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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 2 febbraio 2023

Cassazione n. 24309/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CALTAGIRONE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il cui il Tribunale di Catania ha rigettato ll'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16/06/2022 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, avente a oggetto l'omonima ditta individuale, in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod.pen..

Il ricorrente deduce la mancata valutazione della documentazione prodotta e delle condizioni patrimoniali del ricorrente, la mancata spiegazione delle ragioni per cui i mezzi da sempre posseduti (dal 1974 dal padre e dal 1989 dal ricorrente) potrebbero dissolversi nel nulla in attesa della fine del processo, tanto più che sono stati sequestrati beni mobili registrati, indispen:sabili all'attività di Orefice.Pone ulteriormente l'accento sulla omessa motivazione sul pericolo di modifica, dispersione, o di deterioramento.

2. Successivamente è sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta rinuncia al ricorso.

1.1. Invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille -liquidata equitativamente-, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l'art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a CALTAGIRONE avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] con il cui il Tribunale di Catania ha rigettato ll'istanza di riesame proposta avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16/06/2022 dal G.i.p. dello stesso Tribunale, avente a oggetto l'omonima ditta individuale, in relazione al reato di cui all'art. 512-bis cod.pen.. Il ricorrente deduce la mancata valutazione della documentazione prodotta e delle condizioni patrimoniali del ricorrente, la mancata spiegazione delle ragioni per cui i mezzi da sempre posseduti (dal 1974 dal padre e dal 1989 dal ricorrente) potrebbero dissolversi nel nulla in attesa della fine del processo, tanto più che sono stati sequestrati beni mobili registrati, indispen:sabili all'attività di Orefice.Pone ulteriormente l'accento sulla omessa motivazione sul pericolo di modifica, dispersione, o di deterioramento. 2. Successivamente è sopravvenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sopravvenuta rinuncia al ricorso. 1.1. Invero, la rinuncia all'impugnazione è una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, che si esprime in un atto processuale a carattere formale, cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa (Sez. 6, n. 1376 del 10/05/1993, dep. 08/07/1993, Carra, Rv. 195256; Sez. 1, n. 4620 del 12/07/1996, dep. 25/07/1996, Fucci, Rv. 205357; Sez. 3, n. 9461 del 16/06/2000, dep. 06/09/2000, Surdi, Rv. 217544; Sez. 2, n. 12845 del 20/01/2003, dep. 19/03/2003, Beltrami e altro, Rv. 224747). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro mille -liquidata equitativamente-, in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella proposizione del ricorso e in quanto l'art. 616, cod.proc.pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 febbraio 2023 Il Consigliere estenso
Decreto Cassazione n. 24309/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris