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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2026

Cassazione n. 15918/2026

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e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro4 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 348/2024depositata il 29/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1.

Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Diamantini e Tomasetticonveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e 4M s.r.l., affinché, accertata laricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., fosse disposta larevocatoria dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 17luglio 2020, repertorio n. 130.467 e raccolta n. 38.696, registrato inalla piena proprietà di una porzione del complesso edilizio residenzialedenominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sito nel Comune di Mondolfo, frazioneMarotta, Piazza dell’Unificazione, meglio descritto in atto notarile.

A talfine l’attrice allegava che, in qualità di appaltatrice, aveva eseguitolavori edili negli anni 2016, 2017 e 2018 per i quali aveva richiesto edottenuto nei confronti della committente [OSCURATO:SOCIETA]. il decretoingiuntivo n. 1101/2018 per l’importo di € 830.940,48, oltre accessori espese, notificato nel novembre 2018; che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva propostoopposizione innanzi al Tribunale di Pesaro definito con sentenza n.464/2020, depositata il 15 luglio 2020, che aveva riconosciuto il dirittodi credito dell’attrice per l’importo di € 391.641,15, oltre IVA edaccessori; che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello avverso dettasentenza e che la Corte di Appello di Ancona aveva rigettato l’istanza disospensione.

L’attrice esponeva altresì che aveva ottenuto anche ildecreto ingiuntivo n. 869/2019 per ulteriori importi per lavori nonsaldati, e che il relativo giudizio di opposizione era stato iscritto al n.2851/2019 R.G.

Tribunale di Pesaro; che due giorni dopo il depositodella sentenza n. 464/2020, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito gli immobilioggetto di causa, con rogito del 17 luglio 2020, alla società 4M s.r.l.,società i cui soci erano la moglie ed i figli dell’amministratore di Dueppis.r.l., il quale era stato anche amministratore della società acquirente;Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026che la vendita riguardava l’intero piano terreno dell’immobile,consistente in un ampio locale commerciale nuovo di costruzione,completo di arredi ed attrezzature, così facendo venir meno l’unicagaranzia per i creditori; che si trattava di un immobile di valoresuperiore ad € 500.000,00; che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva incassato alcunprezzo e che la sua situazione economico-finanziaria era gravissima.

Sicostituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., che concludeva per l’inammissibilitàe, nel merito, per il rigetto della domanda.

Si costituiva altresì 4M s.r.l.,che concludeva per il rigetto della domanda.2.

Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Pesaro con sentenza n.846/2021, accoglieva la domanda dell’attrice e, per l’effetto, dichiaraval’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di vendita del 17 luglio 2020,condannando le convenute in solido al pagamento delle spese di lite.3.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]Costituitesi le altre parti, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appelloe, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, condannandoDueppi s.r.l. e 4M s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favoredell’appellata delle spese di lite.4.

Con ricorso notificato il 18/09/2024, affidato a quattro motivi, Dueppis.r.l., impugna per cassazione la sentenza n. 348/2024 della Corte diAppello di Ancona pubblicata il 29/02/2024.

La parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Diamantini e Tomasettisvolto difese.5.

La parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., partericorrente lamenta la “nullità della sentenza-violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – errata applicazione dell’art. 2901Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026c.c. – illegittimità dell’azione revocatoria per accertata assenza dicredito con perizia contrattuale del 21.11.2018”.7.

In particolare, la Corte territoriale, nel confermare l’accoglimento delladomanda revocatoria, avrebbe omesso di considerare l’intervenutoaccertamento negativo del credito poiché tra le parti sarebbeintervenuta una scrittura privata, con la quale esse avevano conferito aun tecnico un mandato irrevocabile per la revisione contabile dei lavorieseguiti in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi, prevedendo laredazione, in contraddittorio, di quadri comparativi delle lavorazioni el’accettazione dei relativi esiti.8.

La perizia contrattuale, completata il 21 novembre 2018, avrebbeescluso l’esistenza di un credito in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,evidenziando, al contrario, una posizione debitoria della medesima neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]9.

Con sentenza n. 966/2023, la Corte di appello di Ancona,pronunciandosi sul giudizio avente ad oggetto l’accertamento delcredito, avrebbe riconosciuto la validità ed efficacia vincolante dellaperizia contrattuale, accertando in via definitiva l’inesistenza diqualsivoglia credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rilevando altresìche tale elaborato non era stato impugnato, neppure in via incidentale.Tale sentenza, depositata nel giudizio di revocatoria pendente inappello, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione, attesoche l’inesistenza del credito escluderebbe comunque la configurabilitàdi una pretesa creditoria non manifestamente pretestuosa, richiestaquale requisito minimo dell’azione ai sensi dell’art. 2901 c.c.10.

Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,la ricorrente denunzia “nullità della sentenza – violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – per omesso esame circa un fattodecisivo nel giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –mancato esame del documento sentenza della Corte di Appello diNumero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ancona n. 966/2023”.

Deduce che, già con la perizia contrattuale del21 novembre 2018 sarebbe stata accertata l’inesistenza del creditovantato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in dataanteriore all’atto di compravendita del 17 luglio 2020 oggettodell’azione revocatoria.

Sostiene che, anche ove il credito fosse statoricollegato alla sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro n.464/2020, tale pronuncia era stata integralmente riformata dallasentenza della Corte di appello di Ancona n. 966/2023, conconseguente caducazione delle statuizioni di primo grado ai sensidell’art. 336, comma 2, c.p.c., e perdita di efficacia del titolo e degli attiad esso dipendenti.

Ebbene, la Corte territoriale, pur dando attodell’esistenza della predetta sentenza di appello, ne avrebbe omessol’esame ai fini della verifica della sussistenza del presuppostodell’azione revocatoria, ritenendo ancora esistente un credito giàescluso in sede di accertamento.10.1.

I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono infondati.10.2.

La sentenza di inefficacia dell’atto dispositivo non può essereportata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non siaaccertata con efficacia di giudicato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.3369 del 05/02/2019; Cass. n. 9855 del 2014).10.3.

La corte d’appello, contrariamente a quanto dedotto nelricorso, motivando sul rigetto della censura, ha correttamente sancitoche finché persiste la litigiosità in sé, cioè fino al passaggio ingiudicato della sentenza di accertamento del credito (a nulla rilevandogli esiti precari intermedi), persiste l’interesse alla pronunciasull’azione revocatoria che non potrà mai confliggere con la sentenzadi accertamento o di rigetto delle ragioni di credito e sarà sempre - dasola - inidonea a giustificare iniziative esecutive, ma sarà inveceNumero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026sempre idonea a garantire il supposto creditore dalle iniziativefraudolente assunte dal supposto debitore sul proprio patrimonio.10.4.

Sul punto, pertanto, per considerare scemato l’interesse acoltivare l’azione revocatoria è mancata la deduzione di definitivitàdell’accertamento negativo del credito, stante la permanenza di uncredito litigioso.

Inoltre, l’accertamento negativo dedottoriguarderebbe solo una parte del credito per cui la creditrice ha agitocon il primo decreto ingiuntivo, e non quello inerente al secondodecreto ingiuntivo che, in pari modo, si pone a ulteriore fondamentodell’azione revocatoria.11.

Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,parte ricorrente denunzia “nullità della sentenza – violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – errata applicazione dell’art. 2901c.c. – illegittimità dell’azione revocatoria per inesistenza della scientiadamni”.

La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenutosussistente tale presupposto, valorizzando l’esistenza di un creditoasseritamente sorto prima dell’atto dispositivo e ricollegandolo alcontratto di appalto, senza considerare le risultanze della periziacontrattuale e le statuizioni contenute nella sentenza della Corte diappello di Ancona n. 966/2023, prodotta in giudizio.

Sostiene, pertanto,che alla data dell’atto dispositivo le parti non potevano avere alcunaconsapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, in quantonessun credito sussisteva in capo all’attrice, con conseguenteesclusione della scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente.11.1.

La questione è collegata a quanto sopra rilevato in merito allasussistenza di un credito litigioso anteriormente sorto rispetto all’attodispositivo, a nulla valendo le alterne vicende processuali nondefinitivamente decise, come correttamente statuito dalla Corte dimerito, e ciò anche al fine della valutazione della scientia damni .Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/202612.

Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,parte ricorrente denunzia “nullità della sentenza – violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – errata applicazione dell’art. 2901c.c. e dell’art. 2740 c.c. – illegittimità dell’azione revocatoria perinesistenza eventus damni”, per avere la Corte territoriale ritenutosussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie senza procedere a unaconcreta valutazione della possibilità di soddisfazione del creditorechirografario, nonostante la presenza di un mutuo fondiario ipotecariogià gravante sull’immobile oggetto dell’atto dispositivo, per un importopari a € 400.000, con accollo da parte della società acquirente,previamente comunicato all’istituto di credito e da questo autorizzatocon assenso espresso, in forma di accollo cumulativo e non liberatorio.13.

Lamenta che tale circostanza, documentalmente provata,escluderebbe in radice la sussistenza di un concreto pregiudizio per ilcreditore chirografario, attesa l’incapienza del bene oggetto direvocatoria rispetto al credito ipotecario.

Sostiene che la Corte diappello abbia omesso ogni accertamento in ordine alla effettivaconsistenza della garanzia patrimoniale residua e alla reale utilitàdell’azione esecutiva per il creditore chirografario, in contrasto con iprincipi affermati da questa Corte, secondo cui l’eventus damni deveessere valutato in concreto, avuto riguardo al conflitto tra creditorechirografario e creditore ipotecario e alla reale possibilità disoddisfazione del primo.13.1.

Il motivo è infondato.13.2.

L'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivodi cui si chiede l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., ancorché dientità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude laconnotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto perl'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto dellaidoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto dellaNumero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazioneconnessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento delcompimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettatoverso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di unridimensionamento della garanzia ipotecaria (fra le tante, Cass. Sez. 3- , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.2336 del 31/01/2018Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del 2016).Sicché la Corte di merito ha correttamente valorizzato la mancatadimostrazione della capienza del patrimonio residuo del debitorerispetto al credito ipotecario gravante sul bene oggetto di revocatoria:eventualità, quest’ultima, che riguarda il possibile esito delle azioniesecutive aventi ad oggetto il medesimo bene e non la fase diaccertamento del credito a tutela del quale si agisce proprio alla lucedella funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svoltadall'azione revocatoria.14.

All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.15.

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.16.

La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 8.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro4 [OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona n. 348/2024depositata il 29/02/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. Con atto di citazione [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Diamantini e Tomasetticonveniva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. e 4M s.r.l., affinché, accertata laricorrenza dei presupposti di cui all’art. 2901 c.c., fosse disposta larevocatoria dell’atto di compravendita immobiliare stipulato in data 17luglio 2020, repertorio n. 130.467 e raccolta n. 38.696, registrato inalla piena proprietà di una porzione del complesso edilizio residenzialedenominato “[OSCURATO:PERSONA]”, sito nel Comune di Mondolfo, frazioneMarotta, Piazza dell’Unificazione, meglio descritto in atto notarile. A talfine l’attrice allegava che, in qualità di appaltatrice, aveva eseguitolavori edili negli anni 2016, 2017 e 2018 per i quali aveva richiesto edottenuto nei confronti della committente [OSCURATO:SOCIETA]. il decretoingiuntivo n. 1101/2018 per l’importo di € 830.940,48, oltre accessori espese, notificato nel novembre 2018; che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva propostoopposizione innanzi al Tribunale di Pesaro definito con sentenza n.464/2020, depositata il 15 luglio 2020, che aveva riconosciuto il dirittodi credito dell’attrice per l’importo di € 391.641,15, oltre IVA edaccessori; che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello avverso dettasentenza e che la Corte di Appello di Ancona aveva rigettato l’istanza disospensione. L’attrice esponeva altresì che aveva ottenuto anche ildecreto ingiuntivo n. 869/2019 per ulteriori importi per lavori nonsaldati, e che il relativo giudizio di opposizione era stato iscritto al n.2851/2019 R.G. Tribunale di Pesaro; che due giorni dopo il depositodella sentenza n. 464/2020, [OSCURATO:SOCIETA]. aveva trasferito gli immobilioggetto di causa, con rogito del 17 luglio 2020, alla società 4M s.r.l.,società i cui soci erano la moglie ed i figli dell’amministratore di Dueppis.r.l., il quale era stato anche amministratore della società acquirente;Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026che la vendita riguardava l’intero piano terreno dell’immobile,consistente in un ampio locale commerciale nuovo di costruzione,completo di arredi ed attrezzature, così facendo venir meno l’unicagaranzia per i creditori; che si trattava di un immobile di valoresuperiore ad € 500.000,00; che [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva incassato alcunprezzo e che la sua situazione economico-finanziaria era gravissima. Sicostituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., che concludeva per l’inammissibilitàe, nel merito, per il rigetto della domanda. Si costituiva altresì 4M s.r.l.,che concludeva per il rigetto della domanda.2. Per quanto ancora di interesse, il Tribunale di Pesaro con sentenza n.846/2021, accoglieva la domanda dell’attrice e, per l’effetto, dichiaraval’inefficacia nei suoi confronti dell’atto di vendita del 17 luglio 2020,condannando le convenute in solido al pagamento delle spese di lite.3. Avverso la predetta sentenza proponeva appello [OSCURATO:SOCIETA]Costituitesi le altre parti, la Corte d’Appello di Ancona rigettava l’appelloe, per l’effetto, confermava la sentenza impugnata, condannandoDueppi s.r.l. e 4M s.r.l., in solido tra loro, al pagamento in favoredell’appellata delle spese di lite.4. Con ricorso notificato il 18/09/2024, affidato a quattro motivi, Dueppis.r.l., impugna per cassazione la sentenza n. 348/2024 della Corte diAppello di Ancona pubblicata il 29/02/2024. La parte intimata [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] dei F.lli Diamantini e Tomasettisvolto difese.5. La parte ricorrente ha depositato memoria.MOTIVI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., partericorrente lamenta la “nullità della sentenza-violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – errata applicazione dell’art. 2901Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026c.c. – illegittimità dell’azione revocatoria per accertata assenza dicredito con perizia contrattuale del 21.11.2018”.7. In particolare, la Corte territoriale, nel confermare l’accoglimento delladomanda revocatoria, avrebbe omesso di considerare l’intervenutoaccertamento negativo del credito poiché tra le parti sarebbeintervenuta una scrittura privata, con la quale esse avevano conferito aun tecnico un mandato irrevocabile per la revisione contabile dei lavorieseguiti in esecuzione dei contratti di appalto intercorsi, prevedendo laredazione, in contraddittorio, di quadri comparativi delle lavorazioni el’accettazione dei relativi esiti.8. La perizia contrattuale, completata il 21 novembre 2018, avrebbeescluso l’esistenza di un credito in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.,evidenziando, al contrario, una posizione debitoria della medesima neiconfronti della [OSCURATO:SOCIETA]9. Con sentenza n. 966/2023, la Corte di appello di Ancona,pronunciandosi sul giudizio avente ad oggetto l’accertamento delcredito, avrebbe riconosciuto la validità ed efficacia vincolante dellaperizia contrattuale, accertando in via definitiva l’inesistenza diqualsivoglia credito in capo a [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., rilevando altresìche tale elaborato non era stato impugnato, neppure in via incidentale.Tale sentenza, depositata nel giudizio di revocatoria pendente inappello, avrebbe dovuto essere oggetto di specifica valutazione, attesoche l’inesistenza del credito escluderebbe comunque la configurabilitàdi una pretesa creditoria non manifestamente pretestuosa, richiestaquale requisito minimo dell’azione ai sensi dell’art. 2901 c.c.10. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,la ricorrente denunzia “nullità della sentenza – violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – per omesso esame circa un fattodecisivo nel giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti –mancato esame del documento sentenza della Corte di Appello diNumero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026Ancona n. 966/2023”. Deduce che, già con la perizia contrattuale del21 novembre 2018 sarebbe stata accertata l’inesistenza del creditovantato da [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., in dataanteriore all’atto di compravendita del 17 luglio 2020 oggettodell’azione revocatoria. Sostiene che, anche ove il credito fosse statoricollegato alla sentenza di primo grado del Tribunale di Pesaro n.464/2020, tale pronuncia era stata integralmente riformata dallasentenza della Corte di appello di Ancona n. 966/2023, conconseguente caducazione delle statuizioni di primo grado ai sensidell’art. 336, comma 2, c.p.c., e perdita di efficacia del titolo e degli attiad esso dipendenti. Ebbene, la Corte territoriale, pur dando attodell’esistenza della predetta sentenza di appello, ne avrebbe omessol’esame ai fini della verifica della sussistenza del presuppostodell’azione revocatoria, ritenendo ancora esistente un credito giàescluso in sede di accertamento.10.1. I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati inquanto connessi, sono infondati.10.2. La sentenza di inefficacia dell’atto dispositivo non può essereportata ad esecuzione finché l'esistenza di quel credito non siaaccertata con efficacia di giudicato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.3369 del 05/02/2019; Cass. n. 9855 del 2014).10.3. La corte d’appello, contrariamente a quanto dedotto nelricorso, motivando sul rigetto della censura, ha correttamente sancitoche finché persiste la litigiosità in sé, cioè fino al passaggio ingiudicato della sentenza di accertamento del credito (a nulla rilevandogli esiti precari intermedi), persiste l’interesse alla pronunciasull’azione revocatoria che non potrà mai confliggere con la sentenzadi accertamento o di rigetto delle ragioni di credito e sarà sempre - dasola - inidonea a giustificare iniziative esecutive, ma sarà inveceNumero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026sempre idonea a garantire il supposto creditore dalle iniziativefraudolente assunte dal supposto debitore sul proprio patrimonio.10.4. Sul punto, pertanto, per considerare scemato l’interesse acoltivare l’azione revocatoria è mancata la deduzione di definitivitàdell’accertamento negativo del credito, stante la permanenza di uncredito litigioso. Inoltre, l’accertamento negativo dedottoriguarderebbe solo una parte del credito per cui la creditrice ha agitocon il primo decreto ingiuntivo, e non quello inerente al secondodecreto ingiuntivo che, in pari modo, si pone a ulteriore fondamentodell’azione revocatoria.11. Con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,parte ricorrente denunzia “nullità della sentenza – violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – errata applicazione dell’art. 2901c.c. – illegittimità dell’azione revocatoria per inesistenza della scientiadamni”. La Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenutosussistente tale presupposto, valorizzando l’esistenza di un creditoasseritamente sorto prima dell’atto dispositivo e ricollegandolo alcontratto di appalto, senza considerare le risultanze della periziacontrattuale e le statuizioni contenute nella sentenza della Corte diappello di Ancona n. 966/2023, prodotta in giudizio. Sostiene, pertanto,che alla data dell’atto dispositivo le parti non potevano avere alcunaconsapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie, in quantonessun credito sussisteva in capo all’attrice, con conseguenteesclusione della scientia damni in capo al debitore e al terzo acquirente.11.1. La questione è collegata a quanto sopra rilevato in merito allasussistenza di un credito litigioso anteriormente sorto rispetto all’attodispositivo, a nulla valendo le alterne vicende processuali nondefinitivamente decise, come correttamente statuito dalla Corte dimerito, e ciò anche al fine della valutazione della scientia damni .Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/202612. Con il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,parte ricorrente denunzia “nullità della sentenza – violazione e falsaapplicazione delle norme di diritto – errata applicazione dell’art. 2901c.c. e dell’art. 2740 c.c. – illegittimità dell’azione revocatoria perinesistenza eventus damni”, per avere la Corte territoriale ritenutosussistente il pregiudizio alle ragioni creditorie senza procedere a unaconcreta valutazione della possibilità di soddisfazione del creditorechirografario, nonostante la presenza di un mutuo fondiario ipotecariogià gravante sull’immobile oggetto dell’atto dispositivo, per un importopari a € 400.000, con accollo da parte della società acquirente,previamente comunicato all’istituto di credito e da questo autorizzatocon assenso espresso, in forma di accollo cumulativo e non liberatorio.13. Lamenta che tale circostanza, documentalmente provata,escluderebbe in radice la sussistenza di un concreto pregiudizio per ilcreditore chirografario, attesa l’incapienza del bene oggetto direvocatoria rispetto al credito ipotecario. Sostiene che la Corte diappello abbia omesso ogni accertamento in ordine alla effettivaconsistenza della garanzia patrimoniale residua e alla reale utilitàdell’azione esecutiva per il creditore chirografario, in contrasto con iprincipi affermati da questa Corte, secondo cui l’eventus damni deveessere valutato in concreto, avuto riguardo al conflitto tra creditorechirografario e creditore ipotecario e alla reale possibilità disoddisfazione del primo.13.1. Il motivo è infondato.13.2. L'esistenza di un'ipoteca sul bene oggetto dell'atto dispositivodi cui si chiede l’inefficacia ai sensi dell’art. 2901 c.c., ancorché dientità tale da assorbirne potenzialmente l'intero valore, non esclude laconnotazione dell'atto stesso come "eventus damni" (presupposto perl'esercizio della azione pauliana), atteso che la valutazione tanto dellaidoneità dell'atto dispositivo a costituire un pregiudizio, quanto dellaNumero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026possibile incidenza, sul valore del bene, della causa di prelazioneconnessa all'ipoteca, va compiuta con riferimento non al momento delcompimento dell'atto ma attraverso un giudizio prognostico proiettatoverso il futuro, per apprezzare l'eventualità del venir meno o di unridimensionamento della garanzia ipotecaria (fra le tante, Cass. Sez. 3- , Ordinanza n. 5815 del 27/02/2023; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n.2336 del 31/01/2018Cass. n. 2673 del 2016 e n. 23208 del 2016).Sicché la Corte di merito ha correttamente valorizzato la mancatadimostrazione della capienza del patrimonio residuo del debitorerispetto al credito ipotecario gravante sul bene oggetto di revocatoria:eventualità, quest’ultima, che riguarda il possibile esito delle azioniesecutive aventi ad oggetto il medesimo bene e non la fase diaccertamento del credito a tutela del quale si agisce proprio alla lucedella funzione di conservazione della garanzia patrimoniale svoltadall'azione revocatoria.14. All’infondatezza dei motivi consegue il rigetto del ricorso.15. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore della controricorrente, seguono la soccombenza.16. La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favoredella controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, che liquidain complessivi euro 8.200,00 ( di cui euro 8.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 8.000,00 exart. 96, 3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,Numero registro generale 20109/2024Numero sezionale 534/2026Numero di raccolta generale 15918/2026Data pubblicazione 23/05/2026dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15918/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris