CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 settembre 2020
Cassazione n. 44238/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge e vizio della motivazione quanto all'affermazione della responsabilità in ordine ai reati ex artt. 469 (capo 1) e 648 c.p. (capo 2) e quanto all'applicazione della recidiva. Il ricorrente ha assunto: con il primo motivo, che quanto al capo 1), si sarebbe dovuto ritenere sussistente il falso grossolano; con il secondo motivo, che in ordine al reato di cui al capo 2) mancava la prova dell'estraneità dell'imputato rispetto al reato presupposto; con il terzo motivo, che non erano state spiegate le ragioni della maggiore pericolosità dimostrata dall'imputato con i reati in esame. 2. Il ricorso è inammissibile. 2.1 Va, innanzitutto, rilevato che la Corte territoriale, nel respingere il primo motivo d'appello, ha rimarcato, con motivazione congrua in punto di fatto e, quindi, incensurabile, che, per accertare la falsità dei gioielli in questione, era stato necessario il ricorso ad esami strumentali, costituiti dai test chimici. Così argomentando, il Collegio del merito si è correttamente conformato al consolidato orientamento della Corte di legittimità (Sez. 5, n. 36647 del 4/6/2008, Rv. 241302) per la quale, in tema di falso grossolano o inidoneo, è esclusa la configurabilità del reato impossibile qualora la difformità dell'atto dal vero non sia riconoscibile "ictu °culi", in base alla sola disamina dell'atto stesso. 2.2 Con il secondo motivo il ricorrente ha formulato contestazioni relative ad una diversa ricostruzione degli accadimenti, preclusa in questa sede e afferente, peraltro, a circostanze fattuali che non risultano adeguatamente dedotte nella fase di merito. Di contro, correttamente l'imputato è stato riconosciuto responsabile del reato di ricettazione, essendo stato trovato in possesso dei beni in questione e non avendo fornito alcuna spiegazione circa la provenienza della merce. In tal modo il Collegio territoriale si è correttamente conformato all'orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. IL n. 29198 del 25 maggio 2010, Fontanella, Rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione - ferma la sufficienza, ai fini della prova dell'elemento materiale del reato, della disponibilità della res furtiva -, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede; d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22 novembre 2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. 2.3 II terzo motivo non aveva costituito motivo di appello e non è quindi deducibile per ( la prima volta in questa sede. 3. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in tremila euro. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 29 settembre 2020 Il consiglier