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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 09436/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, a mente dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., l'aggravamento con la custodia in carcere della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], condannato, in esito al primo grado del giudizio, all'a pena di anni 10 di reclusione per il reato di tentato omicidio.

A ragione osserva che [OSCURATO:PERSONA], come accertato a seguito del controllo eseguito da personale del Commissariato di P.S., a pochi giorni dalla concessione (41b , della misura meno afflittiva, si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari.

Non era stato, infatti, rinvenuto all'interno dell'abitazione nonostante le ricerche eseguite dalle ore 12.00 alle 12.20, suonando più volte al citofono e bussando alla porta.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando due motivi.

2.1. Con il primo eccepisce nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'allontanamento volontario dall'abitazione.

Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha desunto la sua assenza prolungata dal luogo degli arresti domiciliari al momento del controllo e senza prendere in alcuna considerazione gli elementi di segno contrario allegati dalla difesa che confermano, quanto meno, una durata dell'allontanamento assai più contenuta rispetto a quella indicata dal personale che ha eseguito il controllo.

Dai fotogrammi e dal video prodotti dalla difesa si evince che l'autovettura utilizzata dai poliziotti è rimasta ferma nei pressi dell'abitazione di D'Elia dalle 11.59 alle 12.09, dagli screenshot del cullare si evince che il ricorrente, in perfetta buona fede, dopo essere stato avvisato da un vicino dell'esecuzione del controllo, già alle 12.16, ha chiamato il Commissariato ricevendo rassicurazioni sulla ripetizione el controllo.

Gli agenti avrebbero dovuto aspettare il ritorno dell'arrestato domiciliare.

La ricostruzione alternativa, proposta sin dall'immediatezza, secondo cui non gli era stato possibile sentire i verbalizzanti perché sotto la doccia, non è inverosimile ove si consideri l'episodio è avvenuto in agosto subito dopo che D'Elia era ritornato dallo svolgimento delle attività che, giusta l'autorizzazione del giudice procedente, poteva compiere all'esterno dell'abitazione.

2.2. Con il secondo motivo deduce nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione con riferimento alla denegata concessione del fatto di lieve entità.

Il Tribunale, anziché fondare il giudizio sulla reale portata della trasgressione e sull'entità del danno e del pericolo che ne è derivato, ha desunto la gravità dell'episodio dalle modalità del fatto oggetto del processo principale e da condotte diverse da quella che ha integrato la violazione delle prescrizioni imposte con la misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure in parte non consentite ed in parte infondate ed è, pertanto, passibile di rigetto.1.

Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità.

1.1. Preliminarmente vanno ricordate le caratteristiche del giudizio di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali: - la richiesta di riesame ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. perì. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo ovvero la sussistenza, o meno, dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.); - il Tribunale, chiamato a valutare la richiesta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., deve esplicitare le ragioni della decisione con una motivazione che, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato da detto ultimo articolo, quindi ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc pen. però con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari; infine, il giudizio di legittimità avente ad oggetto le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato senza intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; - non sono, quindi, ammissibili le censure che si risolvono, comunque prospettate, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: anche quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, ivi compreso il peso probatorio degli indizi, né di verificare la rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, né di rivalutare le caratteristiche soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti di 3 merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura o che ne ha valutato il mantenimento o la modifica e del tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de liberiate (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760).

Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che ne governano l'apprezzamento (Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, e, tra le successive, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez.

F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez.

U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391, e, tra le successive, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482).

1.2. Tanto posto, lo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, oggetto del primo motivo, si presenta immune da censure, dando atto, senza incorrere in vizi, delle ragioni della conferma del disposto aggravamento ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. della misura degli arresti domiciliari nella custodia in carcere, a fronte di censure sviluppate dal ricorrenl:e eminentemente di fatto.

Tali doglianze, infatti, si risolvono nel sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto da sovrapporre a quella non illogica dei giudici del merito, che, nel disattendere tutti i rilievi difensivi, pedissequamente riproposti in questa sede, hanno evidenziato (pagg. 5 e seg.) che i frammenti di riprese video della durata di pochi secondi e gli screenshot non hanno efficacia dimostrativa idonea a superare le affermazioni contenute nella relazione di servizio in ordine agli orari e alle modalità del controllo.

2. Il secondo motivo, relativo alla lieve entità della trasgressione, è privo di pregio.

2.1. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040); la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260).

Peraltro, in tema di arresti domiciliari, la lieve entità della violazione delle prescrizioni che, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. per., consente al giudice di non disporre l'aggravamento con la custodia cautelare in carcere, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo che ne è derivato (Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020 Rv. 281153).

2.2. In sintonia con gli esposti principi, l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, ha fondato il giudizio di non lieve entità della trasgressione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] -allontanatosi dal luogo degli arresti domiciliari dopo appena pochi giorni dall'applicazione della misura - sulla circostanza che tale allontanamento fosse avvenuto per un tempo indefinito e comunque non breve ed in assenza di plausibili giustificazioni.

Ha inoltre valorizzato il dato pacifico che il ricorrente, in epoca recente e comunque successiva alla concessione degli arresti domiciliari, aveva tenuto una pluralità di comportamenti che denotavano disprezzo per l'autorità, assenza di resipiscenza e ravvedimento nei confronti della vittima, oltre insofferenza alle prescrizioni impartite e inaffidabilità.

Aveva, infatti, opposto resistenza alla polizia giudiziaria incaricata di dare esecuzione all'ordinanza di aggravamento ed aveva continuato a consumare stupefacenti tanto da risultare positivo ai cannabinoidi in occasione del ricovero resosi necessario a seguito di un non meglio specificato malore patito durante le operazioni relativi all'applicazione della misura carceraria.

Si tratta di valutazioni che, nel dare conto della non lievità della violazione da parte dell'indagato, hanno ineccepibilmente valorizzato elementi fattuali che, per quanto diversi dalla condotta trasgressiva, sono comunque sintomatici dell'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260).

In definitiva, i giudici del merito cautelare hanno fornito adeguata, corretta e logica motivazione sull'entità, sui motivi o sulle circostanze della violazione e, in definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva.

3. Al rigetto del ricorso segue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla canc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di SASSARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di Sassari, in funzione di giudice dell'appello ex art. 310 cod. proc. pen., ha confermato il provvedimento con cui il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, a mente dell'art. 276, comma 1, cod. proc. pen., l'aggravamento con la custodia in carcere della misura cautelare degli arresti domiciliari applicata a [OSCURATO:PERSONA], condannato, in esito al primo grado del giudizio, all'a pena di anni 10 di reclusione per il reato di tentato omicidio. A ragione osserva che [OSCURATO:PERSONA], come accertato a seguito del controllo eseguito da personale del Commissariato di P.S., a pochi giorni dalla concessione (41b , della misura meno afflittiva, si era allontanato dal luogo degli arresti domiciliari. Non era stato, infatti, rinvenuto all'interno dell'abitazione nonostante le ricerche eseguite dalle ore 12.00 alle 12.20, suonando più volte al citofono e bussando alla porta. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], sviluppando due motivi. 2.1. Con il primo eccepisce nullità dell'ordinanza per mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'allontanamento volontario dall'abitazione. Sostiene il ricorrente che il Tribunale ha desunto la sua assenza prolungata dal luogo degli arresti domiciliari al momento del controllo e senza prendere in alcuna considerazione gli elementi di segno contrario allegati dalla difesa che confermano, quanto meno, una durata dell'allontanamento assai più contenuta rispetto a quella indicata dal personale che ha eseguito il controllo. Dai fotogrammi e dal video prodotti dalla difesa si evince che l'autovettura utilizzata dai poliziotti è rimasta ferma nei pressi dell'abitazione di D'Elia dalle 11.59 alle 12.09, dagli screenshot del cullare si evince che il ricorrente, in perfetta buona fede, dopo essere stato avvisato da un vicino dell'esecuzione del controllo, già alle 12.16, ha chiamato il Commissariato ricevendo rassicurazioni sulla ripetizione el controllo. Gli agenti avrebbero dovuto aspettare il ritorno dell'arrestato domiciliare. La ricostruzione alternativa, proposta sin dall'immediatezza, secondo cui non gli era stato possibile sentire i verbalizzanti perché sotto la doccia, non è inverosimile ove si consideri l'episodio è avvenuto in agosto subito dopo che D'Elia era ritornato dallo svolgimento delle attività che, giusta l'autorizzazione del giudice procedente, poteva compiere all'esterno dell'abitazione. 2.2. Con il secondo motivo deduce nullità dell'ordinanza per vizio di motivazione con riferimento alla denegata concessione del fatto di lieve entità. Il Tribunale, anziché fondare il giudizio sulla reale portata della trasgressione e sull'entità del danno e del pericolo che ne è derivato, ha desunto la gravità dell'episodio dalle modalità del fatto oggetto del processo principale e da condotte diverse da quella che ha integrato la violazione delle prescrizioni imposte con la misura. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso propone censure in parte non consentite ed in parte infondate ed è, pertanto, passibile di rigetto.1. Il primo motivo non supera il vaglio di ammissibilità. 1.1. Preliminarmente vanno ricordate le caratteristiche del giudizio di impugnazione avverso le ordinanze in materia di misure cautelari personali: - la richiesta di riesame ha la specifica funzione di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelare con riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. perì. e ai presupposti ai quali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo ovvero la sussistenza, o meno, dei gravi indizi di colpevolezza (art. 273 cod. proc. pen.) e delle esigenze cautelari (art. 274 cod. proc. pen.); - il Tribunale, chiamato a valutare la richiesta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., deve esplicitare le ragioni della decisione con una motivazione che, dal punto di vista strutturale, deve essere conformata al modello delineato da detto ultimo articolo, quindi ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc pen. però con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza, oltre che delle esigenze cautelari; infine, il giudizio di legittimità avente ad oggetto le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato senza intervenire nella ricostruzione dei fatti né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori; - non sono, quindi, ammissibili le censure che si risolvono, comunque prospettate, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito: anche quando è denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende oggetto d'indagine, ivi compreso il peso probatorio degli indizi, né di verificare la rispondenza delle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata alle acquisizioni processuali, né di rivalutare le caratteristiche soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari e all'adeguatezza della misura, trattandosi di apprezzamenti di 3 merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura o che ne ha valutato il mantenimento o la modifica e del tribunale del riesame chiamato a pronunciarsi sulle connesse questioni de liberiate (tra le altre, Sez. 6, n. 2146 del 25/05/1995, Tontoli, Rv. 201840; Sez. 2, n. 56 del 07/12/2011, dep. 2012, Siciliano, Rv. 251760). Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, limitato, in relazione alla peculiare natura del giudizio e ai limiti che a esso ineriscono, all'esame del contenuto dell'atto impugnato e alla verifica delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato e dell'assenza d'illogicità evidente, ossia dell'adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli elementi indiziari rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che ne governano l'apprezzamento (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828, e, tra le successive, Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400), senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (Sez. U, n. 19 del 25/10/1994, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 199391, e, tra le successive, Sez. 1, n. 1496 del 11/03/1998, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. 1, n. 6972 del 07/12/1999, dep. 2000, Alberti, Rv. 215331; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). 1.2. Tanto posto, lo sviluppo argomentativo del provvedimento impugnato, oggetto del primo motivo, si presenta immune da censure, dando atto, senza incorrere in vizi, delle ragioni della conferma del disposto aggravamento ex art. 276, comma 1-ter, cod. proc. pen. della misura degli arresti domiciliari nella custodia in carcere, a fronte di censure sviluppate dal ricorrenl:e eminentemente di fatto. Tali doglianze, infatti, si risolvono nel sollecitare una diversa valutazione degli elementi di fatto da sovrapporre a quella non illogica dei giudici del merito, che, nel disattendere tutti i rilievi difensivi, pedissequamente riproposti in questa sede, hanno evidenziato (pagg. 5 e seg.) che i frammenti di riprese video della durata di pochi secondi e gli screenshot non hanno efficacia dimostrativa idonea a superare le affermazioni contenute nella relazione di servizio in ordine agli orari e alle modalità del controllo. 2. Il secondo motivo, relativo alla lieve entità della trasgressione, è privo di pregio. 2.1. Al riguardo, giova rammentare che, in tema di aggravamento delle misure cautelari, rientra tra i poteri discrezionali del giudice la sostituzione della misura in atto con una più grave, quale che sia la prescrizione violata, previa verifica di una condotta di trasgressione che presenti caratteri rivelatori della sopravvenuta inadeguatezza della misura in corso a fronteggiare le inalterate esigenze cautelari (Sez. 6, n. 58435 del 04/12/2018, D'Albenzio, Rv. 275040); la previsione di cui all'art. 276 cod. proc. pen. - nel prevedere la sostituzione o il cumulo della misura cautelare già disposta con altra più grave, nel caso di trasgressione alle prescrizioni imposte - attribuisce al giudice un potere discrezionale che deve essere esercitato mediante la valutazione della gravità e delle circostanze della violazione al fine di verificare se la trasgressione abbia reso manifesta l'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260). Peraltro, in tema di arresti domiciliari, la lieve entità della violazione delle prescrizioni che, ai sensi dell'art. 276, comma 1-ter cod. proc. per., consente al giudice di non disporre l'aggravamento con la custodia cautelare in carcere, può trovare applicazione anche nel caso di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura, la cui gravità va valutata tenuto conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da essa desumibile e dell'entità del danno o del pericolo che ne è derivato (Sez. 6, n. 8071 del 16/12/2020 Rv. 281153). 2.2. In sintonia con gli esposti principi, l'ordinanza impugnata, con apprezzamento di fatto, immune da vizi logici, ha fondato il giudizio di non lieve entità della trasgressione posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] -allontanatosi dal luogo degli arresti domiciliari dopo appena pochi giorni dall'applicazione della misura - sulla circostanza che tale allontanamento fosse avvenuto per un tempo indefinito e comunque non breve ed in assenza di plausibili giustificazioni. Ha inoltre valorizzato il dato pacifico che il ricorrente, in epoca recente e comunque successiva alla concessione degli arresti domiciliari, aveva tenuto una pluralità di comportamenti che denotavano disprezzo per l'autorità, assenza di resipiscenza e ravvedimento nei confronti della vittima, oltre insofferenza alle prescrizioni impartite e inaffidabilità. Aveva, infatti, opposto resistenza alla polizia giudiziaria incaricata di dare esecuzione all'ordinanza di aggravamento ed aveva continuato a consumare stupefacenti tanto da risultare positivo ai cannabinoidi in occasione del ricovero resosi necessario a seguito di un non meglio specificato malore patito durante le operazioni relativi all'applicazione della misura carceraria. Si tratta di valutazioni che, nel dare conto della non lievità della violazione da parte dell'indagato, hanno ineccepibilmente valorizzato elementi fattuali che, per quanto diversi dalla condotta trasgressiva, sono comunque sintomatici dell'inidoneità della misura in atto a salvaguardare le esigenze cautelari (Sez. 5, n. 3175 del 08/11/2018, dep. 2019, Leonardi, Rv. 275260). In definitiva, i giudici del merito cautelare hanno fornito adeguata, corretta e logica motivazione sull'entità, sui motivi o sulle circostanze della violazione e, in definitiva, sulla gravità della condotta trasgressiva. 3. Al rigetto del ricorso segue la condannai del ricorrente al pagamento delle spese processuali. La cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla canc
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