla luce della sentenza di annullamento con rinvio sopra citata, un’operazione dolosa causativa del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, sanzionata dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., contestato al capo C) dell'imputazione.

Il Tribunale ha anche affermato essere irrilevante la mancata partecipazione al reato dell'amministratore giudiziario, perché le condotte dolose sono state iniziate dal Messina e dai suoi complici quando essi erano gli amministratori di fatto della società e, una volta intervenuto il sequestro e il loro allontanamento dall'amministrazione della società, mediante atti fraudolenti da loro compiuti dall'esterno, con i quali non hanno sottratto beni esistenti nel patrimonio societario, ma hanno fraudolentemente impedito l'acquisizione di beni.

Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta postfallimentare, nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA], perché lo svuotamento di valore della [OSCURATO:PERSONA] srl, a cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto il ramo di azienda, riverbera effetti diretti sull'attivo fallimentare di questa, avendo il curatore ottenuto la dichiarazione di inefficacia di tale cessione ma non potendo di fatto ricevere da tale azione alcuna soddisfazione per i creditori.

Anche questo delitto è ascrivibile al Messina, quale amministratore di fatto anche della [OSCURATO:SOCIETA], e autore dello svuotamento di valore della [OSCURATO:PERSONA] srl dopo il fallimento della prima.

La sussistenza del delitto di autoriciclaggio contestato al capo B), dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., della diretta responsabilità del Messina per tutti i reati ascrittigli, provate dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], di cui l’imputato è figlio, e dalle intercettazioni, e infine la sussistenza delle esigenze cautelari, sono state ritenute confermate, in quanto non oggetto di rilievi da parte della sentenza della Corte di cassazione.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere egli agevolato il clan Pillera-[OSCURATO:PERSONA] la ritiene provata dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma esse sono state travisate, perché questi non ha mai parlato di un ruolo di gestione delle ditte da parte del figlio: questi era un mero dipendente della Tele.net., e ignorava gli accordi presi con la [OSCURATO:SOCIETA] dagli Zingale, che erano i veri amministratori della Tele.net.

Il collaboratore, poi, ha escluso che il figlio abbia avuto rapporti con il clan Pillera-Puntina, ed ha affermato che egli aveva rapporti con gli Zingale solo per la sua attività di dipendente, per cui è improbabile persino che egli fosse a conoscenza che l'attività svolta da costoro fosse finalizzata ad agevolare detto clan.

L'aggravante contestata, però, ha natura soggettiva, e può essere applicata anche ai concorrenti nel reato, che non agiscono con quella finalità, solo se da costoro concretamente conosciuta.

In questo caso, pertanto, non essendovi alcun elemento da cui dedurre tale conoscenza da parte del ricorrente, e non essendo sufficiente la mera conoscibilità dell'avere i concorrenti agito con detta finalità agevolatrice, l'aggravante deve essere per lui esclusa.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine all’attuale sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione del reato.

L'ordinanza ha confermato la sussistenza di tali esigenze con mere clausole di stile, di fatto basandosi solo sulla gravità del reato ascritto al ricorrente.

La distanza temporale dai fatti, però, impone di affermare l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, e l'assenza del pericolo di recidiva.

A ciò si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre escluso una partecipazione del figlio al clan Pillera-Puntina.

La motivazione dell'ordinanza è carente, poi, anche in ordine alla scelta della misura, in quanto ha ritenuto adeguata la custodia in carcere senza svolgere un giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive, e senza valutare tutti gli elementi del caso concreto, tra cui, in particolare, la distanza temporale dai fatti e il cosiddetto “tempo silente”.

3. Con memoria depositata in data 24 aprile 2025 sono stati proposti cinque motivi nuovi.

Il ricorrente premette che, pur essendo nota la giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilità dei “motivi nuovi”, nel caso di specie la particolare forma di redazione dell'ordinanza impugnata, che ha semplicemente ripetuto il contenuto di quella emessa dal medesimo Tribunale del riesame in data 25 luglio 2024 quanto ai motivi di ricorso non decisi dalla Corte di cassazione ma dichiarati “assorbiti”, consente la riproposizione di quei motivi, perché le relative questioni non sono state riesaminate dal giudice del rinvio.

3.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta postfallimentare, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.

L'ordinanza ripropone l'errore precedente, affermando che i potenziali lavori che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto assegnare alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un patrimonio di questa, suscettibile di distrazione, mentre la sentenza di annullamento ha ben precisato che tale assegnazione è una mera aspettativa, e il suo dirottamento verso altre ditte non può costituire elemento oggettivo del delitto di bancarotta, non venendo distratto il patrimonio della fallita.

Inoltre l'ordinanza parla erroneamente di commesse revocate, mentre le assegnazioni asseritamente distratte erano commesse future, che sono state semplicemente assegnate ad altre ditte.

3.2. Con il secondo motivo nuovo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di autoriciclaggio.

L'ordinanza, semplicemente richiamando il contenuto di quella emessa in data 25 luglio 2024, afferma che il ricorrente, con i suoi complici, avrebbe commesso il reato spogliando la [OSCURATO:PERSONA] srl dei lavori in subappalto che ne costituivano il fatturato, dopo la sua sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, in favore della Tele.net., con modalità tali da ostacolare gli organi fallimentari della [OSCURATO:SOCIETA] nella ricostruzione del reimpiego dei profitti di tale condotta.

Il delitto di bancarotta contestato come reato presupposto consiste, però, nell'avere distratto il bene costituito dal ramo d'azienda ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] srl, che è stato ceduto senza alcuna dissimulazione; la condotta consistente, secondo l'accusa, nella sottrazione dei lavori subappaltati alla [OSCURATO:PERSONA] srl non è in relazione con il delitto presupposto, cioè la bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA], ma costituisce al più la bancarotta postfallimentare della stessa, contestata al capo A) ma per la quale manca l'elemento oggettivo, come sostenuto nel primo motivo di ricorso.

L'ordinanza, sul punto, è del tutto priva di motivazione.

3.3. Con il terzo motivo nuovo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta impropria, contestato al capo C).

La giurisprudenza di legittimità afferma che tale delitto, previsto dall'art.223, comma 2, legge fall., presuppone una condotta diversa da quella della bancarotta distrattiva sanzionata all'art. 216 legge fall., mentre, in questo caso, l'imputazione di cui al capo C) contempla, nella prima parte, la medesima condotta che configura il reato di bancarotta postfallimentare contestato al capo A).

Quanto alla seconda parte dell'imputazione, poi, l'ordinanza si limita a riportarsi al contenuto dell'ordinanza genetica, senza alcun riferimento alle argomentazioni difensive sul punto.

3.4. Con il quarto motivo nuovo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa.

L'ordinanza motiva la sua sussistenza solo a seguito della riconducibilità al clan Pillera-Puntina di tutte le società e aziende coinvolte nella vicenda, ma omette ogni riferimento al ruolo del ricorrente e alla sua volontà e consapevolezza di agevolare un'associazione mafiosa.

Egli ha lavorato per la Tele.net. solo in virtù delle sue competenze tecniche, dimostrate dai diplomi ottenuti, e il suo rapporto di parentela con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è del tutto irrilevante.

Questi, infatti, quando parla della gestione dell'azienda fa riferimento solo al coindagato [OSCURATO:PERSONA], e mai indica il figlio come soggetto partecipe o anche solo a conoscenza delle attività illecite del predetto coindagato.

Al capo C), poi, l'aggravante è contestata anche sotto il profilo dell'uso del metodo mafioso, senza che tale elemento venga motivato.

3.5. Con il quinto motivo nuovo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari.

La motivazione è carente anche quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare perché non valuta il lungo tempo trascorso dai fatti, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] fallita il 21/12/2018.

Non viene, inoltre, motivata la scelta della misura più afflittiva, né valutata l'idoneità di misure diverse dalla custodia in carcere.

4. Il Procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi nuovi non connessi a quelli proposti tempestivamente, e il rigetto degli altri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e deve essere rigettato.

2. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dei motivi nuovi proposti con la memoria depositata in data 24 aprile 2025, e non connessi a quelli tempestivamente presentati.

Il consolidato principio di questa Corte, ricordato anche dal ricorrente, stabilisce che «In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294).

E’ stato anche stabilito che «Nel giudizio di impugnazione, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto» (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Rv. 286729).

Il limite alla proponibilità di motivi nuovi o aggiunti opera anche in relazione alle eccezioni di nullità, essendosi affermato che «L'eccezione relativa ad una nullità esaminata e disattesa in primo grado deve essere riproposta con l'impugnazione principale in appello, risultando preclusa ove dedotta solo attraverso i motivi aggiunti, anche se si tratti di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo» (Sez. 6, n. 27391 del 01/04/2021, Rv. 281691).

Il ricorrente ha giustificato la presentazione di motivi nuovi, tre dei quali non connessi ai motivi già proposti e non costituenti un approfondimento delle relative argomentazioni, sostenendo che la particolare forma di redazione dell’ordinanza impugnata ha comportato la mera riproposizione della motivazione dell’ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, senza che il giudice del rinvio affrontasse le doglianze presentate con il ricorso avverso tale ordinanza, e sulle quali il giudice di legittimità non si era pronunciato, ritenendole assorbite.

Non vi è dubbio che «In tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438).

L’omesso esame di tali doglianze costituisce pertanto, se sussistente, un vizio del provvedimento impugnato.

Tale vizio, però, era immediatamente rilevabile dal ricorrente, il quale avrebbe dovuto formulare i relativi motivi di impugnazione nell’ambito del ricorso tempestivamente presentato, non sussistendo alcun impedimento alla loro immediata rilevabilità, e alla conseguente deduzione.

La predetta giustificazione, peraltro, è solo parzialmente corretta, perché quanto meno la sussistenza dei reati contestati ai capi A) e C) è stata autonomamente rivalutata dall’ordinanza impugnata, alla luce dei rilievi formulati anche solo indirettamente dalla sentenza rescindente, per cui non appare fondata l’affermazione di una omessa valutazione, da parte del giudice del rinvio, di tutte le doglianze dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione.

La riproposizione di tali doglianze solo con i motivi nuovi, e la censura, solo in tale sede, di un vizio della motivazione per il loro omesso esame, sono pertanto inammissibili, per la loro tardività.

Devono, perciò, essere dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il terzo dei motivi proposti con la memoria depositata in data 24 aprile 2025.

3. Deve quindi procedersi alla valutazione della fondatezza dei soli motivi proposti con il ricorso tempestivamente depositato, e dei motivi nuovi a questi connessi.

Il primo motivo di ricorso, a cui si collega il quarto dei motivi nuovi proposti, è infondato.

La sussistenza dell’aggravante di avere agevolato il clan mafioso Pillera-Puntina è sufficientemente motivata, alle pagine 17-19 e 25-27 dell’ordinanza impugnata.

Il Tribunale del riesame ha dapprima indicato gli elementi indiziari da cui dedurre la riconducibilità al predetto clan, e in particolare alla famiglia Pillera, di tutte le società in questione, elementi costituiti in particolare dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente.

Successivamente ha valutato il ruolo ricoperto in tali aziende dal ricorrente, descrivendolo come un ruolo di gestore e non di mero dipendente, come da lui sostenuto.

Egli, infatti, è stato ritenuto un amministratore di fatto, prima della [OSCURATO:SOCIETA] e poi della [OSCURATO:PERSONA] srl; anche nella Tele.net. egli non offriva solo le sue competenze tecniche, ma partecipava attivamente e costantemente alla gestione, confrontandosi con il cugino [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA] e adottando, al pari di loro, le varie decisioni.

Tale ruolo, secondo l’ordinanza, è sufficientemente dimostrato dal contenuto di molte intercettazioni, dettagliatamente riportate nell’ordinanza genetica e richiamate nel provvedimento impugnato, relative sia ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con i formali intestatari Aloisio, sia ai rapporti da lui intrattenuti con i dipendenti, i quali sottostavano alle sue direttive.

Il ricorso non si confronta con l’elemento indiziario costituito da tali intercettazioni, che non vengono prese in esame neppure per contestarne l’interpretazione, ma che l’ordinanza ribadisce adeguandosi all’ordinanza genetica e riportando in modo dettagliato, alle pagine da 8 a 10, il contenuto di quest’ultima, in particolare quanto alle intercettazioni ritenute dimostrative del ruolo del ricorrente di amministratore di fatto della Tele.net.

La tesi difensiva sostenuta anche nel presente ricorso, dell’avere il ricorrente operato quale mero dipendente all’interno della Tele.net., è stata esaminata dal Tribunale del riesame, e respinta con motivazione logica ed esaustiva, anche se sintetica, affermando che le intercettazioni citate la sconfessano radicalmente.

Il ruolo di amministratore di fatto, poi, è stato ritenuto dimostrativo anche della sussistenza dell’aggravante di avere agito per agevolare il predetto clan mafioso.

La valutazione è una deduzione logica ed ampiamente plausibile, in quanto fondata sugli elementi indiziari sopra evidenziati: il fatto di amministrare, anche solo di fatto, una società riconducibile al clan, dopo avere, negli anni, amministrato altre società ad esso riconducibili, rende del tutto non credibile che il ricorrente ignorasse tale appartenenza, e ignorasse l’identità del soggetto che traeva profitto dall’attività distrattiva concretamente compiuta.

Deve peraltro ribadirsi che, nel valutare la logicità, non contraddittorietà, completezza di un’ordinanza emessa nella fase cautelare, deve sempre tenersi conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi).

L’ordinanza qui impugnata ha valutato in modo logico e sufficientemente approfondito la presenza dei gravi indizi circa la sussistenza dei reati oggetto del ricorso e dell’aggravante in questione, peraltro valutata solo sotto il profilo dell’agevolazione di un clan mafioso e non sotto quello dell’uso del metodo mafioso, essendo quest’ultima contestazione palesemente infondata e non ritenuta sussistente neppure dall’ordinanza genetica; essa si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.

4. Anche il secondo motivo di ricorso, e il quinto motivo nuovo, sono infondati.

La sussistenza delle esigenze cautelari è motivata alla pag. 28, sia ritenendola presunta a seguito dell’applicazione dell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sia motivando in concreto la gravità della condotta, per la sua pervicacia e costanza nel tempo, in quanto ripetuta con riferimento a tutte le società coinvolte nell’indagine, sia infine valutando la pericolosità del ricorrente, per avere egli agito anche mentre si trovava detenuto agli arresti domiciliari, con conseguente pericolo di recidiva.

Il ricorso è infondato nella parte in cui sostiene non essere stata valutata, dal Tribunale del riesame, l’idoneità della più grave misura cautelare applicata.

L’ordinanza, infatti, ha esplicitamente ritenuto necessaria l’applicazione della custodia in carcere sia per la gravità della condotta, in quanto ripetuta nel tempo mediante la gestione di più società, in stretta successione temporale, con i metodi illeciti già sperimentati con la [OSCURATO:SOCIETA], sia per la pericolosità del soggetto, in quanto agente al fine di agevolare un clan mafioso; inoltre, con piena logicità, è stato valutato negativamente anche il fatti di avere il ricorrente commesso reati mentre era ristretto agli arresti domiciliari, essendo tale condotta dimostrativa anche della sua capacità di tenere contatti con l’esterno nonostante l’applicazione di tale misura, e della conseguente necessità della massima restrizione, che consente una più sicura interruzione di tali contatti.

Del tutto infondata, infine, è la doglianza dell’avere l’ordinanza omesso di valutare l’attualità delle esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Tale attualità è stata valutata, e ritenuta sussistente per la accertata prosecuzione della condotta criminosa anche con le altre società riferibili al clan Pillera-Puntina, riproponendo, come detto, i medesimi metodi illeciti di gestione, finalizzati a svuotare ciascuna società del proprio patrimonio, in danno dei creditori societari e al fine di favorire, in tal modo, altre società del predetto clan.

E’ poi erroneo il riferimento della condotta criminosa tenuta dal ricorrente al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e alla data di questo, risalente al 2018: l’imputazione relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] consiste in una bancarotta postfallimentare, reato commesso quindi dopo il fallimento di tale società, e gli altri reati contestati sono stati commessi, secondo le imputazioni, sino ad ottobre 2023.

E’ dunque giustificata, alla luce delle imputazioni, l’affermazione di una condotta proseguita nel tempo ed attuale, non potendo ritenersi sussistente un “tempo silente” significativo tra la cessazione delle condotte criminose e l’emissione del provvedimento cautelare (si veda Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272, secondo cui il tempo silente «deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità»).

Il rilievo del ricorrente deve essere ritenuto infondato anche alla luce del principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd.

"tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo» (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv. 286698).

Il ricorrente non ha offerto, in realtà, alcun aspetto valutativo idoneo a superare la presunzione stabilita dalla legge, supportata peraltro, come detto, dagli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza genetica e ribaditi dal provvedimento impugnato, né sotto il profilo della gravità del reato, della sua personale responsabilità e del grado della sua pericolosità, né sotto il profilo dell’attualità delle esigenze stesse.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. - Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, ad essa consegue la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] MONACO Sent. n.sez. 1800/2025 CC - 22/05/2025 R.G.N. 10634/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Catania udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi nuovi, e il rigetto dei motivi del ricorso udito il difensore: l’avv. [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25804/2025 Roma, lì, 14/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 24 febbraio 2025 il Tribunale del riesame di Catania, quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 2149 emessa in data 27 novembre 2024, ha respinto l'istanza di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’ordinanza applicativa di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 25 giugno 2024, quale indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale postfallimentare, autoriciclaggio e bancarotta impropria, aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. e commessi dal luglio 2020 al 06/10/2023, quale amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA], poi della [OSCURATO:PERSONA] srl e della ditta individuale Tele.net. L’ordinanza, riportato il punto centrale della sentenza di annullamento pronunciata dalla Corte di cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame emessa in data 25 luglio 2024, e riepilogati i punti annullati di quest'ultima (riportandone il contenuto, dalla pag. 5 alla pag. 19), ha affermato che la condotta contestata consiste nella sistematica sottrazione dei lavori in subappalto concessi dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla [OSCURATO:PERSONA] srl per distrarli in favore della [OSCURATO:SOCIETA], così svuotando di patrimonio la [OSCURATO:PERSONA] srl, costituente il maggiore asset della [OSCURATO:SOCIETA] già dichiarata fallita, allo scopo di danneggiare i creditori della [OSCURATO:SOCIETA], impedendo loro di acquisire al patrimonio fallimentare beni o denaro provenienti dalla prosecuzione dell'attività attraverso la [OSCURATO:PERSONA] srl, nonché cagionando il fallimento anche della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] cassazione, nella sentenza di annullamento, aveva ritenuto che tale condotta non configurasse il reato di bancarotta distrattiva, non avendo i contratti di subappalto un valore economico effettivo ma solo un'aspettativa di profitto, ma che essa potesse configurare ugualmente un reato, quale disposizione patrimoniale rilevante ai sensi dell'art. 2634 cod. civ., o di bancarotta impropria da operazioni dolose, trattandosi di una condotta funzionalmente concatenata, idonea a cagionare la decozione, in questo caso della [OSCURATO:PERSONA] srl, e un danno per i creditori della già fallita [OSCURATO:SOCIETA], di cui la [OSCURATO:PERSONA] srl costituiva il principale asset. L'ordinanza impugnata ha ribadito la sussistenza di gravi indizi in merito alla consumazione di tale condotta da parte del Messina e di altri indagati, peraltro analoga a quella già tenuta in danno della [OSCURATO:SOCIETA] e in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, contestata al medesimo imputato in un diverso procedimento. [OSCURATO:PERSONA] srl è stata svuotata di tutto il suo patrimonio, dapprima mediante l'omesso pagamento di debiti erariali per oltre 900.000 euro e la distrazione di denaro della società, e poi mediante lo sviamento dei lavori già ottenuti in subappalto, assegnati sistematicamente in favore di altre ditte, in particolare la Tele.net. e la [OSCURATO:SOCIETA], riconducibili sempre al medesimo management, composto dal Messina e da altri complici. Costoro, pertanto, proseguivano l'attività imprenditoriale mediante tali nuove società e ditte, e nel contempo svuotavano di attivo la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'ordinanza impugnata, quest'ultima condotta configura, alla luce della sentenza di annullamento con rinvio sopra citata, un’operazione dolosa causativa del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] srl, sanzionata dall'art. 223, comma 2, n. 2, legge fall., contestato al capo C) dell'imputazione. Il Tribunale ha anche affermato essere irrilevante la mancata partecipazione al reato dell'amministratore giudiziario, perché le condotte dolose sono state iniziate dal Messina e dai suoi complici quando essi erano gli amministratori di fatto della società e, una volta intervenuto il sequestro e il loro allontanamento dall'amministrazione della società, mediante atti fraudolenti da loro compiuti dall'esterno, con i quali non hanno sottratto beni esistenti nel patrimonio societario, ma hanno fraudolentemente impedito l'acquisizione di beni. Il Tribunale ha, inoltre, ritenuto sussistente il reato di bancarotta fraudolenta postfallimentare, nei riguardi della [OSCURATO:SOCIETA], perché lo svuotamento di valore della [OSCURATO:PERSONA] srl, a cui la [OSCURATO:SOCIETA] aveva ceduto il ramo di azienda, riverbera effetti diretti sull'attivo fallimentare di questa, avendo il curatore ottenuto la dichiarazione di inefficacia di tale cessione ma non potendo di fatto ricevere da tale azione alcuna soddisfazione per i creditori. Anche questo delitto è ascrivibile al Messina, quale amministratore di fatto anche della [OSCURATO:SOCIETA], e autore dello svuotamento di valore della [OSCURATO:PERSONA] srl dopo il fallimento della prima. La sussistenza del delitto di autoriciclaggio contestato al capo B), dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., della diretta responsabilità del Messina per tutti i reati ascrittigli, provate dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], di cui l’imputato è figlio, e dalle intercettazioni, e infine la sussistenza delle esigenze cautelari, sono state ritenute confermate, in quanto non oggetto di rilievi da parte della sentenza della Corte di cassazione. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., per avere egli agevolato il clan Pillera-[OSCURATO:PERSONA] la ritiene provata dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma esse sono state travisate, perché questi non ha mai parlato di un ruolo di gestione delle ditte da parte del figlio: questi era un mero dipendente della Tele.net., e ignorava gli accordi presi con la [OSCURATO:SOCIETA] dagli Zingale, che erano i veri amministratori della Tele.net. Il collaboratore, poi, ha escluso che il figlio abbia avuto rapporti con il clan Pillera-Puntina, ed ha affermato che egli aveva rapporti con gli Zingale solo per la sua attività di dipendente, per cui è improbabile persino che egli fosse a conoscenza che l'attività svolta da costoro fosse finalizzata ad agevolare detto clan. L'aggravante contestata, però, ha natura soggettiva, e può essere applicata anche ai concorrenti nel reato, che non agiscono con quella finalità, solo se da costoro concretamente conosciuta. In questo caso, pertanto, non essendovi alcun elemento da cui dedurre tale conoscenza da parte del ricorrente, e non essendo sufficiente la mera conoscibilità dell'avere i concorrenti agito con detta finalità agevolatrice, l'aggravante deve essere per lui esclusa. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce la mancanza di motivazione in ordine all’attuale sussistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione del reato. L'ordinanza ha confermato la sussistenza di tali esigenze con mere clausole di stile, di fatto basandosi solo sulla gravità del reato ascritto al ricorrente. La distanza temporale dai fatti, però, impone di affermare l'assenza di attualità delle esigenze cautelari, e l'assenza del pericolo di recidiva. A ciò si aggiungono le dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], che ha sempre escluso una partecipazione del figlio al clan Pillera-Puntina. La motivazione dell'ordinanza è carente, poi, anche in ordine alla scelta della misura, in quanto ha ritenuto adeguata la custodia in carcere senza svolgere un giudizio di inadeguatezza delle misure meno afflittive, e senza valutare tutti gli elementi del caso concreto, tra cui, in particolare, la distanza temporale dai fatti e il cosiddetto “tempo silente”. 3. Con memoria depositata in data 24 aprile 2025 sono stati proposti cinque motivi nuovi. Il ricorrente premette che, pur essendo nota la giurisprudenza di legittimità in tema di ammissibilità dei “motivi nuovi”, nel caso di specie la particolare forma di redazione dell'ordinanza impugnata, che ha semplicemente ripetuto il contenuto di quella emessa dal medesimo Tribunale del riesame in data 25 luglio 2024 quanto ai motivi di ricorso non decisi dalla Corte di cassazione ma dichiarati “assorbiti”, consente la riproposizione di quei motivi, perché le relative questioni non sono state riesaminate dal giudice del rinvio. 3.1. Con il primo motivo nuovo il ricorrente deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta postfallimentare, aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza ripropone l'errore precedente, affermando che i potenziali lavori che la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto assegnare alla [OSCURATO:PERSONA] costituiscono un patrimonio di questa, suscettibile di distrazione, mentre la sentenza di annullamento ha ben precisato che tale assegnazione è una mera aspettativa, e il suo dirottamento verso altre ditte non può costituire elemento oggettivo del delitto di bancarotta, non venendo distratto il patrimonio della fallita. Inoltre l'ordinanza parla erroneamente di commesse revocate, mentre le assegnazioni asseritamente distratte erano commesse future, che sono state semplicemente assegnate ad altre ditte. 3.2. Con il secondo motivo nuovo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di autoriciclaggio. L'ordinanza, semplicemente richiamando il contenuto di quella emessa in data 25 luglio 2024, afferma che il ricorrente, con i suoi complici, avrebbe commesso il reato spogliando la [OSCURATO:PERSONA] srl dei lavori in subappalto che ne costituivano il fatturato, dopo la sua sottoposizione ad amministrazione giudiziaria, in favore della Tele.net., con modalità tali da ostacolare gli organi fallimentari della [OSCURATO:SOCIETA] nella ricostruzione del reimpiego dei profitti di tale condotta. Il delitto di bancarotta contestato come reato presupposto consiste, però, nell'avere distratto il bene costituito dal ramo d'azienda ceduto alla [OSCURATO:PERSONA] srl, che è stato ceduto senza alcuna dissimulazione; la condotta consistente, secondo l'accusa, nella sottrazione dei lavori subappaltati alla [OSCURATO:PERSONA] srl non è in relazione con il delitto presupposto, cioè la bancarotta della [OSCURATO:SOCIETA], ma costituisce al più la bancarotta postfallimentare della stessa, contestata al capo A) ma per la quale manca l'elemento oggettivo, come sostenuto nel primo motivo di ricorso. L'ordinanza, sul punto, è del tutto priva di motivazione. 3.3. Con il terzo motivo nuovo deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza del delitto di bancarotta impropria, contestato al capo C). La giurisprudenza di legittimità afferma che tale delitto, previsto dall'art.223, comma 2, legge fall., presuppone una condotta diversa da quella della bancarotta distrattiva sanzionata all'art. 216 legge fall., mentre, in questo caso, l'imputazione di cui al capo C) contempla, nella prima parte, la medesima condotta che configura il reato di bancarotta postfallimentare contestato al capo A). Quanto alla seconda parte dell'imputazione, poi, l'ordinanza si limita a riportarsi al contenuto dell'ordinanza genetica, senza alcun riferimento alle argomentazioni difensive sul punto. 3.4. Con il quarto motivo nuovo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa. L'ordinanza motiva la sua sussistenza solo a seguito della riconducibilità al clan Pillera-Puntina di tutte le società e aziende coinvolte nella vicenda, ma omette ogni riferimento al ruolo del ricorrente e alla sua volontà e consapevolezza di agevolare un'associazione mafiosa. Egli ha lavorato per la Tele.net. solo in virtù delle sue competenze tecniche, dimostrate dai diplomi ottenuti, e il suo rapporto di parentela con il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] è del tutto irrilevante. Questi, infatti, quando parla della gestione dell'azienda fa riferimento solo al coindagato [OSCURATO:PERSONA], e mai indica il figlio come soggetto partecipe o anche solo a conoscenza delle attività illecite del predetto coindagato. Al capo C), poi, l'aggravante è contestata anche sotto il profilo dell'uso del metodo mafioso, senza che tale elemento venga motivato. 3.5. Con il quinto motivo nuovo deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alle esigenze cautelari. La motivazione è carente anche quanto alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare perché non valuta il lungo tempo trascorso dai fatti, essendo la [OSCURATO:SOCIETA] fallita il 21/12/2018. Non viene, inoltre, motivata la scelta della misura più afflittiva, né valutata l'idoneità di misure diverse dalla custodia in carcere. 4. Il Procuratore generale, nella requisitoria orale, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei motivi nuovi non connessi a quelli proposti tempestivamente, e il rigetto degli altri motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, nel suo complesso, è infondato e deve essere rigettato. 2. Preliminarmente deve dichiararsi l’inammissibilità dei motivi nuovi proposti con la memoria depositata in data 24 aprile 2025, e non connessi a quelli tempestivamente presentati. Il consolidato principio di questa Corte, ricordato anche dal ricorrente, stabilisce che «In materia di impugnazioni, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, di cui i primi devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti, sicché sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione» (Sez. 6, n. 36206 del 30/09/2020, Rv. 280294). E’ stato anche stabilito che «Nel giudizio di impugnazione, la facoltà della parte di presentare memorie non può superare le preclusioni fissate dai termini per impugnare e da quelli concessi per la presentazione di motivi nuovi ai sensi dell'art. 585, commi 1, 4 e 5, cod. proc. pen., sicché la memoria difensiva non può contenere doglianze ulteriori e diverse rispetto a quelle proposte con il gravame o con i motivi aggiunti, ma può solo supportare, con dovizia di particolari e più puntuali argomentazioni, i temi già devoluti con il mezzo di impugnazione proposto» (Sez. 3, n. 25868 del 20/02/2024, Rv. 286729). Il limite alla proponibilità di motivi nuovi o aggiunti opera anche in relazione alle eccezioni di nullità, essendosi affermato che «L'eccezione relativa ad una nullità esaminata e disattesa in primo grado deve essere riproposta con l'impugnazione principale in appello, risultando preclusa ove dedotta solo attraverso i motivi aggiunti, anche se si tratti di nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo» (Sez. 6, n. 27391 del 01/04/2021, Rv. 281691). Il ricorrente ha giustificato la presentazione di motivi nuovi, tre dei quali non connessi ai motivi già proposti e non costituenti un approfondimento delle relative argomentazioni, sostenendo che la particolare forma di redazione dell’ordinanza impugnata ha comportato la mera riproposizione della motivazione dell’ordinanza annullata dalla Corte di cassazione, senza che il giudice del rinvio affrontasse le doglianze presentate con il ricorso avverso tale ordinanza, e sulle quali il giudice di legittimità non si era pronunciato, ritenendole assorbite. Non vi è dubbio che «In tema di giudizio di rinvio, la cognizione del giudice riguarda il nuovo esame non solo del profilo censurato, ma anche delle questioni discendenti dalla sua rivalutazione secondo un rapporto di interferenza progressiva e dichiarate assorbite nella pronuncia di annullamento» (Sez. 6, n. 49750 del 04/07/2019, Rv. 277438). L’omesso esame di tali doglianze costituisce pertanto, se sussistente, un vizio del provvedimento impugnato. Tale vizio, però, era immediatamente rilevabile dal ricorrente, il quale avrebbe dovuto formulare i relativi motivi di impugnazione nell’ambito del ricorso tempestivamente presentato, non sussistendo alcun impedimento alla loro immediata rilevabilità, e alla conseguente deduzione. La predetta giustificazione, peraltro, è solo parzialmente corretta, perché quanto meno la sussistenza dei reati contestati ai capi A) e C) è stata autonomamente rivalutata dall’ordinanza impugnata, alla luce dei rilievi formulati anche solo indirettamente dalla sentenza rescindente, per cui non appare fondata l’affermazione di una omessa valutazione, da parte del giudice del rinvio, di tutte le doglianze dichiarate assorbite dalla Corte di cassazione. La riproposizione di tali doglianze solo con i motivi nuovi, e la censura, solo in tale sede, di un vizio della motivazione per il loro omesso esame, sono pertanto inammissibili, per la loro tardività. Devono, perciò, essere dichiarati inammissibili il primo, il secondo e il terzo dei motivi proposti con la memoria depositata in data 24 aprile 2025. 3. Deve quindi procedersi alla valutazione della fondatezza dei soli motivi proposti con il ricorso tempestivamente depositato, e dei motivi nuovi a questi connessi. Il primo motivo di ricorso, a cui si collega il quarto dei motivi nuovi proposti, è infondato. La sussistenza dell’aggravante di avere agevolato il clan mafioso Pillera-Puntina è sufficientemente motivata, alle pagine 17-19 e 25-27 dell’ordinanza impugnata. Il Tribunale del riesame ha dapprima indicato gli elementi indiziari da cui dedurre la riconducibilità al predetto clan, e in particolare alla famiglia Pillera, di tutte le società in questione, elementi costituiti in particolare dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], padre del ricorrente. Successivamente ha valutato il ruolo ricoperto in tali aziende dal ricorrente, descrivendolo come un ruolo di gestore e non di mero dipendente, come da lui sostenuto. Egli, infatti, è stato ritenuto un amministratore di fatto, prima della [OSCURATO:SOCIETA] e poi della [OSCURATO:PERSONA] srl; anche nella Tele.net. egli non offriva solo le sue competenze tecniche, ma partecipava attivamente e costantemente alla gestione, confrontandosi con il cugino [OSCURATO:PERSONA] e lo zio [OSCURATO:PERSONA] e adottando, al pari di loro, le varie decisioni. Tale ruolo, secondo l’ordinanza, è sufficientemente dimostrato dal contenuto di molte intercettazioni, dettagliatamente riportate nell’ordinanza genetica e richiamate nel provvedimento impugnato, relative sia ai rapporti intrattenuti dal ricorrente con i formali intestatari Aloisio, sia ai rapporti da lui intrattenuti con i dipendenti, i quali sottostavano alle sue direttive. Il ricorso non si confronta con l’elemento indiziario costituito da tali intercettazioni, che non vengono prese in esame neppure per contestarne l’interpretazione, ma che l’ordinanza ribadisce adeguandosi all’ordinanza genetica e riportando in modo dettagliato, alle pagine da 8 a 10, il contenuto di quest’ultima, in particolare quanto alle intercettazioni ritenute dimostrative del ruolo del ricorrente di amministratore di fatto della Tele.net. La tesi difensiva sostenuta anche nel presente ricorso, dell’avere il ricorrente operato quale mero dipendente all’interno della Tele.net., è stata esaminata dal Tribunale del riesame, e respinta con motivazione logica ed esaustiva, anche se sintetica, affermando che le intercettazioni citate la sconfessano radicalmente. Il ruolo di amministratore di fatto, poi, è stato ritenuto dimostrativo anche della sussistenza dell’aggravante di avere agito per agevolare il predetto clan mafioso. La valutazione è una deduzione logica ed ampiamente plausibile, in quanto fondata sugli elementi indiziari sopra evidenziati: il fatto di amministrare, anche solo di fatto, una società riconducibile al clan, dopo avere, negli anni, amministrato altre società ad esso riconducibili, rende del tutto non credibile che il ricorrente ignorasse tale appartenenza, e ignorasse l’identità del soggetto che traeva profitto dall’attività distrattiva concretamente compiuta. Deve peraltro ribadirsi che, nel valutare la logicità, non contraddittorietà, completezza di un’ordinanza emessa nella fase cautelare, deve sempre tenersi conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, P., Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, S., Rv. 264213, tra le altre conformi). L’ordinanza qui impugnata ha valutato in modo logico e sufficientemente approfondito la presenza dei gravi indizi circa la sussistenza dei reati oggetto del ricorso e dell’aggravante in questione, peraltro valutata solo sotto il profilo dell’agevolazione di un clan mafioso e non sotto quello dell’uso del metodo mafioso, essendo quest’ultima contestazione palesemente infondata e non ritenuta sussistente neppure dall’ordinanza genetica; essa si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità. 4. Anche il secondo motivo di ricorso, e il quinto motivo nuovo, sono infondati. La sussistenza delle esigenze cautelari è motivata alla pag. 28, sia ritenendola presunta a seguito dell’applicazione dell'aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., sia motivando in concreto la gravità della condotta, per la sua pervicacia e costanza nel tempo, in quanto ripetuta con riferimento a tutte le società coinvolte nell’indagine, sia infine valutando la pericolosità del ricorrente, per avere egli agito anche mentre si trovava detenuto agli arresti domiciliari, con conseguente pericolo di recidiva. Il ricorso è infondato nella parte in cui sostiene non essere stata valutata, dal Tribunale del riesame, l’idoneità della più grave misura cautelare applicata. L’ordinanza, infatti, ha esplicitamente ritenuto necessaria l’applicazione della custodia in carcere sia per la gravità della condotta, in quanto ripetuta nel tempo mediante la gestione di più società, in stretta successione temporale, con i metodi illeciti già sperimentati con la [OSCURATO:SOCIETA], sia per la pericolosità del soggetto, in quanto agente al fine di agevolare un clan mafioso; inoltre, con piena logicità, è stato valutato negativamente anche il fatti di avere il ricorrente commesso reati mentre era ristretto agli arresti domiciliari, essendo tale condotta dimostrativa anche della sua capacità di tenere contatti con l’esterno nonostante l’applicazione di tale misura, e della conseguente necessità della massima restrizione, che consente una più sicura interruzione di tali contatti. Del tutto infondata, infine, è la doglianza dell’avere l’ordinanza omesso di valutare l’attualità delle esigenze cautelari, alla luce del tempo trascorso dal fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Tale attualità è stata valutata, e ritenuta sussistente per la accertata prosecuzione della condotta criminosa anche con le altre società riferibili al clan Pillera-Puntina, riproponendo, come detto, i medesimi metodi illeciti di gestione, finalizzati a svuotare ciascuna società del proprio patrimonio, in danno dei creditori societari e al fine di favorire, in tal modo, altre società del predetto clan. E’ poi erroneo il riferimento della condotta criminosa tenuta dal ricorrente al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] e alla data di questo, risalente al 2018: l’imputazione relativa al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA] consiste in una bancarotta postfallimentare, reato commesso quindi dopo il fallimento di tale società, e gli altri reati contestati sono stati commessi, secondo le imputazioni, sino ad ottobre 2023. E’ dunque giustificata, alla luce delle imputazioni, l’affermazione di una condotta proseguita nel tempo ed attuale, non potendo ritenersi sussistente un “tempo silente” significativo tra la cessazione delle condotte criminose e l’emissione del provvedimento cautelare (si veda Sez.6, n. 31587 del 30/05/2023, Rv. 285272, secondo cui il tempo silente «deve essere espressamente considerato dal giudice, ove si tratti di un rilevante arco temporale privo di ulteriori condotte dell'indagato sintomatiche di perdurante pericolosità»). Il rilievo del ricorrente deve essere ritenuto infondato anche alla luce del principio dettato da questa Corte, secondo cui «In tema di misure cautelari personali, la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze di cautela sancita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. può essere superata, con riguardo ai delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., a condizione che si dia conto dell'avvenuto apprezzamento di elementi, evidenziati dalla parte o direttamente enucleati dagli atti, significativi in tal senso, afferenti, in specie, alla tipologia del delitto in contestazione, alle concrete modalità del fatto e alla sua risalenza, non essendo sufficiente, a tal fine, il mero decorso del cd. "tempo silente", posto che è escluso, in materia, qualsiasi automatismo valutativo» (Sez. 2, n. 24553 del 22/03/2024, Rv. 286698). Il ricorrente non ha offerto, in realtà, alcun aspetto valutativo idoneo a superare la presunzione stabilita dalla legge, supportata peraltro, come detto, dagli elementi indiziari evidenziati nell’ordinanza genetica e ribaditi dal provvedimento impugnato, né sotto il profilo della gravità del reato, della sua personale responsabilità e del grado della sua pericolosità, né sotto il profilo dell’attualità delle esigenze stesse. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. - Non comportando, la presente decisione, la rimessione in libertà del ricorrente, ad essa consegue la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 22 maggio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Santalucia
Sentenza Cassazione n. 25804/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris