CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 51286/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale dibattimentale di Napoli ha rigettato la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, avanzata da [OSCURATO:PERSONA], reputandola tardiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, deducendo l'inosservanza di norme processuali, poiché la richiesta era stata riproposta nella fase degli atti introduttivi e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento. 3. Il ricorso è inammissibile, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione previsto dall'art. 568 cod. proc. pen. Non può invero essere qualificata come abnorme l'ordinanza del giudice collegiale che non accolga la richiesta di giudizio abbreviato condizionato, reiterata dopo il precedente rigetto del Gup, sul presupposto della sua presentazione avvenuta solo dopo l'apertura del dibattimento. A prescindere dalla allegata erroneità della ricostruzione procedimentale operata dai giudici del merito nello scrutinio di tardività della richiesta, non vengono in rilievo, invero, né l'esercizio di un potere esorbitante rispetto a quelli riconosciuti dall'ordinamento (e difatti l'art. 438, comma 6-ter, cod. proc. pen., individua quale requisito per l'ammissione al giudizio abbreviato la sua tempestività), né una indebita regressione che determina una stasi del procedimento. Non risultano vulnerati i diritti di difesa, d'altronde, sia per la possibilità del recupero postdibattimentale dello sconto di pena, sia per la facoltà di rituale impugnazione dell'ordinanza unitamente alla sentenza. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere estenso