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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25630/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/10/2019 della Corte di appello di Messina che, decidendo sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e 2.600,00 euro di ammenda comminata con sentenza del 07/10/2019 del Tribunale di Patti per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in Sant'Agata di Militello il 13/02/2006. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale quale conseguenza dell'omessa considerazione e del travisamento di prove che, se correttamente valutate, avrebbero dimostrato l'esistenza di un deposito temporaneo legittimo e comportato, di conseguenza, un diverso esito processuale. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello sulla semplicistica affermazione della mancanza di positivi elementi di valutazione. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a deduzione dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, quale vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., comporta che oggetto di censura non possa essere il percorso seguito dal giudice nel ricostruire il fatto bensì il fatto così come descritto (cfr., al riguardo, Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404 - 01, secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b, cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale - ossia, la sua inosservanza -, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto - e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta -, e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denuncia bile sotto l'aspetto del vizio di motivazione); 3.2.il travisamento della prova costituisce tipico vizio di motivazione, deducibile ai sensi della lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen., con il quale si lamenta lo scollamento tra il fatto descritto dal giudice e quello ricavabile dalle prove, sempre che si tratti di errore percettivo e non valutativo; il travisamento è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.3.poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); 3.4.costituisce inoltre onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti travisati (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez.

F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); 3.5.orbene, il ricorrente deduce la piena legittimità del deposito "temporaneo" dei rifiuti facendo leva, però, sul travisamento delle prove che non allega al ricorso senza nemmeno dedurre se il travisamento era stato a sua volta dedotto in appello oppure se la Corte di appello, per rispondere alle sue doglianze, ha attinto a prove non valutate in primo grado; 3.6.resta dunque il fatto così come descritto dai giudici di merito i quali danno conto del sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria presso l'autocarrozzeria della quale l'imputato era titolare e dei relativi esiti (accumulo di rifiuti nell'area in disponibilità del ricorrente che ivi giacevano da più di un anno); 3.7.il «deposito temporaneo», nella versione vigente all'epoca del fatto, era definito dall'art. 183, comma 1, lett. bb ), d.lgs. n. 152 del 2006, quale «raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (...)»; costituiva requisito imprescindibile il fatto che i rifiuti dovessero essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungeva complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superava il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non poteva mai avere durata superiore ad un anno; 3.8.tale requisito è rimasto invariato anche nella vigente definizione di «deposito temporaneo» data dall'art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020; 3.9.net caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo delle norme appena indicate avendo affermato, non contestata sul punto, che l'accumulo di rifiuti era superiore all'anno (e ciò a prescindere dalla quantità di rifiuti accumulati); 3.10.il Tribunale aveva escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo della mancanza di elementi positivi valutabili in tal senso; la Corte di appello ha confermato tale decisione ribadendo, ancora una volta, la mancanza di positivi elementi di valutazione in tal senso; 3.11.il ricorrente se ne lamenta ma non deduce di aver mai devoluto alla Corte territoriale specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena; 3.12.deve essere ribadito che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti; il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); peraltro, già da prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza); 3.13.ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto - come nel caso di specie - in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678).

La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C.

Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 sig. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per l'annullamento della sentenza del 07/10/2019 della Corte di appello di Messina che, decidendo sulla sua impugnazione, ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di arresto e 2.600,00 euro di ammenda comminata con sentenza del 07/10/2019 del Tribunale di Patti per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 152 del 2006, commesso in Sant'Agata di Militello il 13/02/2006. 1.1.Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale quale conseguenza dell'omessa considerazione e del travisamento di prove che, se correttamente valutate, avrebbero dimostrato l'esistenza di un deposito temporaneo legittimo e comportato, di conseguenza, un diverso esito processuale. 1.2.Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, negate dalla Corte di appello sulla semplicistica affermazione della mancanza di positivi elementi di valutazione. 2.11 ricorso è inammissibile. 3.0sserva il Collegio: 3.1.1a deduzione dell'inosservanza o erronea applicazione della legge penale, quale vizio deducibile ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., comporta che oggetto di censura non possa essere il percorso seguito dal giudice nel ricostruire il fatto bensì il fatto così come descritto (cfr., al riguardo, Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Rv. 268404 - 01, secondo cui il vizio di cui all'art. 606, comma primo, lett. b, cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale - ossia, la sua inosservanza -, ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto - e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta -, e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denuncia bile sotto l'aspetto del vizio di motivazione); 3.2.il travisamento della prova costituisce tipico vizio di motivazione, deducibile ai sensi della lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen., con il quale si lamenta lo scollamento tra il fatto descritto dal giudice e quello ricavabile dalle prove, sempre che si tratti di errore percettivo e non valutativo; il travisamento è configurabile solo quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Rv. 277758 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.3.poiché il vizio riguarda la ricostruzione del fatto effettuata utilizzando la prova travisata, se l'errore è imputabile al giudice di primo grado la relativa questione deve essere devoluta al giudice dell'appello, pena la sua preclusione nel giudizio di legittimità, non potendo essere dedotto con ricorso per cassazione, in caso di c.d "doppia conforme", il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il giudice di secondo grado se il travisamento non gli era stato rappresentato (Sez. 5, n. 48703 del 24/09/2014, Biondetti, Rv. 261438; Sez. 6, n. 5146 del 2014, cit.), a meno che, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, il giudice di secondo grado abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (nel qual caso il vizio può essere eccepito in sede di legittimità, Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, Capuzzi, Rv. 258438); 3.4.costituisce inoltre onere del ricorrente, in virtù del principio di "autosufficienza del ricorso", suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti travisati (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302); 3.5.orbene, il ricorrente deduce la piena legittimità del deposito "temporaneo" dei rifiuti facendo leva, però, sul travisamento delle prove che non allega al ricorso senza nemmeno dedurre se il travisamento era stato a sua volta dedotto in appello oppure se la Corte di appello, per rispondere alle sue doglianze, ha attinto a prove non valutate in primo grado; 3.6.resta dunque il fatto così come descritto dai giudici di merito i quali danno conto del sopralluogo effettuato dalla polizia giudiziaria presso l'autocarrozzeria della quale l'imputato era titolare e dei relativi esiti (accumulo di rifiuti nell'area in disponibilità del ricorrente che ivi giacevano da più di un anno); 3.7.il «deposito temporaneo», nella versione vigente all'epoca del fatto, era definito dall'art. 183, comma 1, lett. bb ), d.lgs. n. 152 del 2006, quale «raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti (...)»; costituiva requisito imprescindibile il fatto che i rifiuti dovessero essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiungeva complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superava il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non poteva mai avere durata superiore ad un anno; 3.8.tale requisito è rimasto invariato anche nella vigente definizione di «deposito temporaneo» data dall'art. 185-bis, d.lgs. n. 152 del 2006, aggiunto dall'art. 1, comma 14, d.lgs. n. 116 del 2020; 3.9.net caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo delle norme appena indicate avendo affermato, non contestata sul punto, che l'accumulo di rifiuti era superiore all'anno (e ciò a prescindere dalla quantità di rifiuti accumulati); 3.10.il Tribunale aveva escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche sul rilievo della mancanza di elementi positivi valutabili in tal senso; la Corte di appello ha confermato tale decisione ribadendo, ancora una volta, la mancanza di positivi elementi di valutazione in tal senso; 3.11.il ricorrente se ne lamenta ma non deduce di aver mai devoluto alla Corte territoriale specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena; 3.12.deve essere ribadito che la applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto con il cui mancato riconoscimento il giudice di merito si deve misurare poiché, non diversamente da quelle "tipizzate", la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti; il diniego può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339); peraltro, già da prima della suddetta modifica normativa, questa Corte, in tema di attenuanti generiche, aveva affermato il principio di diritto secondo il quale, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, ne deriva che la meritevolezza di detto adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da dar luogo all'obbligo, per il giudice, ove questi ritenga invece di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio; trattamento la cui esclusione risulta, per converso, adeguatamente motivata alla sola condizione che il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda (Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381; nello stesso senso, più recentemente Sez. 3, n. 11539 del 08/01/2014, Mammola, Rv. 258696, che ha ribadito il principio secondo cui il giudice di merito non è tenuto a riconoscere le circostanze attenuanti generiche, né è obbligato a motivarne il diniego, qualora in sede di conclusioni non sia stata formulata specifica istanza); 3.13.ne consegue che l'obbligo di motivazione non sussiste tanto se la richiesta manca, quanto - come nel caso di specie - in caso di richiesta generica che non alleghi gli specifici indicatori di una possibile attenuazione della pena (sulla necessità della specificità della richiesta, oltre le pronunce già citate, anche Sez. 3, n. 23055 del 23/04/2013, Banic, Rv. 256172; Sez. 1, n. 5917 del 12/03/1990, Bagli, Rv. 184129; Sez. 2, n. 2344 del 13/07/1987, Trocarico, Rv. 177678). La presunzione di non meritevolezza, in ultima analisi, non impone al giudice di spiegare le ragioni della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche in mancanza di richiesta dell'imputato o in caso di richiesta generica (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, Rv. 266460). 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
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