CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 43449/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 7 marzo 2023 di proscioglimento del medesimo ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del legittimo impedimento in una udienza davanti al Tribunale ed al mancato riconoscimento della grossolanità del falso. Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della decisione della Corte, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito: il mancato riconoscimento del legittimo impedimento non aveva cagionato alcuna lesione dei diritti di difesa dell'imputato - non essendosi svolta alcuna attività processuale nell'udienza in parola (e la sospensione del termine di prescrizic ne atteneva al solo decorso del medesimo) - e la falsità del documento era stata desunta solo a seguito di opportuna verifica. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 18 ottobre 20