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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 aprile 2026

Cassazione n. 08781/2026

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bbaTettamanti e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroSocietà [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiGianpaolo Ruggiero e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;controricorrenteavverso l’ordinanza n. 10970/2023 della Corte d’appello di Roma,pubblicata il 06/12/2023;udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, AndreaPostiglione, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondomotivo di ricorso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggiero per la controricorrente, che hanno illustrato le rispettiveconclusioni;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon delibera n. 7 del 05/05/2011, il CIPE approvava i lavori dicompletamento del tratto autostradale tra Tarquinia e Civitavecchiadell’Autostrada A12, lotto 6A, apponendo il vincolo preordinatoall’espropriazione e dichiarando le opere di pubblica utilità, a tutti glieffetti di legge.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, SAT), nellaqualità di concessionaria della predetta autostrada, veniva delegata alcompimento di tutti gli atti delle procedure espropriative propedeutichealla esecuzione dei lavori.Con decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22-bis d.P.R. n. 327del 2001 del 29/09/2011, la SAT disponeva l’occupazione anticipatadell’area sita nel Comune di Tarquinia, comprendente il fondo diproprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., e poi della Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, IP), destinato all'esercizio di un impianto per l'erogazione delcarburante, quantificando le indennità provvisorie di espropriazione edi asservimento, oltre che di occupazione temporanea.Non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. accettato gli importi così determinati,la SAT avviava il procedimento per la determinazione definitivadell’indennità di espropriazione, richiesto dal proprietario del fondo aisensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 200 mediante stima di un collegio diperiti.2 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026Tale procedimento si concludeva in data 28/11/2013, con la stimaredatta dal Geom.

Caricato (perito nominato dal Tribunale diCivitavecchia) e sottoscritta anche dal geom.

Raponi (tecnico dell'alloraTotalErg s.p.a.) - ma non dall’Ing.

Piscitelli, perito della SAT, che eradissenziente - con la quale venivano quantificati gli importi dovuti allaIP in complessivi € 579.288,27.In particolare, l'ing.

Piscitelli si dissociava dalle considerazioni cheavevano portato alla valorizzazione dell'indennità proposta amaggioranza, redigendo una relazione di minoranza, cherappresentava l’incongruenza del riconoscimento di un indennizzo chetenesse conto dei beni strumentali all’attività di distribuzione delcarburante, poiché la concessione era scaduta al momentodell’occupazione e tali beni avrebbero dovuto essere demoliti ocomunque rimossi dalla [OSCURATO:SOCIETA] a proprie cura e spese.Il perito nominato dal Tribunale, con nota del 21 maggio 2014,prendeva atto di tale relazione e delle considerazioni ivi esposte, manon modificava la propria stima, ritenendo che la diversa e minoresomma non fosse idonea a compensare la perdita della proprietà e deibeni strumentali, ivi insistenti, dato che l'impianto di distribuzione delcarburante aveva continuato a funzionare anche dopo l’occupazione efino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 13/09/2019, la SAT notificava il decreto di espropriazionedell’area (decreto n. 729 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), determinando l’importodelle indennità di esproprio nella somma di € 276.060,52, comprensivadell’indennità di occupazione temporanea e del valore dei manufattiacquisiti (piazzale e rete di recinzione), senza adeguarsi allaprecedente valutazione dell’indennità operata a maggioranza dalCollegio peritale.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 10/10/2019, la IP siopponeva all'indennità, come determinata nel decreto di esproprio,3 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026chiedendo la rideterminazione della stessa nella misura di €579.288,77, pari all’importo determinato con la procedura previstadall’art. 21 d.P.R. 327 del 2001 e, solo in subordine, la disposizione diuna CTU volta a quantificare la giusta indennità spettante.La SAT si costituiva in giudizio in data 16/01/2020, deducendo, invia principale, l’infondatezza della domanda di IP, in quanto nelcomputo della relazione peritale, fatta valere dalla IP, erano statierroneamente ricompresi anche i beni inerenti l’esercizio dell’attività dierogazione di carburante, senza tenere conto che la relativaconcessione era scaduta e non era stata più rinnovata, e, in viariconvenzionale, chiedeva la rideterminazione della stima dell’indennitàformulata nella Relazione dei Periti, anche previa ammissione dieventuale CTU.La Corte d’appello, con l’ordinanza in questa sede impugnata,rilevava che la SAT non aveva riconosciuto l'indennizzo per i benioggetto dell'attività produttiva, in ragione del fatto che, essendoscaduta la concessione, mai rinnovata, IP non aveva alcun titolo perproseguire l’attività.La menzionata Corte rilevava, poi, che l’art. 3 del disciplinare diconcessione stabiliva che il soggetto concessionario non potevapretendere compensi o indennizzi di sorta per il caso di revoca dellaconcessione, aggiungendo che l'art. 11 dello stesso disciplinareprevedeva espressamente l'obbligo di demolizione dei manufattieventualmente interferenti con l'esecuzione dei lavori perl'adeguamento della strada.Ciò premesso, la Corte d’appello riteneva legittimo che la SAT nonavesse riconosciuto alcuna forma di indennizzo per i beni oggettodell'attività produttiva, dal momento che l'attività del concessionarioespropriato non aveva un legittimo titolo in base al quale continuavaad essere esercitata, aggiungendo che la IP, su tale aspetto, che aveva4 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026costituito questione già affrontata e discussa dai Periti nominati dallaparti, non aveva dedotto alcuna diversa prospettazione nel ricorsointroduttivo, al fine di contrastare la tesi di SAT.La Corte riteneva, quindi, che la concessionaria esproprianteavesse correttamente determinato l'indennità tenendo contoesclusivamente dell'acquisto dell’area sulla quale insisteva l'impianto edei manufatti insistenti sul suolo non riferibili all'attività produttiva,rigettando le domande della IP, con assorbimento della domandariconvenzionale della SAT.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione laItaliana [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a quattro motivi di impugnazione.L’intimata si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.Con ordinanza interlocutoria n. 13221/2025 del 19/05/2025,questa Corte ha fissato udienza pubblica di discussione della causa,ritenendo che il primo motivo di ricorso per cassazione ponesse unaquestione di diritto di particolare rilievo, nella parte in cui è statadedotta l’inoppugnabilità della stima peritale di maggioranza,effettuata ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 primadell’adozione del decreto di esproprio, una volta decorsi i termini di cuial combinato disposto degli artt. 54, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001e 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unapropria memoria, chiedendo l’accoglimento del primo e del secondomotivo di ricorso.Le parti hanno depositato nuove memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 11, 21, 23 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art.5 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/202629 d.lgs. n. 150 del 2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,non avendo la Corte d’appello ritenuto inoppugnabile la stimadell’indennità definitiva, effettuata dai periti ai sensi dell’art. 21 d.P.R.327 del 2001 e non opposta dall’autorità espropriante nel termine di30 giorni, decorrente dalla sua comunicazione e/o comunquedall’emissione del successivo decreto di esproprio, ai sensi di quantoespressamente previsto dagli artt. 21, 29 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., non essendosi la Corte di appello pronunciatasull’eccezione di inoppugnabilità della stima dell’indennità definitivaeffettuata dai periti ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001,disattesa dall’espropriante che, nel decreto di esproprio, aveva datoquello determinato a maggioranza dal collegio dei periti.Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., concernente laperdurante validità della concessione petrolifera, rilasciata ad IP all’attodell’adozione dell’atto di revoca da parte di SAT.Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., concernente l’inapplicabilitàal caso di specie degli artt. 3 e 11 del disciplinare allegato allaconcessione petrolifera.2.

Per ragioni di ordine logico giuridico, occorre prima di tuttoesaminare il secondo motivo di ricorso, ove è dedotta la nullitàdell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragionedella omessa statuizione sulla dedotta irretrattabilità della stima6 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026operata a maggioranza dal collegio dei periti ai sensi dell’art. 21 d.P.R.n. 327 del 2001.3.

Tale motivo è infondato.3.1.

Com’è noto, è configurabile la decisione implicita di unaquestione o di un'eccezione di nullità quando queste risultino superatee travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibilesoluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga ecomporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la reiezione implicitadi una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorsoper cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazionedi una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e comedifetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dalgiudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmentecensurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulladecisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.12131 del 08/05/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del26/09/2024).3.2.

Nel ricorso per cassazione, la IP ha dedotto che nel ricorso exart. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 aveva evidenziato, tra l’altro, che«l’autorità espropriante è pervenuta alla quantificazione dell’indennitàdovuta all’odierna esponente disattendendo illegittimamente … la stimaresa dal perito nominato dal Tribunale di Civitavecchia in data28.11.2013 (doc. 4), nel procedimento tra le parti R.G. 923/2012svolto ai sensi dell’art. 21, del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327» ed ancora che«con il decreto di esproprio da ultimo notificato, l’autorità esproprianteha quantificato l’indennità dovuta ad IP nel minore importo di Euro276.060,52, senza alcuna motivazione e disattendendo totalmente lacorretta ed analitica valutazione effettuata dal perito nominato a suotempo dal Tribunale di Civitavecchia».7 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026La stessa parte ha, poi, aggiunto, che tali deduzioni erano stateulteriormente ribadite nelle note autorizzate, depositate da IP avanti laCorte d’Appello in data 24/05/2023, laddove si era ulteriormenteeccepita la necessità di «muovere dalla questione dirimente dellapresente controversia che mina in radice la legittimità delladeterminazione di SAT qui opposta e, di guisa, la fondatezza dellededuzioni avversarie: la stima dell’indennità di esproprio effettuatanella specie dai tecnici ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 è ormaidefinitiva e non più contestabile non residuando sul punto alcun poterein capo a SAT.

In altri termini, SAT, a seguito della stima effettuatamedio tempore dai tecnici, ha perso (definitivamente) il potere diquantificare l’importo dell’indennità di esproprio e di occupazionedovuta ad IP.»La Corte d’appello, nell’ordinanza impugnata, ha menzionato ilprocedimento avviato ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001,evidenziando che «il tecnico nominato dal Tribunale ha predisposto unapropria relazione, datata 28 novembre 2013 (doc. 7), che haquantificato l'indennità di esproprio in complessivi €. 579.288,27.

Lapredetta relazione è stata sottoscritta, oltre che dal perito nominatodal Tribunale, dal tecnico di parte TotaErg, atteso che l'ing.

Piscitellinon ne ha condiviso il contenuto, ed in particolare, la stimadeterminata, sulla quale il ricorrente fonda la sua domanda.

Inparticolare, il geom.

Caricato, dopo avere condiviso il valore venaledell’area stabilito dalla SAT pari a € 30 al mq., ha ritenuto chenell'indennità da riconoscersi in favore dell'allora TotaErg dovesserientrare anche il valore dei beni oggetto dell'impianto di distribuzionedel carburante, al netto dell'applicazione di un coefficiente dideprezzamento.

Tale impostazione ha costituito oggetto della relazionedi minoranza predisposta dall'ing.

Piscitelli (doc. 8), tecnico di nomina8 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026SAT, che si è dissociato "dalle considerazioni che hanno portato allavalorizzazione dell'indennità proposta a maggioranza".»Ciò nonostante, la stessa Corte d’appello ha proceduto adesaminare nel merito la congruità della stima, così respingendoimplicitamente l’eccezione riferita all’illegittimo indicazione nel decretodi esproprio di una indennità diversa da quella determinata ai sensidell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001.Non vi è stata, dunque, una omessa pronuncia, ma una pronunciaimplicita di rigetto.4.

Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei temini di seguitoevidenziati.4.1.

Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità per novitàdella questione posta con tale motivo, poiché, come appenaevidenziato, la IP ha dedotto di avere illustrato con il ricorsointroduttivo del giudizio di merito la illegittima indicazione nel decretodi esproprio di una indennità inferiore a quella determinata ai sensidell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, come pure risulta dagli atti delgiudizio di merito prodotti (v. ricorso introduttivo e note autorizzate aldoc.

D allegato al ricorso per cassazione).4.2.

Com’è noto, l’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, stabilisce che:«1.

L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hannoconcordato la determinazione della indennità di espropriazione.

2. Semanca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con attonotificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro isuccessivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazionedell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in casoaffermativo, designare un tecnico di propria fiducia.

3. Nel caso dicomunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nominadue tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario,9 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui sievinca la stima del bene. …

4. Il presidente del tribunale civile, nellacui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico,su istanza di chi vi abbia interesse. …

10. La relazione dei tecnici èdepositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agliinteressati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro isuccessivi trenta giorni.

11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, larelazione è adottata a maggioranza.

12. Ove l'interessato accetti inmodo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autoritàespropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale partedi indennità non depositata; il proprietario incassa la indennitàdepositata a norma dell'articolo

26. Ove non sia stata manifestataaccettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine dicui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso laCassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo dellaindennità.

13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la sommadepositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.14.

Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme delcodice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e lerelative relazioni. …»Al comma 15, il medesimo articolo precisa, poi, che, se il privatonon chiede la stima da parte del Collegio peritale nei modi sopraindicati, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennitàalla Commissione provinciale, disciplinata dall’art. 41 d.lgs. cit., cheprovvede entro novanta giorni dalla richiesta.Si consideri che l'art. 23, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327 del 2001,nel disciplinare il contenuto e gli effetti del decreto di esproprio,prevede espressamente che «Il decreto di esproprio: ... d) dà atto dellaeventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva10 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dalproprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia statadepositata presso la Cassa depositi e prestiti».Il successivo art. 27 d.P.R. cit. ribadisce quanto anticipato alprecedente art. 21, statuendo quanto segue: «1.

La relazione di stimaè depositata dai tecnici ovvero dalla Commissione provinciale pressol'ufficio per le espropriazioni.

L'autorità espropriante dà notiziadell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso diricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.2.

Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autoritàespropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione epagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile delprocedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordinail deposito presso la Cassa depositi e prestiti.

3. In seguito allapresentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atticomprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità diespropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto diesproprio.»La relazione del Collegio peritale, dunque, anche se dimaggioranza, deve essere depositata presso l'autorità espropriante,che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata conavviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione edestrarne copia entro il termine di trenta giorni.

Decorso tale termine,ove non sia manifestata accettazione espressa, l'autorità esproprianteordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventualemaggior importo della indennità (rispetto all’importo determinato in viaprovvisoria).Occorre inoltre tenere conto dell’art. 54 d.P.R. 327 del 2001, ove,al comma 1, è stabilito quanto segue: «Decorsi trenta giorni dallacomunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario11 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbiainteresse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti deiprocedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, lastima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunquepuò chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità.

Lecontroversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» e, al successivocomma 5, dispone che: «Trascorso il termine per la proposizionedell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nellasomma risultante dalla perizia».Assume rilevanza anche il disposto dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n150 del 2011, che disciplina il procedimento di opposizione alla stima,nella parte in cui statuisce che «L'opposizione va proposta, a pena diinammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica deldecreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultimasia successiva al decreto di esproprio.

Il termine è di sessanta giorni seil ricorrente risiede all'estero».4.3.

Secondo la ricorrente, la stima peritale, per espressaprevisione normativa, ha carattere “definitivo” sia per il proprietarioche per l’autorità espropriante, risolvendosi altrimenti in un inutile,costoso e superfluo aggravamento del procedimento di determinazionedell’indennità di esproprio e perdendo anche la sua finalità deflattivadel contenzioso.In tale modo, ad opinione della parte, è ammessa dalla normativala determinazione dell’indennità di espropriazione in un momentoanteriore all’adozione del decreto di esproprio, per il tramite delCollegio dei periti, anche in ossequio al canone del buon andamentodell’amministrazione, che richiede, pur nel caso in cui sia consentital’occupazione d’urgenza, che l’autorità espropriante provvedasollecitamente al perfezionamento del relativo iter espropriativo e alla12 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026determinazione dell’indennità dovuta al soggetto inciso dall’attoablatorio.Secondo la controricorrente, invece, a mente dell’art. 21, comma12, d.P.R. n. 327 del 2001, la determinazione della indennitàd’espropriazione contenuta nella relazione prodotta dal Collegio deiperiti, per essere considerata definitiva, dev’essere espressamenteaccettata dall’interessato (ossia, nel caso di specie, dalla ricorrente),tant’è vero che solo ove intervenga tale accettazione, l'autoritàespropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventualeulteriore importo dell’indennità stimato e il proprietario incassal’indennità depositata.La SAT ha, quindi, rilevato che, nel caso di specie, la IP non avevamai espressamente accettato l’indennità d’espropriazione determinatadal Collegio nella relazione redatta secondo la procedura previstadall’art. 21 d.P.R. cit., sicché non poteva ritenersi che ladeterminazione dell’indennità fosse vincolante e, conseguentemente,era errato negare alla SAT il potere di determinare una indennitàinferiore ma comunque legittima, come ha ritenuto di fare la Corted’appello.4.4.

Per statuire sul motivo di doglianza, occorre tenere distinta laquestione della vincolatività per l’autorità procedente della stima comesopra effettuata dal Collegio dei periti dalla questionedell’inammissibilità per tardività dell’opposizione ad essa.4.5.

Prima di tutto, si deve, dunque, accertare se sia legittimol’operato della SAT che, pur a fronte di una stima operata dal Collegioperitale, con il decreto di esproprio ha liquidato una indennità in misurainferiore rispetto a quanto stimato.4.6.

La giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisodal Collegio, ha affermato che, dal combinato disposto dell’articolo 2 l.241 del 1990 e dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, deriva l’obbligo per13 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026l’autorità espropriante di concludere il procedimento di determinazionedefinitiva dell’indennità con un provvedimento espresso e motivato,di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura per l’autoritàespropriante come una fase necessaria, e non facoltativa, sicchésarebbe contraddittorio rimettere alla piena discrezionalità dell’autoritàespropriante la scelta del momento in cui attivare il procedimento dideterminazione in via definitiva dell'indennità di espropriazione,arrivando a consentire alla stessa di attendere per tale adempimento ilmomento di adozione del decreto d'esproprio (così, da ultimo, Cons.Stato, Sez.

IV, 22 febbraio 2021 n. 1536; Cons.

Stato, Sez.

IV, 27agosto 2019 n. 5909).L’istanza del soggetto espropriato, volta all'attivazione dellaprocedura arbitrale di cui all’art. 21 d.P.R. cit. dà vita ad unsubprocedimento nella fase pubblicistica di determinazionedell’indennità definitiva di esproprio, per il caso di mancataaccettazione di quella provvisoria, che si configura come una fasenecessaria del procedimento, alternativa alla stima operata dallaCommissione provinciale.Si tratta di una procedura alternativa alla determinazione dellastessa indennità da parte della Commissione provinciale, che sicaratterizza per l’avvio su istanza del destinatario dell’espropriazione eper l’effettuazione della stima secondo una modalità partecipata, vistoche il Collegio dei periti è composto anche da un tecnico nominato daldestinatario dell’espropriazione (a differenza della stima operata dallaCommissione provinciale, disciplinata dall’art. 41 d.P.R. cit.).Come la stima operata dalla Commissione provinciale, quellaredatta dal collegio dei periti, va depositata ai sensi dell’art. 27 d.P.R.cit. e, come chiaramente stabilito dall’art. 54 d.P.R. cit., se non vieneimpugnata del termine fissato, diviene definitiva.14 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/20264.7.

La stessa disciplina non prevede la possibilità chel’Amministrazione liquidi un importo diverso da quello risultante dallastima peritale.L’unico modo per non provvedere al pagamento dell’importostimato è la proposizione dell’opposizione alla stima, che, infatti, èriservata non solo al destinatario dell’espropriazione, ma ancheall’autorità espropriante (e a chiunque vi abbia interesse).E se l’opposizione non è effettuata nel termine di legge, essadiventa, oltre che vincolante, incontestabile.La SAT avrebbe dovuto, pertanto, proporre opposizione alla stima,ma, nell’adottate il decreto di esproprio, non poteva liquidare unaindennità diversa e ulteriore rispetto a quella determinata dal Collegio.4.8.

In tale ottica, occorre tenere presente che, con riferimento alprevigente disposto dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, dicontenuto identico al sopra menzionato art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150del 2011, questa Corte ha precisato che detto articolo prevede ladecadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguitodel decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica deldecreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendopertanto escludersi che l'opponente incorra in altre decadenze, purenei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante,che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 5340 del 26/02/2021).In particolare, il diverso termine fissato dall'art. 27, comma 2, deld.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione deldeposito della relazione di stima a partire dal quale l'autoritàespropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina ildeposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio, madilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per ladeterminazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la15 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restandotale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cuiall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato (ora art. 29, comma 3,d.P.R. n. 150 del 2011), il quale decorre dalla notificazione del decretodi esproprio o della relazione di stima, ma solo se successiva all'attoablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cuiall'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.28791 del 09/11/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4880 del28/02/2011; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21225 del09/08/2019).4.9.

Nel caso di specie, la stima peritale è intervenuta molto tempoprima dell’adozione del decreto di esproprio, sicché, a prescindere dallacomunicazione sopra menzionata, è dalla notificazione del decreto diesproprio che occorre verificare la tempestività o menodell’impugnazione della stima peritale ad opera dell’ente espropriante.Ciò non toglie che l’unica possibilità per l’ente espropriante di noncorrispondere la somma come determinata dal collegio peritale eraquella di proporre opposizione alla stima, e non di disattendere la stimaperitale, liquidando con il decreto di esproprio un importo diverso daquello determinato ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001.L’IP non ha prestato acquiescenza a tale condotta, proponendoopposizione alla stima, per far accertare, in via principale, la spettanzadell’indennità di esproprio nella misura come sopra determinata dalCollegio peritale che, anche se non inoppugnabile, era vincolante perle parti.A questo punto, la SAT avrebbe dovuto proporre in viariconvenzionale l’impugnazione della stima come sopra effettuata neltermine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio, mentretale richiesta è stata formulata ben oltre tale termine, con la comparsa16 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026di costituzione, così determinando la inoppugnabilità della stima chenon ha condiviso.5.

L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lacassazione con rinvio della decisione impugnata, rendendo superfluol’esame degli altri due motivi, da ritenersi assorbiti.6.

In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e,respinto il secondo e assorbiti gli altri, la decisione impugnata deveessere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, chiamata a dare applicazione al seguente principio didiritto:«In materia di espropriazione per pubblica utilità, ove il destinatariodell’espropriazione non accetti l’indennità provvisoria e, invitatodall’Amministrazione, comunichi di volersi avvalere della proceduraprevista dall’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazionedefinitiva dell’indennità di espropriazione mediante tecnici, l’enteespropriante non può determinare con il decreto di espropriol’indennità in una somma diversa da quella risultante dalla relazioneperitale, la quale è per esso vincolante, ferma restando la possibilità diproporre opposizione nel termine previsto dal combinato disposto degliartt. 54, comma 1, d.P.R. cit. e 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011,decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio, ove la stima siaad esso precedente, decorso il quale la stessa, oltre che vincolante,diviene anche inoppugnabile.»Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese di litedel presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, respinto il secondo e assorbiti glialtri, cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di17 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese dilite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il Consigliere est.Eleonora ReggianiIl PresidenteMarco Marulli18 di 18

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
bbaTettamanti e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroSocietà [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocatiGianpaolo Ruggiero e [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura specialein atti;controricorrenteavverso l’ordinanza n. 10970/2023 della Corte d’appello di Roma,pubblicata il 06/12/2023;udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, AndreaPostiglione, che ha concluso per l’accoglimento del primo e del secondomotivo di ricorso;sentito l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per la ricorrente e l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Ruggiero per la controricorrente, che hanno illustrato le rispettiveconclusioni;letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon delibera n. 7 del 05/05/2011, il CIPE approvava i lavori dicompletamento del tratto autostradale tra Tarquinia e Civitavecchiadell’Autostrada A12, lotto 6A, apponendo il vincolo preordinatoall’espropriazione e dichiarando le opere di pubblica utilità, a tutti glieffetti di legge.[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, SAT), nellaqualità di concessionaria della predetta autostrada, veniva delegata alcompimento di tutti gli atti delle procedure espropriative propedeutichealla esecuzione dei lavori.Con decreto di occupazione d’urgenza ex art. 22-bis d.P.R. n. 327del 2001 del 29/09/2011, la SAT disponeva l’occupazione anticipatadell’area sita nel Comune di Tarquinia, comprendente il fondo diproprietà della [OSCURATO:SOCIETA]., e poi della Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. (diseguito, IP), destinato all'esercizio di un impianto per l'erogazione delcarburante, quantificando le indennità provvisorie di espropriazione edi asservimento, oltre che di occupazione temporanea.Non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. accettato gli importi così determinati,la SAT avviava il procedimento per la determinazione definitivadell’indennità di espropriazione, richiesto dal proprietario del fondo aisensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 200 mediante stima di un collegio diperiti.2 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026Tale procedimento si concludeva in data 28/11/2013, con la stimaredatta dal Geom. Caricato (perito nominato dal Tribunale diCivitavecchia) e sottoscritta anche dal geom. Raponi (tecnico dell'alloraTotalErg s.p.a.) - ma non dall’Ing. Piscitelli, perito della SAT, che eradissenziente - con la quale venivano quantificati gli importi dovuti allaIP in complessivi € 579.288,27.In particolare, l'ing. Piscitelli si dissociava dalle considerazioni cheavevano portato alla valorizzazione dell'indennità proposta amaggioranza, redigendo una relazione di minoranza, cherappresentava l’incongruenza del riconoscimento di un indennizzo chetenesse conto dei beni strumentali all’attività di distribuzione delcarburante, poiché la concessione era scaduta al momentodell’occupazione e tali beni avrebbero dovuto essere demoliti ocomunque rimossi dalla [OSCURATO:SOCIETA] a proprie cura e spese.Il perito nominato dal Tribunale, con nota del 21 maggio 2014,prendeva atto di tale relazione e delle considerazioni ivi esposte, manon modificava la propria stima, ritenendo che la diversa e minoresomma non fosse idonea a compensare la perdita della proprietà e deibeni strumentali, ivi insistenti, dato che l'impianto di distribuzione delcarburante aveva continuato a funzionare anche dopo l’occupazione efino al [OSCURATO:DATA_NASCITA].In data 13/09/2019, la SAT notificava il decreto di espropriazionedell’area (decreto n. 729 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]), determinando l’importodelle indennità di esproprio nella somma di € 276.060,52, comprensivadell’indennità di occupazione temporanea e del valore dei manufattiacquisiti (piazzale e rete di recinzione), senza adeguarsi allaprecedente valutazione dell’indennità operata a maggioranza dalCollegio peritale.Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 10/10/2019, la IP siopponeva all'indennità, come determinata nel decreto di esproprio,3 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026chiedendo la rideterminazione della stessa nella misura di €579.288,77, pari all’importo determinato con la procedura previstadall’art. 21 d.P.R. 327 del 2001 e, solo in subordine, la disposizione diuna CTU volta a quantificare la giusta indennità spettante.La SAT si costituiva in giudizio in data 16/01/2020, deducendo, invia principale, l’infondatezza della domanda di IP, in quanto nelcomputo della relazione peritale, fatta valere dalla IP, erano statierroneamente ricompresi anche i beni inerenti l’esercizio dell’attività dierogazione di carburante, senza tenere conto che la relativaconcessione era scaduta e non era stata più rinnovata, e, in viariconvenzionale, chiedeva la rideterminazione della stima dell’indennitàformulata nella Relazione dei Periti, anche previa ammissione dieventuale CTU.La Corte d’appello, con l’ordinanza in questa sede impugnata,rilevava che la SAT non aveva riconosciuto l'indennizzo per i benioggetto dell'attività produttiva, in ragione del fatto che, essendoscaduta la concessione, mai rinnovata, IP non aveva alcun titolo perproseguire l’attività.La menzionata Corte rilevava, poi, che l’art. 3 del disciplinare diconcessione stabiliva che il soggetto concessionario non potevapretendere compensi o indennizzi di sorta per il caso di revoca dellaconcessione, aggiungendo che l'art. 11 dello stesso disciplinareprevedeva espressamente l'obbligo di demolizione dei manufattieventualmente interferenti con l'esecuzione dei lavori perl'adeguamento della strada.Ciò premesso, la Corte d’appello riteneva legittimo che la SAT nonavesse riconosciuto alcuna forma di indennizzo per i beni oggettodell'attività produttiva, dal momento che l'attività del concessionarioespropriato non aveva un legittimo titolo in base al quale continuavaad essere esercitata, aggiungendo che la IP, su tale aspetto, che aveva4 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026costituito questione già affrontata e discussa dai Periti nominati dallaparti, non aveva dedotto alcuna diversa prospettazione nel ricorsointroduttivo, al fine di contrastare la tesi di SAT.La Corte riteneva, quindi, che la concessionaria esproprianteavesse correttamente determinato l'indennità tenendo contoesclusivamente dell'acquisto dell’area sulla quale insisteva l'impianto edei manufatti insistenti sul suolo non riferibili all'attività produttiva,rigettando le domande della IP, con assorbimento della domandariconvenzionale della SAT.Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione laItaliana [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a quattro motivi di impugnazione.L’intimata si è difesa con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.Con ordinanza interlocutoria n. 13221/2025 del 19/05/2025,questa Corte ha fissato udienza pubblica di discussione della causa,ritenendo che il primo motivo di ricorso per cassazione ponesse unaquestione di diritto di particolare rilievo, nella parte in cui è statadedotta l’inoppugnabilità della stima peritale di maggioranza,effettuata ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 primadell’adozione del decreto di esproprio, una volta decorsi i termini di cuial combinato disposto degli artt. 54, comma 1, d.P.R. n. 327 del 2001e 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011.Il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale della [OSCURATO:PERSONA], ha depositato unapropria memoria, chiedendo l’accoglimento del primo e del secondomotivo di ricorso.Le parti hanno depositato nuove memorie difensive.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 11, 21, 23 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001 e dell’art.5 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/202629 d.lgs. n. 150 del 2011, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,non avendo la Corte d’appello ritenuto inoppugnabile la stimadell’indennità definitiva, effettuata dai periti ai sensi dell’art. 21 d.P.R.327 del 2001 e non opposta dall’autorità espropriante nel termine di30 giorni, decorrente dalla sua comunicazione e/o comunquedall’emissione del successivo decreto di esproprio, ai sensi di quantoespressamente previsto dagli artt. 21, 29 e 54 d.P.R. n. 327 del 2001.Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza,in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione degli artt.99 e 112 c.p.c., non essendosi la Corte di appello pronunciatasull’eccezione di inoppugnabilità della stima dell’indennità definitivaeffettuata dai periti ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001,disattesa dall’espropriante che, nel decreto di esproprio, aveva datoquello determinato a maggioranza dal collegio dei periti.Con il terzo motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame circa unfatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., concernente laperdurante validità della concessione petrolifera, rilasciata ad IP all’attodell’adozione dell’atto di revoca da parte di SAT.Con il quarto motivo di ricorso è dedotto l’omesso esame di un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., concernente l’inapplicabilitàal caso di specie degli artt. 3 e 11 del disciplinare allegato allaconcessione petrolifera.2. Per ragioni di ordine logico giuridico, occorre prima di tuttoesaminare il secondo motivo di ricorso, ove è dedotta la nullitàdell’ordinanza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in ragionedella omessa statuizione sulla dedotta irretrattabilità della stima6 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026operata a maggioranza dal collegio dei periti ai sensi dell’art. 21 d.P.R.n. 327 del 2001.3. Tale motivo è infondato.3.1. Com’è noto, è configurabile la decisione implicita di unaquestione o di un'eccezione di nullità quando queste risultino superatee travolte, benché non espressamente trattate, dalla incompatibilesoluzione di un'altra questione, il cui solo esame presupponga ecomporti, come necessario antecedente logico-giuridico, la loroirrilevanza o infondatezza, con la conseguenza che la reiezione implicitadi una tesi difensiva o di una eccezione è censurabile mediante ricorsoper cassazione non per omessa pronunzia (e, dunque, per la violazionedi una norma sul procedimento), bensì come violazione di legge e comedifetto di motivazione, sempreché la soluzione implicitamente data dalgiudice di merito si riveli erronea e censurabile oltre che utilmentecensurata, in modo tale, cioè, da portare il controllo di legittimità sulladecisione inespressa e sulla sua decisività (Cass., Sez. 3, Ordinanza n.12131 del 08/05/2023; Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 25710 del26/09/2024).3.2. Nel ricorso per cassazione, la IP ha dedotto che nel ricorso exart. 29 d.lgs. n. 150 del 2011 aveva evidenziato, tra l’altro, che«l’autorità espropriante è pervenuta alla quantificazione dell’indennitàdovuta all’odierna esponente disattendendo illegittimamente … la stimaresa dal perito nominato dal Tribunale di Civitavecchia in data28.11.2013 (doc. 4), nel procedimento tra le parti R.G. 923/2012svolto ai sensi dell’art. 21, del d.p.r. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 327» ed ancora che«con il decreto di esproprio da ultimo notificato, l’autorità esproprianteha quantificato l’indennità dovuta ad IP nel minore importo di Euro276.060,52, senza alcuna motivazione e disattendendo totalmente lacorretta ed analitica valutazione effettuata dal perito nominato a suotempo dal Tribunale di Civitavecchia».7 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026La stessa parte ha, poi, aggiunto, che tali deduzioni erano stateulteriormente ribadite nelle note autorizzate, depositate da IP avanti laCorte d’Appello in data 24/05/2023, laddove si era ulteriormenteeccepita la necessità di «muovere dalla questione dirimente dellapresente controversia che mina in radice la legittimità delladeterminazione di SAT qui opposta e, di guisa, la fondatezza dellededuzioni avversarie: la stima dell’indennità di esproprio effettuatanella specie dai tecnici ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 è ormaidefinitiva e non più contestabile non residuando sul punto alcun poterein capo a SAT. In altri termini, SAT, a seguito della stima effettuatamedio tempore dai tecnici, ha perso (definitivamente) il potere diquantificare l’importo dell’indennità di esproprio e di occupazionedovuta ad IP.»La Corte d’appello, nell’ordinanza impugnata, ha menzionato ilprocedimento avviato ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001,evidenziando che «il tecnico nominato dal Tribunale ha predisposto unapropria relazione, datata 28 novembre 2013 (doc. 7), che haquantificato l'indennità di esproprio in complessivi €. 579.288,27. Lapredetta relazione è stata sottoscritta, oltre che dal perito nominatodal Tribunale, dal tecnico di parte TotaErg, atteso che l'ing. Piscitellinon ne ha condiviso il contenuto, ed in particolare, la stimadeterminata, sulla quale il ricorrente fonda la sua domanda. Inparticolare, il geom. Caricato, dopo avere condiviso il valore venaledell’area stabilito dalla SAT pari a € 30 al mq., ha ritenuto chenell'indennità da riconoscersi in favore dell'allora TotaErg dovesserientrare anche il valore dei beni oggetto dell'impianto di distribuzionedel carburante, al netto dell'applicazione di un coefficiente dideprezzamento. Tale impostazione ha costituito oggetto della relazionedi minoranza predisposta dall'ing. Piscitelli (doc. 8), tecnico di nomina8 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026SAT, che si è dissociato "dalle considerazioni che hanno portato allavalorizzazione dell'indennità proposta a maggioranza".»Ciò nonostante, la stessa Corte d’appello ha proceduto adesaminare nel merito la congruità della stima, così respingendoimplicitamente l’eccezione riferita all’illegittimo indicazione nel decretodi esproprio di una indennità diversa da quella determinata ai sensidell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001.Non vi è stata, dunque, una omessa pronuncia, ma una pronunciaimplicita di rigetto.4. Il primo motivo di ricorso è fondato, sia pure nei temini di seguitoevidenziati.4.1. Deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità per novitàdella questione posta con tale motivo, poiché, come appenaevidenziato, la IP ha dedotto di avere illustrato con il ricorsointroduttivo del giudizio di merito la illegittima indicazione nel decretodi esproprio di una indennità inferiore a quella determinata ai sensidell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, come pure risulta dagli atti delgiudizio di merito prodotti (v. ricorso introduttivo e note autorizzate aldoc. D allegato al ricorso per cassazione).4.2. Com’è noto, l’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, stabilisce che:«1. L'autorità espropriante forma l'elenco dei proprietari che non hannoconcordato la determinazione della indennità di espropriazione. 2. Semanca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione,l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con attonotificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro isuccessivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazionedell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in casoaffermativo, designare un tecnico di propria fiducia. 3. Nel caso dicomunicazione positiva del proprietario, l'autorità espropriante nominadue tecnici, tra cui quello eventualmente già designato dal proprietario,9 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026e fissa il termine entro il quale va presentata la relazione da cui sievinca la stima del bene. … 4. Il presidente del tribunale civile, nellacui circoscrizione si trova il bene da stimare, nomina il terzo tecnico,su istanza di chi vi abbia interesse. … 10. La relazione dei tecnici èdepositata presso l'autorità espropriante, che ne dà notizia agliinteressati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento,avvertendoli che possono prenderne visione ed estrarne copia entro isuccessivi trenta giorni. 11. In caso di dissenso di uno dei tecnici, larelazione è adottata a maggioranza. 12. Ove l'interessato accetti inmodo espresso l'indennità risultante dalla relazione, l'autoritàespropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventuale partedi indennità non depositata; il proprietario incassa la indennitàdepositata a norma dell'articolo 26. Ove non sia stata manifestataaccettazione espressa entro trenta giorni dalla scadenza del termine dicui al comma 10, l'autorità espropriante ordina il deposito presso laCassa depositi e prestiti dell'eventuale maggior importo dellaindennità. 13. Il proprietario ha il diritto di chiedere che la sommadepositata o da depositare sia impiegata in titoli del debito pubblico.14. Salve le disposizioni del testo unico, si applicano le norme delcodice di procedura civile per quanto riguarda le operazioni peritali e lerelative relazioni. …»Al comma 15, il medesimo articolo precisa, poi, che, se il privatonon chiede la stima da parte del Collegio peritale nei modi sopraindicati, l’autorità espropriante chiede la determinazione dell’indennitàalla Commissione provinciale, disciplinata dall’art. 41 d.lgs. cit., cheprovvede entro novanta giorni dalla richiesta.Si consideri che l'art. 23, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 327 del 2001,nel disciplinare il contenuto e gli effetti del decreto di esproprio,prevede espressamente che «Il decreto di esproprio: ... d) dà atto dellaeventuale nomina dei tecnici incaricati di determinare in via definitiva10 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026l'indennità di espropriazione, precisando se essa sia stata accettata dalproprietario o successivamente corrisposta, ovvero se essa sia statadepositata presso la Cassa depositi e prestiti».Il successivo art. 27 d.P.R. cit. ribadisce quanto anticipato alprecedente art. 21, statuendo quanto segue: «1. La relazione di stimaè depositata dai tecnici ovvero dalla Commissione provinciale pressol'ufficio per le espropriazioni. L'autorità espropriante dà notiziadell'avvenuto deposito mediante raccomandata con avviso diricevimento e segnala la facoltà di prenderne visione ed estrarne copia.2. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione del deposito, l'autoritàespropriante, in base alla relazione peritale e previa liquidazione epagamento delle spese della perizia, su proposta del responsabile delprocedimento autorizza il pagamento dell'indennità, ovvero ne ordinail deposito presso la Cassa depositi e prestiti. 3. In seguito allapresentazione, da parte del promotore dell'espropriazione, degli atticomprovanti l'eseguito deposito o pagamento dell'indennità diespropriazione, l'autorità espropriante emette senz'altro il decreto diesproprio.»La relazione del Collegio peritale, dunque, anche se dimaggioranza, deve essere depositata presso l'autorità espropriante,che ne dà notizia agli interessati mediante lettera raccomandata conavviso di ricevimento, avvertendoli che possono prenderne visione edestrarne copia entro il termine di trenta giorni. Decorso tale termine,ove non sia manifestata accettazione espressa, l'autorità esproprianteordina il deposito presso la Cassa depositi e prestiti dell'eventualemaggior importo della indennità (rispetto all’importo determinato in viaprovvisoria).Occorre inoltre tenere conto dell’art. 54 d.P.R. 327 del 2001, ove,al comma 1, è stabilito quanto segue: «Decorsi trenta giorni dallacomunicazione prevista dall'articolo 27, comma 2, il proprietario11 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026espropriato, il promotore dell’espropriazione o il terzo che ne abbiainteresse può impugnare innanzi all’autorità giudiziaria gli atti deiprocedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell’indennità, lastima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunquepuò chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità. Lecontroversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 29del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150» e, al successivocomma 5, dispone che: «Trascorso il termine per la proposizionedell’opposizione alla stima, l’indennità è fissata definitivamente nellasomma risultante dalla perizia».Assume rilevanza anche il disposto dell’art. 29, comma 3, d.lgs. n150 del 2011, che disciplina il procedimento di opposizione alla stima,nella parte in cui statuisce che «L'opposizione va proposta, a pena diinammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla notifica deldecreto di esproprio o dalla notifica della stima peritale, se quest'ultimasia successiva al decreto di esproprio. Il termine è di sessanta giorni seil ricorrente risiede all'estero».4.3. Secondo la ricorrente, la stima peritale, per espressaprevisione normativa, ha carattere “definitivo” sia per il proprietarioche per l’autorità espropriante, risolvendosi altrimenti in un inutile,costoso e superfluo aggravamento del procedimento di determinazionedell’indennità di esproprio e perdendo anche la sua finalità deflattivadel contenzioso.In tale modo, ad opinione della parte, è ammessa dalla normativala determinazione dell’indennità di espropriazione in un momentoanteriore all’adozione del decreto di esproprio, per il tramite delCollegio dei periti, anche in ossequio al canone del buon andamentodell’amministrazione, che richiede, pur nel caso in cui sia consentital’occupazione d’urgenza, che l’autorità espropriante provvedasollecitamente al perfezionamento del relativo iter espropriativo e alla12 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026determinazione dell’indennità dovuta al soggetto inciso dall’attoablatorio.Secondo la controricorrente, invece, a mente dell’art. 21, comma12, d.P.R. n. 327 del 2001, la determinazione della indennitàd’espropriazione contenuta nella relazione prodotta dal Collegio deiperiti, per essere considerata definitiva, dev’essere espressamenteaccettata dall’interessato (ossia, nel caso di specie, dalla ricorrente),tant’è vero che solo ove intervenga tale accettazione, l'autoritàespropriante autorizza il pagamento o il deposito della eventualeulteriore importo dell’indennità stimato e il proprietario incassal’indennità depositata.La SAT ha, quindi, rilevato che, nel caso di specie, la IP non avevamai espressamente accettato l’indennità d’espropriazione determinatadal Collegio nella relazione redatta secondo la procedura previstadall’art. 21 d.P.R. cit., sicché non poteva ritenersi che ladeterminazione dell’indennità fosse vincolante e, conseguentemente,era errato negare alla SAT il potere di determinare una indennitàinferiore ma comunque legittima, come ha ritenuto di fare la Corted’appello.4.4. Per statuire sul motivo di doglianza, occorre tenere distinta laquestione della vincolatività per l’autorità procedente della stima comesopra effettuata dal Collegio dei periti dalla questionedell’inammissibilità per tardività dell’opposizione ad essa.4.5. Prima di tutto, si deve, dunque, accertare se sia legittimol’operato della SAT che, pur a fronte di una stima operata dal Collegioperitale, con il decreto di esproprio ha liquidato una indennità in misurainferiore rispetto a quanto stimato.4.6. La giurisprudenza amministrativa, con orientamento condivisodal Collegio, ha affermato che, dal combinato disposto dell’articolo 2 l.241 del 1990 e dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001, deriva l’obbligo per13 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026l’autorità espropriante di concludere il procedimento di determinazionedefinitiva dell’indennità con un provvedimento espresso e motivato,di mancata accettazione di quella provvisoria, si configura per l’autoritàespropriante come una fase necessaria, e non facoltativa, sicchésarebbe contraddittorio rimettere alla piena discrezionalità dell’autoritàespropriante la scelta del momento in cui attivare il procedimento dideterminazione in via definitiva dell'indennità di espropriazione,arrivando a consentire alla stessa di attendere per tale adempimento ilmomento di adozione del decreto d'esproprio (così, da ultimo, Cons.Stato, Sez. IV, 22 febbraio 2021 n. 1536; Cons. Stato, Sez. IV, 27agosto 2019 n. 5909).L’istanza del soggetto espropriato, volta all'attivazione dellaprocedura arbitrale di cui all’art. 21 d.P.R. cit. dà vita ad unsubprocedimento nella fase pubblicistica di determinazionedell’indennità definitiva di esproprio, per il caso di mancataaccettazione di quella provvisoria, che si configura come una fasenecessaria del procedimento, alternativa alla stima operata dallaCommissione provinciale.Si tratta di una procedura alternativa alla determinazione dellastessa indennità da parte della Commissione provinciale, che sicaratterizza per l’avvio su istanza del destinatario dell’espropriazione eper l’effettuazione della stima secondo una modalità partecipata, vistoche il Collegio dei periti è composto anche da un tecnico nominato daldestinatario dell’espropriazione (a differenza della stima operata dallaCommissione provinciale, disciplinata dall’art. 41 d.P.R. cit.).Come la stima operata dalla Commissione provinciale, quellaredatta dal collegio dei periti, va depositata ai sensi dell’art. 27 d.P.R.cit. e, come chiaramente stabilito dall’art. 54 d.P.R. cit., se non vieneimpugnata del termine fissato, diviene definitiva.14 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/20264.7. La stessa disciplina non prevede la possibilità chel’Amministrazione liquidi un importo diverso da quello risultante dallastima peritale.L’unico modo per non provvedere al pagamento dell’importostimato è la proposizione dell’opposizione alla stima, che, infatti, èriservata non solo al destinatario dell’espropriazione, ma ancheall’autorità espropriante (e a chiunque vi abbia interesse).E se l’opposizione non è effettuata nel termine di legge, essadiventa, oltre che vincolante, incontestabile.La SAT avrebbe dovuto, pertanto, proporre opposizione alla stima,ma, nell’adottate il decreto di esproprio, non poteva liquidare unaindennità diversa e ulteriore rispetto a quella determinata dal Collegio.4.8. In tale ottica, occorre tenere presente che, con riferimento alprevigente disposto dell’art. 54, comma 2, d.P.R. n. 327 del 2001, dicontenuto identico al sopra menzionato art. 29, comma 3, d.lgs. n. 150del 2011, questa Corte ha precisato che detto articolo prevede ladecadenza dal diritto di proporre opposizione alla stima solo a seguitodel decorso del termine perentorio di trenta giorni dalla notifica deldecreto di esproprio o della successiva stima peritale, dovendopertanto escludersi che l'opponente incorra in altre decadenze, purenei casi in cui l'opposizione sia proposta dallo stesso ente espropriante,che sia anche promotore o beneficiario dell'espropriazione (Cass., Sez.1, Ordinanza n. 5340 del 26/02/2021).In particolare, il diverso termine fissato dall'art. 27, comma 2, deld.P.R. n. 327 del 2001, di trenta giorni dalla comunicazione deldeposito della relazione di stima a partire dal quale l'autoritàespropriante autorizza il pagamento dell'indennità o ne ordina ildeposito presso la Cassa depositi e prestiti, non è perentorio, madilatorio, imponendo a tutte le parti del procedimento di agire per ladeterminazione giudiziale dell'indennità almeno trenta giorni dopo la15 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026comunicazione del deposito della relazione di stima, fermo restandotale potere di agire fino alla scadenza del termine perentorio di cuiall'art. 54, secondo comma, del d.P.R. citato (ora art. 29, comma 3,d.P.R. n. 150 del 2011), il quale decorre dalla notificazione del decretodi esproprio o della relazione di stima, ma solo se successiva all'attoablatorio, termine, questo, che non corrisponde a quello dilatorio di cuiall'art. 27, comma 2, del d.P.R. medesimo (Cass., Sez. 1, Ordinanza n.28791 del 09/11/2018; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 4880 del28/02/2011; v. anche Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 21225 del09/08/2019).4.9. Nel caso di specie, la stima peritale è intervenuta molto tempoprima dell’adozione del decreto di esproprio, sicché, a prescindere dallacomunicazione sopra menzionata, è dalla notificazione del decreto diesproprio che occorre verificare la tempestività o menodell’impugnazione della stima peritale ad opera dell’ente espropriante.Ciò non toglie che l’unica possibilità per l’ente espropriante di noncorrispondere la somma come determinata dal collegio peritale eraquella di proporre opposizione alla stima, e non di disattendere la stimaperitale, liquidando con il decreto di esproprio un importo diverso daquello determinato ai sensi dell’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001.L’IP non ha prestato acquiescenza a tale condotta, proponendoopposizione alla stima, per far accertare, in via principale, la spettanzadell’indennità di esproprio nella misura come sopra determinata dalCollegio peritale che, anche se non inoppugnabile, era vincolante perle parti.A questo punto, la SAT avrebbe dovuto proporre in viariconvenzionale l’impugnazione della stima come sopra effettuata neltermine di trenta giorni dalla notifica del decreto di esproprio, mentretale richiesta è stata formulata ben oltre tale termine, con la comparsa16 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026di costituzione, così determinando la inoppugnabilità della stima chenon ha condiviso.5. L’accoglimento del primo motivo di ricorso comporta lacassazione con rinvio della decisione impugnata, rendendo superfluol’esame degli altri due motivi, da ritenersi assorbiti.6. In conclusione, deve essere accolto il primo motivo di ricorso e,respinto il secondo e assorbiti gli altri, la decisione impugnata deveessere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversacomposizione, chiamata a dare applicazione al seguente principio didiritto:«In materia di espropriazione per pubblica utilità, ove il destinatariodell’espropriazione non accetti l’indennità provvisoria e, invitatodall’Amministrazione, comunichi di volersi avvalere della proceduraprevista dall’art. 21 d.P.R. n. 327 del 2001 per la determinazionedefinitiva dell’indennità di espropriazione mediante tecnici, l’enteespropriante non può determinare con il decreto di espropriol’indennità in una somma diversa da quella risultante dalla relazioneperitale, la quale è per esso vincolante, ferma restando la possibilità diproporre opposizione nel termine previsto dal combinato disposto degliartt. 54, comma 1, d.P.R. cit. e 29, comma 3, d.lgs. n. 150 del 2011,decorrente dalla notificazione del decreto di esproprio, ove la stima siaad esso precedente, decorso il quale la stessa, oltre che vincolante,diviene anche inoppugnabile.»Il giudice del rinvio procederà alla liquidazione delle spese di litedel presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il primo motivo di ricorso e, respinto il secondo e assorbiti glialtri, cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d’appello di17 di 18Numero registro generale 25292/2023Numero sezionale 4394/2025Numero di raccolta generale 8781/2026Data pubblicazione 08/04/2026Roma, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese dilite del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima SezioneCivile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2025.Il Consigliere est.Eleonora ReggianiIl PresidenteMarco Marulli18 di 18
Sentenza Cassazione n. 08781/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris