CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23644/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pello di CagliariUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], cheha depositato requisitoria scritta, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenzaimpugnata limitatamente alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena.Lette le conclusioni scritte depositate dalla difesa dell’imputato, con cui ha insistito nelle ragionidi ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza delTribunale di Oristano che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] penalmente responsabile per ildelitto di cui all’art. 216, primo comma, n. 1, legge fall., a lui contestato per averdistratto ed occultato, quale imprenditore individuale poi dichiarato fallito il 12 maggio2014, nove immobili attraverso la creazione di un fondo patrimoniale sottoscritto nel2010 e dichiarato inefficace dal Tribunale civile di Oristano nel 2018, nonché alcuneed ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena a lui concesso condue sentenze del G.U.P. del Tribunale di Oristano irrevocabili nel 2010 e con decretopenale del G.I.P. del medesimo Tribunale esecutivo nel 2013.2. Il ricorso per cassazione si compone di cinque motivi.2.1. Il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazioneall’elemento oggettivo del reato contestato, poiché la Corte avrebbe omesso di valutarela concretezza del pericolo arrecato alle aspettative dei creditori dalle condotte delricorrente, stante il fatto che la gran parte dei beni immobili conferiti nel fondopatrimoniale sarebbero stati già gravati da ipoteche, sequestri conservativi o procedureesecutive individuali, o comunque da vicende giuridiche di per sé idonee a determinarnela sostanziale indisponibilità per la massa dei creditori, limitandosi ad affermarel’alterazione della “situazione globale patrimoniale”.2.2. Il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla 2sussistenza dell’elemento soggettivo, poiché sarebbero stati tralasciati alcuni indiciidonei a condurre quantomeno ad un dubbio ragionevole sulla sussistenza del dolo,quali la qualità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, come detto già gravati davincoli, quando il ricorrente avrebbe potuto conferirvi altri beni di sua proprietà ben piùappetibili per i creditori, e la condotta collaborativa con il curatore, illogicamentesvalutata dalla Corte che avrebbe preteso dall’imputato la non-resistenza in giudizio afronte dell’azione revocatoria instaurata dalla curatela, attività peraltro non utilizzabilecome prova ex post del dolo al momento della condotta. Inoltre, la scelta del [OSCURATO:PERSONA] disegregare beni già “compromessi” sarebbe un forte indice del fatto che questi non sisarebbe rappresentato il rischio di un effetto depressivo sulla garanzia patrimonialequale effetto della sua condotta.2.3. Il terzo motivo denuncia violazione di legge in relazione al diniego dellaconcessione dell’attenuante del danno di speciale tenuità e delle circostanze attenuantigeneriche, poiché l’effettivo pregiudizio per i creditori chirografari sarebbe statominimo, stante il fatto che sarebbe risultato produttivo di un attivo per la procedura ununico immobile, laddove gli altri sarebbero già risultati inesigibili, e poiché nonsarebbero stati considerati gli elementi favorevoli quali la condotta collaborativa con lacuratela e l’incensurabilità per un lungo periodo di tempo.2.4. Il quarto motivo censura violazione di legge in relazione alla revoca dellasospensione condizionale della pena, in particolare in relazione alla sentenza del G.U.P.del Tribunale di Oristano irrevocabile nel 2008. Il termine quinquennale previsto dall’art.168, primo comma, n. 1, cod. pen. sarebbe infatti decorso nel 2013, laddove il reato dibancarotta per cui si procede sarebbe stato commesso nel 2014. Di conseguenza,mancherebbe il presupposto temporale per la revoca di tale beneficio. Inoltre, ilragionamento della Corte di appello sarebbe viziato dall’aver applicato un presunto“effetto a catena”, affermando che la commissione del reato per cui fu emessa sentenzanel 2010 esplicherebbe effetto sulla sospensione condizionale concessa con la sentenzadel 2008. Tuttavia, la concessione della sospensione condizionale nel 2010, peraltroconsentita all’epoca dall’art. 164, ultimo comma, cod. pen., non avrebbe causato larevoca della prima. Un eventuale meccanismo di revoca “a cascata”, peraltro discutibile,sarebbe comunque avviato dalla commissione del delitto di bancarotta nel 2014, e nondal reato di cui alla sentenza del 2010.2.5. Il quinto motivo lamenta violazione di legge in relazione alla revoca del beneficiorelativo concesso con il decreto penale del 2013, poiché quest’ultimo, in quantoprobabilmente concesso al di fuori dei limiti di cui all’art. 164, quarto comma, cod. pen.,avrebbe dovuto essere revocato ai sensi dell’art. 168, terzo comma, cod. pen., e non aisensi del primo comma del medesimo articolo come fatto dalla Corte di appello, che nonavrebbe esaminato il problema preliminare della legittimità del beneficio stesso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso, ai confini dell’inammissibilità, è nel complesso infondato.2.Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente, sonomanifestamente infondati.Il collegio intende innanzitutto dare continuità al condivisibile principio di diritto,recentemente affermato, in virtù del quale, in tema di reati fallimentari, integra il reatodi bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione la costituzione, quando l'impresa si trovigià in stato di insolvenza, di un fondo patrimoniale (Sez.5, n. 7695 del 10/02/2026, Curatola,Rv.289363).La sentenza in discorso ha puntualizzato che «secondo la giurisprudenza civile di legittimità,la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualoraeffettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico,non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovandocontropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (Sez. 6 civ., n. 29298 del 06/12/2017,Rv. 646785 - 01). Anche nel caso di fallimento del soggetto che ha costituito il fondo, la Cortedi cassazione civile riconosce che i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimonialenon sono compresi nel fallimento, poiché i beni del fondo, pur appartenendo al fallito,rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi cheprevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori (cfr. tra le altre Sez. 3 civ.,n. 12264 del 09/05/2019, Rv. 653781 - 01).». Sicchè, «poiché “distrarre” un bene significadistoglierlo da una destinazione giuridicamente vincolante, segnatamente renderlo inidoneoalla funzione di garanzia generica a favore della generalità dei creditori, deriva che lacostituzione di un fondo patrimoniale rientra pienamente nella fattispecie criminosa in esame(cfr. Sez. 5, n. 2980 del 29/01/1998, Nuti, non mass.; nonché in motivazione Sez. 5, n. 50447del 09/11/2023, [OSCURATO:PERSONA], che riconosce la distrazione per la stessa natura dell'operazionesua funzione di garanzia)».Nel caso in scrutinio non sorgono questioni a riguardo degli indici di “fraudolenza” o della“concretezza” del pericolo di pregiudizio per la garanzia dei creditori in corrispondenza delcompimento dell’atto di spoliazione, dal momento che le sentenze di merito, e in particolare ladecisione dei primi giudici, a cui la sentenza impugnata si è consapevolmente allineata, hannosottolineato che la costituzione del fondo patrimoniale è avvenuta in una fase di conclamatodissesto dell’impresa individuale, quando l’attività caratteristica si era da tempo interrotta equando il ricorrente “era già gravato da importanti esposizioni verso l’Erario” e verso i fornitori(es. pag. 5,10 e 11 sentenza di primo grado); in un contesto temporale, dunque, di evidente 4connessione logica tra l’operazione di segregazione dei beni personali e il consolidamento diuna condizione d’insolvenza, foriera di probabili iniziative di aggressione da parte dei creditoridel fallito.D’altro canto, come convenientemente illustrato nel provvedimento di primo grado (pagg. 7-8,15), l’estraneità dei debiti d’impresa rispetto ai bisogni familiari, alla cui salvaguardia attieneil fondo patrimoniale, costituisce di tutta evidenza un danno potenziale per i creditoridell’impresa fallita, “non potendo l’esecuzione aver luogo per questi debiti sui medesimi beni”sino alla revoca del relativo atto di disposizione del patrimonio, ottenuta solo grazie all’azionerevocatoria esperita dalla curatela del fallimento ex art. 2901 cod. civ., il cui procedimento èstato riunito a quello già intentato da [OSCURATO:SOCIETA]. per la dichiarazione di inefficaciadel fondo.Ed il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione si consuma con il distaccodel bene dal patrimonio dell'imprenditore poi fallito, che concretizza l'elemento oggettivo delreato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che può realizzarsi in qualsiasi forma e conqualsiasi modalità, e sulla cui rilevanza penale non hanno incidenza né la natura dell'attonegoziale con cui tale distacco si compie, né la possibilità di recupero del bene attraversol'esperimento delle azioni apprestate a favore degli organi concorsuali (Sez.5, n. 48872 del14/07/2022, Arnoldo, Rv. 283983; Sez. 5, n. 44891 del 9 ottobre 2008, P.M. in proc.Quattrocchi, Rv. 241830).Non colgono nel segno le obiezioni difensive, per il vero tralaticie, volte a lamentarel’inoffensività della condotta consistita nella creazione del fondo patrimoniale perché lapendente sottoposizione degli immobili al vincolo di ipoteche, sequestri ed esecuzioniindividuali, ne avrebbero determinato sin dall’origine “la sostanziale indisponibilità per la massadei creditori chirografari”.Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare è reato di pericolo concreto perla garanzia dei creditori (Corte Cost. ord. n. 268 del 1989; Sez.5, n. 38396 del 23/06/2017,Sgaramella, Rv. 270763; Sez.5, n.16388 del 23/03/2011, Barbato, Rv. 250108, inmotivazione; Sez. 5, n. 18210 del 03/03/2015, Borella; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 13590 del24/02/2015, Nardelli), da valutarsi "ex ante", benché riferito al momento della declaratoriadello stato di insolvenza e con riguardo agli atti depauperativi commessi nella c.d. "zona delrischio penale" (da ultimo, ex multis, Sez.5, n. 20096 del 26/01/2024, Parcesepe, Rv.286501). Quando si scrive “garanzia dei creditori”, si intende fare riferimento alla «categoriadei creditori in caso di apertura della procedura concorsuale» (Sez. 5, n. 28941 del14/02/2024, Messina, in motivazione), nella quale sono inclusi i creditori privilegiati e quellichirografari, di tal che anche la potenziale sottomissione dei soli creditori privilegiati allafalcidia della procedura concorsuale è più che sufficiente ad integrare il grado di lesivitàrichiesto ai fini dell’integrazione del reato; e pure sul presupposto, ovvio, che l’incapienza deibeni sottratti rispetto all’entità del passivo fallimentare non può costituire elemento idoneo ad 5escludere la concreta perniciosità del depauperamento patrimoniale provocato dall’azionedistrattiva.Sotto altro collegato profilo, giova anche osservare che i diritti reali di garanzia ed i mezzi diconservazione della garanzia patrimoniale sono ontologicamente di natura provvisoria e siestinguono, tra l’altro, con l’adempimento dell’obbligazione; rilievo, quest’ultimo, che escludein radice che la sottoposizione al vincolo dei beni immobili, al momento dell’istituzione delfondo patrimoniale, fosse idonea a neutralizzarne definitivamente la funzione di efficace tuteladelle posizioni creditorie vantate nei confronti dell’impresa individuale. La sentenza di primogrado – con cui il ricorrente omette di confrontarsi - ha centrato, puntualmente, il tema diinteresse, allorchè ha precisato che “nel momento in cui il fondo venne costituito, infatti, talibeni avrebbero potuto costituire e in concreto costituivano idonea garanzia per i crediti(rectius, debiti) maturati da [OSCURATO:PERSONA] nella sua attività professionale, solo eventuale essendo lapromozione dell’esecuzione immobiliare sull’immobile di Simaxis e, a maggior ragione,l’inadempimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] (e dunque fatto a lui imputabile) dell’obbligazionecontratta con il venditore dell’immobile di Oristano” (pag.18).Quanto all’elemento soggettivo, oggetto di vaga critica agitata con il secondo motivo, che hainvocato la “qualità dei beni conferiti” e “la condotta collaborativa”, i conformi elaborati deldoppio grado si sono soffermati sulla significativa portata economica della distrazione, nel suocomplesso, inclusiva di svariati beni immobili, delle attrezzature e dei beni strumentalidell’impresa e di beni oggetto di auto-fatturazione; sull’impossibilità di apprezzare forme diefficace disponibilità a cooperare con la curatela del fallimento (pag. 16 sentenza di primogrado) e sulla callida preordinazione dell’operazione istitutiva del fondo patrimoniale (pag. 20primo grado, pag. 4 sentenza di appello), pienamente satisfattiva della prova del dolo genericorichiesto ai fini del perfezionamento del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, che nonesige la consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, né lo scopo di recare pregiudizioai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale unadestinazione diversa da quella di garanzia delle obbligazioni contratte (Sez. U n. 22474 del31/03/2016, Passarelli, Rv. 266805).3.Il terzo motivo è in parte generico e, in parte, manifestamente infondato.3.1. Precipita nell’alveo dell’inammissibilità il segmento della ragione di ricorso che halamentato inosservanza della legge penale a riguardo del mancato riconoscimentodell’attenuante speciale del danno patrimoniale di particolare tenuità, in considerazionedell’estrema genericità del motivo di gravame al proposito confezionato (pag.7), ridotto a notaassertiva e di puro dissenso, scevra dall’articolazione di minimo argomento a sostegno delladedotta “irrisorietà” del valore economico del compendio dei beni sottratti alla garanzia deicreditori. Giova invero rimarcare che il difetto di motivazione della sentenza di appello inrelazione a motivi generici, pur se proposti in concorso con altri motivi specifici, non puòformare oggetto di ricorso per Cassazione, poiché i motivi generici restano viziati da 6inammissibilità originaria, quand'anche il giudice dell'impugnazione non abbia pronunciato inconcreto tale sanzione (v. Sez. 5 n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808; Sez. 1, n. 7096del 20/1/1986, Ferrara, Rv. 173343; Sez. 4, n. 1982 del 15/12/1998, dep. 1999, Iannotta, Rv.213230; Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, dep. 2015, Botta, Rv. 262700); ela inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve esseredichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice siapervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le causedi inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ognistato e grado del procedimento (ex multis, sez.3, n.20356 del 02/12/2020, Mirabella, Rv.281630).3.2. Analogamente, si palesa aspecifica e manifestamente infondata la censura attinente almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto diun giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragionipreponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché noncontraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specificoapprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato(Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez.6, n. 42688 del 24/09/2008,Caridi, Rv 242419). Si è anche affermato che «ai fini della concessione o del diniego dellecircostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementiindicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno ilriconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità delcolpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente intal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).4.Il quarto e il quinto motivo, tra loro collegati, sono infondati.Il provvedimento di revoca della sospensione condizionale della pena previsto dall'art. 168,comma primo, cod. pen. ha natura dichiarativa. Conseguentemente gli effetti di dirittosostanziale risalgono "de jure" al momento in cui si è verificata la condizione, anche primadella pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca nonè che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta "ope legis" al momentodel passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudicedi appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa esenza, pertanto, contravvenire al divieto di "reformatio in peius" - ha il potere, anche sel'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionaleconcessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potereè attribuito al giudice dell'esecuzione (Sez. U n. 7551 del 08/04/1998, Cerroni, Rv. 210798).La prevalente giurisprudenza di legittimità, a cui si aderisce, ha chiarito inoltre che «unacondanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della 7sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la secondasospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anchesuccessivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, insiffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. -espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento cheesso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa» (Sez.1 n. 15535del 12/11/2019, Petrucci, Rv. 278980; in termini, Sez.1, n. 21300 del 13/07/2016, Lopalco,Rv. 270576). La sentenza Petrucci, ponendosi in consapevole contrasto con l’indirizzominoritario, ha perspicuamente predicato che «la norma (dell’art. 168 comma 1 cod. pen.,n.d.r.) impone la revoca di diritto a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendosalva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo commaammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopouna prima condanna quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino illimite di due anni di reclusione. Tanto comporta che il successivo reato, pur commesso nelquinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza di condanna a pena sospesa,non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio se il giudice ritenga di dover sospenderel'esecuzione della relativa pena; in tal senso milita la clausola di riserva contenuta nella parteiniziale del primo comma dell'art. 168 cod. pen., che riguarda per l'appunto l'ipotesi in cui avenire in considerazione quale possibile causa di revoca sia soltanto una seconda condanna apena condizionalmente sospesa, non già un'altra ancora. La ratio del limite alla revoca delbeneficio è evidente: la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di unaprognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato; sarebbe, pertanto, del tuttoillogico concedere la sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ovetale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedentecondanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione exlege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio.Altro è però il caso in cui il secondo beneficio, legittimamente concesso ai sensi dell'art. 164cod. pen., sia revocato per la sopravvenienza di una terza condanna; in siffatta ipotesi, infatti,non essendo più operativa la riserva di cui all'art. 168, primo comma, prima parte, cod. pen.,la seconda condanna a pena detentiva per delitto, rientrante nel quinquennio di esperimentofissato dalla prima, costituisce a sua volta condizione di revoca di diritto della sospensionecondizionale con essa accordata, non essendovi ragioni per discostarsi dalla disciplinacontemplata dall'art. 168 cod. pen. e dalla funzione general-preventiva dell'istituto, volta adindurre il condannato «a non reiterare comportamenti criminosi, attraverso la dinamica delpremio (estinzione del reato) e della punizione (esecuzione della pena a seguito della revoca)».Quanto, poi, alla lamentata interferenza tra l’operatività della revoca della sospensionecondizionale di cui all’art. 168 comma 1, n. 1 cod. pen. e quella dell’analogo istitutodisciplinato dall’art. 168 comma 3 cod. pen., relativo alla revoca della sospensione condizionalein presenza di cause ostative, gli arresti di questa Corte hanno chiarito che in tema di 8sospensione condizionale della pena, l'illegittimo riconoscimento del beneficio, concesso inpresenza di cause ostative, pur conoscibili o conosciute dal giudice, non osta alla sua revoca insede esecutiva allorché sopravvenga nuova sentenza di condanna a pena detentiva ai sensidell'art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen. (Sez.1, n. 48694 del 12/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv.277337), con principio estensibile, senza ostacoli, anche alla revoca disposta in sede dicognizione.La giurisprudenza di questa Corte, infatti, si è espressa anche nel senso che, nei casi direvoca obbligatoria e di diritto della sospensione condizionale della pena, previsti dall'art. 168,comma primo, cod. pen., il giudice dell'esecuzione deve provvedervi, a prescindere dal fattoche la sussistenza di detta causa di revoca di diritto del beneficio fosse o meno rilevabile daglirevoca (Sez. 1, n. 11612 del 25/02/2021, Ahmetovic, Rv. 280682 – 01; Sez. 1, n. 14853 del12/02/2020, Kamel, Rv. 279053 - 01; Sez. 1, n. 34237 del 29/05/2015, Are, Rv. 264156 -01).La revoca ha, quindi, trovato causa, per tutti e tre benefici, nella previsione di cui all'art. 168,primo comma, n. 1) cod. pen., che costituisce fattispecie autosufficiente per la produzionedell'effetto revocatorio previsto direttamente ed obbligatoriamente dalla legge.In definitiva, correttamente la Corte di merito, con la conferma della condanna inflitta, harevocato ex officio la sospensione condizionale concessa con le pronunce irrevocabili maturatenel quinquennio antecedente alla commissione del reato de quo, in applicazione dell’istitutodella revoca de iure a mente dell’art. 168 comma 1 n. 1) cod. pen. La revoca ha travolto ibenefici concessi con decreto penale di condanna divenuto esecutivo nel 2013 e con lasentenza di condanna del g.u.p. del Tribunale di Oristano divenuta irrevocabile nel 2010 e, pereffetto della revoca della condizionale riconosciuta con quest’ultimo titolo – evidentemente nonpiù operativa - anche quello riconosciuto dal medesimo g.u.p. con sentenza dell’anno 2008.5.Ne consegue l’infondatezza del ricorso e la condanna del ricorrente, a norma dell’art. 616cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così deciso in Roma, 21/04/2026Il consigliere estensore Il PresidenteTiziano [OSCURATO:PERSONA] 9