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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 24 marzo 2023

Cassazione n. 34628/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria a seguito di decreto di perquisizione del Pubblico ministero, nell'ambito del procedimento in cui il ricorrente risulta indagato in ordine ai reati di associazione per delinquere, frode informatica, violazione della legge sul diritto di autore, riciclaggio, reimpiego e frode contro la fede pubblica.

Al riguardo, con un unico motivo, lamenta la mancata convalida del provvedimento di sequestro, nonché il difetto assoluto di motivazione del decreto in ordine al periculum in mora.

2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo profilo di censura è manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui non è soggetto a convalida il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione del Pubblico ministero, nel caso in cui l'oggetto del sequestro non sia rimesso alla valutazione discrezionale della polizia giudiziaria ma risulti indicato con certezza dal pubblico ministero (Sez. 3, n. 12390 del 02/03/2010, Rv. 246464 - 01).

Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come in base al chiaro tenore del decreto di perquisizione, peraltro pedissequamente riportato anche nella motivazione, non si possa ritenere che l'apparecchio cellulare e le carte di credito poi sottoposte a sequestro non fossero richiamati nell'elencazione delle res da sottoporre a vincolo probatorio, per come si ricava anche dall'indicazione dei dispositivi telefonici, delle sim card e delle carte di credito tra le fonti di prova dei reati per cui si procede.

2. Quanto al secondo profilo, dalla lettura del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico ministero — il cui testo è riportato nell'ordinanza impugnata - risultano ben indicate le ragioni per le quali occorre acquisire gli elementi di prova, il vincolo pertinenziale in ordine ai reati per cui si procede e le ragioni d'urgenza che rendono necessaria la cautela reale al fine di evitare il disperdersi della prova.

Con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza di un vizio di omessa motivazione integrante un profilo di violazione di legge.

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di Catania che ha confermato il sequestro effettuato dalla polizia giudiziaria a seguito di decreto di perquisizione del Pubblico ministero, nell'ambito del procedimento in cui il ricorrente risulta indagato in ordine ai reati di associazione per delinquere, frode informatica, violazione della legge sul diritto di autore, riciclaggio, reimpiego e frode contro la fede pubblica. Al riguardo, con un unico motivo, lamenta la mancata convalida del provvedimento di sequestro, nonché il difetto assoluto di motivazione del decreto in ordine al periculum in mora. 2. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], con requisitoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo profilo di censura è manifestamente infondato alla luce del principio secondo cui non è soggetto a convalida il sequestro operato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un decreto di perquisizione del Pubblico ministero, nel caso in cui l'oggetto del sequestro non sia rimesso alla valutazione discrezionale della polizia giudiziaria ma risulti indicato con certezza dal pubblico ministero (Sez. 3, n. 12390 del 02/03/2010, Rv. 246464 - 01). Nel caso in esame, l'ordinanza impugnata ha sottolineato come in base al chiaro tenore del decreto di perquisizione, peraltro pedissequamente riportato anche nella motivazione, non si possa ritenere che l'apparecchio cellulare e le carte di credito poi sottoposte a sequestro non fossero richiamati nell'elencazione delle res da sottoporre a vincolo probatorio, per come si ricava anche dall'indicazione dei dispositivi telefonici, delle sim card e delle carte di credito tra le fonti di prova dei reati per cui si procede. 2. Quanto al secondo profilo, dalla lettura del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico ministero — il cui testo è riportato nell'ordinanza impugnata - risultano ben indicate le ragioni per le quali occorre acquisire gli elementi di prova, il vincolo pertinenziale in ordine ai reati per cui si procede e le ragioni d'urgenza che rendono necessaria la cautela reale al fine di evitare il disperdersi della prova. Con la conseguenza che deve escludersi la sussistenza di un vizio di omessa motivazione integrante un profilo di violazione di legge. 3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme
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