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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 24897/2026

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di [OSCURATO:PERSONA] VetereUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice per il riesame dei provvedimenti in materia cautelare reale,pronunciandosi sull’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del28 febbraio 2025, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestropreventivo, diretto e per equivalente, dell’importo di euro 899.772,68, dispostonei confronti dell’appellante, ha respinto il proposto gravame.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere dato atto che la misura cautelare reale era statadisposta perché ravvisato il fumus del reato di bancarotta preferenziale, contestatoall’appellante ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, terzo comma, 223 e 219 leggefall. in riferimento a condotte consumate alla data del 4 maggio 2018, coincidentecon quella di dichiarazione di fallimento della “CE.DI.

SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a., harespinto l’eccezione di prescrizione del reato, sul duplice rilievo che, in presenza diuna successione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento,il reato deve essere qualificato non già ai sensi degli artt. 236 e 223 legge fall.,bensì ai sensi degli artt. 216, terzo comma, e 223 legge fall., e che, pertanto, iltermine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dallaprecedente ammissione al concordato.Muovendo da tale premessa, ha, quindi, ritenuto che, nel caso di specie, iltermine prescrizionale – determinato, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., inanni sette e mesi sei, anche in considerazione dell’aggravante di cui all’art. 219legge fall. – non fosse decorso, tenuto conto dell’intervenuto atto interruttivorappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministeroin data 26 giugno 2025.

Ha, inoltre, escluso che potessero trovare accoglimentole censure relative alla tardiva contestazione dell’aggravante, rilevando che lastessa era stata legittimamente elevata dal pubblico ministero nell’ambitodell’imputazione provvisoria, in ossequio al principio di obbligatorietà dell’azionepenale di cui all’art. 112 Cost., e che il divieto di contestazione suppletiva diaggravanti dopo la maturazione della prescrizione, desumibile dall’art. 129 cod.proc. pen., opera solo nella fase processuale e non anche in quella procedimentale.2.

Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori diAdriano [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale hanno denunciato laviolazione degli artt. 157 cod. pen., 129 cod. proc. pen. e 216, 219 e 236 leggefall., nonché il vizio della motivazione.La decisione è stata, in primo luogo, censurata nella parte in cui ha individuatoil dies a quo della prescrizione nella sentenza dichiarativa di fallimento,sostenendo, al contrario, che, trattandosi di condotte integralmente realizzate inepoca anteriore all’ammissione al concordato preventivo, il termine prescrizionalesi sarebbe dovuto far decorrere da tale momento, senza possibilità dipostdatazione.La difesa ha lamentato, al riguardo, l’erronea applicazione delle norme chedisciplinano il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 216 e 236 legge fall.,sostenendo che quest’ultima disposizione, in quanto speciale, avrebbe dovutotrovare applicazione, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dallafase concordataria.Con ulteriore censura è stato dedotto che, anche a voler ancorare laprescrizione alla dichiarazione di fallimento del 4 maggio 2018, il reato si sarebbecomunque estinto entro il maggio 2024, in assenza di cause interruttive osospensive, sicché la successiva contestazione dell’aggravante di cui all’art. 219legge fall., avvenuta nel gennaio 2025, si sarebbe posta in contrasto con il principiodi cui all’art. 129 cod. proc. pen., che impone l’immediata declaratoria della causaestintiva del reato.A tale riguardo, la difesa ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unitedella Corte di cassazione, sostenendo che il giudice, una volta accertato il decorsodella prescrizione, non può tener conto di circostanze aggravanti idonee aprolungarne il termine.È stata, altresì, censurata l’affermazione secondo cui l’obbligo di immediatadeclaratoria della causa estintiva opererebbe solo nella fase processuale,deducendosi che una tale interpretazione dell’art. 129 cod. proc. pen.comporterebbe un’irragionevole limitazione dei poteri del giudice e violerebbe laratio della disposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria depositatain data 13 maggio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.4.

Con memoria in data 11 giugno 2026 l’[OSCURATO:PERSONA] hareplicato, nell’interesse del ricorrente, alle conclusioni rassegnate dal Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1.

Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui allaammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione difallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e nondalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le dueprocedure, che non consente di intravedere nella successione delle vicendeconcorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentirel'assorbimento cronologico della seconda nella prima (Sez. 5, n. 15712 del12/03/2014, Consol, Rv. 260220 – 01; Sez. 5, n. 31117 del 30/06/2011, Sbrocchi,Rv. 250588 - 01).Al riguardo, è stato spiegato che il concorso di norme tra l'art. 236, commasecondo, n. 1, legge fall. e l’art. 223 legge fall. va risolto utilizzando il principio dispecialità, con l'applicazione della fattispecie di bancarotta fallimentare (Sez. 5, n.39307 del 18/09/2007, Botticelli, Rv. 238183 - 01), posto che le due normeriguardano situazioni diverse, tanto che la seconda si rapporta alla prima per viadi un espresso rinvio formale (cfr. art. 236, comma secondo, legge fall.),giustificabile con l'impossibilità di ravvisare un raccordo per via di merainterpretazione estensiva della disciplina generale della bancarotta impropria.Trattandosi di fattispecie autonome e tra loro indipendenti, si è, dunque,ritenuta corretta la lettura in chiave di specialità della disposizione ancorata alladichiarazione di fallimento rispetto a quella scaturita dal decreto ammissivo alconcordato preventivo, perché «la vicenda concorsuale fallimentare, essendosuccessiva a quella "minore" si arricchisce di momenti qualificanti diversi edulteriori rispetto alla prima e, segnatamente, la prova della irreversibilità dellainsolvenza ovvero […] dell'accertata immeritevolezza del debitore» (Sez. 5, n.39307 del 18/09/2007, Botticelli, cit., in motivazione) e si è soggiunto che «ladisuguaglianza di situazioni che non permette, ragionevolmente, di intravvederenella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione equell'uniformità che può consentire l'"assorbimento" della seconda nella primacronologicamente intervenuta, ma, casomai, una lettura opposta, in cui lasentenza dichiarativa di fallimento e la vicenda procedimentale che da essa sorgericapitola in sé quanto occorso in precedenza e, per il versante penale, forniscemaggiore sostanza nell'elemento costituivo dei reati concorsuali», con laconseguenza che «la prescrizione decorre dalla successiva sentenza dichiarativadi fallimento» (Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, cit., in motivazione).È, dunque, infondata la prima delle due censure di ricorso, dovendosi,viceversa, riconoscere la correttezza della statuizione dal Tribunale, che haritenuto che il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale ascrittoall’impugnate decorresse dal 4 maggio 2018, data della dichiarazione di fallimentodella “CE.DI.

SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a., società in danno della quale erano stateposte in essere le condotte di cui all’art. 216, comma terzo, e 223, comma primo,legge fall.Per mera completezza va sottolineato che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, anche il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenzialeprefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa difallimento (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263244 –01; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299 – 01; Sez. 5, n. 26548del 19/03/2014, Hauner, Rv. 260577 – 01).2.

Infondata è, anche, l’eccezione di preclusione della contestazionesuppletiva dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, primo comma,legge fall.2.1.

A sostegno va richiamato l’insegnamento impartito dal diritto vivente,con la sentenza a Sezioni Unite D’Abramo, n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo,secondo cui il provvedimento che dispone una misura cautelare richiede, ai sensidi legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommariaprecisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagatodi conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa (Rv.210801 - 01).La successiva giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la"cristallizzazione" dell'accusa si realizza soltanto a conclusione dell'udienzapreliminare, nella quale il pubblico ministero può ancora procedere, ex art. 423cod. proc. pen., , se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descrittonell'imputazione (Sez.

U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv.238240 – 01): principio, questo, che è stato recepito nella disposizione di cui alcomma 1-bis della detta norma, introdotta dall’art. dall'art. 23, comma 1, lett. i),n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, che ha aggiunto al riferimento alfatto quello alle circostanze aggravanti, per delineare il concetto di noncorrispondenza dell’imputazione a quanto emergente dagli atti.A seguito dell’introduzione dell’art. 554-bis cod. proc. pen. ad opera dell’art.32, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche nell’udienza predibattimentalea seguito di citazione diretta, può aver luogo la modificazione dell'imputazioneformulata nel decreto di citazione a giudizio: ciò, proprio «al fine di consentire cheil fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possonocomportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in terminicorrispondenti a quanto emerge dagli atti» (comma 6).Nella fase delle indagini preliminari, invece, la contestazione dei fatti è fluidae soggetta a modificazioni sulla base delle acquisizioni e della valutazioni operatedall'organo dell'accusa, di modo che il pubblico ministero può procedere allemodificazioni fattuali e alle precisazioni in termini di qualificazione in qualsiasimomento, compresa la camera di consiglio convocata dal giudice per il riesamedelle misure cautelari (Sez. 6, n. 36307 del 24/05/2005, Saracino, Rv. 232239 –01).

Sicché è principio di diritto consolidato, cui occorre anche in questa sede dareseguito, quello secondo cui, mentre il giudice del riesame cautelare reale, puravendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche perragioni diverse da quelle ivi indicate, non può discostarsi dalla base fattualedell’addebito cautelare, il pubblico ministero ha, invece, il potere di procedere nellafase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corsodell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali dellacontestazione (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Mezzini, Rv. 275776 – 02; Sez.3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico, Rv. 263883 – 01; Sez. 2, n. 47443 del17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829 - 01).Ne viene che del tutto legittimamente il pubblico ministero ha contestatol’aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cuiall’art. 219, primo comma legge fall., nell’addebito preliminare e provvisorio perbancarotta preferenziale, formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in sede dirichiesta di sequestro preventivo di somme di denaro di pertinenza della “CE.DI.SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a. costituenti l’oggetto materiale delle condotte integranti ilreato provvisoriamente contestato.Ciò posto, poiché la pena edittale per il delitto di bancarotta preferenziale dicui all’art. 216, terzo comma, legge fall., aggravato dal danno patrimoniale dirilevante gravità di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall., è pari ad anni sette emesi sei di reclusione, il tempo necessario a prescrivere il detto reato, ai sensidell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei,con la conseguenza che, facendo decorrere il relativo termine dal 4 maggio 2018,data della dichiarazione di fallimento della “CE.DI.

SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a., alladata di adozione del decreto di sequestro preventivo, ossia il 28 gennaio 2025, ilsuddetto termine non era ancora spirato.2.2.

Va, comunque, respinta l’eccezione difensiva secondo cui l’obbligo diimmediata declaratoria della causa estintiva del reato opererebbe anche nella fasedelle indagini preliminari, violandosi, altrimenti, la ratio dell’art. 129 cod. proc.pen., ossia, il favore accordato all’ ”exitus processus” anche in funzione della tuteladelle presunzione d’innocenza dell’incolpato, e determinandosi, con l’adesione aduna interpretazione restrittiva della norma richiamata, un’irragionevole limitazionedei poteri del giudice.Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 12283 del25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], hanno espressamente preso posizione sull’eccezione indisamina, affermando che: «L'art. 129 cod. proc. pen. [….] trova applicazione inogni stato e grado non "del procedimento" ma "del processo", adeguandosi cosìalla natura bifasica del modello senza istruzione istituito con il codice del 1988,che ha eliminato la omogeneità tra la fase delle indagini e quella del processo veroe proprio, posto che nella prima assume preminente rilievo l'attività del P.M.finalizzata a creare le premesse per l'eventuale esercizio dell'azione penale el'intervento della giurisdizione, mancando ancora una imputazione, non è voltoall'accertamento del fatto, ma spiega una mera funzione di garanzia nellarisoluzione dei conflitti intersoggettivi tra P.M. e indagato, mentre soltanto nellaseconda la giurisdizione assume la funzione di accertamento del fatto, sia pure conle diversificazioni valutative connesse alla peculiarità del singolo momentoprocessuale, in quanto l'attività compiuta dalle parti in contraddittorio è sottopostaal vaglio del giudice terzo ed imparziale, che decide, secondo la mutevoleprospettiva funzionale ancorata alla dinamica del processo, sulla fondatezza omeno dell'imputazione».

Donde, hanno concluso nel senso che: «L'operativitàdell'art. 129 cod. proc. pen., implicando comunque un accertamento sul fatto,presuppone necessariamente un'azione penale già esercitata e, pertanto, non puòessere attivata nel corso delle indagini preliminari, proprio perché mancal'imputazione, la quale soltanto investe il giudice dei relativi poteri cognitivi edecisori sul fatto.

Nella fase delle indagini preliminari, le situazioni ipotizzate dallanorma in esame trovano (dunque) soluzione nel diverso istituto dell'archiviazione»(cfr. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione).Da qui l’infondatezza del rilievo difensivo.3.

Per tutto quanto esposto si impone il rigetto del ricorso, cui consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di [OSCURATO:PERSONA] VetereUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni rassegnate dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice per il riesame dei provvedimenti in materia cautelare reale,pronunciandosi sull’appello proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avversol’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del28 febbraio 2025, che aveva rigettato la richiesta di revoca del sequestropreventivo, diretto e per equivalente, dell’importo di euro 899.772,68, dispostonei confronti dell’appellante, ha respinto il proposto gravame.[OSCURATO:PERSONA], dopo avere dato atto che la misura cautelare reale era statadisposta perché ravvisato il fumus del reato di bancarotta preferenziale, contestatoall’appellante ai sensi degli artt. 110 cod. pen., 216, terzo comma, 223 e 219 leggefall. in riferimento a condotte consumate alla data del 4 maggio 2018, coincidentecon quella di dichiarazione di fallimento della “CE.DI. SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a., harespinto l’eccezione di prescrizione del reato, sul duplice rilievo che, in presenza diuna successione tra la procedura di concordato preventivo e quella di fallimento,il reato deve essere qualificato non già ai sensi degli artt. 236 e 223 legge fall.,bensì ai sensi degli artt. 216, terzo comma, e 223 legge fall., e che, pertanto, iltermine di prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e non dallaprecedente ammissione al concordato.Muovendo da tale premessa, ha, quindi, ritenuto che, nel caso di specie, iltermine prescrizionale – determinato, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., inanni sette e mesi sei, anche in considerazione dell’aggravante di cui all’art. 219legge fall. – non fosse decorso, tenuto conto dell’intervenuto atto interruttivorappresentato dalla richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministeroin data 26 giugno 2025. Ha, inoltre, escluso che potessero trovare accoglimentole censure relative alla tardiva contestazione dell’aggravante, rilevando che lastessa era stata legittimamente elevata dal pubblico ministero nell’ambitodell’imputazione provvisoria, in ossequio al principio di obbligatorietà dell’azionepenale di cui all’art. 112 Cost., e che il divieto di contestazione suppletiva diaggravanti dopo la maturazione della prescrizione, desumibile dall’art. 129 cod.proc. pen., opera solo nella fase processuale e non anche in quella procedimentale.2. Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso per cassazione i difensori diAdriano [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale hanno denunciato laviolazione degli artt. 157 cod. pen., 129 cod. proc. pen. e 216, 219 e 236 leggefall., nonché il vizio della motivazione.La decisione è stata, in primo luogo, censurata nella parte in cui ha individuatoil dies a quo della prescrizione nella sentenza dichiarativa di fallimento,sostenendo, al contrario, che, trattandosi di condotte integralmente realizzate inepoca anteriore all’ammissione al concordato preventivo, il termine prescrizionalesi sarebbe dovuto far decorrere da tale momento, senza possibilità dipostdatazione.La difesa ha lamentato, al riguardo, l’erronea applicazione delle norme chedisciplinano il rapporto tra le fattispecie di cui agli artt. 216 e 236 legge fall.,sostenendo che quest’ultima disposizione, in quanto speciale, avrebbe dovutotrovare applicazione, con conseguente decorrenza del termine prescrizionale dallafase concordataria.Con ulteriore censura è stato dedotto che, anche a voler ancorare laprescrizione alla dichiarazione di fallimento del 4 maggio 2018, il reato si sarebbecomunque estinto entro il maggio 2024, in assenza di cause interruttive osospensive, sicché la successiva contestazione dell’aggravante di cui all’art. 219legge fall., avvenuta nel gennaio 2025, si sarebbe posta in contrasto con il principiodi cui all’art. 129 cod. proc. pen., che impone l’immediata declaratoria della causaestintiva del reato.A tale riguardo, la difesa ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unitedella Corte di cassazione, sostenendo che il giudice, una volta accertato il decorsodella prescrizione, non può tener conto di circostanze aggravanti idonee aprolungarne il termine.È stata, altresì, censurata l’affermazione secondo cui l’obbligo di immediatadeclaratoria della causa estintiva opererebbe solo nella fase processuale,deducendosi che una tale interpretazione dell’art. 129 cod. proc. pen.comporterebbe un’irragionevole limitazione dei poteri del giudice e violerebbe laratio della disposizione.3. [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria depositatain data 13 maggio 2026, ha concluso per il rigetto del ricorso.4. Con memoria in data 11 giugno 2026 l’[OSCURATO:PERSONA] hareplicato, nell’interesse del ricorrente, alle conclusioni rassegnate dal Procuratoregenerale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato.1. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte, nel caso in cui allaammissione alla procedura di concordato preventivo segua la dichiarazione difallimento, la prescrizione decorre dalla sentenza dichiarativa di fallimento e nondalla ammissione al concordato preventivo, stante la disuguaglianza tra le dueprocedure, che non consente di intravedere nella successione delle vicendeconcorsuali la medesima connotazione e quella uniformità che può consentirel'assorbimento cronologico della seconda nella prima (Sez. 5, n. 15712 del12/03/2014, Consol, Rv. 260220 – 01; Sez. 5, n. 31117 del 30/06/2011, Sbrocchi,Rv. 250588 - 01).Al riguardo, è stato spiegato che il concorso di norme tra l'art. 236, commasecondo, n. 1, legge fall. e l’art. 223 legge fall. va risolto utilizzando il principio dispecialità, con l'applicazione della fattispecie di bancarotta fallimentare (Sez. 5, n.39307 del 18/09/2007, Botticelli, Rv. 238183 - 01), posto che le due normeriguardano situazioni diverse, tanto che la seconda si rapporta alla prima per viadi un espresso rinvio formale (cfr. art. 236, comma secondo, legge fall.),giustificabile con l'impossibilità di ravvisare un raccordo per via di merainterpretazione estensiva della disciplina generale della bancarotta impropria.Trattandosi di fattispecie autonome e tra loro indipendenti, si è, dunque,ritenuta corretta la lettura in chiave di specialità della disposizione ancorata alladichiarazione di fallimento rispetto a quella scaturita dal decreto ammissivo alconcordato preventivo, perché «la vicenda concorsuale fallimentare, essendosuccessiva a quella "minore" si arricchisce di momenti qualificanti diversi edulteriori rispetto alla prima e, segnatamente, la prova della irreversibilità dellainsolvenza ovvero […] dell'accertata immeritevolezza del debitore» (Sez. 5, n.39307 del 18/09/2007, Botticelli, cit., in motivazione) e si è soggiunto che «ladisuguaglianza di situazioni che non permette, ragionevolmente, di intravvederenella successione delle vicende concorsuali la medesima connotazione equell'uniformità che può consentire l'"assorbimento" della seconda nella primacronologicamente intervenuta, ma, casomai, una lettura opposta, in cui lasentenza dichiarativa di fallimento e la vicenda procedimentale che da essa sorgericapitola in sé quanto occorso in precedenza e, per il versante penale, forniscemaggiore sostanza nell'elemento costituivo dei reati concorsuali», con laconseguenza che «la prescrizione decorre dalla successiva sentenza dichiarativadi fallimento» (Sez. 5, n. 15712 del 12/03/2014, Consol, cit., in motivazione).È, dunque, infondata la prima delle due censure di ricorso, dovendosi,viceversa, riconoscere la correttezza della statuizione dal Tribunale, che haritenuto che il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenziale ascrittoall’impugnate decorresse dal 4 maggio 2018, data della dichiarazione di fallimentodella “CE.DI. SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a., società in danno della quale erano stateposte in essere le condotte di cui all’art. 216, comma terzo, e 223, comma primo,legge fall.Per mera completezza va sottolineato che, secondo la giurisprudenza dilegittimità, anche il termine di prescrizione del reato di bancarotta preferenzialeprefallimentare decorre dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa difallimento (Sez. 5, n. 17084 del 09/12/2014, dep. 2015, Caprara, Rv. 263244 –01; Sez. 5, n. 48739 del 14/10/2014, Grillo, Rv. 261299 – 01; Sez. 5, n. 26548del 19/03/2014, Hauner, Rv. 260577 – 01).2. Infondata è, anche, l’eccezione di preclusione della contestazionesuppletiva dell’aggravante ad effetto speciale di cui all’art. 219, primo comma,legge fall.2.1. A sostegno va richiamato l’insegnamento impartito dal diritto vivente,con la sentenza a Sezioni Unite D’Abramo, n. 9 del 25/03/1998, D'Abramo,secondo cui il provvedimento che dispone una misura cautelare richiede, ai sensidi legge, soltanto la descrizione sommaria del fatto, cioè una sintetica e sommariaprecisazione delle linee esterne della contestazione, atta a consentire all'indagatodi conoscere il fatto nelle sue linee generali e di esercitare il diritto di difesa (Rv.210801 - 01).La successiva giurisprudenza di questa Corte ha precisato che la"cristallizzazione" dell'accusa si realizza soltanto a conclusione dell'udienzapreliminare, nella quale il pubblico ministero può ancora procedere, ex art. 423cod. proc. pen., , se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descrittonell'imputazione (Sez. U, n. 5307 del 20/12/2007, dep. 2008, Battistella, Rv.238240 – 01): principio, questo, che è stato recepito nella disposizione di cui alcomma 1-bis della detta norma, introdotta dall’art. dall'art. 23, comma 1, lett. i),n. 2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 del 2022, che ha aggiunto al riferimento alfatto quello alle circostanze aggravanti, per delineare il concetto di noncorrispondenza dell’imputazione a quanto emergente dagli atti.A seguito dell’introduzione dell’art. 554-bis cod. proc. pen. ad opera dell’art.32, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, anche nell’udienza predibattimentalea seguito di citazione diretta, può aver luogo la modificazione dell'imputazioneformulata nel decreto di citazione a giudizio: ciò, proprio «al fine di consentire cheil fatto, la definizione giuridica, le circostanze aggravanti e quelle che possonocomportare l'applicazione di misure di sicurezza, siano indicati in terminicorrispondenti a quanto emerge dagli atti» (comma 6).Nella fase delle indagini preliminari, invece, la contestazione dei fatti è fluidae soggetta a modificazioni sulla base delle acquisizioni e della valutazioni operatedall'organo dell'accusa, di modo che il pubblico ministero può procedere allemodificazioni fattuali e alle precisazioni in termini di qualificazione in qualsiasimomento, compresa la camera di consiglio convocata dal giudice per il riesamedelle misure cautelari (Sez. 6, n. 36307 del 24/05/2005, Saracino, Rv. 232239 –01). Sicché è principio di diritto consolidato, cui occorre anche in questa sede dareseguito, quello secondo cui, mentre il giudice del riesame cautelare reale, puravendo il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura anche perragioni diverse da quelle ivi indicate, non può discostarsi dalla base fattualedell’addebito cautelare, il pubblico ministero ha, invece, il potere di procedere nellafase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corsodell'udienza per il riesame delle misure cautelari, alle modificazioni fattuali dellacontestazione (Sez. 2, n. 10255 del 26/02/2019, Mezzini, Rv. 275776 – 02; Sez.3, n. 24602 del 26/05/2015, Errico, Rv. 263883 – 01; Sez. 2, n. 47443 del17/10/2014, Crugliano, Rv. 260829 - 01).Ne viene che del tutto legittimamente il pubblico ministero ha contestatol’aggravante ad effetto speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità, di cuiall’art. 219, primo comma legge fall., nell’addebito preliminare e provvisorio perbancarotta preferenziale, formulato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in sede dirichiesta di sequestro preventivo di somme di denaro di pertinenza della “CE.DI.SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a. costituenti l’oggetto materiale delle condotte integranti ilreato provvisoriamente contestato.Ciò posto, poiché la pena edittale per il delitto di bancarotta preferenziale dicui all’art. 216, terzo comma, legge fall., aggravato dal danno patrimoniale dirilevante gravità di cui all’art. 219, terzo comma, legge fall., è pari ad anni sette emesi sei di reclusione, il tempo necessario a prescrivere il detto reato, ai sensidell’art. 157, primo e secondo comma, cod. pen., è pari ad anni sette e mesi sei,con la conseguenza che, facendo decorrere il relativo termine dal 4 maggio 2018,data della dichiarazione di fallimento della “CE.DI. SISA [OSCURATO:PERSONA]” S.p.a., alladata di adozione del decreto di sequestro preventivo, ossia il 28 gennaio 2025, ilsuddetto termine non era ancora spirato.2.2. Va, comunque, respinta l’eccezione difensiva secondo cui l’obbligo diimmediata declaratoria della causa estintiva del reato opererebbe anche nella fasedelle indagini preliminari, violandosi, altrimenti, la ratio dell’art. 129 cod. proc.pen., ossia, il favore accordato all’ ”exitus processus” anche in funzione della tuteladelle presunzione d’innocenza dell’incolpato, e determinandosi, con l’adesione aduna interpretazione restrittiva della norma richiamata, un’irragionevole limitazionedei poteri del giudice.Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, con la sentenza n. 12283 del25/01/2005, [OSCURATO:PERSONA], hanno espressamente preso posizione sull’eccezione indisamina, affermando che: «L'art. 129 cod. proc. pen. [….] trova applicazione inogni stato e grado non "del procedimento" ma "del processo", adeguandosi cosìalla natura bifasica del modello senza istruzione istituito con il codice del 1988,che ha eliminato la omogeneità tra la fase delle indagini e quella del processo veroe proprio, posto che nella prima assume preminente rilievo l'attività del P.M.finalizzata a creare le premesse per l'eventuale esercizio dell'azione penale el'intervento della giurisdizione, mancando ancora una imputazione, non è voltoall'accertamento del fatto, ma spiega una mera funzione di garanzia nellarisoluzione dei conflitti intersoggettivi tra P.M. e indagato, mentre soltanto nellaseconda la giurisdizione assume la funzione di accertamento del fatto, sia pure conle diversificazioni valutative connesse alla peculiarità del singolo momentoprocessuale, in quanto l'attività compiuta dalle parti in contraddittorio è sottopostaal vaglio del giudice terzo ed imparziale, che decide, secondo la mutevoleprospettiva funzionale ancorata alla dinamica del processo, sulla fondatezza omeno dell'imputazione». Donde, hanno concluso nel senso che: «L'operativitàdell'art. 129 cod. proc. pen., implicando comunque un accertamento sul fatto,presuppone necessariamente un'azione penale già esercitata e, pertanto, non puòessere attivata nel corso delle indagini preliminari, proprio perché mancal'imputazione, la quale soltanto investe il giudice dei relativi poteri cognitivi edecisori sul fatto. Nella fase delle indagini preliminari, le situazioni ipotizzate dallanorma in esame trovano (dunque) soluzione nel diverso istituto dell'archiviazione»(cfr. sentenza [OSCURATO:PERSONA], cit., in motivazione).Da qui l’infondatezza del rilievo difensivo.3. Per tutto quanto esposto si impone il rigetto del ricorso, cui consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteIrene [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 24897/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris