CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 maggio 2026
Cassazione n. 15863/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte-controComune [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore;-intimato-avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria II Grado di Sicilia n.3804/2023 depositata il 26/04/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. La CTR della Sicilia, con la sentenza n. 3804/3/2023, in parziale riformadella sentenza di primo grado, annullava l’avviso di accertamento TARIemesso dal Comune di Canicattì nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] OnolfoNumero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/2026relativamente all’anno 2014, confermando l’avviso relativo alla annualità2015.2. Contro detta sentenza propone ricorso per cassazione sulla base di tremotivi, illustrati con successiva memoria, [OSCURATO:PERSONA].3. Il Comune di Canicattì è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione art. 1, comma 87, l. n.549 del 1995 assumendo che erroneamente i giudici di merito avevanodisatteso la eccezione relativa alla nullità dell’atto impositivo per difetto divalida sottoscrizione, precisando che trattandosi di atto sottoscritto astampa occorreva un apposito provvedimento di livello dirigenziale nel qualedevono essere indicati il nominativo del funzionario responsabile perl’emanazione degli avvisi di accertamento, nonché la fonte dei dati, atto nonprodotto dell’ente impositore.2. Il motivo è da ritenere inammissibile o, comunque, manifestamenteinfondato.2.1. Va premesso che i giudici di appello hanno così motivato “Anche ilsecondo motivo, con il quale si contesta l’omessa sottoscrizione dell’attoaccertativo per violazione dell’articolo 1 comma 87 della legge n. 549/95 èinfondato. Invero l’amministrazione , nell’avviso di accertamento ,puravendo richiamato tutti i riferimenti normativi e gli atti deliberativi adottati, che per essere soggetti a pubblicità non hanno bisogno di allegazione, hapuntualizzato che con delibera di Giunta n. 69/2916 è stato nominato ilfunzionario responsabile che risulta essere il Rag. [OSCURATO:PERSONA] conindicazione di tutti i poteri che la legge gli conferisce e che con determinadirigenziale n. 965/20 ha avuto prorogato l’incarico di posizioneorganizzativa ( sostitutivo dell’incarico dirigenziale nei comuni privi didirigenti ) con allegazione di entrambe. Ma sull’argomento si ritieneopportuno formulare anche le seguenti osservazioni: L’articolo 1 comma 87Numero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/2026della legge n. 549/95 stabilisce che:“ La firma autografa prevista dallenorme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione edi accertamento , è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo delsoggetto responsabile nel caso che gli atti medesimi siano prodotti dasistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabileper l’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati , devonoessere indicati in un apposito provvedimento dirigenziale.” Tale norma ènata con lo scopo di favorire l’informatizzazione delle procedure diliquidazione ed accertamento dei tributi Regionali e Locali , prevedendo ,però, dei profili che garantiscano la trasparenza dell’azione amministrativae tutelino il contribuente nel suo diritto alla difesa . Pur sussistendo ilprincipio secondo cui deve presumersi che l'avviso di accertamento, qualepotere nel cui esercizio esso sia stato adottato ( Cass. n. 27871/18) econsiderato che gli avvisi di accertamento costituiscono la più complessaespressione del potere impositivo, incidendo con particolare profondità nellarealtà economica e sociale, deve ritenersi che la loro sottoscrizione da partedel capo dell'ufficio, o dal funzionario da lui delegato, sia stata previstacome essenziale garanzia per il contribuente (Cass. n. 22800/2015).Premesso quanto sopra ed accertato che l’avviso di accertamento risultaprodotto da un sistema informativo automatizzato, va evidenziato che lanorma pur prevedendo che “ Il nominativo del funzionario responsabile perl’emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati , devono essereindicati in un apposito provvedimento dirigenziale “ non richiede che taliinformazioni debbano essere contenute ed inserite negli atti diaccertamento o liquidazione potendo, pertanto, essere acquisite anchealiunde. Orbene dalla documentazione prodotta dall’ente locale emerge cheil Rag. [OSCURATO:PERSONA] oltre ad essere il funzionario responsabile è anche ilresponsabile del P.O. n. 2 Tributi giusta determina dirigenziale delSegretario generale n. 965 del 20/07/2020. Quanto alla fonte dei dati èNumero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/2026evidente che gli stessi provengano dal sistema informativo di cui è dotatol’ente. Da quanto sopra consegue che anche sotto tale profilo le motivazionidell’appellante si confermano prive di fondamento”.2.2. Ad avviso di questo Collegio la censura finisce per involgere profili infatto quanto alla ricostruzione operata dai giudici di merito in relazione aipoteri del funzionario che ha emesso e sottoscritto l’atto e, peraltro, ilricorso non risulta autosufficiente in quanto non viene riprodotto ilcontenuto dell’atto impositivo mentre risulta allegato un avviso incompleto.2.3. Il motivo, poi, non si confronta adeguatamente con la ratio decidendicon cui è stata esclusa ogni ipotesi di nullità stante la certa provenienzadell’atto: il motivo difetta, sotto tale aspetto, di specificità, perché non haassolto al compito di confrontarsi compiutamente con la decisioneimpugnata, reiterando la tesi della necessaria indicazione nello stesso attofirmato a stampa dell’apposito provvedimento di livello dirigenzialeindicativo dei predetti dati, senza però fornire una puntuale critica alladecisione impugnata, articolando specificamente le ragioni per cui essa èerrata (cfr., ex multis, Cass. 21 febbraio 2023, n. 5429, che richiama Cass.,21 luglio 2020, n. 15517, nonché Cass. 1° settembre 2022, n. 25602).3. Con il secondo motivo il contribuente deduce, in relazione all’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., violazione o falsa applicazione degli art. 36 d.lgs.n. 546/1992, art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. per averei giudici di appello omesso di considerare che era stato eccepito che “laconoscenza effettiva dell’atto al contribuente risulta essere avvenuto dopola maturazione della prescrizione della pretesa creditoria dell’Ente comunalee decadenza del potere impositivo alla data del 31/12/2019.4. Con il terzo motivo lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere i giudici di appello omesso di rilevare la decadenza delpotere accertativo del Comune e la prescrizione della pretesa creditoria fattavalere con l’atto impugnato.Numero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/20265. I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto fra loro connessi, sonoda ritenere privi di fondamento.5.1. Va premesso che secondo quanto ricostruito in fatto dai giudici dimerito – e secondo quanto è, peraltro, incontroverso- l’avviso in esame èstato spedito in data 22/12/2019 risultando, quindi, evidente che inrelazione all’annualità 2015, le censure non colgono nel segno, nonravvisandosi alcuna violazione di legge posto che poiché l’atto impositivo dequo è stato, per come sopra chiarito, emesso ed avviato per la notifica nelrispetto dei termini di decadenza, non rilevando la questione prescrizioneche riguarda la successiva fase di recupero.Il ricorrente si sofferma, peraltro, su aspetti prettamente fattuali cheriguardano la data di “ricezione” dell’atto, aspetto che rimane del tuttoirrilevante ai fini che occupano.5.2. Occorre, quindi, ribadire che:- questa Corte con ordinanza dell’11 luglio 2022 n. 21810 ha evidenziatoche: “…. occorre distinguere il concetto di decadenza dell'attività diaccertamento dell'Agenzia dell'Entrate e di prescrizione dei termini perriscuotere i tributi in questione. Il termine di decadenza consiste nel periododi tempo entro cui l'amministrazione finanziaria può procedereall'accertamento, alla liquidazione delle imposte o all'iscrizione al ruolo dellestesse. La prescrizione, invece, consiste nel termine entro cui si estingue ildiritto di credito già acquisito dall'Amministrazione finanziaria a seguitodell'attività di accertamento, individuandosi quale norma di riferimento l'art.2946 c.c. che in generale, per la totalità dei diritti, individua un termine diprescrizione per estinzione di dieci anni dal momento in cui il diritto puòessere fatto valere. Per quanto più specificatamente attiene ai tributi locali,con la legge n. 296 del 2006 (Finanziaria del 2007), in particolare con il 161e il 163 comma dell'art. 1, il legislatore ha provveduto a dettare per isuddetti tributi un termine unitario di decadenza, sia per l'eserciziodell'attività di accertamento, sia per la notifica del primo atto di riscossioneNumero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/2026avendoli, poi, questa Corte, a partire dalla sentenza n. 4283 del 2010 5 (Rv.611888 - 01), ricondotti nell'alveo delle prestazioni periodiche collegate aduna causa debendi continuativa, per le quali opera il termine brevequinquennale di prescrizione ai sensi dell'art. 2948, n. 4, c.c. In particolare,per effetto della legge in esame il termine di decadenza per la notificadell'atto di rettifica della dichiarazione o di accertamento e la contestazioneo irrogazioni delle relative sanzioni viene indicato nel 31 dicembre del quintoanno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati oavrebbero dovuto essere effettuati. Per quanto riguarda invece lariscossione coattiva, il titolo esecutivo cioè il ruolo incorporato nella cartelladi pagamento, deve essere notificato al contribuente, pena decadenza,entro il terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenutodefinitivo. Una volta intervenuta la notifica della cartella di pagamento odell'ingiunzione fiscale secondo quanto prescritto dall'art. 1, 163° comma,della l. n. 296 del 2006, non vi è ulteriore previsione di termini decadenziali.Opera, dunque, il termine di prescrizione rilevandosi che quanto ai tributilocali non vi è nessuna previsione normativa sulla sua durata assumendoall'uopo rilievo la richiamata pronuncia di questa Corte e l'univocoorientamento giurisprudenziale che ne è seguito (ex plurimis e da ultimoCass. n. 13683 del 2020 Rv. 658525 - 01) secondo cui per quanto riguardala prescrizione del credito relativo ai tributi locali, l'articolo di riferimento èl'art. 2948 c.c. secondo cui essi devono essere riscossi nel termine breve dicinque anni dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo attointerruttivo tempestivamente notificato al contribuente. L'applicazione ditale disciplina si fonda sulla natura periodica di tali tributi„ trovando essa unlimite nel caso in cui il credito erariale non sia stata accertato con sentenzapassata in giudicato o a mezzo di decreto ingiuntivo (ex plurimis Cass. n.9076 del 2017 Rv. 643623 - 01). Alla luce di tali principi nella fattispecie èevidente siamo in presenza di una ipotesi di decadenza per la quale vale ilprincipio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione per comeNumero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/2026sancito dalla Corte costituzionale n. 477 del 2002, assumendo sul puntorilievo il principio affermato da questa Corte (S.U. n. 40543 del 2021 Rv.663252 - 01) secondo cui «In materia di notificazione degli atti diimposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini,previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, ilprincipio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancitoper gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli attitributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione,a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualitàdel soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispettodel termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assumerilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessariai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, diconoscenza dello stesso da parte del contribuente»”.- ancora con ordinanza del 19 giugno 2024 n. 16893, questa Suprema Corteha affermato che: «Occorre preliminarmente ricordare che, una voltadivenuto definitivo l’atto di accertamento per mancata impugnazione neltermine di decadenza, la pretesa tributaria resta soggetta, in fase diriscossione, al termine di prescrizione proprio del tributo (…) Tale principiosi desume da quanto varie volte stabilito da questa Corte secondo cui iltermine di decadenza concerne l’esercizio del potere impositivo-accertativo,non già quello di riscossione (…) Nella fase di accertamento del credito sono,infatti, applicabili i termini di decadenza che scandiscono i tempi dell’azioneamministrativa/tributaria. Si è così affermato che, con riferimentoall’esercizio della potestà impositiva, rileva la disciplina propriadell’accertamento in qualsiasi forma questo venga esercitato, dal legislatoreespressamente definita decadenziale, volta a dare impulso e sollecitazioneall’azione dell’Amministrazione ed anche ad evitare l’indeterminatasoggezione del contribuente ad essa (…) La prescrizione, anche in ambitotributario, infatti, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo soloNumero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/2026successivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arcotemporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo»;- con la sentenza Cass., 20 giugno 2023, n. 17672 è stato pure osservatoche: “l’estinzione della obbligazione tributaria per decorso del tempo (id est,la prescrizione) è fattispecie estranea all’esercizio dell’imposizione fiscale ilquale è assoggettato ad un limite temporale che […] è riconducibilepiuttosto all’istituto della decadenza (art. 2964 c.c.) che, peraltro, adifferenza della prescrizione, non è soggetta né a sospensione né adinterruzione”, dovendo, sul punto, aggiungersi che “la prescrizione, anchein ambito tributario, può operare in sede di ‘recupero’ del tributo solosuccessivamente al tempestivo esercizio della pretesa impositiva (nell’arcotemporale stabilito dalle singole leggi di imposta) ed al definitivoaccertamento del diritto al prelievo (ipotesi sulla quale si è soffermata Cass.SS.UU. n.23397/16)” (cfr. Cass. Sez. Trib, 19 maggio 2022, n. 16229, siapure rispett4 ad un’altra entrata tributaria, ma affermando principiesportabili nella fattispecie in rassegna)”.5.3. Muovendo da tali principi pienamente condivisi (e non superabili sullascorta delle considerazioni di ordine generale fissate da Cass. 33681/2022in tema di rapporti fra decadenza e prescrizione) poiché, nella specie,l’avviso di accertamento con cui il Comune di Canicattì aveva intimato aGaetano Onolfo il pagamento dell’IMU per l’anno 2015, è stato spedito entroil quinquennio, viene in rilievo la questione relativa all’esercizio dei poteriimpositivi entro i termini decadenziali e non già una questione diprescrizione riguardante, per contro, la fase di riscossione (non cogliendoparte ricorrente l’incompatibilità logica fra gli istituti in esame), sicché lecensure si appalesano prive di fondamento alcuno in quanto si incentranotutte sull’ inosservanza dei termini prescrizionali in relazione alla ricezionedell’atto de quo, non tenendo conto che i giudici di merito hanno, comedetto, accertato che era sufficiente che il potere pubblico era statoNumero registro generale 24345/2023Numero sezionale 2732/2026Numero di raccolta generale 15863/2026Data pubblicazione 23/05/2026esercitato, con la spedizione dell’atto, nel termine quinquennale didecadenza (giova ribadire) e non prescrizionale.6. Il ricorso va, dunque, respinto.6.1. Nulla va disposto in ordine alle spese di lite atteso che il Comune diCanicattì è rimasto intimato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per ilricorso, a norma del comma 1 — bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria, indata 25 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])