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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 34959/2024

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12689/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoMESSINA MICHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] D1, in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 151/2024 depositata il 20/03/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 31/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q.

M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore di parte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Rom

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.12689/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocatoMESSINA MICHELE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] D1, in persona del rappresentante in atti indicato,con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di POTENZA n. 151/2024 depositata il 20/03/2024; Letti gli atti del ricorso in epigrafe indicato; Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle partiin data 31/10/2024; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e delle quali va disposta l’attribuzione, per la richiesta formulata in tal senso nel controricorso; P.Q. M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna le part i ricorrent i al pagamento, in favore di parte controricorrente e con attribuzione al difensore antistatario, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom
Decreto Cassazione n. 34959/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris