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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 agosto 1999

Cassazione n. 09513/2026

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia, avverso la ordinanza del Tribunale di L'Aquila emessa in data 02/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate 03/12/2025, [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 02/10/2025 il Tribunale dell'Aquila, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 12/09/2025 di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen., 13, 27 e 111 Cost. per omessa valutazione dell'istanza difensiva e motivazione apparente; si assume, in particolare, che il tribunale del riesame, con valutazione giuridicamente erronea, avrebbe "omesso qualsiasi analisi differenziale, trattando i domiciliari 'semplici' e quelli assistiti da braccialetto elettronico" (p. seconda del ricorso), limitandosi, con motivazione apparente, a rigettare l'appello avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, la gravità della condotta e la pregressa violazione della misura degli arresti domiciliari "semplici", senza motivare in modo specifico sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico di controllo, con violazione anche del principio di gradualità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendo la misura applicata anche sproporzionata alle condizioni personali dell'imputato, munito di stabile domicilio ed inserito in un percorso terapeutico presso il Ser.T.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati.

2. Il Tribunale del riesame, nel confermare il disposto aggravamento della misura cautelare, ha valutato come non lieve la trasgressione da parte del ricorrente alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, rimarcando come la condotta fosse finalizzata addirittura a realizzare condotte di rilevanza penale, quali introdursi clandestinamente in orario notturno nella corte interna di un edificio ed armeggiare presso la porta d'ingresso di una abitazione e poi introducendosi in due vetture, asportando oggetti vi presenti.

2.1. La valutazione del Tribunale del riesame, sorretta da argomentazioni congrue e non apparenti, determinava la revoca obbligatoria della misura già in atto con quella della custodia in carcere.

La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, infatti, ove ritenuta non di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dalla sostituzione con quella della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo (Sez. 6, n. 8630 del 24/01/2024, Rv. 286070 - 01).

Quanto, infatti, alla mancanza di motivazione in ordine alla sufficienza di tale ultima misura con il presidio del braccialetto elettronico, va ribadito che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati dall'adozione di tale braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, dep. 17/04/2024, Rv. 286343; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891).

Già in precedenza le Sezioni Unite hanno affermato, in materia di misure cautelari personali, che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti (Sez.

U, 3 n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652).

L'art. 275- bis cod. proc. pen., dunque, non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281-286 del codice di rito, ma disciplina unicamente una «modalità esecutiva degli arresti domiciliari».

3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati.

Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia, avverso la ordinanza del Tribunale di L'Aquila emessa in data 02/10/2025, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso, preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento, udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA], letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni a firma avv. [OSCURATO:PERSONA] datate 03/12/2025, [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 02/10/2025 il Tribunale dell'Aquila, in funzione di giudice del riesame, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse del ricorrente avverso l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 12/09/2025 di aggravamento della misura cautelare degli arresti domiciliari con quella della custodia cautelare in carcere. 2. Avverso la predetta ordinanza, propone ricorso per Cassazione il difensore dell'indagato, affidandolo ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 275 e 275 bis cod. proc. pen., 13, 27 e 111 Cost. per omessa valutazione dell'istanza difensiva e motivazione apparente; si assume, in particolare, che il tribunale del riesame, con valutazione giuridicamente erronea, avrebbe "omesso qualsiasi analisi differenziale, trattando i domiciliari 'semplici' e quelli assistiti da braccialetto elettronico" (p. seconda del ricorso), limitandosi, con motivazione apparente, a rigettare l'appello avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, la gravità della condotta e la pregressa violazione della misura degli arresti domiciliari "semplici", senza motivare in modo specifico sulla inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari con il presidio elettronico di controllo, con violazione anche del principio di gradualità di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., essendo la misura applicata anche sproporzionata alle condizioni personali dell'imputato, munito di stabile domicilio ed inserito in un percorso terapeutico presso il Ser.T. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto con motivi manifestamente infondati. 2. Il Tribunale del riesame, nel confermare il disposto aggravamento della misura cautelare, ha valutato come non lieve la trasgressione da parte del ricorrente alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, rimarcando come la condotta fosse finalizzata addirittura a realizzare condotte di rilevanza penale, quali introdursi clandestinamente in orario notturno nella corte interna di un edificio ed armeggiare presso la porta d'ingresso di una abitazione e poi introducendosi in due vetture, asportando oggetti vi presenti. 2.1. La valutazione del Tribunale del riesame, sorretta da argomentazioni congrue e non apparenti, determinava la revoca obbligatoria della misura già in atto con quella della custodia in carcere. La trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, infatti, ove ritenuta non di lieve entità, determina la revoca obbligatoria di tale misura ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen., seguita dalla sostituzione con quella della custodia in carcere, non dovendo il giudice previamente valutare l'idoneità degli arresti domiciliari con modalità elettroniche di controllo (Sez. 6, n. 8630 del 24/01/2024, Rv. 286070 - 01). Quanto, infatti, alla mancanza di motivazione in ordine alla sufficienza di tale ultima misura con il presidio del braccialetto elettronico, va ribadito che in tema di arresti domiciliari, la prescrizione del cosiddetto "braccialetto elettronico" non configura un nuovo tipo di misura coercitiva, ma un modo di esecuzione ordinaria della cautela domiciliare, con la conseguenza che il giudice, ove per la pericolosità dell'indagato e le peculiarità del fatto contestato abbia ritenuto adeguata unicamente la custodia inframuraria, non deve altresì motivare sull'inidoneità degli arresti pur connotati dall'adozione di tale braccialetto (Sez. 4, n. 15939 del 14/03/2024, dep. 17/04/2024, Rv. 286343; Sez. 6, n. 1084 del 12/11/2015, dep. 2016, Rv. 265891). Già in precedenza le Sezioni Unite hanno affermato, in materia di misure cautelari personali, che gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico non costituiscono una nuova ed autonoma misura cautelare, configurando il mezzo tecnico previsto dall'art. 275-bis cod. proc. pen. un nuovo strumento di controllo applicabile, nei casi previsti dal legislatore, alle misure cautelari esistenti (Sez. U, 3 n. 20769 del 28/04/2016, Lovisi, Rv. 266652). L'art. 275- bis cod. proc. pen., dunque, non introduce una misura coercitiva ulteriore rispetto a quelle elencate negli artt. 281-286 del codice di rito, ma disciplina unicamente una «modalità esecutiva degli arresti domiciliari». 3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile, conseguendo ex lege ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende determinata in euro tremila in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda la Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, 12 dicembre 2025
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