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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 27 aprile 2026

Cassazione n. 11315/2026

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la [OSCURATO:SOCIETA]. -1619 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 166/2020 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 08/02/2021 R.G.N. 130/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima ditta,proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito, specificatoin atti, con il quale l’INPS chiedeva la somma di euro 8.665,23a titolo di restituzione di sgravi indebitamente usufruiti.

L’INPSsi costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

IlTribunale di Potenza, con la sentenza n. 864/2018, accoglieval’opposizione.2.

Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS.

PietroCoviello resisteva e chiedeva il rigetto dell’impugnazione.

Con lasentenza n. 166/2020 depositata in data 08/02/2021, la Cortedi Appello di Potenza, sezione lavoro, accoglieva l’appello erigettava l’originaria opposizione.3.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionePietro Coviello articolando due motivi di impugnazione.4.

L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.5.

Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 27/03/2026.Ragioni della decisione:1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, terzo comma, n. 3, c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..2.

Con questo motivo di ricorso ci si duole che la Corte di Appellonon abbia esattamente trascritto le conclusioni in appello delladifesa di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di riportare la parte in cui,pur essendo risultato vincitore in primo grado, riproponeva laquestione, disattesa dal giudice di primo grado, della nullitàdell’avviso di addebito perché lacunoso, privo di motivazione edi causale del credito.Numero registro generale 10501/20213.

Il motivo è inammissibile perché non attinge la motivazioneN umero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 11315/2026della sentenza e riguarda un aspetto formale non esaminatoData pubblicazione 27/04/2026dalla sentenza impugnata perché ritenuto irrilevante e superato.4.

In caso di contestazione del diritto al godimento degli sgravicontributivi l’oggetto del giudizio non è costituto dallaimpugnativa dell’atto, e cioè dalla pretesa invalidità dell’avvisodi addebito, quanto dalla valutazione nel merito del rapportolavorativo e della applicabilità ad esso dello sgravio contributivo.Sicchè il Tribunale e la Corte di Appello, pur decidendo in modoopposto nel merito, hanno entrambi trascurato la questionedella pretesa nullità perché ritenuta irrilevante in quanto hannoconsiderato l’atto di addebito sufficiente a fondare la pretesarestitutoria dovendo, di seguito e in giudizio, essere valutato ilmerito al di là dell’atto.4.1.

In proposito si consideri il seguente principio di diritto,affermato in materia tributaria ma applicabile anche al recuperocontributivo: in tema di impugnazione della cartella dipagamento automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., in casodi rigetto delle contestazioni del contribuente relative al meritodella pretesa dell'amministrazione finanziaria senza che sianostate esaminate le contestazioni formali dallo stesso parimentidedotte, quando queste ultime possano considerarsi assorbitedalla decisione e implicitamente rigettate, perché incompatibilicon l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domandanon espressamente esaminati (Cass. 06/02/2025, n. 2953)4.2.

Non sussiste, allora, il vizio denunciato perché: non ricorreil vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti unastatuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-Numero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026giuridica della pronuncia, nel senso che la domaNnumdearo di ora ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate etravolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza (Cass. 26/09/2024, n. 25710).5.

Con il secondo motivo si deduce in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 1, comma 118,della legge 190/2014, violazione dell’art. 4, lett. a) e d), d.lgs.181/2000 e dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015.5.1.

Con il motivo di ricorso ci si duole che la sentenza dellaCorte di Appello di Potenza abbia trascurato che «nel caso dispecie, le schede anagrafiche dei due dipendenti, provenientidal centro per l’impiego di Potenza e prodotte dal datoredocumentano che nessuno di loro, prima dell’assunzione daparte della ditta Coviello, abbia prestato attività oltre i sei mesi;ciascuna scheda, a pag. 1, attesta espressamente lo stato didisoccupato».5.2.

Per questa via con il motivo di ricorso si critica la sentenzaper avere trascurato che dalle schede in questione nonemergeva uno stato di occupazione dei lavoratori preclusivo peril godimento dello sgravio e tanto anche se dalle due schedeemergeva che gli stessi avessero cessato un rapporto lavorativorispettivamente «tre mesi prima e venticinque giorni primadell’assunzione da parte del Coviello».

Tanto perché, secondo ilricorrente, la Corte avrebbe dovuto accertare la natura delcontratto con il quale i lavoratori erano stati occupati prima dellaassunzione da parte del Coviello, se cioè a tempo determinatoovvero a tempo indeterminato e comunque avrebbe dovutoaccertare se, a prescindere dalla sua natura, il rapporto fossedurato per meno ovvero più di sei mesi.

Secondo partericorrente, infatti, dall’art. 4, lett. d), del d.lgs. 181/2000 eNumero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026dall’art. 19 del d.lgs 150 del 2015 potrebbe evincerNsumi eruo ndi ara ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026definizione legislativa dello stato di disoccupazione che, in casodi rapporto di lavoro di durata fino a sei mesi, sarebbe sospesoma non escluso.6.

Ritiene il Collegio che il richiamo operato dalla partericorrente alle disposizioni appena citate non assuma rilievodecisivo, trattandosi di disposizioni che definiscono ad altri finie in diversi contesti lo stato di disoccupazione.7.

Nel caso di specie deve trovare applicazione innanzi tutto ladisposizione specifica che fonda il diritto agli sgravi invocatidalla parte ricorrente e cioè l’art. 1, comma 118, della legge190/2014 che, nella versione ratione temporis vigente,prevede: «118.

Al fine di promuovere forme di occupazionestabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settoreagricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contrattodi lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti diapprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo ditrentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delleprestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento deicomplessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limitemassimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su baseannua.

L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori dilavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primoperiodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei seimesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminatopresso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimentoa lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma siagià stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempoNumero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026indeterminato.

L'esonero di cui al presente comma Nunmoerno di èra ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote difinanziamento previsti dalla normativa vigente.

L'esonero di cuial presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza diassunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori dilavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque giàin essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesiantecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dicontratti incentivati ai sensi del presente comma e delleconseguenti minori entrate contributive, inviando relazionimensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell'economia e delle finanze».8.

Orbene il secondo periodo della disposizione è chiaronell’affermare che l’esenzione contributiva spetta con esclusionedelle assunzioni «relative a lavoratori che nei sei mesiprecedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato pressoqualsiasi datore di lavoro».8.1.

Dunque rileva, a fini ostativi, l’assunzione a tempoindeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, aprescindere dalla durata del rapporto lavorativo.L’interpretazione del ricorrente, che afferma come sianecessario il superamento del termine di sei mesi di vigenza delrapporto lavorativo per rendere il rapporto di lavoro a tempoindeterminato ostativo rispetto al godimento dello sgravio,contrasta col tenore letterale dell’art. 1, comma 118, citato eintroduce un elemento ulteriore e diverso che la disposizionenon contempla.Numero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/20269.

Può, allora, affermarsi che la sentenza impugnata ha vNaumluertoa dti ora ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026la fattispecie sulla base di una interpretazione dell’art. 1, comma118, della legge 190/2014 incensurabile.9.1.

Una volta acclarato, con accertamento in fatto riservato algiudice di merito, che i due lavoratori assunti dal Coviello eranostati occupati entro i sei mesi precedenti l’assunzione, la Cortedi Appello ha escluso la ricorrenza del diritto allo sgravio perchéPietro Coviello non aveva dedotto né dimostrato che si trattassedi una assunzione a tempo determinato e, pertanto, di unaassunzione di tipo diverso rispetto a quella ritenuta ostativadalla legge istitutiva dello sgravio.9.2.

Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata nonmerita censure perché: in tema di sgravi contributivi e difiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti ildiritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza deinecessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa divolta in volta invocata (Cass. 18/01/2018, n. 1157;Cass. 26/10/2010, n. 21898)10.

Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.11.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di leggein relazione al valore della controversia.

P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 2.200,00 (duemiladuecento) per compensi, oltread euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la [OSCURATO:SOCIETA]. -1619 Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati edifesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO,[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la sentenza n. 166/2020 della CORTE D'APPELLO diPOTENZA, depositata il 08/02/2021 R.G.N. 130/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del27/03/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026Data pubblicazione 27/04/20261. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di titolare dell’omonima ditta,proponeva opposizione avverso l’avviso di addebito, specificatoin atti, con il quale l’INPS chiedeva la somma di euro 8.665,23a titolo di restituzione di sgravi indebitamente usufruiti. L’INPSsi costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda. IlTribunale di Potenza, con la sentenza n. 864/2018, accoglieval’opposizione.2. Avverso detta sentenza proponeva appello l’INPS. PietroCoviello resisteva e chiedeva il rigetto dell’impugnazione. Con lasentenza n. 166/2020 depositata in data 08/02/2021, la Cortedi Appello di Potenza, sezione lavoro, accoglieva l’appello erigettava l’originaria opposizione.3. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazionePietro Coviello articolando due motivi di impugnazione.4. L’INPS si è costituito con controricorso chiedendo il rigettodell’impugnazione.5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consigliodel 27/03/2026.Ragioni della decisione:1. Con il primo motivo di ricorso si deduce nullità della sentenzaper violazione dell’art. 132, terzo comma, n. 3, c.p.c. inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c..2. Con questo motivo di ricorso ci si duole che la Corte di Appellonon abbia esattamente trascritto le conclusioni in appello delladifesa di [OSCURATO:PERSONA], omettendo di riportare la parte in cui,pur essendo risultato vincitore in primo grado, riproponeva laquestione, disattesa dal giudice di primo grado, della nullitàdell’avviso di addebito perché lacunoso, privo di motivazione edi causale del credito.Numero registro generale 10501/20213. Il motivo è inammissibile perché non attinge la motivazioneN umero sezionale 1619/2026Numero di raccolta generale 11315/2026della sentenza e riguarda un aspetto formale non esaminatoData pubblicazione 27/04/2026dalla sentenza impugnata perché ritenuto irrilevante e superato.4. In caso di contestazione del diritto al godimento degli sgravicontributivi l’oggetto del giudizio non è costituto dallaimpugnativa dell’atto, e cioè dalla pretesa invalidità dell’avvisodi addebito, quanto dalla valutazione nel merito del rapportolavorativo e della applicabilità ad esso dello sgravio contributivo.Sicchè il Tribunale e la Corte di Appello, pur decidendo in modoopposto nel merito, hanno entrambi trascurato la questionedella pretesa nullità perché ritenuta irrilevante in quanto hannoconsiderato l’atto di addebito sufficiente a fondare la pretesarestitutoria dovendo, di seguito e in giudizio, essere valutato ilmerito al di là dell’atto.4.1. In proposito si consideri il seguente principio di diritto,affermato in materia tributaria ma applicabile anche al recuperocontributivo: in tema di impugnazione della cartella dipagamento automatizzata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del1973, non sussiste violazione dell'art. 112 c.p.c., in casodi rigetto delle contestazioni del contribuente relative al meritodella pretesa dell'amministrazione finanziaria senza che sianostate esaminate le contestazioni formali dallo stesso parimentidedotte, quando queste ultime possano considerarsi assorbitedalla decisione e implicitamente rigettate, perché incompatibilicon l'accoglimento della pretesa avanzata con i capi di domandanon espressamente esaminati (Cass. 06/02/2025, n. 2953)4.2. Non sussiste, allora, il vizio denunciato perché: non ricorreil vizio di omessa pronuncia ove la decisione comporti unastatuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione, daritenersi ravvisabile quando la pretesa non espressamenteesaminata risulti incompatibile con l'impostazione logico-Numero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026giuridica della pronuncia, nel senso che la domaNnumdearo di ora ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026l'eccezione, pur non espressamente trattate, siano superate etravolte dalla soluzione di altra questione, il cui esamepresuppone, come necessario antecedente logico-giuridico, laloro irrilevanza o infondatezza (Cass. 26/09/2024, n. 25710).5. Con il secondo motivo si deduce in relazione all’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c. violazione dell’art. 1, comma 118,della legge 190/2014, violazione dell’art. 4, lett. a) e d), d.lgs.181/2000 e dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 150/2015.5.1. Con il motivo di ricorso ci si duole che la sentenza dellaCorte di Appello di Potenza abbia trascurato che «nel caso dispecie, le schede anagrafiche dei due dipendenti, provenientidal centro per l’impiego di Potenza e prodotte dal datoredocumentano che nessuno di loro, prima dell’assunzione daparte della ditta Coviello, abbia prestato attività oltre i sei mesi;ciascuna scheda, a pag. 1, attesta espressamente lo stato didisoccupato».5.2. Per questa via con il motivo di ricorso si critica la sentenzaper avere trascurato che dalle schede in questione nonemergeva uno stato di occupazione dei lavoratori preclusivo peril godimento dello sgravio e tanto anche se dalle due schedeemergeva che gli stessi avessero cessato un rapporto lavorativorispettivamente «tre mesi prima e venticinque giorni primadell’assunzione da parte del Coviello». Tanto perché, secondo ilricorrente, la Corte avrebbe dovuto accertare la natura delcontratto con il quale i lavoratori erano stati occupati prima dellaassunzione da parte del Coviello, se cioè a tempo determinatoovvero a tempo indeterminato e comunque avrebbe dovutoaccertare se, a prescindere dalla sua natura, il rapporto fossedurato per meno ovvero più di sei mesi. Secondo partericorrente, infatti, dall’art. 4, lett. d), del d.lgs. 181/2000 eNumero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026dall’art. 19 del d.lgs 150 del 2015 potrebbe evincerNsumi eruo ndi ara ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026definizione legislativa dello stato di disoccupazione che, in casodi rapporto di lavoro di durata fino a sei mesi, sarebbe sospesoma non escluso.6. Ritiene il Collegio che il richiamo operato dalla partericorrente alle disposizioni appena citate non assuma rilievodecisivo, trattandosi di disposizioni che definiscono ad altri finie in diversi contesti lo stato di disoccupazione.7. Nel caso di specie deve trovare applicazione innanzi tutto ladisposizione specifica che fonda il diritto agli sgravi invocatidalla parte ricorrente e cioè l’art. 1, comma 118, della legge190/2014 che, nella versione ratione temporis vigente,prevede: «118. Al fine di promuovere forme di occupazionestabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settoreagricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contrattodi lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti diapprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal1º gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il31 dicembre 2015, è riconosciuto, per un periodo massimo ditrentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delleprestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento deicomplessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro,con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limitemassimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su baseannua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori dilavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primoperiodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei seimesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminatopresso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimentoa lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma siagià stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempoNumero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026indeterminato. L'esonero di cui al presente comma Nunmoerno di èra ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote difinanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cuial presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza diassunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori dilavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensidell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche perinterposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque giàin essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesiantecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziariedisponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero dicontratti incentivati ai sensi del presente comma e delleconseguenti minori entrate contributive, inviando relazionimensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alMinistero dell'economia e delle finanze».8. Orbene il secondo periodo della disposizione è chiaronell’affermare che l’esenzione contributiva spetta con esclusionedelle assunzioni «relative a lavoratori che nei sei mesiprecedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato pressoqualsiasi datore di lavoro».8.1. Dunque rileva, a fini ostativi, l’assunzione a tempoindeterminato nei sei mesi precedenti l’assunzione, aprescindere dalla durata del rapporto lavorativo.L’interpretazione del ricorrente, che afferma come sianecessario il superamento del termine di sei mesi di vigenza delrapporto lavorativo per rendere il rapporto di lavoro a tempoindeterminato ostativo rispetto al godimento dello sgravio,contrasta col tenore letterale dell’art. 1, comma 118, citato eintroduce un elemento ulteriore e diverso che la disposizionenon contempla.Numero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/20269. Può, allora, affermarsi che la sentenza impugnata ha vNaumluertoa dti ora ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026la fattispecie sulla base di una interpretazione dell’art. 1, comma118, della legge 190/2014 incensurabile.9.1. Una volta acclarato, con accertamento in fatto riservato algiudice di merito, che i due lavoratori assunti dal Coviello eranostati occupati entro i sei mesi precedenti l’assunzione, la Cortedi Appello ha escluso la ricorrenza del diritto allo sgravio perchéPietro Coviello non aveva dedotto né dimostrato che si trattassedi una assunzione a tempo determinato e, pertanto, di unaassunzione di tipo diverso rispetto a quella ritenuta ostativadalla legge istitutiva dello sgravio.9.2. Anche sotto questo profilo la sentenza impugnata nonmerita censure perché: in tema di sgravi contributivi e difiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti ildiritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza deinecessari requisiti, in relazione alla fattispecie normativa divolta in volta invocata (Cass. 18/01/2018, n. 1157;Cass. 26/10/2010, n. 21898)10. Il ricorso deve, così, essere integralmente respinto.11. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenzae sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di leggein relazione al valore della controversia. P.Q.Mrigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese cheliquida in euro 2.200,00 (duemiladuecento) per compensi, oltread euro 200,00 per esborsi, al rimborso forfettario delle spesegenerali nella misura del 15% ed accessori come per legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo aNumero registro generale 10501/2021Numero sezionale 1619/2026titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il Nruimceoror dsi ora ccolta generale 11315/2026Data pubblicazione 27/04/2026a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della QuartaSezione civile, del 27 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])
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